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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 12/12/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Amedeo Russo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c. 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1410/2024, promossa da:
Parte_1
(RT IV , in persona del Commissario liquidatore
[...] P.IVA_1 nominato con DM n.617 /2017, Avv. Bianca Maria Giocoli, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia
Barbacci;
RICORRENTE
Contro nato ad [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_2 C.F._2
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
L'unica parte costituita ha concluso come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
9.12.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonché come da note conclusive depositate.
PREMESSO CHE con ricorso depositato in data 11.09.2024 e ritualmente notificato, la
[...]
ha Parte_1 convenuto in giudizio e , per ivi ottenere la Controparte_1 Controparte_2 condanna dei convenuti in solido alla corresponsione della somma complessiva di €.13.700,46, ovvero della somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, a titolo di indennità di occupazione per l'immobile posto nel Comune di Cinigiano, loc. Borgo Santa Rita, n.20, individuato al pagina 1 di 5 foglio di mappa 10 particella 89 sub 29 cat A/ 2 classe 3 vani 4, oltre a rivalutazione monetaria ove dovuta ed interessi legali di mora (anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.) dal dovuto al saldo;
il tutto con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: (i) di essere stata proprietaria, al momento dell'apertura della avvenuta con decreto 617/2017 pubblicato in Parte_1
GU il 05.01.2018, di un immobile posto nel Comune di Cinigiano, loc. Borgo Santa Rita, n. 20, individuato al foglio di mappa 10 particella 89 sub 29 cat A/ 2 classe 3 vani 4; (ii) che tale immobile sarebbe stato occupato sine titulo e da data imprecisata dal resistente e dalla di lui Controparte_1 moglie;
(iii) che il Commissario Liquidatore - dopo accertamenti effettuati in loco e Controparte_2 presso l'anagrafe del Comune di Cinigiano – avrebbe richiesto, senza esito, il rilascio dell'immobile occupato nonché il pagamento dell'indennità di occupazione almeno a decorrere dalla data di apertura della ovverosia dal gennaio 2028; (iv) che successivamente il Parte_1
, tramite il suo legale, avrebbe avviato una interlocuzione con la Liquidazione per cercare CP_1 una soluzione transattiva, proponendo in data 27.5.2023 di definire la controversia con corresponsione a saldo e stralcio della somma di euro 5.000,00, somma ritenuta non congrua dal Comitato di
Sorveglianza della Liquidazione nominato dal MISE (Ministero per lo sviluppo Economico) ora
MI (Ministero delle imprese e del Made in Italy) con verbale del 2.8.2023; (v) che a seguito dell'avvio della mediazione, sarebbe stata intrapresa una ulteriore interlocuzione finalizzata alla definizione transattiva della vertenza, rimasta anch'essa senza esito;
(vi) che l'immobile nel frattempo sarebbe stato messo all'asta occupato e, successivamente, sarebbe stato acquistato al secondo tentativo di vendita proprio dallo stesso , con atto di acquisto ai rogiti Notaio del 19.04.2024, CP_1 Per_1 trascritto a Grosseto il 23.04.2024 Reg. part. 4909 Re. Gen. 6185; (vii) che in tale atto, all'art 2, sarebbe altresì precisato che “l'immobile è occupato sine titulo dall' acquirente” e che “la parte venditrice si riserva il credito derivante dalla indennità di occupazione”; (viii) che sarebbe così dovuto a titolo di indennità di occupazione un totale di € 11.866,00, calcolati prendendo a riferimento i valori
OMI del I semestre 2022 dell'Agenzia del Territorio per immobili di tipologia simile, già operata la detrazione del 30% in ragione dello stato di forte degrado del complesso immobiliare e della località extraurbana/rurale in cui l'immobile si trova.
Ha concluso chiedendo la condanna dei resistenti in solido al pagamento in proprio favore, a titolo di indennità di occupazione, della somma complessiva di € 11.866,00, oltre alle spese di mediazione sopportate, per un totale di euro 13.700,46.
Non si sono costituiti in giudizio, benché ritualmente citati, i resistenti e Controparte_1
, sicché all'udienza del 29.01.2025 ne è stata dichiarata la contumacia e, Controparte_2
pagina 2 di 5 contestualmente, ammessa la prova orale articolata da parte ricorrente, segnatamente la prova per testi e per interpello dei resistenti contumaci.
All'udienza del 15.10.2025, constatata la ritualità della notifica e la mancata comparizione dei resistenti contumaci per rendere l'interrogatorio formale senza giustificato motivo, è stata espletata la prova testimoniale ammessa.
Esaurita l'escussione, alla medesima udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, ha rinviato per la discussione finale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.12.2025, con termine all'unica parte costituita per note finali.
Alla predetta udienza, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Si osserva innanzitutto che la titolarità del diritto reale di proprietà in capo alla ricorrente dell'immobile per cui è causa, al momento dell'apertura della avvenuta con Parte_1 decreto 617/2017 pubblicato in GU il 05.01.2018, risulta provata per tabulas dai documenti in atti (cfr. doc. 1 e 6 in produzione ricorrente).
Trattasi in particolare di un immobile posto nel Comune di Cinigiano, loc. Borgo Santa Rita, n. 20, individuato al foglio di mappa 10 particella 89 sub 29 cat A/ 2 classe 3 vani 4, inizialmente di proprietà della ricorrente ed acquistato, nell'ambito di un'asta immobiliare, dallo stesso resistente, con atto di acquisto ai rogiti Notaio del 19.04.2024, trascritto a Grosseto il 23.04.2024 Reg. part. 4909 Re. Per_1
Gen. 6185 (cfr. doc. 6 ricorrente). In tale atto, all'art 2, viene peraltro precisato che “l'immobile è occupato sine titulo dall' acquirente” e che “la parte venditrice si riserva il credito derivante dalla indennità di occupazione” (cfr. doc. 6 ricorrente, art. 2 pag. 4).
Risulta dunque per tabulas che tale immobile è stato occupato sine titulo e da data imprecisata dal resistente e dalla di lui moglie , e che il primo, in qualità di Controparte_1 Controparte_2 acquirente ed attuale proprietario, era ben a conoscenza della sussistenza di un credito della parte venditrice derivante dalla indennità di occupazione, tanto da aver accettato, nell'atto di compravendita, una espressa riserva del venditore a far valere tale credito (cfr. doc. 6 ricorrente, art. 2 pag. 4).
Chiari indizi indicanti la fondatezza delle ragioni di credito della ricorrente sono peraltro rinvenibili anche nella corrispondenza intercorsa, prima dell'instaurazione del presente giudizio, tra il e CP_1 la Liquidazione per cercare una soluzione transattiva (cfr. doc. 4 ricorrente), avendo lo stesso proposto di definire la controversia con corresponsione di una somma a saldo e stralcio CP_1 dell'avversa pretesa, cui però non è mai seguito alcun accordo.
pagina 3 di 5 In aggiunta a ciò, la deposizione del teste Arch. - resa in qualità di incaricato della Testimone_1 procedura di liquidazione coatta amministrativa per seguire le pratiche immobiliari della stessa - ha confermato la presenza, almeno da febbraio 2018, dei coniugi e nell'appartamento CP_1 CP_2 posto in Cinigiano, Borgo Santa Rita 20, avendo dichiarato che nel corso di un sopralluogo effettuato all'inizio del suo incarico nel 2018, per verificare lo stato degli appartamenti, poté personalmente constatare la presenza degli stessi resistenti, e che tale presenza risultò anche nei successivi sopralluoghi effettuati in occasione delle numerose visite svolte per la vendita degli appartamenti facenti parte di quel compendio immobiliare (cfr. verbale di udienza del 15.10.2025).
Pertanto, la situazione di occupazione sine titulo e la mancata corresponsione di indennità di occupazione da parte dei signori e risulta acclarata quantomeno dal 2018. CP_1 CP_2
Tali fatti sono da ritenersi comprovati anche alla luce del comportamento tenuto dai resistenti in sede processuale, segnatamente alla luce della mancata comparizione, sebbene ritualmente intimati, all'udienza fissata per la prova per interpello senza giustificato motivo, con conseguente comportamento valutabile ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
In definitiva, da una valutazione di tutti gli elementi di prova forniti, documentali ed emersi dall'istruttoria, nonché dal contegno processuale tenuto dai resistenti, deve concludersi per la piena fondatezza della domanda.
Vendano dunque al quantum, deve farsi applicazione delle tabelle OMI dell'Agenzia del Territorio per immobili di tipologia simile (cfr. doc.9 ricorso), prendendo in particolare a riferimento i valori OMI del
I semestre 2022 dell'Agenzia del Territorio, con conseguente applicazione di un canone mensile di euro 157,00, cui è ragionevole apportare, come richiesto dalla ricorrente, una detrazione del 30% rispetto alla somma individuata dalla tabella OMI, “in ragione dello stato di forte degrado del complesso immobiliare e della località extraurbana/rurale in cui l'immobile si trova”. Tale somma, moltiplicata per i 75 mesi e 18 gg di occupazione decorsi dalla data di subentro della Procedura di
Liquidazione, porta ad un totale di € 11.866,00.
Da tutto quanto sopra esposto, risulta dovuta dai resistenti in favore della ricorrente la somma complessiva di Euro 11.866,00, cui andranno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla domanda sino al saldo.
Vanno riconosciute anche le spese, da valutarsi come congrue, richieste per l'attività stragiudiziale di mediazione sopportate prima dell'instaurazione della presente causa (cfr. doc. 10 ricorrente), trattandosi di attività prodromica all'odierna domanda risarcitoria ed il cui esito negativo, stando a quanto documentato in atti, è ascrivibile unicamente ai resistenti.
pagina 4 di 5 Ne deriva un totale dovuto alla società ricorrente di euro 13.700,46, da porre a carico solidale dei resistenti.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, calcolando le singole fasi ai valori minimi stante la sommarietà del procedimento, la contumacia dei resistenti e l'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto sottese alla decisione.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna e Controparte_1 [...]
in solido tra loro al pagamento in favore di CP_2 [...]
Parte_1 della somma di Euro 13.700,46, oltre interessi legali dalla domanda sino alla presente Sentenza
e gli interessi legali dalla Senza al saldo;
2) condanna e in solido tra loro al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali, che si liquidano in
[...]
Euro 280,00 per le spese, nonché in Euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forf. al 15%,
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto il 12.12.2025
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Amedeo Russo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c. 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1410/2024, promossa da:
Parte_1
(RT IV , in persona del Commissario liquidatore
[...] P.IVA_1 nominato con DM n.617 /2017, Avv. Bianca Maria Giocoli, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia
Barbacci;
RICORRENTE
Contro nato ad [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_2 C.F._2
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
L'unica parte costituita ha concluso come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
9.12.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonché come da note conclusive depositate.
PREMESSO CHE con ricorso depositato in data 11.09.2024 e ritualmente notificato, la
[...]
ha Parte_1 convenuto in giudizio e , per ivi ottenere la Controparte_1 Controparte_2 condanna dei convenuti in solido alla corresponsione della somma complessiva di €.13.700,46, ovvero della somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, a titolo di indennità di occupazione per l'immobile posto nel Comune di Cinigiano, loc. Borgo Santa Rita, n.20, individuato al pagina 1 di 5 foglio di mappa 10 particella 89 sub 29 cat A/ 2 classe 3 vani 4, oltre a rivalutazione monetaria ove dovuta ed interessi legali di mora (anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.) dal dovuto al saldo;
il tutto con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: (i) di essere stata proprietaria, al momento dell'apertura della avvenuta con decreto 617/2017 pubblicato in Parte_1
GU il 05.01.2018, di un immobile posto nel Comune di Cinigiano, loc. Borgo Santa Rita, n. 20, individuato al foglio di mappa 10 particella 89 sub 29 cat A/ 2 classe 3 vani 4; (ii) che tale immobile sarebbe stato occupato sine titulo e da data imprecisata dal resistente e dalla di lui Controparte_1 moglie;
(iii) che il Commissario Liquidatore - dopo accertamenti effettuati in loco e Controparte_2 presso l'anagrafe del Comune di Cinigiano – avrebbe richiesto, senza esito, il rilascio dell'immobile occupato nonché il pagamento dell'indennità di occupazione almeno a decorrere dalla data di apertura della ovverosia dal gennaio 2028; (iv) che successivamente il Parte_1
, tramite il suo legale, avrebbe avviato una interlocuzione con la Liquidazione per cercare CP_1 una soluzione transattiva, proponendo in data 27.5.2023 di definire la controversia con corresponsione a saldo e stralcio della somma di euro 5.000,00, somma ritenuta non congrua dal Comitato di
Sorveglianza della Liquidazione nominato dal MISE (Ministero per lo sviluppo Economico) ora
MI (Ministero delle imprese e del Made in Italy) con verbale del 2.8.2023; (v) che a seguito dell'avvio della mediazione, sarebbe stata intrapresa una ulteriore interlocuzione finalizzata alla definizione transattiva della vertenza, rimasta anch'essa senza esito;
(vi) che l'immobile nel frattempo sarebbe stato messo all'asta occupato e, successivamente, sarebbe stato acquistato al secondo tentativo di vendita proprio dallo stesso , con atto di acquisto ai rogiti Notaio del 19.04.2024, CP_1 Per_1 trascritto a Grosseto il 23.04.2024 Reg. part. 4909 Re. Gen. 6185; (vii) che in tale atto, all'art 2, sarebbe altresì precisato che “l'immobile è occupato sine titulo dall' acquirente” e che “la parte venditrice si riserva il credito derivante dalla indennità di occupazione”; (viii) che sarebbe così dovuto a titolo di indennità di occupazione un totale di € 11.866,00, calcolati prendendo a riferimento i valori
OMI del I semestre 2022 dell'Agenzia del Territorio per immobili di tipologia simile, già operata la detrazione del 30% in ragione dello stato di forte degrado del complesso immobiliare e della località extraurbana/rurale in cui l'immobile si trova.
Ha concluso chiedendo la condanna dei resistenti in solido al pagamento in proprio favore, a titolo di indennità di occupazione, della somma complessiva di € 11.866,00, oltre alle spese di mediazione sopportate, per un totale di euro 13.700,46.
Non si sono costituiti in giudizio, benché ritualmente citati, i resistenti e Controparte_1
, sicché all'udienza del 29.01.2025 ne è stata dichiarata la contumacia e, Controparte_2
pagina 2 di 5 contestualmente, ammessa la prova orale articolata da parte ricorrente, segnatamente la prova per testi e per interpello dei resistenti contumaci.
All'udienza del 15.10.2025, constatata la ritualità della notifica e la mancata comparizione dei resistenti contumaci per rendere l'interrogatorio formale senza giustificato motivo, è stata espletata la prova testimoniale ammessa.
Esaurita l'escussione, alla medesima udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, ha rinviato per la discussione finale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.12.2025, con termine all'unica parte costituita per note finali.
Alla predetta udienza, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Si osserva innanzitutto che la titolarità del diritto reale di proprietà in capo alla ricorrente dell'immobile per cui è causa, al momento dell'apertura della avvenuta con Parte_1 decreto 617/2017 pubblicato in GU il 05.01.2018, risulta provata per tabulas dai documenti in atti (cfr. doc. 1 e 6 in produzione ricorrente).
Trattasi in particolare di un immobile posto nel Comune di Cinigiano, loc. Borgo Santa Rita, n. 20, individuato al foglio di mappa 10 particella 89 sub 29 cat A/ 2 classe 3 vani 4, inizialmente di proprietà della ricorrente ed acquistato, nell'ambito di un'asta immobiliare, dallo stesso resistente, con atto di acquisto ai rogiti Notaio del 19.04.2024, trascritto a Grosseto il 23.04.2024 Reg. part. 4909 Re. Per_1
Gen. 6185 (cfr. doc. 6 ricorrente). In tale atto, all'art 2, viene peraltro precisato che “l'immobile è occupato sine titulo dall' acquirente” e che “la parte venditrice si riserva il credito derivante dalla indennità di occupazione” (cfr. doc. 6 ricorrente, art. 2 pag. 4).
Risulta dunque per tabulas che tale immobile è stato occupato sine titulo e da data imprecisata dal resistente e dalla di lui moglie , e che il primo, in qualità di Controparte_1 Controparte_2 acquirente ed attuale proprietario, era ben a conoscenza della sussistenza di un credito della parte venditrice derivante dalla indennità di occupazione, tanto da aver accettato, nell'atto di compravendita, una espressa riserva del venditore a far valere tale credito (cfr. doc. 6 ricorrente, art. 2 pag. 4).
Chiari indizi indicanti la fondatezza delle ragioni di credito della ricorrente sono peraltro rinvenibili anche nella corrispondenza intercorsa, prima dell'instaurazione del presente giudizio, tra il e CP_1 la Liquidazione per cercare una soluzione transattiva (cfr. doc. 4 ricorrente), avendo lo stesso proposto di definire la controversia con corresponsione di una somma a saldo e stralcio CP_1 dell'avversa pretesa, cui però non è mai seguito alcun accordo.
pagina 3 di 5 In aggiunta a ciò, la deposizione del teste Arch. - resa in qualità di incaricato della Testimone_1 procedura di liquidazione coatta amministrativa per seguire le pratiche immobiliari della stessa - ha confermato la presenza, almeno da febbraio 2018, dei coniugi e nell'appartamento CP_1 CP_2 posto in Cinigiano, Borgo Santa Rita 20, avendo dichiarato che nel corso di un sopralluogo effettuato all'inizio del suo incarico nel 2018, per verificare lo stato degli appartamenti, poté personalmente constatare la presenza degli stessi resistenti, e che tale presenza risultò anche nei successivi sopralluoghi effettuati in occasione delle numerose visite svolte per la vendita degli appartamenti facenti parte di quel compendio immobiliare (cfr. verbale di udienza del 15.10.2025).
Pertanto, la situazione di occupazione sine titulo e la mancata corresponsione di indennità di occupazione da parte dei signori e risulta acclarata quantomeno dal 2018. CP_1 CP_2
Tali fatti sono da ritenersi comprovati anche alla luce del comportamento tenuto dai resistenti in sede processuale, segnatamente alla luce della mancata comparizione, sebbene ritualmente intimati, all'udienza fissata per la prova per interpello senza giustificato motivo, con conseguente comportamento valutabile ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
In definitiva, da una valutazione di tutti gli elementi di prova forniti, documentali ed emersi dall'istruttoria, nonché dal contegno processuale tenuto dai resistenti, deve concludersi per la piena fondatezza della domanda.
Vendano dunque al quantum, deve farsi applicazione delle tabelle OMI dell'Agenzia del Territorio per immobili di tipologia simile (cfr. doc.9 ricorso), prendendo in particolare a riferimento i valori OMI del
I semestre 2022 dell'Agenzia del Territorio, con conseguente applicazione di un canone mensile di euro 157,00, cui è ragionevole apportare, come richiesto dalla ricorrente, una detrazione del 30% rispetto alla somma individuata dalla tabella OMI, “in ragione dello stato di forte degrado del complesso immobiliare e della località extraurbana/rurale in cui l'immobile si trova”. Tale somma, moltiplicata per i 75 mesi e 18 gg di occupazione decorsi dalla data di subentro della Procedura di
Liquidazione, porta ad un totale di € 11.866,00.
Da tutto quanto sopra esposto, risulta dovuta dai resistenti in favore della ricorrente la somma complessiva di Euro 11.866,00, cui andranno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla domanda sino al saldo.
Vanno riconosciute anche le spese, da valutarsi come congrue, richieste per l'attività stragiudiziale di mediazione sopportate prima dell'instaurazione della presente causa (cfr. doc. 10 ricorrente), trattandosi di attività prodromica all'odierna domanda risarcitoria ed il cui esito negativo, stando a quanto documentato in atti, è ascrivibile unicamente ai resistenti.
pagina 4 di 5 Ne deriva un totale dovuto alla società ricorrente di euro 13.700,46, da porre a carico solidale dei resistenti.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, calcolando le singole fasi ai valori minimi stante la sommarietà del procedimento, la contumacia dei resistenti e l'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto sottese alla decisione.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna e Controparte_1 [...]
in solido tra loro al pagamento in favore di CP_2 [...]
Parte_1 della somma di Euro 13.700,46, oltre interessi legali dalla domanda sino alla presente Sentenza
e gli interessi legali dalla Senza al saldo;
2) condanna e in solido tra loro al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali, che si liquidano in
[...]
Euro 280,00 per le spese, nonché in Euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forf. al 15%,
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto il 12.12.2025
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
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