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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/11/2024, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dott. Vito COLUCCI Presidente
dott.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Marcella PIZZILLO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di appello iscritto al n. 112 del ruolo generale dell'anno 2024
T R A
; Parte_1 Parte_2
congiuntamente rappresentate e difese dalle avv. Marisa Meola ed Emilia Vitale in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
CONTRO
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Elvira gaeta in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
1 APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
7807/2023 pubblicata il 19/12/2023 e notificata il 04/01/2024 (Revisione delle
condizioni di divorzio-assegno per IA maggiorenne )
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nelle note scritte inviate nel termine del
24/10/2024 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 02/08/2023 , premesso di essere separato CP_1
da in virtù di sentenza n. 1729 del 16/07/2010 con la quale il Parte_1
Tribunale di Salerno aveva posto a suo carico l'obbligo di mantenimento delle figlie e mediante corresponsione della somma mensile di € 250,00 Per_1 Pt_2
ciascuna; che con successiva sentenza del 27/09/2021 il Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e posto a suo carico l'obbligo di mantenimento della sola IA maggiore nella misura di € 250, 00, in quanto Pt_2
ancora economicamente non indipendente, rappresentava che dal mese di aprile 2022
anche era divenuta autosufficiente e non più bisognosa di ricevere il Pt_2
mantenimento dai propri genitori avendo trovato occupazione presso “ Caffetteria
Monsier “di Centola Lorenza, con sede in Eboli, Via Matteo Ripa n.° 36, con un contratto a tempo determinato e retribuzione mensile netta di circa € 800,00, e che, al contempo, esso ricorrente non era più in grado di adempiere all'obbligo di mantenimento a causa di sopraggiunte difficoltà economiche che avevano comportato che non riuscisse più a pagare la rata del mutuo acceso in data 28/03/2007 con la
[...]
, per l'importo di € 643,92 mensili, sicché l'Istituto mutuante, già Controparte_2
, aveva ceduto il credito maturato nei suoi confronti alla società Controparte_3 CP_4
che, con comunicazione dell' 08/03/2023 gli aveva chiesto la restituzione
[...]
2 dell'importo di € 96.588,59 quale somma complessivamente maturata per gli insoluti;
che pertanto aveva interesse ad ottenere dall'Autorità Giudiziaria un provvedimento con il quale, in modifica delle condizioni previste in sede cessazione degli effetti civili del matrimonio, venisse revocato, ovvero almeno ridotto, il contributo al mantenimento della IA.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano congiuntamente e Parte_1
che chiedevano il rigetto del ricorso eccependo che la condizione Parte_2
della ragazza non era affatto mutata da quella esistente all'epoca del divorzio in quanto la medesima, nata il [...], conviveva ancora con la propria madre e non era economicamente autosufficiente essendo affetta, come ben noto al padre, da
“Idrosadenite suppurativa cronica”, una grave malattia invalidante e incurabile che si manifesta con cisti ed ascessi, per lo più dolorosi, e stato di malessere generale che rende necessario cicli routinari di terapie farmacologiche e, nei casi gravi,
l'asportazione chirurgica delle cisti, come a suo tempo certificato dal dott. il Per_2
30/08/2021, che aveva in proposito accertato che “Tali sintomi arrecano varie
ripercussioni sulla capacità lavorativa, con assenze frequenti dal lavoro, e con notevole
dispendio economico per visite specialistiche ed esami ematici e strumentali, ma anche
e soprattutto sulla sfera psichica ed estetica, con esiti deturpanti (cicatrici ipertrofiche
e cheloide) tali da compromettere severamente i rapporti interumani, con estrema
difficoltà nel condurre relazioni stabili in ambito lavorativo ed affettivo”; che tale diagnosi era stata confermata anche dagli altri specialisti che di volta in volta avevano avuto modo di sottoporre la ragazza alle visite mediche ( l'11/03/2022 il dott.
[...]
, specialista in oncologia Dermatologica, aveva certificato la presenza di Per_3
“follicolite cronica in sede inguinale bilaterale con idrisadenite”, confermando la diagnosi di idrosadenite cronica anche all'esito della visita medica del 06/09/2023 e prescrivendo cure mediche e terapie laser;
il dott. specialista in chirurgia - Per_4
3 senologia, all'esito dell'esame ecografico del 12/09/2023 aveva diagnosticato “Seno di
tipo fibro-ghiandolare. Quadro di lieve displasia fibro-cistica bilaterale. Assenza di
noduli sospetti. Indenni i piani retro-stanti le ghiandole. Cavi ascellari indenni.
Presente idrosadenite”; il dott. , specialista in ginecologia ed Persona_5
ostetricia, all'esito del controllo medico del 23/10/2023, aveva riscontrato la presenza di una “cisti transovarica all'ovaio sx”, confermando anche lui la diagnosi di idrosadenite;
il 29/10/2023 la dott. dermatologa, eseguita la visita di Persona_6
prevenzione dermatologica, aveva riscontrato la presenza di “Idrosadenite della zona
inguinale. Cheloide in sede spalla”.
2. Con sentenza n. 5807/2023 pubblicata il 19/12/2023 e notificata il 04/01/2024 il
Tribunale revocava l'assegno posto a carico del per il mantenimento della IA Pt_2
maggiorenne e compensava le spese processuali.
3. Con ricorso tempestivamente depositato il 02/02/2024 e Parte_1 [...]
hanno impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte al fine di sentir così CP_5
provvedere: “-in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza
gravata, rigettare integralmente la domanda di ad ottenere la revoca CP_1
dell'obbligazione di pagamento gravante su di lui quale contributo al mantenimento
della IA , stabilito nella sentenza di divorzio congiunto n. 2835/2021, resa il Pt_2
27.09.2021 nell'ambito della causa iscritta al R.G. n. 2191/ 2020, e per l'effetto -
confermare quanto in essa disposto, quindi attribuendo a carico di in CP_1
favore di , maggiorenne, a titolo di assegno di mantenimento € 250, Parte_2
importo mensile da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi secondo
gli indici ISTAT nonché il 50% delle spese straordinarie;
- rigettare la domanda
subordinata di riduzione del quantum dell'assegno di mantenimento, confermando le
condizioni patrimoniali stabilite nella sentenza di divorzio congiunto resa il 27.09.2021,
R.G. n. 2191/2020”.
4 Instaurato il contraddittorio, si è tempestivamente costituito , che ha CP_1
eccepito preliminarmente l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 cpc, nel merito ha resistito ai motivi di impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, ed ha spiegato
appello incidentale sulla compensazione delle spese, così concludendo: “ Voglia la
Corte, In via principale, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla signora
e , per tutti i motivi ex ante rappresentati;
Rigettare Parte_1 Parte_2
nel merito il gravame poiché infondato in fatto ed in diritto, e confermare la sentenza di
primo grado che ha statuito la revoca dell'obbligazione di pagamento, posta a carico
del sig. , a seguito di sentenza di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio, come contributo al mantenimento in favore della IA;
Parte_2
Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione
delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del
doppio grado di giudizio”.
In via istruttoria l'appellato ha chiesto prova testi al fine di dimostrare che :”1) La sig.
, a partire dal mese di aprile 2022, lavorava quotidianamente, come Parte_2
barista presso la “Caffetteria Monsier“di Centola Lorenza, con sede in Eboli, Via
Matteo Ripa n. 36; 2) La sig.ra per il lavoro svolto presso la Parte_2
“Caffetteria Monsier” riceveva una retribuzione mensile di circa 800 euro mensili”
indicando come teste la sig.ra nata a [...] S. Lorenzo il dì 08.02.1975 e Testimone_1
residente a [...]. Ha chiesto inoltre alla Corte di voler ordinare l'acquisizione di tutta la documentazione relativa ai rapporti di lavoro svolti da presso i competenti Uffici previdenziali ed assistenziali a Parte_2
partire da gennaio 2022. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA e Iva come per legge.
5 Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nel termine del 24/10/2024 concesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con provvedimento del 07/11/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Salerno, rilevando che “ - di 29 Pt_2
anni e mezzo - ha concluso il percorso di studi con il conseguimento del diploma
(ovvero dieci anni fa), di seguito ha conseguito la qualifica di OSS nel 2019 ed ha
svolto vari piccoli lavori temporanei “ (…); che ella è “affetta da una patologia
autoimmune (idrosadenite suppurativa cronica) che la costringe a sottoporsi a
periodiche sedute laser per l'eliminazione di cisti sparse sulla pelle e che le crea forti
disagi psico-emotivi” ; che, “ciò nondimeno tale patologia non la rende - nemmeno
parzialmente - inidonea al lavoro o invalida”; che “la sua patologia può dunque
giustificare unicamente un ritardo nell'inserimento nel mondo del lavoro, ipotesi non
più ravvisabile nel caso di specie avendo ormai raggiunto un'età ampiamente Pt_2
adulta ed essendo trascorsi ben dieci anni dal termine del percorso di studi”; che pertanto nella specie doveva farsi applicazione dei principi espressi da Cass
23133/2023, ha accolto il ricorso del AP revocando l'assegno in favore della IA.
2. e hanno impugnato la sentenza articolando due Parte_1 Parte_2
motivi di gravame:
con il primo motivo – Erroneità della sentenza - Violazione dell'art. 112 cpc --
lamentano che il Giudice di primo grado, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, aveva omesso di considerare i fatti allegati dalle appellanti e si era limitato a rivalutare gli stessi fatti già esaminati in sede di giudizio di divorzio,
violando il principio per cui nel giudizio di modifica il giudice deve limitarsi a
6 verificare la rilevanza delle sole circostanze sopravvenute, senza esaminare i fatti preesistenti anche laddove questi non fossero stati esaminati dal precedente giudicante;
il Tribunale aveva invece riesaminato e attribuito valore decisivo alla condizione patologica da cui era affetta che però era esistente già all'epoca della Parte_2
sentenza di divorzio e non era stata contestata dal ricorrente, che aveva fondato la sua richiesta di modifica sulla diversa circostanza sopravvenuta del raggiungimento dell'autonomia economica della IA. A parere delle appellanti, la valutazione del
Tribunale era altresì contraddittoria se si considerava che appena due anni prima la sentenza di divorzio aveva recepito gli accordi tra i coniugi che avevano stabilito che il avrebbe versato l'assegno alla IA in ragione della gravità della sua Pt_2 Pt_2
malattia ed a prescindere dall'età e dal completamento del percorso scolastico;
con il secondo motivo – Erroneità della sentenza – Violazione dell'art. 115 cpc –
lamentano che il Tribunale aveva ancorato il suo convincimento alla circostanza, non allegata ex adverso, che la malattia di non fosse stata riconosciuta come Pt_2
invalidante dall'Inps, ed al contempo aveva omesso di valutare le effettive capacità di lavoro della richiedente alla luce delle sue compromettenti condizioni di salute e di esaminare le prove documentali ( ovvero i numerosi certificati medici e le fatture e gli scontrini relativi alle spese mediche ) allegate a fondamento della richiesta di mantenimento dell'assegno. Rappresentano altresì che l'erronea pronuncia del primo
Giudice aveva determinato conseguenze dannose sia per la IA, che era stata privata del fondamentale contributo paterno, sia per la madre, che era costretta a sopportare da sola l'intero onere delle spese mediche per la IA.
3. Con un unico motivo di appello incidentale ha impugnato la CP_1
decisione in ordine alla compensazione delle spese processuali lamentando che esse siano state compensate in difetto dei presupposti di legge .
7 4. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni dell'art. 342 cpc, e ciò in quanto, benché, sotto il profilo strettamente formale, l'atto non sia del tutto coerente con la norma richiamata, la sua attenta lettura consente di evincere con chiarezza le parti della sentenza che si impugnano e le ragioni di doglianza, che peraltro anche parte appellata dimostra di aver ben compreso e che ha specificamente confutato.
5. Nel merito, l'appello principale va rigettato.
5.1. Con la sentenza qui impugnata il Tribunale ha disposto la revoca dell'assegno di mantenimento a carico di per la IA valorizzando l'età della CP_1 Pt_2
ragazza, il completamento da anni del percorso di studi, la circostanza che la medesima avesse svolto “vari piccoli lavori temporanei“ e la condizione giuridica di persona abile al lavoro, ed ha richiamato i principi espressi da Cass. 2023 n. 23133 in ordine ai limiti del diritto ad ottenere l'assegno da parte del figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età.
Appare evidente che, come lamentato dalle appellanti, il Tribunale ha accolto l'istanza di revisione senza fare espresso riferimento al fatto nuovo rappresentato dal ricorrente
, ovvero la circostanza che la IA avesse trovato un lavoro, ma si è CP_1
limitato a riesaminare i medesimi fatti che già esistevano ed erano stati posti a base dell'accordo tra gli ex coniugi e della pedissequa sentenza di divorzio, ovvero la condizione di non autosufficienza economica della IA nonostante l'età, Pt_2
pervenendo alla conclusione che l'assegno non le spettava più dovendo ella far richiesta alla pA di sostegno al reddito e potendo, al più, pretendere da genitore soltanto un assegno con finalità alimentare.
In questo senso le doglianze delle appellanti sono fondate.
5.2. Ciononostante la sentenza deve essere confermata con integrazione della motivazione.
8 Ed infatti, la sopravvenuta circostanza costituita dall'aver stipulato un contratto di lavoro subordinato nell'aprile 2022, non espressamente esaminata nella sentenza di prime cure, ove il Giudice aveva fatto soltanto un generico riferimento allo svolgimento,
da parte di di “vari piccoli lavori temporanei”, è stata comunque Parte_2
riproposta in questa sede dall'appellato , che ha chiesto alla Corte di CP_1
valutarla al fine di confermare la decisione.
Occorre a tal proposito osservare che ha impostato l'atto di Parte_2
impugnazione sulla doglianza che il Tribunale non avesse attribuito il giusto rilievo alla malattia da cui ella è affetta, la idrosadenite, che è una seria patologia autoimmune,
ingravescente ed irreversibile, preesistente al divorzio tra i suoi genitori, che non è
riconosciuta dall'Inps come causa di invalidità ma che tuttavia è tale da rendere l'appellante, di fatto, “inabile a qualunque tipo di attività lavorativa”.
Siffatta difesa non si confronta però con la circostanza della stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato presso un bar di Eboli nell'aprile 2022 per il compenso di €
800,00 al mese, che costituisce una vicenda posta a base del ricorso di revisione e di cui,
in sede di comparizione dinanzi al Giudice, all'udienza del 13/12/2023, la riferì, Pt_2
genericamente, l'avvenuta cessazione dopo tre mesi, aggiungendo di aver saltuariamente lavorato in passato e di lavorare al momento in un centro commerciale come commessa con contratto a termine.
La circostanza è significativa ai fini che ci occupano giacché per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte ritiene di aderire, “Il diritto del
coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne
convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività
lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e
determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del
genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della
9 stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento”( cfr.
Cass. 2017/6509, ma già Cass. 2005/26259, e più di recente Cass. 2021/40282).
Inoltre, come pure rilevato dal Giudice di prime cure, il mancato raggiungimento della piena indipendenza economica non sovverte questo principio, giacché “Il figlio di
genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia
reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una
occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo
economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa,
alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione
dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di
ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al
reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per
supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” ( cfr. Cass.
2021/28366, conf. Cass. 2022/29264 e 2023/23133).
Pertanto lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Laddove poi abbia superato da tempo la maggiore età, il figlio non potrà pretendere dal genitore il mantenimento ma dovrà rivolgersi allo Stato per poter fruire dei rimedi previsti a sostegno del reddito.
Nel caso che ci occupa, proprio le dichiarazioni di di aver svolto in Parte_2
passato lavori saltuari, di aver lavorato da aprile 2022, per tre mesi, in un bar con contratto a termine e di lavorare, all'attualità, come commessa in un centro commerciale dimostrano la sua capacità lavorativa e la possibilità di procurarsi l'indipendenza
10 economica, non essendo stato, peraltro, neppure allegato che la cessazione dei rapporti di lavoro sia dipesa dalla sua malattia.
In siffatta condizione l'obbligo di mantenimento da parte del genitore non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura giacché “ il diritto del figlio si
giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di
formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le
condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” ( principio consolidato, cfr. Cass.
2014/18076, Cass. 2020/17183).
5.3. La sentenza impugnata va pertanto confermata con diversa motivazione.
6. L'appello incidentale è fondato giacché le ragioni addotte dal Tribunale per compensare le spese di giudizio, ovvero “ la natura delle questioni e l'esito del
giudizio”, non rientrano in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 cpc.
Le spese del primo grado dovevano pertanto essere regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza.
7. Anche le spese processuali dell'appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il criterio, dettato da Cass. n. 14365/2024, per cui “ In tema di
giudizio di divorzio, le spese di lite relative alla domanda per l'ottenimento
dell'assegno, sebbene questo non abbia natura strettamente alimentare, vanno liquidate
tenendo conto dello scaglione relativo non alle controversie di valore indeterminabile,
bensì a quelle afferenti ad assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c.”.
Ne consegue che, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022 e tenuto conto che il valore della causa è pari ad €
6.000,00 ( € 250,00 x 24 mesi ), va fatto riferimento allo scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00 e vanno liquidati gli importi minimi per le fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale per il primo grado e di studio, introduttiva e decisionale per l'appello.
11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 02/02/2024 da Parte_1
e nei confronti di e
[...] Parte_2 CP_1
sull'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Pt_2
Salerno n. 5807/2023 pubblicata il 19/12/2023 e notificata il 04/01/2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) ACCOGLIE l'appello incidentale e per l'effetto condanna e Parte_1
in solido, al pagamento delle spese processuali di primo grado, che Parte_2
liquida in favore di in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso CP_1
forfettario del 15% per spese generali, iva e cap;
3) CONDANNA le appellanti in solido al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in favore di in € 1.984,00 per compensi, CP_1
oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte delle appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 27 novembre 2024
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dott.ssa M. Assunta Niccoli dott. Vito Colucci
12