Art. 9.
Il numero degli impiegati di ciascun gruppo e del personale subalterno da assegnarsi ai singoli Archivi e' stabilito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e puo' essere modificato ogni qual volta le esigenze di servizio lo richiedono.
Il numero degli impiegati di ciascun gruppo e del personale subalterno da assegnarsi ai singoli Archivi e' stabilito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e puo' essere modificato ogni qual volta le esigenze di servizio lo richiedono.