Articolo 9 della Legge 17 maggio 1952, n. 629
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 luglio 1952
Art. 9.
Il numero degli impiegati di ciascun gruppo e del personale subalterno da assegnarsi ai singoli Archivi e' stabilito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e puo' essere modificato ogni qual volta le esigenze di servizio lo richiedono.
Entrata in vigore il 1 luglio 1952