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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/06/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
VERBALE DI UDIENZA DEL 04.06.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3010 DELL'ANNO 2020
N.R.G. 3010/2020
È presente per l'avv. Puccio Pierfranco. Parte_1
Nessuno è presente alle ore 12:46 per parte convenuta.
A questo punto, il G.I. invita il difensore presente alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
L'avv. Puccio conclude e discute come da note conclusive del 27.05.2025. Si riporta in ogni caso a tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate negli atti introduttivi.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto che il difensore rinuncia ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 3010/2020 r.g.a.c. Pag. 1 N . 3 0 1 0 / 2 0 2 0 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3010 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Corleone in via Bentivegna n. 185, presso lo studio dell'avv. Pierfranco
Puccio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Corleone (PA) via Carmine n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonio Di Lorenzo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
oggetto: domanda di risarcimento danni
n. 3010/2020 r.g.a.c. Pag. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio , al fine di Parte_1 CP_1
sentirlo condannare, al risarcimento dei danni, da lei asseritamente patiti, ai sensi degli artt. 2043 e
2059 c.c..
Nello specifico, in base al tenore complessivo dell'atto di citazione, veniva dedotto:
a) che era stato tratto in giudizio dinnanzi a questo Tribunale per rispondere CP_1 del reato di cui agli artt. 81 cpv, 570 comma 2 c.p. in relazione all'art. 3 L. 54/2016
“perché con più azioni ed omissioni in esecuzione del medesimo disegno criminoso, comMEsse in tempi diversi, violava gli obblighi di natura economica stabiliti dal
Tribunale di Termini Imerese il 15.01.2013, in favore del figlio e del coniuge CP_2
legalmente separato , facendo mancare i mezzi di sostentamento alle Parte_1
predette persone offese, omettendo di corrispondere gli assegni fissati dal Tribunale di
Termini Imerese per il loro mantenimento nella somma complessiva di € 800,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici STAT oltre spese straordinarie occorrenti per la prole minorenne” (pag. 2 e 3, atto di citazione);
b) che, con sentenza n. 1320/2019 del 24.07.2019, veniva condannato a mesi CP_1 sei di reclusione ed € 600,00 di multa, nonché al risarcimento del danno in favore di
, costituitasi parte civile;
Parte_1
c) che, nonostante la suddetta sentenza, la quale diveniva irrevocabile in data 13.12.2019,
negava ogni forma di aiuto economico nei confronti della moglie e del CP_1
figlio minore.
Tutto ciò posto, parte attrice chiedeva di “- condannare il Sig. , a titolo di CP_1
risarcimento dei danni ed in ottemperanza alla sentenza n. 1320/2019 del 24.07.2019 emessa nel procedimento n. 386/2017 R.G., in favore della Sig.ra al pagamento della somma Parte_1 di € 30.000,00 o la minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa;
- condannare il Sig.
, a titolo di risarcimento dei danni ed in ottemperanza alla sentenza n. 1320/2019 del CP_1
24.07.2019 emessa nel procedimento n. 386/2017 R.G., in favore della Sig.ra al Parte_1
pagamento della somma che sarà liquidata dal Giudice in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.; - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
n. 3010/2020 r.g.a.c. Pag. 3 Si costituiva, in data 26.02.2021, , il quale, preliminarmente, eccepiva il mancato CP_1
esperimento, ad opera dell'attrice, del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita;
nel merito, contestava il quantum risarcitorio preteso, chiedendo, pertanto, il rigetto integrale di tutte le domande avanzate da controparte in quanto infondate.
All'udienza del 24.03.2021, rilevata la mancata attivazione del tentativo di negoziazione assistita, veniva assegnato alle parti il termine di giorni quindici per l'avvio del relativo procedimento.
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con decreto del 29.05.2025, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., “ratione temporis” vigente, all'odierna udienza.
*****
Tanto premesso, nel merito la domanda non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1
derivante dal fatto di reato posto in essere da . Fatto di reato che ha trovato riscontro CP_1
in sede di procedimento penale definito con sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1320/2019.
Ed invero, con la sentenza sopra menzionata, è stata affermata la penale responsabilità dell'odierno convenuto, con riferimento al reato di cui all'art. 570 comma 2, n. 2 c.p., per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento, stabilito dal medesimo Tribunale con provvedimento del
15.01.2013, in favore di e del figlio minore , disponendo per Parte_1 Persona_1
questo capo di imputazione il risarcimento del danno in sede civile.
Orbene, deve tenersi conto che: “L'art. 651 cod. proc. pen., norma che disciplina l'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per il risarcimento del danno, dispone che la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata in dibattimento, ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso". Per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento
n. 3010/2020 r.g.a.c. Pag. 4 di esso. Ne consegue che, mentre nessun'efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi - la ricostruzione storico - dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Egli può invece indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come ad esempio il comportamento della parte lesa, negli aspetti non esaminati dal giudice penale, ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento. Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 cod. proc. pen.” (Cass.
n. 19387/2004; cfr. anche Cass. n. 15392/2018).
Ne discende che nel presente giudizio, con riferimento alla posizione di , tenuto CP_1
conto della natura di reato di mera condotta compiuto dallo stesso, non può più ridiscutersi in merito al fatto che egli sia rimasto inadempiente agli obblighi di mantenimento di parte attrice, e del loro figlio, per l'intero periodo così come contestato al capo di imputazione.
Ciò posto con riferimento all'elemento oggettivo dell'illecito, quanto all'elemento soggettivo, il cui accertamento per come avvenuto in sede penale non è coperto, in base alla giurisprudenza sopra riportata, dal giudicato, si precisa, innanzitutto, che non vertendosi in tema di azione da esatto adempimento di una obbligazione, ex art. 1453 e 1218 cc, ma in tema di azione risarcitoria derivante da fatto di reato, esso deve essere dimostrato da parte attrice.
Tuttavia, quanto alla esigibilità in concreto della relativa pretesa di cui agli obblighi di mantenimento, si osserva che parte convenuta in questo giudizio nulla ha contestato sul punto e che, pertanto, in conformità a quanto statuito in sede penale, deve ritenersi che non versasse CP_1
in una situazione di grave bisogno, tale da renderlo impossibilitato all'adempimento degli obblighi di mantenimento.
Ciò posto in merito al fatto lesivo, quanto alla prova dei danni conseguenziali derivati, sul punto, è bene precisare che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento lesivo e le sue conseguenze pregiudizievoli.
Ed infatti, nella sentenza n. 8477/2020 della Suprema Corte di Cassazione, si legge: “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato […] che abbia altresì pronunciato
n. 3010/2020 r.g.a.c. Pag. 5 condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass.
9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318)” (cfr., anche Cass., sez. III, 10 maggio 2018, n.
11269, secondo cui “la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato”).
Altresì, come precisato dalla Suprema Corte: “[…] il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) che nell'aspetto dinamico-relazionale (c.d. danno relazionale, destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). […] Occorre qui ribadire che esiste
[…] una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico-relazionale, in quanto il danno alla persona postula il riconoscimento: da un lato, della sofferenza interiore;
e, dall'altro, delle mutate dinamiche relazionali di una vita che cambia a seguito dell'illecito […]. Danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (tra cui il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni)”
(Cass. n. 18217/2023).
Nel caso di specie, allora, deve verificarsi se la lesione del diritto all'assistenza familiare (bene giuridico tutelato dalla norma penale) abbia comportato a parte attrice pregiudizi con riferimento alla componente dinamico-relazionale. E, infatti, in base al tenore complessivo delle difese svolte, parte attrice ha dedotto danni, innanzitutto, ascrivibili all'area del danno c.d. biologico.
Nello specifico, può ritenersi che parte attrice ha sostenuto con la richiesta di CTU avanzata nella memoria secondo termine cpc che, a seguito della lesione del diritto di cui sopra, ha patito un livello di sofferenza tale che è degenerato in un vero e proprio danno-psichico e, quindi, in una lesione della propria salute, come tale idonea ad arrecare un pregiudizio al suo facere a-reddituale (sul punto si osserva che la Suprema Corte ha ribadito che: “là dove la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un'abituale, normale o comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una
n. 3010/2020 r.g.a.c. Pag. 6 configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, non più di un danno morale avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (Cass. n. 6443/2023; Cass. n. 18056/2019)” (Cass. n. 10787/2024).
Ciò posto, quanto all'effettiva prova di un danno biologico nulla è emerso nel presente giudizio, dovendo ritenersi la chiesta CTU meramente esplorativa, non avendo parte attrice depositato alcuna documentazione medica a sostegno di tale assunto;
non è stata neanche depositata una perizia tecnica di parte a sostegno di quanto dedotto.
In altri termini, nel caso di specie, in mancanza di preesistente documentazione medica in atti, la CTU si configurerebbe come un mero strumento investigativo, finalizzato a supplire alla carenza di prova, piuttosto che a valutare un danno già allegato e suffragato da elementi concreti. Ed infatti,
“il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.» (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 2011; Sez. 3, Sentenze nn. 3191 del 2006 e 9060 del 2003; Sez. 2, Sentenza n. 5422 del 2002)”
(Cass. n. 30218/2017).
Quanto alla sofferenza morale (o patema d'animo o sofferenza interiore) essa deve intendersi come categoria inclusiva di tutti i risvolti negativi dell'evento dannoso apprezzabili in relazione alla sfera del “pathos”, cioè la “sfera dell'intimo sentire” (cfr. Cass. n. 4712/2008).
Fatte queste precisazioni, quanto al preteso danno morale patito, avuto riguardo alle generiche allegazioni fornite nell'atto introduttivo del giudizio, nonché alle contestazioni formulate dal convenuto, si ritiene che l'attrice, in tutto il corso del giudizio, non abbia fornito idonea e valida prova del preteso danno morale, a suo dire scaturente dalle violazioni del convenuto all'obbligo di mantenimento.
Più precisamente non vi è prova della asserita: “sofferenza patita dalla Sig.ra in Pt_1 conseguenza del fatto illecito del Sig. […]; la quale ha asserito che: “Le conseguenze di tali CP_1
azioni hanno una rilevanza incommensurabile rispetto alla stabilità psichica della persona offesa dalla condotta di reato, oltre che avere importanti ripercussioni sull'equilibrio economico e familiare, sulla tranquillità dei figli e sul loro sviluppo. Lo stato di ansia e preoccupazione cui la
n. 3010/2020 r.g.a.c. Pag. 7 vittima del reato veniva costretta, si è rivelato tale da creare un vero e proprio turbamento psichico della stessa […]” (cfr. pag. 6 atto di citazione).
In merito occorre premettere che sono state depositate in atti le trascrizioni delle deposizioni testimoniali rese dai genitori di parte attrice nel corso del procedimento penale n. 4617/14 R.G.N.R..
Orbene, in merito alla validità probatoria delle dichiarazioni testimoniali rese in un procedimento penale ai fini di un successivo giudizio civile, occorre premettere che: “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (Cass. nn. 13229/2015, 25067/2018,
20719/2018). Ed ancora precisa la giurisprudenza cui si ritiene di aderire che il giudice civile: “può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ma è necessario che il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l'indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda, non essendo sufficiente il generico richiamo alla pronuncia penale che si tradurrebbe nella elusione del dovere di autonoma valutazione delle complessive risultanze probatorie e di conseguenza nel vizio di omessa motivazione” (Cass. n. 10055/2010).
Ciò posto, in merito alle condizioni di vita dell'odierna parte attrice e del di lei figlio minore, a seguito all'abbandono da parte di della casa coniugale, , padre di CP_1 Parte_2
, nella testimonianza da lui resa nel corso del procedimento penale sopra citato, Parte_1
nel dichiarare di essere lui stesso a farsi carico dei bisogni del nipote, ha nello specifico spiegato che quest'ultimo vivesse “Sicuramente meglio di quando stava con suo padre” ed ha precisato
“Contribuisco sempre io. Mio nipote non apre bocca è ha tutto quello che desidera”. Mentre, con riguardo alla figlia, , dichiarava: “Non lavora perché noi grazie a Dio stiamo bene Parte_1 in famiglia. Siamo nel settore del turismo, della ristorazione …” (cfr. pag. 9 verbale d'udienza dell'08/03/2019, in atti). Ed ancora, madre dell'odierna attrice, dichiarava: Persona_2
“Dove abita mia figlia quella è casa che ho acquistato io. Io ho sempre lavorato in un'attività che mi ha costruito mio padre, quindi ho sempre lavorato, quindi a un certo punto ho acquistato una villetta
e gliel'ho regalata a mia figlia, […] Quindi mia figlia vive in questa villa”. (cfr. pag. 14 verbale dell'udienza del 05.04.2018 in atti)
n. 3010/2020 r.g.a.c. Pag. 8 Ebbene, dal materiale probatorio acquisito agli atti, non emerge in maniera univoca e chiara uno stato, totale e assoluto, di disagio economico a carico della parte attrice e del di lei figlio che, invece, hanno ricevuto nel tempo l'aiuto economico rispettivamente dei genitori e dei nonni.
Situazione che, invece, al contrario ove dimostrata avrebbe eventualmente consentito di desumere che da tale circostanza fosse derivato un patimento d'animo profondo e duraturo, al punto da configurare i presupposti per il riconoscimento del danno morale richiesto.
Del resto, non può presumersi che sol perché l'ex marito si è sottratto all'obbligo di mantenimento (seppure tale reato sia stato riconosciuto e accertato in sede penale), ciò abbia comportato automaticamente per l'attrice quella grave sofferenza interna che si riflette sulla personalità del soggetto danneggiato, nel senso di generare un grave patema d'animo, così come richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Dunque, si ribadisce, la prova dell'esistenza dell'illecito non è da sola sufficiente ai fini del risarcimento del danno, in quanto deve ritenersi necessaria la prova ulteriore dell'esistenza e dell'entità del danno morale.
La Suprema Corte di cassazione, del resto, ha sottolineato “che proprio "il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo" nella sua individuazione e quantificazione, potendo "costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti onde consentire di risalire al fatto ignoto" (così Cass. Sez. 3, sent.
25164 del 2020, cit.); (cfr. Cass. n. 23586/2022).
In definitiva, in mancanza di alcuna valida prova, la domanda risarcitoria non merita accoglimento e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri stabili dal D.M. 55/2014
e ss.mm, ai valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e di trattazione, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto prestata e della non particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate (valore causa indeterminabile complessità bassa;
in merito cfr. Cass. n.
11213/2022 che richiamando precedenti orientamenti ha ribadito che: “il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga
l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile
n. 3010/2020 r.g.a.c. Pag. 9 senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. 10984/2021; Cass. 19455/ 2018)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da;
Parte_1
b) condanna , al pagamento in favore di , delle Parte_1 CP_1 spese di giudizio che si liquidano nella somma di € 2.356,00 per compensi oltre
I.V.A. (se dovuta), C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso).
Termini Imerese 04.06.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
n. 3010/2020 r.g.a.c. Pag. 10
VERBALE DI UDIENZA DEL 04.06.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3010 DELL'ANNO 2020
N.R.G. 3010/2020
È presente per l'avv. Puccio Pierfranco. Parte_1
Nessuno è presente alle ore 12:46 per parte convenuta.
A questo punto, il G.I. invita il difensore presente alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
L'avv. Puccio conclude e discute come da note conclusive del 27.05.2025. Si riporta in ogni caso a tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate negli atti introduttivi.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto che il difensore rinuncia ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 3010/2020 r.g.a.c. Pag. 1 N . 3 0 1 0 / 2 0 2 0 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3010 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Corleone in via Bentivegna n. 185, presso lo studio dell'avv. Pierfranco
Puccio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Corleone (PA) via Carmine n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonio Di Lorenzo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
oggetto: domanda di risarcimento danni
n. 3010/2020 r.g.a.c. Pag. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio , al fine di Parte_1 CP_1
sentirlo condannare, al risarcimento dei danni, da lei asseritamente patiti, ai sensi degli artt. 2043 e
2059 c.c..
Nello specifico, in base al tenore complessivo dell'atto di citazione, veniva dedotto:
a) che era stato tratto in giudizio dinnanzi a questo Tribunale per rispondere CP_1 del reato di cui agli artt. 81 cpv, 570 comma 2 c.p. in relazione all'art. 3 L. 54/2016
“perché con più azioni ed omissioni in esecuzione del medesimo disegno criminoso, comMEsse in tempi diversi, violava gli obblighi di natura economica stabiliti dal
Tribunale di Termini Imerese il 15.01.2013, in favore del figlio e del coniuge CP_2
legalmente separato , facendo mancare i mezzi di sostentamento alle Parte_1
predette persone offese, omettendo di corrispondere gli assegni fissati dal Tribunale di
Termini Imerese per il loro mantenimento nella somma complessiva di € 800,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici STAT oltre spese straordinarie occorrenti per la prole minorenne” (pag. 2 e 3, atto di citazione);
b) che, con sentenza n. 1320/2019 del 24.07.2019, veniva condannato a mesi CP_1 sei di reclusione ed € 600,00 di multa, nonché al risarcimento del danno in favore di
, costituitasi parte civile;
Parte_1
c) che, nonostante la suddetta sentenza, la quale diveniva irrevocabile in data 13.12.2019,
negava ogni forma di aiuto economico nei confronti della moglie e del CP_1
figlio minore.
Tutto ciò posto, parte attrice chiedeva di “- condannare il Sig. , a titolo di CP_1
risarcimento dei danni ed in ottemperanza alla sentenza n. 1320/2019 del 24.07.2019 emessa nel procedimento n. 386/2017 R.G., in favore della Sig.ra al pagamento della somma Parte_1 di € 30.000,00 o la minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa;
- condannare il Sig.
, a titolo di risarcimento dei danni ed in ottemperanza alla sentenza n. 1320/2019 del CP_1
24.07.2019 emessa nel procedimento n. 386/2017 R.G., in favore della Sig.ra al Parte_1
pagamento della somma che sarà liquidata dal Giudice in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.; - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
n. 3010/2020 r.g.a.c. Pag. 3 Si costituiva, in data 26.02.2021, , il quale, preliminarmente, eccepiva il mancato CP_1
esperimento, ad opera dell'attrice, del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita;
nel merito, contestava il quantum risarcitorio preteso, chiedendo, pertanto, il rigetto integrale di tutte le domande avanzate da controparte in quanto infondate.
All'udienza del 24.03.2021, rilevata la mancata attivazione del tentativo di negoziazione assistita, veniva assegnato alle parti il termine di giorni quindici per l'avvio del relativo procedimento.
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con decreto del 29.05.2025, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., “ratione temporis” vigente, all'odierna udienza.
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Tanto premesso, nel merito la domanda non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1
derivante dal fatto di reato posto in essere da . Fatto di reato che ha trovato riscontro CP_1
in sede di procedimento penale definito con sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1320/2019.
Ed invero, con la sentenza sopra menzionata, è stata affermata la penale responsabilità dell'odierno convenuto, con riferimento al reato di cui all'art. 570 comma 2, n. 2 c.p., per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento, stabilito dal medesimo Tribunale con provvedimento del
15.01.2013, in favore di e del figlio minore , disponendo per Parte_1 Persona_1
questo capo di imputazione il risarcimento del danno in sede civile.
Orbene, deve tenersi conto che: “L'art. 651 cod. proc. pen., norma che disciplina l'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per il risarcimento del danno, dispone che la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata in dibattimento, ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso". Per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento
n. 3010/2020 r.g.a.c. Pag. 4 di esso. Ne consegue che, mentre nessun'efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi - la ricostruzione storico - dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Egli può invece indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come ad esempio il comportamento della parte lesa, negli aspetti non esaminati dal giudice penale, ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento. Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 cod. proc. pen.” (Cass.
n. 19387/2004; cfr. anche Cass. n. 15392/2018).
Ne discende che nel presente giudizio, con riferimento alla posizione di , tenuto CP_1
conto della natura di reato di mera condotta compiuto dallo stesso, non può più ridiscutersi in merito al fatto che egli sia rimasto inadempiente agli obblighi di mantenimento di parte attrice, e del loro figlio, per l'intero periodo così come contestato al capo di imputazione.
Ciò posto con riferimento all'elemento oggettivo dell'illecito, quanto all'elemento soggettivo, il cui accertamento per come avvenuto in sede penale non è coperto, in base alla giurisprudenza sopra riportata, dal giudicato, si precisa, innanzitutto, che non vertendosi in tema di azione da esatto adempimento di una obbligazione, ex art. 1453 e 1218 cc, ma in tema di azione risarcitoria derivante da fatto di reato, esso deve essere dimostrato da parte attrice.
Tuttavia, quanto alla esigibilità in concreto della relativa pretesa di cui agli obblighi di mantenimento, si osserva che parte convenuta in questo giudizio nulla ha contestato sul punto e che, pertanto, in conformità a quanto statuito in sede penale, deve ritenersi che non versasse CP_1
in una situazione di grave bisogno, tale da renderlo impossibilitato all'adempimento degli obblighi di mantenimento.
Ciò posto in merito al fatto lesivo, quanto alla prova dei danni conseguenziali derivati, sul punto, è bene precisare che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento lesivo e le sue conseguenze pregiudizievoli.
Ed infatti, nella sentenza n. 8477/2020 della Suprema Corte di Cassazione, si legge: “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato […] che abbia altresì pronunciato
n. 3010/2020 r.g.a.c. Pag. 5 condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass.
9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318)” (cfr., anche Cass., sez. III, 10 maggio 2018, n.
11269, secondo cui “la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato”).
Altresì, come precisato dalla Suprema Corte: “[…] il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) che nell'aspetto dinamico-relazionale (c.d. danno relazionale, destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). […] Occorre qui ribadire che esiste
[…] una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico-relazionale, in quanto il danno alla persona postula il riconoscimento: da un lato, della sofferenza interiore;
e, dall'altro, delle mutate dinamiche relazionali di una vita che cambia a seguito dell'illecito […]. Danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (tra cui il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni)”
(Cass. n. 18217/2023).
Nel caso di specie, allora, deve verificarsi se la lesione del diritto all'assistenza familiare (bene giuridico tutelato dalla norma penale) abbia comportato a parte attrice pregiudizi con riferimento alla componente dinamico-relazionale. E, infatti, in base al tenore complessivo delle difese svolte, parte attrice ha dedotto danni, innanzitutto, ascrivibili all'area del danno c.d. biologico.
Nello specifico, può ritenersi che parte attrice ha sostenuto con la richiesta di CTU avanzata nella memoria secondo termine cpc che, a seguito della lesione del diritto di cui sopra, ha patito un livello di sofferenza tale che è degenerato in un vero e proprio danno-psichico e, quindi, in una lesione della propria salute, come tale idonea ad arrecare un pregiudizio al suo facere a-reddituale (sul punto si osserva che la Suprema Corte ha ribadito che: “là dove la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un'abituale, normale o comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una
n. 3010/2020 r.g.a.c. Pag. 6 configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, non più di un danno morale avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (Cass. n. 6443/2023; Cass. n. 18056/2019)” (Cass. n. 10787/2024).
Ciò posto, quanto all'effettiva prova di un danno biologico nulla è emerso nel presente giudizio, dovendo ritenersi la chiesta CTU meramente esplorativa, non avendo parte attrice depositato alcuna documentazione medica a sostegno di tale assunto;
non è stata neanche depositata una perizia tecnica di parte a sostegno di quanto dedotto.
In altri termini, nel caso di specie, in mancanza di preesistente documentazione medica in atti, la CTU si configurerebbe come un mero strumento investigativo, finalizzato a supplire alla carenza di prova, piuttosto che a valutare un danno già allegato e suffragato da elementi concreti. Ed infatti,
“il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.» (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 2011; Sez. 3, Sentenze nn. 3191 del 2006 e 9060 del 2003; Sez. 2, Sentenza n. 5422 del 2002)”
(Cass. n. 30218/2017).
Quanto alla sofferenza morale (o patema d'animo o sofferenza interiore) essa deve intendersi come categoria inclusiva di tutti i risvolti negativi dell'evento dannoso apprezzabili in relazione alla sfera del “pathos”, cioè la “sfera dell'intimo sentire” (cfr. Cass. n. 4712/2008).
Fatte queste precisazioni, quanto al preteso danno morale patito, avuto riguardo alle generiche allegazioni fornite nell'atto introduttivo del giudizio, nonché alle contestazioni formulate dal convenuto, si ritiene che l'attrice, in tutto il corso del giudizio, non abbia fornito idonea e valida prova del preteso danno morale, a suo dire scaturente dalle violazioni del convenuto all'obbligo di mantenimento.
Più precisamente non vi è prova della asserita: “sofferenza patita dalla Sig.ra in Pt_1 conseguenza del fatto illecito del Sig. […]; la quale ha asserito che: “Le conseguenze di tali CP_1
azioni hanno una rilevanza incommensurabile rispetto alla stabilità psichica della persona offesa dalla condotta di reato, oltre che avere importanti ripercussioni sull'equilibrio economico e familiare, sulla tranquillità dei figli e sul loro sviluppo. Lo stato di ansia e preoccupazione cui la
n. 3010/2020 r.g.a.c. Pag. 7 vittima del reato veniva costretta, si è rivelato tale da creare un vero e proprio turbamento psichico della stessa […]” (cfr. pag. 6 atto di citazione).
In merito occorre premettere che sono state depositate in atti le trascrizioni delle deposizioni testimoniali rese dai genitori di parte attrice nel corso del procedimento penale n. 4617/14 R.G.N.R..
Orbene, in merito alla validità probatoria delle dichiarazioni testimoniali rese in un procedimento penale ai fini di un successivo giudizio civile, occorre premettere che: “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (Cass. nn. 13229/2015, 25067/2018,
20719/2018). Ed ancora precisa la giurisprudenza cui si ritiene di aderire che il giudice civile: “può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ma è necessario che il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l'indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda, non essendo sufficiente il generico richiamo alla pronuncia penale che si tradurrebbe nella elusione del dovere di autonoma valutazione delle complessive risultanze probatorie e di conseguenza nel vizio di omessa motivazione” (Cass. n. 10055/2010).
Ciò posto, in merito alle condizioni di vita dell'odierna parte attrice e del di lei figlio minore, a seguito all'abbandono da parte di della casa coniugale, , padre di CP_1 Parte_2
, nella testimonianza da lui resa nel corso del procedimento penale sopra citato, Parte_1
nel dichiarare di essere lui stesso a farsi carico dei bisogni del nipote, ha nello specifico spiegato che quest'ultimo vivesse “Sicuramente meglio di quando stava con suo padre” ed ha precisato
“Contribuisco sempre io. Mio nipote non apre bocca è ha tutto quello che desidera”. Mentre, con riguardo alla figlia, , dichiarava: “Non lavora perché noi grazie a Dio stiamo bene Parte_1 in famiglia. Siamo nel settore del turismo, della ristorazione …” (cfr. pag. 9 verbale d'udienza dell'08/03/2019, in atti). Ed ancora, madre dell'odierna attrice, dichiarava: Persona_2
“Dove abita mia figlia quella è casa che ho acquistato io. Io ho sempre lavorato in un'attività che mi ha costruito mio padre, quindi ho sempre lavorato, quindi a un certo punto ho acquistato una villetta
e gliel'ho regalata a mia figlia, […] Quindi mia figlia vive in questa villa”. (cfr. pag. 14 verbale dell'udienza del 05.04.2018 in atti)
n. 3010/2020 r.g.a.c. Pag. 8 Ebbene, dal materiale probatorio acquisito agli atti, non emerge in maniera univoca e chiara uno stato, totale e assoluto, di disagio economico a carico della parte attrice e del di lei figlio che, invece, hanno ricevuto nel tempo l'aiuto economico rispettivamente dei genitori e dei nonni.
Situazione che, invece, al contrario ove dimostrata avrebbe eventualmente consentito di desumere che da tale circostanza fosse derivato un patimento d'animo profondo e duraturo, al punto da configurare i presupposti per il riconoscimento del danno morale richiesto.
Del resto, non può presumersi che sol perché l'ex marito si è sottratto all'obbligo di mantenimento (seppure tale reato sia stato riconosciuto e accertato in sede penale), ciò abbia comportato automaticamente per l'attrice quella grave sofferenza interna che si riflette sulla personalità del soggetto danneggiato, nel senso di generare un grave patema d'animo, così come richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Dunque, si ribadisce, la prova dell'esistenza dell'illecito non è da sola sufficiente ai fini del risarcimento del danno, in quanto deve ritenersi necessaria la prova ulteriore dell'esistenza e dell'entità del danno morale.
La Suprema Corte di cassazione, del resto, ha sottolineato “che proprio "il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo" nella sua individuazione e quantificazione, potendo "costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti onde consentire di risalire al fatto ignoto" (così Cass. Sez. 3, sent.
25164 del 2020, cit.); (cfr. Cass. n. 23586/2022).
In definitiva, in mancanza di alcuna valida prova, la domanda risarcitoria non merita accoglimento e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri stabili dal D.M. 55/2014
e ss.mm, ai valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e di trattazione, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto prestata e della non particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate (valore causa indeterminabile complessità bassa;
in merito cfr. Cass. n.
11213/2022 che richiamando precedenti orientamenti ha ribadito che: “il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga
l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile
n. 3010/2020 r.g.a.c. Pag. 9 senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. 10984/2021; Cass. 19455/ 2018)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da;
Parte_1
b) condanna , al pagamento in favore di , delle Parte_1 CP_1 spese di giudizio che si liquidano nella somma di € 2.356,00 per compensi oltre
I.V.A. (se dovuta), C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso).
Termini Imerese 04.06.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
n. 3010/2020 r.g.a.c. Pag. 10