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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2306/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Indipendenza n. 13, presso lo studio
[...] dell'Avv. Gian Paolo Furriolo, rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo Paolini, il quale la rappresenta e la difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede legale sita in al Viale degli Alimena n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Brogno e CP_1 dall'Avv. Daniela Aceti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per “Voglia la Corte di Appello riformare, per i motivi addotti in narrativa, la Parte_1 sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare parte appellata al pagamento, ex art. 2041 c.c., della somma di € 177.528,36, ovvero di quella somma determinata equitativamente. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Per : “Voglia, contrariis reiectis: Controparte_1
1
1. accertare e dichiarare che l'atto d'appello presentato dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 1879/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza in relazione al procedimento n.
1398/2014 r.g., è inammissibile ex art. 342 c.p.c.;
2. qualora lo ritenga astrattamente ammissibile, rigettare il suddetto atto di appello in quanto illegittimo e infondato, in fatto e/o in diritto;
3. in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio”.
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_3 giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza al fine di Controparte_1 accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. dell' con CP_2 conseguente condanna all'indennizzo della somma di euro 177.528,36 ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002, nonché spese e competenze di lite.
A fondamento della domanda, l'attrice ha assunto che:
➢ con delibera n. 328/2007, la Regione Calabria ha provveduto all'assegnazione dei tetti di spesa per l'anno 2007 in favore dell'attrice, prevedendo un incremento degli stessi nella misura del 50% nell'ipotesi di un eventuale aumento dell'attività termale resa dall'erogatore del servizio;
➢ con successiva delibera n. 541/2008, l'ente regionale ha poi disposto che per l'anno 2008 dovessero essere confermate le prescrizioni indicate nella precedente delibera;
➢ sulla base della suddetta delibera e considerato che la società ha effettivamente incrementato le prestazioni richieste, l'attrice ha chiesto il pagamento della somma di euro
177.528,36 pari alla differenza fra quanto prodotto (euro 2.429.661,88) e quanto liquidato dall' (pari a euro 2.252.133,52). CP_2
Alla luce di quanto precede, ha formulato domanda ex art. 2041 c.c. al fine di Parte_1 ottenere il pagamento per l'intera attività prestata.
Incardinato il procedimento n. 1398/2014 e concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di CTU contabile depositata in data 6.04.2018.
Successivamente, all'udienza del 6.05.2019 si è costituita l' Controparte_1
[...]
Precisate le conclusioni, nella suddetta udienza la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 Con sentenza n. 1879/2019, pubblicata in data 25.09.2019, il Tribunale di Cosenza ha così deciso:
1) ha rigettato la domanda;
2) ha compensato integralmente le spese di lite fra le parti;
3) ha posto definitivamente a carico di parte attrice le spese di liquidazione del CTU.
In estrema sintesi, la domanda è stata rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Sulla scorta della documentazione versata in atti, il Tribunale è prima partito dall'individuazione del tetto di spesa per le prestazioni di assistenza termale assegnato a nel 2008 e Parte_1 in base alla delibera della giunta regionale n. 541/2008 tale tetto di spesa è stato individuato nella somma di euro 3.500.000 per le prestazioni di assistenza termale relative al 2008 e nella somma di euro 7.000.000 per le prestazioni termali erogate su tutto il territorio regionale.
Successivamente, ha dato atto del piano predisposto dall' per le attività del 2008, CP_2 in cui sono state assegnate all'attrice l'importo di euro 2.252.133,52, alle Terme di Cassano
l'importo di euro 939.755,67 e alle Terme di Spezzano Albanese l'importo di euro 308.110,61, nonché è stata individuata la complessiva cifra di euro 3.500.000 quale tetto massimo di spese invalicabile.
Sempre dalla produzione documentale, in assenza di contestazione e alla luce della CTU contabile espletata, il Tribunale ha ritenuto come provata la circostanza per cui l'importo pari a 2.252.133,52 euro è risultato conforme al piano delle attività per le prestazioni termali del 2008 e che tale importo sia stato saldato.
Precisato quanto sopra e passando all'esame della questione circa il pagamento dell'ulteriore importo di euro 137.748,41, dovuto in ossequio alla previsione di incrementare del 50% il tetto di spesa per la modalità extraregionale contenuta nella delibera della giunta regionale n. 328 dell'1.06.2007, il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente siffatta possibilità nella vicenda in esame per diversi ordini di ragione: 1) le prestazioni di assistenza termale non sono considerate prestazioni di assistenza specialistica che, in quanto tali, soggiacciono alla previsione di cui al punto 17 della delibera regionale n. 541/2008 in base alla quale si applica per il 2008 il tetto di spesa individuato per il 2007; 2) come si evince dalle tabelle A e B2 allegate alla delibera n.
541/2008, le risorse destinate all'assistenza termale sono distinte da quelle destinate alle prestazioni di assistenza specialistica;
3) anche ritenendo che le prestazioni di assistenza termale sono incluse in quelle specialistiche, comunque, il predetto punto 17 prevede che si continui ad applicare nel 2008 il tetto di spesa indicato per il 2007.
In relazione, invece, alla domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., la stessa è stata rigettata per difetto dei presupposti e richiamando alcuni orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia.
3
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 6.12.2019, affidandolo al motivo che si esaminerà.
Radicatosi il contraddittorio, in data 12.06.2023 si è costituita in giudizio l'
[...]
per resistere al gravame e chiederne il rigetto perché infondato in fatto e in Controparte_1 diritto. In via preliminare, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.
Successivamente, con decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa Silvana
RI.
Precisate le conclusioni all'udienza del 28.06.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 27.06.2025 depositato il
30.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
2.2. Le questioni preliminari
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017.
2.3. Le valutazioni della Corte
Con un unico motivo di gravame, meglio specificato con la comparsa conclusionale depositata in data 25.09.2025, l'appellante censura complessivamente la sentenza in relazione al rigetto della domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. che il giudice di prime cure, richiamando alcuni orientamenti Controparte_3 giurisprudenziali formatisi in materia, ha rigettato la domanda ponendo a fondamento della sua decisione l'argomento della invalicabilità del tetto di spesa e così motivando: “superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria, escludono la ricorrenza del presupposto dell'ingiustificatezza e quindi la ricorrenza di un'ipotesi di arricchimento senza causa”.
4 Lamenta l'appellante che il Tribunale non ha considerato che tali pronunce hanno a oggetto fattispecie differenti da quella in esame, e che, in realtà il tetto di spesa in materia sanitaria non deve essere considerato come invalicabile tout court, poiché è solo quello regionale a rappresentare un limite invalicabile dagli operatori privati, mentre il budget di struttura (nello specifico quello stabilito contrattualmente dalle singole aziende sanitarie provinciali per ogni singolo erogatore privato accreditato) è, al contrario, valicabile ope legis ma nei limiti delle disponibilità del tetto di spesa regionale. In questo modo, infatti, l'esigenza di contenimento della spesa pubblica sarebbe comunque tutelata dal principio che vieta, in ogni caso, lo sforamento del tetto globale.
Nella vicenda per cui è causa, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto tenere in considerazione è il budget dell' CP_2
Premesso quanto precede, evidenzia l'appellante che in relazione all'anno 2008 non ha sottoscritto alcun contratto con l' e che quest'ultima solo con delibera n. 1670/2009 ha CP_2 approvato il proprio bilancio economico preventivo per il 2008, in virtù del quale avrebbe stanziato in favore di parte appellante il limite di spesa. Pertanto, non poteva conoscere Parte_1 preventivamente il budget di riferimento proprio perché l'approvazione del bilancio è avvenuta solo nel maggio 2009 e quando aveva già erogato l'intera attività.
Inoltre, rappresenta sul punto di non aver ricevuto dall'odierna appellata alcun rifiuto sulla ricezione della prestazione oltre il limite del budget, anche perché l'azienda sanitaria ha avuto contezza della misura del tetto di spesa da assegnare solo con la successiva approvazione del bilancio preventivo.
Infine, richiamando alcune pronunce giurisprudenziali, l'appellante conclude sostenendo che sia incontestabile la sussistenza di un diritto a favore degli erogatori privati a ottenere il pagamento delle prestazioni extrabudget, con corrispondente obbligo per queste ultime di remunerarle, salvo Cont che l' non dimostri che il tetto di spesa globale assegnatole dalla Regione si sia esaurito.
Il motivo è nel complesso infondato e deve essere disatteso per le ragioni di seguito evidenziate.
La Corte deve in primo luogo rilevare la mancanza nel fascicolo della maggior parte degli atti ai quali le parti hanno fatto riferimento nelle proprie difese e la discrasia tra quanto riferito dalle parti, dal giudice e dal consulente e quei pochi a atti a disposizione della Corte.
L'assunto originario sostenuto in primo grado dalla era il proprio diritto ad ottenere Pt_1 anche per il 2008 la remunerazione delle prestazioni nella stessa misura in cui essa era stata prevista per l'anno 2007 dalla deliberazione della Regione Calabria n. 328 del 2007 pari in thesi ad € 2.389.881 così composta: € 1.607.596,83 tetto massimo prestazioni erogabili ai residenti;
€
521.523,40 tetto massimo erogabile agli utenti fuori regione;
€ 260.761,7 pari all'aumento
5 massimo del 50% riconoscibile per le prestazioni rese ai fuori Regione. Deve però qui rilevarsi che questi dati non trovano riscontro nella previsione della citata delibera n. 328 del 2007 ( presente nel fascicolo unicamente in una copia quasi illeggibile allegata alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado ) in cui nella tabella allegata il tetto massimo delle prestazioni erogabili dalla per l'anno 2007 viene indicato nelle seguenti componenti : 1) quantità massima Pt_1 delle prestazioni erogabili nel 2007 301.431; 2) € 1.607.596,83 tetto massimo prestazioni erogabili ai residenti;
3) € 521.523,40 tetto massimo per prestazioni extraregione;
€ 90.422,92 incremento tariffario massimo erogabile per gli anni 2005/2006. E' vero che nella parte motiva della delibera si afferma “ solo nell'ipotesi di incremento delle prestazioni rese nei confronti di cittadini resi nel territorio di altre regioni può essere concesso un incremento ulteriore pari al 50% di spesa in più rispetto a quanto indicato nella colonna c… “ e tuttavia detta disposizione in difetto di ulteriori elementi che ne chiariscano la portata è di impossibile interpretazione, non emergendo né quale sial l'incremento delle prestazioni che giustifica l'incremento della spesa né a chi sia rimessa la decisione sulla concessione dei detto incremento. Appare allora evidente che risulta strutturalmente carente già la premessa della pretesa creditoria azionata nel giudizio di primo grado, posto che sulla base degli scarni atti a disposizione non è neanche possibile stabilire che per il 2007 il tetto di spesa sia stato quello invocato dalla anche per l'anno successivo. Pt_1
Parimenti indimostrata è poi la seconda parte del sillogismo che fonda la pretesa creditoria e cioè che la delibera della giunta regionale n. 541 del 2008 abbia esteso all'anno 2008 i tetti di spesa previsti per l'anno 2007: in realtà per come espressamente precisato nella sentenza del Tribunale con statuizione sul punto non impugnata, la delibera del 2008 non contiene alcuna specifica previsione relativamente alle prestazioni termali posto che la conferma del tetto di spesa dell'anno
2007 di cui al punto 17 di detta delibera riguarda le prestazioni sanitarie specialistiche e, pertanto, non è applicabile alle prestazioni termali.
Va peraltro ulteriormente rilevato che avendo la ha agito soltanto con azione ex art. Pt_1
2041 c.c. ( e non poteva essere diversamente pacifico essendo che tra le parti non è mai stato stipulato alcun contratto ) appare incongruo lo stesso riferimento al tetto di spesa contenuto nell'atto di citazione di primo grado, posto che questo può costituire un limite all'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento ma non anche il fondamento della stessa.
In detto contesto l'approvazione postuma del bilancio del 2008 e, consequenzialmente, la dedotta impossibilità per la di conoscere il tetto di spesa del 2008 che è stato definito solo nel Pt_1
2009, non solo costituisce argomentazione inammissibilmente nuova ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c., ma non vale, comunque, a superare la radicale e strutturale carenza dei requisiti
6 per l'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento posto che nell'atto di citazione di primo grado il requisito del riconoscimento dell'utilitas veniva indicato nella conferma per l'anno
2008 del tetto di spesa del 2007, conferma di cui si ribadisce non v'è traccia in atti.
L'appello va pertanto rigettato.
2.4. Le spese processuali.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate come da dispositivo e secondo i parametri medi di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal D n. 147 del 2022 , in relazione alle quattro fasi (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (da euro
52.001ad euro260.000)
Stante il tenore della decisione (rigetto dell'appello), va dato atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1879/2019 del Tribunale di Cosenza, pubblicata in data 25.09.2019, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in
€ 14317 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
La Presidente est.
Silvana RI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2306/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Indipendenza n. 13, presso lo studio
[...] dell'Avv. Gian Paolo Furriolo, rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo Paolini, il quale la rappresenta e la difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede legale sita in al Viale degli Alimena n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Brogno e CP_1 dall'Avv. Daniela Aceti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per “Voglia la Corte di Appello riformare, per i motivi addotti in narrativa, la Parte_1 sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare parte appellata al pagamento, ex art. 2041 c.c., della somma di € 177.528,36, ovvero di quella somma determinata equitativamente. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Per : “Voglia, contrariis reiectis: Controparte_1
1
1. accertare e dichiarare che l'atto d'appello presentato dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 1879/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza in relazione al procedimento n.
1398/2014 r.g., è inammissibile ex art. 342 c.p.c.;
2. qualora lo ritenga astrattamente ammissibile, rigettare il suddetto atto di appello in quanto illegittimo e infondato, in fatto e/o in diritto;
3. in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio”.
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_3 giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza al fine di Controparte_1 accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. dell' con CP_2 conseguente condanna all'indennizzo della somma di euro 177.528,36 ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002, nonché spese e competenze di lite.
A fondamento della domanda, l'attrice ha assunto che:
➢ con delibera n. 328/2007, la Regione Calabria ha provveduto all'assegnazione dei tetti di spesa per l'anno 2007 in favore dell'attrice, prevedendo un incremento degli stessi nella misura del 50% nell'ipotesi di un eventuale aumento dell'attività termale resa dall'erogatore del servizio;
➢ con successiva delibera n. 541/2008, l'ente regionale ha poi disposto che per l'anno 2008 dovessero essere confermate le prescrizioni indicate nella precedente delibera;
➢ sulla base della suddetta delibera e considerato che la società ha effettivamente incrementato le prestazioni richieste, l'attrice ha chiesto il pagamento della somma di euro
177.528,36 pari alla differenza fra quanto prodotto (euro 2.429.661,88) e quanto liquidato dall' (pari a euro 2.252.133,52). CP_2
Alla luce di quanto precede, ha formulato domanda ex art. 2041 c.c. al fine di Parte_1 ottenere il pagamento per l'intera attività prestata.
Incardinato il procedimento n. 1398/2014 e concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di CTU contabile depositata in data 6.04.2018.
Successivamente, all'udienza del 6.05.2019 si è costituita l' Controparte_1
[...]
Precisate le conclusioni, nella suddetta udienza la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 Con sentenza n. 1879/2019, pubblicata in data 25.09.2019, il Tribunale di Cosenza ha così deciso:
1) ha rigettato la domanda;
2) ha compensato integralmente le spese di lite fra le parti;
3) ha posto definitivamente a carico di parte attrice le spese di liquidazione del CTU.
In estrema sintesi, la domanda è stata rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Sulla scorta della documentazione versata in atti, il Tribunale è prima partito dall'individuazione del tetto di spesa per le prestazioni di assistenza termale assegnato a nel 2008 e Parte_1 in base alla delibera della giunta regionale n. 541/2008 tale tetto di spesa è stato individuato nella somma di euro 3.500.000 per le prestazioni di assistenza termale relative al 2008 e nella somma di euro 7.000.000 per le prestazioni termali erogate su tutto il territorio regionale.
Successivamente, ha dato atto del piano predisposto dall' per le attività del 2008, CP_2 in cui sono state assegnate all'attrice l'importo di euro 2.252.133,52, alle Terme di Cassano
l'importo di euro 939.755,67 e alle Terme di Spezzano Albanese l'importo di euro 308.110,61, nonché è stata individuata la complessiva cifra di euro 3.500.000 quale tetto massimo di spese invalicabile.
Sempre dalla produzione documentale, in assenza di contestazione e alla luce della CTU contabile espletata, il Tribunale ha ritenuto come provata la circostanza per cui l'importo pari a 2.252.133,52 euro è risultato conforme al piano delle attività per le prestazioni termali del 2008 e che tale importo sia stato saldato.
Precisato quanto sopra e passando all'esame della questione circa il pagamento dell'ulteriore importo di euro 137.748,41, dovuto in ossequio alla previsione di incrementare del 50% il tetto di spesa per la modalità extraregionale contenuta nella delibera della giunta regionale n. 328 dell'1.06.2007, il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente siffatta possibilità nella vicenda in esame per diversi ordini di ragione: 1) le prestazioni di assistenza termale non sono considerate prestazioni di assistenza specialistica che, in quanto tali, soggiacciono alla previsione di cui al punto 17 della delibera regionale n. 541/2008 in base alla quale si applica per il 2008 il tetto di spesa individuato per il 2007; 2) come si evince dalle tabelle A e B2 allegate alla delibera n.
541/2008, le risorse destinate all'assistenza termale sono distinte da quelle destinate alle prestazioni di assistenza specialistica;
3) anche ritenendo che le prestazioni di assistenza termale sono incluse in quelle specialistiche, comunque, il predetto punto 17 prevede che si continui ad applicare nel 2008 il tetto di spesa indicato per il 2007.
In relazione, invece, alla domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., la stessa è stata rigettata per difetto dei presupposti e richiamando alcuni orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia.
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2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 6.12.2019, affidandolo al motivo che si esaminerà.
Radicatosi il contraddittorio, in data 12.06.2023 si è costituita in giudizio l'
[...]
per resistere al gravame e chiederne il rigetto perché infondato in fatto e in Controparte_1 diritto. In via preliminare, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.
Successivamente, con decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa Silvana
RI.
Precisate le conclusioni all'udienza del 28.06.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 27.06.2025 depositato il
30.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
2.2. Le questioni preliminari
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017.
2.3. Le valutazioni della Corte
Con un unico motivo di gravame, meglio specificato con la comparsa conclusionale depositata in data 25.09.2025, l'appellante censura complessivamente la sentenza in relazione al rigetto della domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. che il giudice di prime cure, richiamando alcuni orientamenti Controparte_3 giurisprudenziali formatisi in materia, ha rigettato la domanda ponendo a fondamento della sua decisione l'argomento della invalicabilità del tetto di spesa e così motivando: “superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria, escludono la ricorrenza del presupposto dell'ingiustificatezza e quindi la ricorrenza di un'ipotesi di arricchimento senza causa”.
4 Lamenta l'appellante che il Tribunale non ha considerato che tali pronunce hanno a oggetto fattispecie differenti da quella in esame, e che, in realtà il tetto di spesa in materia sanitaria non deve essere considerato come invalicabile tout court, poiché è solo quello regionale a rappresentare un limite invalicabile dagli operatori privati, mentre il budget di struttura (nello specifico quello stabilito contrattualmente dalle singole aziende sanitarie provinciali per ogni singolo erogatore privato accreditato) è, al contrario, valicabile ope legis ma nei limiti delle disponibilità del tetto di spesa regionale. In questo modo, infatti, l'esigenza di contenimento della spesa pubblica sarebbe comunque tutelata dal principio che vieta, in ogni caso, lo sforamento del tetto globale.
Nella vicenda per cui è causa, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto tenere in considerazione è il budget dell' CP_2
Premesso quanto precede, evidenzia l'appellante che in relazione all'anno 2008 non ha sottoscritto alcun contratto con l' e che quest'ultima solo con delibera n. 1670/2009 ha CP_2 approvato il proprio bilancio economico preventivo per il 2008, in virtù del quale avrebbe stanziato in favore di parte appellante il limite di spesa. Pertanto, non poteva conoscere Parte_1 preventivamente il budget di riferimento proprio perché l'approvazione del bilancio è avvenuta solo nel maggio 2009 e quando aveva già erogato l'intera attività.
Inoltre, rappresenta sul punto di non aver ricevuto dall'odierna appellata alcun rifiuto sulla ricezione della prestazione oltre il limite del budget, anche perché l'azienda sanitaria ha avuto contezza della misura del tetto di spesa da assegnare solo con la successiva approvazione del bilancio preventivo.
Infine, richiamando alcune pronunce giurisprudenziali, l'appellante conclude sostenendo che sia incontestabile la sussistenza di un diritto a favore degli erogatori privati a ottenere il pagamento delle prestazioni extrabudget, con corrispondente obbligo per queste ultime di remunerarle, salvo Cont che l' non dimostri che il tetto di spesa globale assegnatole dalla Regione si sia esaurito.
Il motivo è nel complesso infondato e deve essere disatteso per le ragioni di seguito evidenziate.
La Corte deve in primo luogo rilevare la mancanza nel fascicolo della maggior parte degli atti ai quali le parti hanno fatto riferimento nelle proprie difese e la discrasia tra quanto riferito dalle parti, dal giudice e dal consulente e quei pochi a atti a disposizione della Corte.
L'assunto originario sostenuto in primo grado dalla era il proprio diritto ad ottenere Pt_1 anche per il 2008 la remunerazione delle prestazioni nella stessa misura in cui essa era stata prevista per l'anno 2007 dalla deliberazione della Regione Calabria n. 328 del 2007 pari in thesi ad € 2.389.881 così composta: € 1.607.596,83 tetto massimo prestazioni erogabili ai residenti;
€
521.523,40 tetto massimo erogabile agli utenti fuori regione;
€ 260.761,7 pari all'aumento
5 massimo del 50% riconoscibile per le prestazioni rese ai fuori Regione. Deve però qui rilevarsi che questi dati non trovano riscontro nella previsione della citata delibera n. 328 del 2007 ( presente nel fascicolo unicamente in una copia quasi illeggibile allegata alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado ) in cui nella tabella allegata il tetto massimo delle prestazioni erogabili dalla per l'anno 2007 viene indicato nelle seguenti componenti : 1) quantità massima Pt_1 delle prestazioni erogabili nel 2007 301.431; 2) € 1.607.596,83 tetto massimo prestazioni erogabili ai residenti;
3) € 521.523,40 tetto massimo per prestazioni extraregione;
€ 90.422,92 incremento tariffario massimo erogabile per gli anni 2005/2006. E' vero che nella parte motiva della delibera si afferma “ solo nell'ipotesi di incremento delle prestazioni rese nei confronti di cittadini resi nel territorio di altre regioni può essere concesso un incremento ulteriore pari al 50% di spesa in più rispetto a quanto indicato nella colonna c… “ e tuttavia detta disposizione in difetto di ulteriori elementi che ne chiariscano la portata è di impossibile interpretazione, non emergendo né quale sial l'incremento delle prestazioni che giustifica l'incremento della spesa né a chi sia rimessa la decisione sulla concessione dei detto incremento. Appare allora evidente che risulta strutturalmente carente già la premessa della pretesa creditoria azionata nel giudizio di primo grado, posto che sulla base degli scarni atti a disposizione non è neanche possibile stabilire che per il 2007 il tetto di spesa sia stato quello invocato dalla anche per l'anno successivo. Pt_1
Parimenti indimostrata è poi la seconda parte del sillogismo che fonda la pretesa creditoria e cioè che la delibera della giunta regionale n. 541 del 2008 abbia esteso all'anno 2008 i tetti di spesa previsti per l'anno 2007: in realtà per come espressamente precisato nella sentenza del Tribunale con statuizione sul punto non impugnata, la delibera del 2008 non contiene alcuna specifica previsione relativamente alle prestazioni termali posto che la conferma del tetto di spesa dell'anno
2007 di cui al punto 17 di detta delibera riguarda le prestazioni sanitarie specialistiche e, pertanto, non è applicabile alle prestazioni termali.
Va peraltro ulteriormente rilevato che avendo la ha agito soltanto con azione ex art. Pt_1
2041 c.c. ( e non poteva essere diversamente pacifico essendo che tra le parti non è mai stato stipulato alcun contratto ) appare incongruo lo stesso riferimento al tetto di spesa contenuto nell'atto di citazione di primo grado, posto che questo può costituire un limite all'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento ma non anche il fondamento della stessa.
In detto contesto l'approvazione postuma del bilancio del 2008 e, consequenzialmente, la dedotta impossibilità per la di conoscere il tetto di spesa del 2008 che è stato definito solo nel Pt_1
2009, non solo costituisce argomentazione inammissibilmente nuova ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c., ma non vale, comunque, a superare la radicale e strutturale carenza dei requisiti
6 per l'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento posto che nell'atto di citazione di primo grado il requisito del riconoscimento dell'utilitas veniva indicato nella conferma per l'anno
2008 del tetto di spesa del 2007, conferma di cui si ribadisce non v'è traccia in atti.
L'appello va pertanto rigettato.
2.4. Le spese processuali.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate come da dispositivo e secondo i parametri medi di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal D n. 147 del 2022 , in relazione alle quattro fasi (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (da euro
52.001ad euro260.000)
Stante il tenore della decisione (rigetto dell'appello), va dato atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1879/2019 del Tribunale di Cosenza, pubblicata in data 25.09.2019, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in
€ 14317 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
La Presidente est.
Silvana RI
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