Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 6704 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Giusberti presidente
Dott.ssa Silvia Migliori giudice
Dott.ssa Rossella Materia giudice ha pronunciato la seguente Oggetto: cessazione degli effetti SENTENZA civili del matrimonio definitiva nella causa civile promossa da
Parte_1 nato a [...] il [...] residente in [...]11 SETTEMBRE 40012 CALDERARA DI RENO (BO)
e
Parte_2 nato a [...] il [...] residente a [...]44 40064 OZZANO EMILIA (BO) entrambi elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE GARIBALDI N, 3/2
40124 BOLOGNA presso l'avv. LUCCHINI CINZIA ( ) C.F._1 che li rappresenta e difende giusto mandato in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, che ha concluso per l'accoglimento della domanda.
* * *
Oggetto del processo: <cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
* * *
Conclusioni delle parti: Le parti hanno concordemente concluso come da verbale di udienza.
***
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso congiunto depositato il 22/05/2024 ;
visto che le parti hanno contestualmente confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso e gli istanti di non volersi riconciliare;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nato il figlio (il 16.01.2015), divenuto Persona_1
maggiorenne nelle more del procedimento ma non ancora economicamente autosufficiente;
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
viste le condizioni concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di divorzio (emendate da quelle relative alle condizioni di affidamento, in ragione della raggiunta maggiore età del figlio;
Per_1
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato in [...] il [...] Parte_2 celebrato con rito concordatario ad Anzola dell'Emilia (BO) il 02.06.2012 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune, Anno 2012, atto n. 1 , p. II , Serie A;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. a carico del Sig. vi è la corresponsione a titolo di concorso nel mantenimento del Parte_2 figlio della somma di Euro 300,00 mensili da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
2. devono intendersi ricomprese nell'assegno ordinario di mantenimento tutte le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona, farmaci da banco e per la cura di patologie ordinarie e/o dei mali stagionali, spese di trasporto pubblico, spese di pre e post scuola e mensa.
3. E' a carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio purché previamente concordate e debitamente documentate da chi le avrà anticipate. A titolo semplificativo, sono da intendersi spese straordinarie: libri scolastici, anche universitari e altri strumenti di studio, corsi di specializzazione, corsi di recupero, lezioni private, apparecchi per la salute, visite mediche specialistiche o visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, farmaci ad eccezione di quelli da banco, sedute terapeutiche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
cure termali e fisioterapiche;
cure non convenzionali;
farmaci particolari, attività ludico-sportive.
4. Le parti si impegnano a comunicarsi futuri cambi di residenza e si danno libero e reciproco assenso all'espatrio per fini turistici. Le parti si danno reciprocamente autorizzazione al rilascio del passaporto a favore di Per_1
5. Entrambi i ricorrenti, essendo economicamente autonomi, rinunciano reciprocamente a chiedere assegni di mantenimento.
6. Le parti dichiarano che, con il presente accordo, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 23/12/2024
Il giudice est.
Rossella Materia Il Presidente
Stefano Giusberti