Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/03/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3136/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 28/03/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
APPELLANTE
E
- Controparte_1
APPELLATO
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avvocatura Distrettuale Dello TA che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellato l'Avv. Glinni Carlo Francesco e l'Avv. Rossella Foggetta, che concludono chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella De
Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 3136/2017 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 3136/2017 r.g.a.c. il 25/09/2017, introdotta con ricorso
TRA
1
(c.f.: ), elettivamente domiciliato al CORSO XVIII AGOSTO, 46 ( P.IVA_1 [...]
presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE Controparte_2 Pt_1
DELLO STATO DI POTENZA da cui è rappresentato e difeso ope legis,
CP_3
E
c.f. , elettivamente domiciliato alla Controparte_1 C.F._1
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, n. 10, , presso lo studio dell'Avv. Pt_1
GLINNI CARLO FRANCESCO e dell'Avv. ROSSELLA FOGGETTA da cui è rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CP_4
OGGETTO: Appello;
Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. Il sig. in data 30 novembre 2016 evocava in giudizio la Controparte_1 Parte_1
proponendo opposizione ex artt. 22 bis e 23 della L. n. 689 del 24 novembre
[...]
1981 e art. 7 D.lgs. n. 150 del 2011 avverso i verbali n. 584577925 e n. 58458023, redatti in data 24 ottobre 2016 dal Comando dei Carabinieri di Forenza in violazione degli artt. 193 co. 2 e 80 c. 14 c.d.s., chiedendo “In via principale di annullare e comunque dichiarare inefficaci gli atti impugnati per i motivi esposti in narrativa;
in via gradata, nel caso di inopinato rigetto, voler applicare il minimo edittale delle sanzioni comminate con eventuale concessione di pagamento rateale;
in via ulteriormente gradate pronunciare, provvedimento che autorizzi il PRA a trascrivere la proprietà del veicolo de quo in capo al compratore , con efficacia Parte_2
dalla data della sottoscrizione autentica dell'atto di vendita avvenuto in data 01- 12-
2014. Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore degli scriventi procuratori”.
§1.1. Il ricorrente affermava che in data 29 ottobre 2016 vedeva notificarsi “i verbali di contestazione elevati dalla Legione Carabinieri di Forenza [...] per presunta violazione dell'art. 193 comma 2 del C.d.S. [...] e dell'art 80 comma 14 del C.d.S. commessi dal sig. , quale conducente dell'autovettura Alfa Romeo Parte_2
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166 tg. BE752CB intestata al sig. [...] per la somma complessiva di Controparte_1
€1.957,00” nonostante avesse venduto in data 01.12.2014 la vettura con cui veniva commeessa l'infrazione (sebbene ne risultasse ancora proprietario). §1.2. Il Giudice di
Pace, con sentenza n. 91/C/2016 del 28 febbraio 2016, “Accoglie il ricorso e, per
l'effetto, annulla il verbale di contestazione impugnato;
Condanna la Parte_1
alla refusione delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente che si
[...] liquidano in complessive €200,00 di cui €98,00 per spese e € 102,00 per competenze, oltre Iva e Cap se dovuti”.
§2. Avverso tale decisione, ha proposto appello la Parte_1
evidenziandone l'erroneità nella parte in cui ha omesso di dichiarare cessata la materia del contendere, eccepita dalla sin dalla comparsa di costituzione, in ragione Parte_1
della sostituzione in autotutela (in data 23.11.2016, sette giorni prima del deposito del ricorso introduttivo), dei verbali impugnati con altri a carico del conducente- proprietario , circostanza rilevata anche dal Giudice nella sentenza Parte_2
impugnata.
§2.1. In particolare, il Giudice di Pace ha osservato che “l'istruttoria espletata ha consentito di accertare, in punto di fatto che il verbale impugnato é stato sostituito da nuovo verbale n. 584578924 e n. 584579022 del 23.11.2016, a carico di Parte_2
, quale effettivo proprietario del veicolo (pag 3 sentenza)” contraddicendosi,
[...]
tuttavia, in un passo successivo, allorché ha affermato che l'errore in cui è incorsa la
“poteva essere sanato in autotutela e che, non avendo fatto”. Parte_1
§2.1.2. L'appellante ha contestato, quindi, l'annullamento di verbali non più esistenti poiché annullati in sede amministrativa nonché la decisione del giudice di prime cure sul riparto delle spese stante l'impossibilità di muovere un addebito alla , Parte_1
risultando l'opponente ancora proprietario dalla consultazione dei pubblici registri automobilistici.
§2.2. Costituitosi in giudizio, l'appellato ha dedotto che l'impugnazione spiegata dalla
“è inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto Parte_1
ed in diritto, oltre che temeraria evidenziandosi immediatamente la pretestuosità dei motivi di ricorso, i quali sono sforniti di prova ed a tratti contraddottori che implicano il chiaro intento della parte ricorrente appellante di adire l'Autorità Giudiziaria per
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questioni e fatti non di spessore fattuale, tantomeno giuridico, inquadrabile nell'alveo della responsabilità ex art. 96 c.p.c.!!!”
Nel merito, ha evidenziato che il è stato costretto ad adire l'Autorità CP_1
Giudiziaria, ignorando l'intervenuto annullamento, in autotutela, dei verbali già notificatigli, stante l'assenza di qualsiasi comunicazione, anche informale, da parte della . Parte_1
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
La causa, dopo plurimi rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata rinviata per la decisione, in modalità cartolare, all'odierna udienza.
§3.L'appello è palesemente fondato stante l'intervenuto annullamento, in autotutela, da parte dell'Amministrazione, dei verbali impugnati, in data 23.11.2016, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di opposizione, incardinato con il deposito del ricorso in data 30.11.2016.
La sentenza resa dal Giudice di Pace, dunque, è errata nella parte in cui, piuttosto che dichiarare cessata la materia del contendere, per l'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale del ricorrente, fatto valere in giudizio, da parte dell'Amministrazione con un provvedimento di secondo grado posto in essere spontaneamente, ha proceduto ad annullare i verbali, sebbene non più materialmente esistenti (poiché, si ribadisce, già annullati dall'amministrazione).
L'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in ipotesi di annullamento in autotutela degli atti impugnati è pacificamente ribadita dalla giurisprudenza sia della
Suprema Corte (specie in relazione agli atti impositivi tributari) che del Consiglio di
TA (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. trib. , 31/01/2024 , n. 2947; Corte Di
Cassazione – Ordinanza 26 luglio 2019, n. 20350; Consiglio di TA , sez. VII ,
26/01/2023 , n. 911).
§3.1. A parere della scrivente sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Circa il giudizio di primo grado, infatti, se non risulta rimproverabile l'Amministrazione che ha emesso la sanzione nei confronti del proprietario così come
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risultante dai pubblici registri automobilistici (in cui non era stata annotata l'intervenuta vendita del veicolo), provvedendo all'annullamento in autotutela non appena avuto notizia dell'effettivo nuovo proprietario;
altrettanto deve dirsi per l'opponente che ha introdotto il giudizio avverso gli atti sanzionatori ignaro che gli stessi fossero già stati annullati, e sostituiti con altri indirizzati al nuovo proprietario, prima dell'introduzione del giudizio di opposizione, circostanza di cui non era stato ancora reso edotto.
La reciproca non rimproverabilità delle parti, valorizzata dalla stretta tempistica in cui si sono verificati gli eventi (sanzione del 24.10.2016, notificata al ricorrente in data
29.10.2016, annullamento in autotutela del 23.11.2016, introduzione del giudizio di opposizione in data 30.11.2016), giustifica, dunque, l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Per quanto riguarda il giudizio di appello, invece, la compensazione si fonda sulla considerazione di non poter far ricadere sulle parti l'errore in cui è incorso il Giudice nell'omessa dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, nei confronti di vverso la sentenza del Giudice
[...] Controparte_1
di Pace di Venosa n. 22/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Venosa n. 22/2017, cessata la materia del contendere;
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 28/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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