Sentenza 18 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Parere interlocutorio 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00772/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00820/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 820 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo Milano, il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 28/2025, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Milano e del Ministero dell'Interno;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra.
Considerato, ad una cognizione sommaria propria della fase cautelare, che, in disparte l’approfondimento nel merito delle questioni proposte dall’appellante cautelare, non sussiste allo stato un pregiudizio grave ed irreparabile – peraltro non allegato nella richiesta di appello cautelare - derivante dall’esecuzione del diniego impugnato nel primo grado del giudizio, tenuto conto sia della natura del titolo (protezione internazionale), richiesto ex artt. 1 e 14 del d.lvo n. 142/2015 e 6 del d.lvo n. 25/2008, che della imminente udienza di merito avanti al TAR Lombardia, sede di Milano, fissata per il 5 giugno 2025;
Ritenuto quindi che la domanda cautelare debba essere respinta, non sussistendo il paventato pregiudizio grave ed irrepetibile.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge l'appello cautelare.
Compensa le spese del grado cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO