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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2852/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2852/2025 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BERTANA MARTA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Controparte_1 Controparte_2 con rito concordatario in TORINO il 14/07/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 540 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 03/02/2003 e il 04/11/2005. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 13/02/2023.
Con ricorso depositato il 10/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei Controparte_1 Controparte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale in Torino, Corso Unione Sovietica n. 162 venga assegnata alla sig.ra con i beni mobili e gli arredi ivi esistenti e le figlie e Controparte_1 Per_1 Persona_3 ormai maggiorenni, manterranno la loro residenza presso la casa coniugale.
PRENE ATTO che le figlie incontreranno il padre liberamente tenuto conto delle loro esigenze scolastiche.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre un contributo al mantenimento della figlia di Per_2 euro 200,00 il mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, mediante versamento sul conto corrente intestato alla RA , entro il giorno 5 di ciascun mese. CP_1
DISPONE che tutte le spese straordinarie relative ad entrambe le figlie siano suddivise tra i coniugi al 50% ciascuno. Si precisa come i genitori suddivideranno anche al 50% le spese per l'università privata frequentata dalla figlia , avendo i genitori condiviso la scelta di detta iscrizione e Per_1 confermando entrambi la loro volontà a che prosegua detto percorso di studi. Per le altre Per_1 spese si farà riferimento al Protocollo del Tribunale di Torino 15.3.2016.
PRENDE ATTO che l'Assegno Unico e Universale (o altra tipologia di sussidio relativo ai figli) verrà percepito al 100% dalla sig.ra . CP_1
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2852/2025 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BERTANA MARTA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Controparte_1 Controparte_2 con rito concordatario in TORINO il 14/07/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 540 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 03/02/2003 e il 04/11/2005. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 13/02/2023.
Con ricorso depositato il 10/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei Controparte_1 Controparte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale in Torino, Corso Unione Sovietica n. 162 venga assegnata alla sig.ra con i beni mobili e gli arredi ivi esistenti e le figlie e Controparte_1 Per_1 Persona_3 ormai maggiorenni, manterranno la loro residenza presso la casa coniugale.
PRENE ATTO che le figlie incontreranno il padre liberamente tenuto conto delle loro esigenze scolastiche.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre un contributo al mantenimento della figlia di Per_2 euro 200,00 il mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, mediante versamento sul conto corrente intestato alla RA , entro il giorno 5 di ciascun mese. CP_1
DISPONE che tutte le spese straordinarie relative ad entrambe le figlie siano suddivise tra i coniugi al 50% ciascuno. Si precisa come i genitori suddivideranno anche al 50% le spese per l'università privata frequentata dalla figlia , avendo i genitori condiviso la scelta di detta iscrizione e Per_1 confermando entrambi la loro volontà a che prosegua detto percorso di studi. Per le altre Per_1 spese si farà riferimento al Protocollo del Tribunale di Torino 15.3.2016.
PRENDE ATTO che l'Assegno Unico e Universale (o altra tipologia di sussidio relativo ai figli) verrà percepito al 100% dalla sig.ra . CP_1
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.