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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/10/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico, dott. Antonio
Giovanni Provazza, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3802 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Brunicella;
appellante
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Roberto Chiodo;
appellata
contumace - Controparte_2
appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 12/2021 del Giudice di Pace di Montalto Uffugo;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
- in qualità di cessionario del credito - adiva in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Montalto Uffugo, e al fine di sentirli Controparte_2 Controparte_3
condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 7.3.2014, allorquando, a bordo dell'autovettura Mercedes BM Persona_1
203 tg. CL772MM, di proprietà di (cedente), procedendo su Corso d'Italia, S.S. 19 in CP_4
Montalto Uffugo, transitando regolarmente sulla propria corsia di marcia, veniva urtato dal veicolo
FO KA tg. EB318VD di proprietà di condotto nell'occasione da Controparte_2 [...]
, il quale, uscendo da una stazione di servizio, si immetteva sulla strada principale Per_2 omettendo di osservare il segnale di “dare precedenza”; deduceva ancora che, in conseguenza dell'impatto, l'autovettura Mercedes BM 203 invadeva l'opposta corsia di marcia e urtava contro il
1 veicolo Mercedes ML tg. CH533ZX di proprietà di che, a seguito del duplice scontro, Parte_2
il veicolo della riportava danni sia sulla fiancata destra che su quella sinistra da quantificarsi CP_4 complessivamente in € 19.944,49; rappresentava, infine, che in data 17.2.2016 la cedeva il CP_4
proprio credito ad . Parte_1
Si costituiva la società Reale Mutua di Ass.ni, la quale resisteva alla domanda eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva per aver offerto alla cedente la somma di € 4.100,00 a tacitazione di ogni pretesa, dalla stessa accettata e incassata in data 26.8.2014; nel merito, contestava la domanda facendo rilevare che la dinamica del sinistro, descritta in citazione, risultava sguarnita di riscontri probatori, dovendosi ritenere le dichiarazioni contenute nel modulo di constatazione amichevole di sinistro, alla stregua delle presunzioni semplici, dunque, soggette al libero apprezzamento del giudice unitamente agli ulteriori elementi istruttori;
contestava, altresì, il quantum richiesto e chiedeva, pertanto, l'integrale rigetto della domanda.
sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva. Controparte_2
Il Giudice di Pace di Montalto Uffugo, preliminarmente rigettato il difetto di legittimazione passiva di Reale Mutua Ass.ni, sul rilievo dell'omessa sottoscrizione, da parte della danneggiata, della quietanza liberatoria, da considerarsi, dunque, priva di valore giuridico, rigettava la domanda facendo proprie le conclusioni della CT disposta in corso di causa, la quale aveva escluso la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro.
L'odierna appellante impugnava la suddetta sentenza chiedendone la riforma, deducendo il malgoverno dei mezzi istruttori da parte del Giudice di Pace, in particolare delle risultanze della
CT, la quale, contrariamente a quanto motivato in sentenza, aveva accertato la compatibilità di alcuni dei danni lamentati, riconoscendone la risarcibilità.
Si costituiva Reale Mutua Ass.ni, la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dello spiegato appello, reiterava il difetto di legittimazione passiva, essendo stata la richiesta risarcitoria ampiamente soddisfatta a seguito dell'incasso da parte dell'odierna appellante dell'importo offerto dalla compagnia assicurativa, del quale era stata fornita prova documentale mediante il deposito dell'assegno pari ad € 4.100,00 incassato il 5.8.2014 dalla sig.ra nel merito contestava CP_4
i motivi di gravame, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. non si costituiva. Controparte_2
All'udienza del 13.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******************
2 Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di non costituita nonostante Controparte_2
la regolarità della notifica.
Il giudice di prime cure ha disatteso la domanda sul rilievo che il CT ha escluso la compatibilità dei danni tra l'autovettura Mercedes BM 203 e la FO KA, tenuto conto, in particolare, che la foto di quest'ultima non presentavano segni tali da riscontrare un urto violento.
Deve rilevarsi che con riguardo alla dinamica del sinistro che ha visto la FO Ka, uscendo dall'area di servizio, immettersi sulla careggiata su cui viaggiava l'autovettura Mercedes tg. CL772MM risulta riscontrato, innanzitutto, dal modello CAI prodotto da parte attrice in primo grado.
Sul punto, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice delle Assicurazioni
Private, "quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso".
In sostanza, il modulo C. "a doppia firma" genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, il quale potrà superarla fornendo la prova contraria, in concreto o facendo ricorso ad altre presunzioni.
Il CT ha escluso la compatibilità dei danni subiti dalla autovettura Mercedes, sull'assunto che dalle foto non emergevano significativi danneggiamenti sulla FO KA che potessero indicare un intervenuto urto tra veicoli.
Tuttavia, deve rilevarsi che parte attrice in sede di osservazioni ha evidenziato che la foto ritraeva detta auto (FORD) dopo gli interventi di riparazione e tale circostanza non è stata revocata in dubbio né dal CT né dalla compagnia assicurativa convenuta.
In ragione di ciò non può valorizzarsi la CT nell'avere escluso la compatibilità dei danni con la parte posteriore destra della Mercedes in ragione degli oneri probatori ricadenti sulla parte attrice, tenuto conto che in merito alla dinamica del sinistro la compagnia non solo si limitava a formulare delle contestazioni generiche in sede di comparsa di costituzione e risposta, ma in sede stragiudiziale formulava una offerta transattiva, poi trattenuta a titolo di acconto (per come accertato in sentenza).
Infatti, emerge che la compagnia assicurativa, per il tramite del proprio perito, dopo avere visionato le auto coinvolte dal sinistro in questione ha indicato una serie di componenti da sostituire poiché danneggiati nell'incidente in questione, per poi liquidare un importo pari al valore economico del mezzo, ritenendo la riparazione non economica.
Tali elementi devono essere valorizzati per disattendere le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di Pace nella parte in cui ha valorizzato la CT che, in riposta al quesito a), ha concluso di non 3 rinvenire le condizioni minime per riscontare il “nesso di causa ed effetto sui danni provocati al veicolo richiedente il risarcimento”, proprio perché basato su un assunto di fatto implicitamente ammesso dalla compagnia assicurativa.
Superate, per le ragioni sopra esposte, le questioni relative alle prima collisione e ritenuta la responsabilità esclusiva della FO Ka nella dinamica del sinistro in esame (superando con ciò la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c.), devono ritenersi con essa compatibili i danni subiti dall'autovettura della sig.ra (cedente il credito) e relativi al paraurti (€ 357,56) e CP_4 parafango (€ 1.022,12), entrambi sul lato posteriore destro, e alla modanatura parafango posteriore dx (€ 76,82) che il CT ha quantificato per la sostituzione e non per la semplice riparazione.
Tuttavia, il CT ha escluso la compatibilità dei punti di urto che giustifichino il lamentato danneggiamento su alcune porzioni poste sul lato destro, sulla base delle misurazioni e analisi altimetriche.
Innanzitutto, con riguardo al primo scontro (tra la FO e la Mercedes) il CT ha correttamente escluso il danneggiamento allo specchietto destro del Mercedes. Infatti, l'urto da parte della FO
KA è avvenuto contro la parte posteriore destra dell'autovettura della sig.ra come del resto si CP_4
ricava anche dal modulo di contestazione amichevole, da dove è possibile rilevare che tra i punti coinvolti dal sinistro non viene apposta alcuna indicazione sulla porzione dell'autovettura collocata all'altezza dello specchietto, nonostante trattasi di circostanza di immediata percezione.
Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza appellata il CT, invece, ha potuto riscontare una parziale compatibilità in merito al secondo sinistro, che ha visto la Mercedes tg. CL772MM, a causa dell'urto con la FO Ka, invadere l'opposta corsia di marcia e collidere lateralmente con un'altra autovettura (Mercedes ML, tg. CH533ZX) che sopraggiungeva in quel frangente.
Innanzitutto l'Ausiliario ha ritenuto “SICURAMENTE DANNEGGIATI” nel sinistro in esame i seguenti componenti: paraurti anteriore (€ 344,06); barra sx (€ 18,24); puntone sx (€ 23,35); copertura passaruota anteriore sx (€ 45,82); proiettore sx (€ 362,25); parafango anteriore sx (€
216,02) modanatura anteriore sx (€ 50,10); modanatura sx ( 149,01).
Affrontando le contestazioni formulate nel presente gravame, in ordine al proiettore anteriore destro l'appellante sostiene che il CT ha escluso la sussistenza dello specifico danno con argomentazioni che mostrano una sostanziale contraddizione, in quanto tra le parti oggetto di lavorazione (e non di sostituzione) aveva incluso anche quella relativa al parafango anteriore destro (cfr. preventivo
Carrozzeria Gullo), con ciò smentendo l'assunto secondo cui tale porzione dell'autovettura non era stata coinvolta nel sinistro.
4 Sul punto, deve osservarsi che, nonostante il CT abbia correttamente concluso ritenendo che la zona coincidente con il parafango anteriore destro non poteva risultare danneggiata (dunque, nella logica della sostituzione) in un sinistro “dove l'impatto principale è avvenuto per strisciata nella zona posteriore destra” (del resto nemmeno indicata la parte anteriore tra i punti dell'autovettura coinvolti nel sinistro visibili nel modello CAI, cfr. sopra con riguardo allo specchietto), lo stesso
Ausiliare ha incluso anche “interventi relativi a sfumature, riparazioni porte, parafanghi”, e dunque anche il parafango posteriore destro, non perché direttamente coinvolto nel sinistro, ma evidentemente ritenuto necessario per rendere omogenea la fiancata destra e, dunque, per ottenere un risultato finale che non presentasse porzioni discontinue.
In ogni caso, una semplice lavorazione su tale sezione conferma che il danno non è stato tale da necessitare una sostituzione del proiettore.
Quanto alle contestazioni relative allo specchietto sinistro (per quello destro si sono trattate sopra) deve rilevarsi che attraverso un raffronto tra le due Mercedes coinvolte il CT ha evidenziato che l'unico punto d'urto astrattamente possibile, avuto riguardo alle diverse dimensioni dei due mezzi, è quello all'altezza del maniglione di apertura della portiera (della ), ovvero nella zona CP_5
mediana superiore, porzione nella quale non si rinviene alcuna traccia o danneggiamento.
Rispetto ai raffronti basati sui modelli individuati dal CT parte appellante non ha fornito elementi di rilievo che contrastino quelli indicati dal primo, limitandosi a contestare genericamente che il modello di autovettura impiegato è diverso per anno di immatricolazione da quello coinvolto nel sinistro, senza tuttavia fornire alcun dato concreto che possa revocare in dubbio le conclusioni assunte dall'Ausiliario.
Le ragioni di appello devono anche disattendersi con riguardo al lamentato danno al cerchione e pneumatico di destra, poiché dalle foto prodotte non emergono significative lesioni che possano giustificarne la sostituzione.
Ciò detto, tenuto conto della quantificazione effettuata dal CT (comprensiva di pezzi di ricambio, lavorazioni, ore effettuate, materiale di consumo) il danno risarcibile ammonta a complessivi €
6.670,51 iva inclusa.
Il giudice di pace ha correttamente osservato che tra le parti non è intervenuta alcuna transazione, in quanto la quietanza di pagamento del 22.07.2024 non risulta sottoscritta dalla sig.ra CP_4
Le ragioni contenute nella sentenza appellata, secondo cui all'importo versato pari ad € 4.100,00 deve attribuirsi il valore di acconto sul maggior danno, non sono state oggetto di specifico capo di gravame nell'atto introduttivo.
5 Quanto poi alla questione della non economicità della riparazione, deve rilevarsi che la compagnia assicurativa non ha offerto alcun riscontro oggettivo circa il valore commerciale dell'autovettura all'epoca del sinistro.
Determinato il danno, deve osservarsi che qualora prima della liquidazione definitiva, viene versato una acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso una operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione)per poi detrarre l'acconto dal credito e infine calcolando gli interessi compensativi, finalizzati a risarcire il danno da ritardo, sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cass 6374/14).
Pertanto, in applicazione di tale principio l'acconto deve rivalutarsi sulla base dell'ultimo coefficiente disponibile (30.09.2025) in € 4.969,20.
Detratto, pertanto, l'importo rivalutato dell'acconto, residua un credito risarcitorio di € 3.142,14
(dovendosi per ragioni di omogeneità attualizzare anche l'ammontare del danno complessivo quantificato dal CT, per un totale di € 8.111,34) in favore dell'appellante, rispetto al quale devono condannarsi gli appellati in solido.
Va riconosciuto inoltre il pregiudizio da ritardo del pagamento in misura pari agli interessi legali con decorrenza dalla data del sinistro sull'intera somma fino alla data di versamento dell'acconto e, infine, sulla somma oggi liquidata per il periodo successivo. Ai fini dell'applicazione degli interessi, dette somme devono essere devalutate alla data del sinistro e successivamente rivalutate anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, sulla base dei principi fissati da Cass. Sez. Un.
1712/95.
Spettano infine gli interessi legali sugli importi sopra indicati dalla presente sentenza al saldo.
Tenuto conto del considerevole scarto tra il risarcimento chiesto e quello liquidato nonché dell'acconto versato dalla IA assicurativa (che rappresenta circa il 50% del totale attualizzato), si giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di ½ con condanna della e Controparte_6 Controparte_7
in solido, per la restante metà, importi liquidati come da dispositivo in favore di parte appellante. Le spese della CT, già liquidate in primo grado, sono poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, quale Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
6 - in riforma della sentenza di primo grado, accertata la responsabilità del sinistro in capo alla condanna quest'ultima in solido con la Controparte_2 Controparte_6
al risarcimento del danno nella misura restante di € 3.142,14 oltre interessi e
[...]
rivalutazioni come in parte motiva;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di ½ e condanna la
[...]
in solido, al pagamento della restante Parte_3 metà che liquida in € 132,00 per spese, € 602,5 per compensi oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva per il primo grado;
e in € 191,25 per spese, € 1.063,5 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, per il presente grado, importi da distrarsi in favore del procuratore istante;
- pone a carico degli appellati in solido le spese della CT, liquidate in primo grado.
Cosenza, 28/10/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Giovanni Provazza
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico, dott. Antonio
Giovanni Provazza, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3802 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Brunicella;
appellante
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Roberto Chiodo;
appellata
contumace - Controparte_2
appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 12/2021 del Giudice di Pace di Montalto Uffugo;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
- in qualità di cessionario del credito - adiva in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Montalto Uffugo, e al fine di sentirli Controparte_2 Controparte_3
condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 7.3.2014, allorquando, a bordo dell'autovettura Mercedes BM Persona_1
203 tg. CL772MM, di proprietà di (cedente), procedendo su Corso d'Italia, S.S. 19 in CP_4
Montalto Uffugo, transitando regolarmente sulla propria corsia di marcia, veniva urtato dal veicolo
FO KA tg. EB318VD di proprietà di condotto nell'occasione da Controparte_2 [...]
, il quale, uscendo da una stazione di servizio, si immetteva sulla strada principale Per_2 omettendo di osservare il segnale di “dare precedenza”; deduceva ancora che, in conseguenza dell'impatto, l'autovettura Mercedes BM 203 invadeva l'opposta corsia di marcia e urtava contro il
1 veicolo Mercedes ML tg. CH533ZX di proprietà di che, a seguito del duplice scontro, Parte_2
il veicolo della riportava danni sia sulla fiancata destra che su quella sinistra da quantificarsi CP_4 complessivamente in € 19.944,49; rappresentava, infine, che in data 17.2.2016 la cedeva il CP_4
proprio credito ad . Parte_1
Si costituiva la società Reale Mutua di Ass.ni, la quale resisteva alla domanda eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva per aver offerto alla cedente la somma di € 4.100,00 a tacitazione di ogni pretesa, dalla stessa accettata e incassata in data 26.8.2014; nel merito, contestava la domanda facendo rilevare che la dinamica del sinistro, descritta in citazione, risultava sguarnita di riscontri probatori, dovendosi ritenere le dichiarazioni contenute nel modulo di constatazione amichevole di sinistro, alla stregua delle presunzioni semplici, dunque, soggette al libero apprezzamento del giudice unitamente agli ulteriori elementi istruttori;
contestava, altresì, il quantum richiesto e chiedeva, pertanto, l'integrale rigetto della domanda.
sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva. Controparte_2
Il Giudice di Pace di Montalto Uffugo, preliminarmente rigettato il difetto di legittimazione passiva di Reale Mutua Ass.ni, sul rilievo dell'omessa sottoscrizione, da parte della danneggiata, della quietanza liberatoria, da considerarsi, dunque, priva di valore giuridico, rigettava la domanda facendo proprie le conclusioni della CT disposta in corso di causa, la quale aveva escluso la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro.
L'odierna appellante impugnava la suddetta sentenza chiedendone la riforma, deducendo il malgoverno dei mezzi istruttori da parte del Giudice di Pace, in particolare delle risultanze della
CT, la quale, contrariamente a quanto motivato in sentenza, aveva accertato la compatibilità di alcuni dei danni lamentati, riconoscendone la risarcibilità.
Si costituiva Reale Mutua Ass.ni, la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dello spiegato appello, reiterava il difetto di legittimazione passiva, essendo stata la richiesta risarcitoria ampiamente soddisfatta a seguito dell'incasso da parte dell'odierna appellante dell'importo offerto dalla compagnia assicurativa, del quale era stata fornita prova documentale mediante il deposito dell'assegno pari ad € 4.100,00 incassato il 5.8.2014 dalla sig.ra nel merito contestava CP_4
i motivi di gravame, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. non si costituiva. Controparte_2
All'udienza del 13.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******************
2 Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di non costituita nonostante Controparte_2
la regolarità della notifica.
Il giudice di prime cure ha disatteso la domanda sul rilievo che il CT ha escluso la compatibilità dei danni tra l'autovettura Mercedes BM 203 e la FO KA, tenuto conto, in particolare, che la foto di quest'ultima non presentavano segni tali da riscontrare un urto violento.
Deve rilevarsi che con riguardo alla dinamica del sinistro che ha visto la FO Ka, uscendo dall'area di servizio, immettersi sulla careggiata su cui viaggiava l'autovettura Mercedes tg. CL772MM risulta riscontrato, innanzitutto, dal modello CAI prodotto da parte attrice in primo grado.
Sul punto, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice delle Assicurazioni
Private, "quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso".
In sostanza, il modulo C. "a doppia firma" genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, il quale potrà superarla fornendo la prova contraria, in concreto o facendo ricorso ad altre presunzioni.
Il CT ha escluso la compatibilità dei danni subiti dalla autovettura Mercedes, sull'assunto che dalle foto non emergevano significativi danneggiamenti sulla FO KA che potessero indicare un intervenuto urto tra veicoli.
Tuttavia, deve rilevarsi che parte attrice in sede di osservazioni ha evidenziato che la foto ritraeva detta auto (FORD) dopo gli interventi di riparazione e tale circostanza non è stata revocata in dubbio né dal CT né dalla compagnia assicurativa convenuta.
In ragione di ciò non può valorizzarsi la CT nell'avere escluso la compatibilità dei danni con la parte posteriore destra della Mercedes in ragione degli oneri probatori ricadenti sulla parte attrice, tenuto conto che in merito alla dinamica del sinistro la compagnia non solo si limitava a formulare delle contestazioni generiche in sede di comparsa di costituzione e risposta, ma in sede stragiudiziale formulava una offerta transattiva, poi trattenuta a titolo di acconto (per come accertato in sentenza).
Infatti, emerge che la compagnia assicurativa, per il tramite del proprio perito, dopo avere visionato le auto coinvolte dal sinistro in questione ha indicato una serie di componenti da sostituire poiché danneggiati nell'incidente in questione, per poi liquidare un importo pari al valore economico del mezzo, ritenendo la riparazione non economica.
Tali elementi devono essere valorizzati per disattendere le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di Pace nella parte in cui ha valorizzato la CT che, in riposta al quesito a), ha concluso di non 3 rinvenire le condizioni minime per riscontare il “nesso di causa ed effetto sui danni provocati al veicolo richiedente il risarcimento”, proprio perché basato su un assunto di fatto implicitamente ammesso dalla compagnia assicurativa.
Superate, per le ragioni sopra esposte, le questioni relative alle prima collisione e ritenuta la responsabilità esclusiva della FO Ka nella dinamica del sinistro in esame (superando con ciò la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c.), devono ritenersi con essa compatibili i danni subiti dall'autovettura della sig.ra (cedente il credito) e relativi al paraurti (€ 357,56) e CP_4 parafango (€ 1.022,12), entrambi sul lato posteriore destro, e alla modanatura parafango posteriore dx (€ 76,82) che il CT ha quantificato per la sostituzione e non per la semplice riparazione.
Tuttavia, il CT ha escluso la compatibilità dei punti di urto che giustifichino il lamentato danneggiamento su alcune porzioni poste sul lato destro, sulla base delle misurazioni e analisi altimetriche.
Innanzitutto, con riguardo al primo scontro (tra la FO e la Mercedes) il CT ha correttamente escluso il danneggiamento allo specchietto destro del Mercedes. Infatti, l'urto da parte della FO
KA è avvenuto contro la parte posteriore destra dell'autovettura della sig.ra come del resto si CP_4
ricava anche dal modulo di contestazione amichevole, da dove è possibile rilevare che tra i punti coinvolti dal sinistro non viene apposta alcuna indicazione sulla porzione dell'autovettura collocata all'altezza dello specchietto, nonostante trattasi di circostanza di immediata percezione.
Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza appellata il CT, invece, ha potuto riscontare una parziale compatibilità in merito al secondo sinistro, che ha visto la Mercedes tg. CL772MM, a causa dell'urto con la FO Ka, invadere l'opposta corsia di marcia e collidere lateralmente con un'altra autovettura (Mercedes ML, tg. CH533ZX) che sopraggiungeva in quel frangente.
Innanzitutto l'Ausiliario ha ritenuto “SICURAMENTE DANNEGGIATI” nel sinistro in esame i seguenti componenti: paraurti anteriore (€ 344,06); barra sx (€ 18,24); puntone sx (€ 23,35); copertura passaruota anteriore sx (€ 45,82); proiettore sx (€ 362,25); parafango anteriore sx (€
216,02) modanatura anteriore sx (€ 50,10); modanatura sx ( 149,01).
Affrontando le contestazioni formulate nel presente gravame, in ordine al proiettore anteriore destro l'appellante sostiene che il CT ha escluso la sussistenza dello specifico danno con argomentazioni che mostrano una sostanziale contraddizione, in quanto tra le parti oggetto di lavorazione (e non di sostituzione) aveva incluso anche quella relativa al parafango anteriore destro (cfr. preventivo
Carrozzeria Gullo), con ciò smentendo l'assunto secondo cui tale porzione dell'autovettura non era stata coinvolta nel sinistro.
4 Sul punto, deve osservarsi che, nonostante il CT abbia correttamente concluso ritenendo che la zona coincidente con il parafango anteriore destro non poteva risultare danneggiata (dunque, nella logica della sostituzione) in un sinistro “dove l'impatto principale è avvenuto per strisciata nella zona posteriore destra” (del resto nemmeno indicata la parte anteriore tra i punti dell'autovettura coinvolti nel sinistro visibili nel modello CAI, cfr. sopra con riguardo allo specchietto), lo stesso
Ausiliare ha incluso anche “interventi relativi a sfumature, riparazioni porte, parafanghi”, e dunque anche il parafango posteriore destro, non perché direttamente coinvolto nel sinistro, ma evidentemente ritenuto necessario per rendere omogenea la fiancata destra e, dunque, per ottenere un risultato finale che non presentasse porzioni discontinue.
In ogni caso, una semplice lavorazione su tale sezione conferma che il danno non è stato tale da necessitare una sostituzione del proiettore.
Quanto alle contestazioni relative allo specchietto sinistro (per quello destro si sono trattate sopra) deve rilevarsi che attraverso un raffronto tra le due Mercedes coinvolte il CT ha evidenziato che l'unico punto d'urto astrattamente possibile, avuto riguardo alle diverse dimensioni dei due mezzi, è quello all'altezza del maniglione di apertura della portiera (della ), ovvero nella zona CP_5
mediana superiore, porzione nella quale non si rinviene alcuna traccia o danneggiamento.
Rispetto ai raffronti basati sui modelli individuati dal CT parte appellante non ha fornito elementi di rilievo che contrastino quelli indicati dal primo, limitandosi a contestare genericamente che il modello di autovettura impiegato è diverso per anno di immatricolazione da quello coinvolto nel sinistro, senza tuttavia fornire alcun dato concreto che possa revocare in dubbio le conclusioni assunte dall'Ausiliario.
Le ragioni di appello devono anche disattendersi con riguardo al lamentato danno al cerchione e pneumatico di destra, poiché dalle foto prodotte non emergono significative lesioni che possano giustificarne la sostituzione.
Ciò detto, tenuto conto della quantificazione effettuata dal CT (comprensiva di pezzi di ricambio, lavorazioni, ore effettuate, materiale di consumo) il danno risarcibile ammonta a complessivi €
6.670,51 iva inclusa.
Il giudice di pace ha correttamente osservato che tra le parti non è intervenuta alcuna transazione, in quanto la quietanza di pagamento del 22.07.2024 non risulta sottoscritta dalla sig.ra CP_4
Le ragioni contenute nella sentenza appellata, secondo cui all'importo versato pari ad € 4.100,00 deve attribuirsi il valore di acconto sul maggior danno, non sono state oggetto di specifico capo di gravame nell'atto introduttivo.
5 Quanto poi alla questione della non economicità della riparazione, deve rilevarsi che la compagnia assicurativa non ha offerto alcun riscontro oggettivo circa il valore commerciale dell'autovettura all'epoca del sinistro.
Determinato il danno, deve osservarsi che qualora prima della liquidazione definitiva, viene versato una acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso una operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione)per poi detrarre l'acconto dal credito e infine calcolando gli interessi compensativi, finalizzati a risarcire il danno da ritardo, sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cass 6374/14).
Pertanto, in applicazione di tale principio l'acconto deve rivalutarsi sulla base dell'ultimo coefficiente disponibile (30.09.2025) in € 4.969,20.
Detratto, pertanto, l'importo rivalutato dell'acconto, residua un credito risarcitorio di € 3.142,14
(dovendosi per ragioni di omogeneità attualizzare anche l'ammontare del danno complessivo quantificato dal CT, per un totale di € 8.111,34) in favore dell'appellante, rispetto al quale devono condannarsi gli appellati in solido.
Va riconosciuto inoltre il pregiudizio da ritardo del pagamento in misura pari agli interessi legali con decorrenza dalla data del sinistro sull'intera somma fino alla data di versamento dell'acconto e, infine, sulla somma oggi liquidata per il periodo successivo. Ai fini dell'applicazione degli interessi, dette somme devono essere devalutate alla data del sinistro e successivamente rivalutate anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, sulla base dei principi fissati da Cass. Sez. Un.
1712/95.
Spettano infine gli interessi legali sugli importi sopra indicati dalla presente sentenza al saldo.
Tenuto conto del considerevole scarto tra il risarcimento chiesto e quello liquidato nonché dell'acconto versato dalla IA assicurativa (che rappresenta circa il 50% del totale attualizzato), si giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di ½ con condanna della e Controparte_6 Controparte_7
in solido, per la restante metà, importi liquidati come da dispositivo in favore di parte appellante. Le spese della CT, già liquidate in primo grado, sono poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, quale Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
6 - in riforma della sentenza di primo grado, accertata la responsabilità del sinistro in capo alla condanna quest'ultima in solido con la Controparte_2 Controparte_6
al risarcimento del danno nella misura restante di € 3.142,14 oltre interessi e
[...]
rivalutazioni come in parte motiva;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di ½ e condanna la
[...]
in solido, al pagamento della restante Parte_3 metà che liquida in € 132,00 per spese, € 602,5 per compensi oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva per il primo grado;
e in € 191,25 per spese, € 1.063,5 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, per il presente grado, importi da distrarsi in favore del procuratore istante;
- pone a carico degli appellati in solido le spese della CT, liquidate in primo grado.
Cosenza, 28/10/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Giovanni Provazza
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