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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2882/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2882/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUADAGNI ANTONELLA, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIALE EUROPA, 780, LUCCA presso il difensore avv. GUADAGNI
ANTONELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CROCE MARCO, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliato in VIA NIZZA 63 ROMA presso il difensore avv. CROCE MARCO
CONVENUTO/I
In punto a: pagamento somme di denaro, cessione di credito, mutuo bancario.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 30.1.2025 e in particolare come di seguito indicato.
Parte attrice:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito,
- in rito: rigettare tutte le eccezioni avversarie di improponibilità/ inammissibilità della domanda attorea in quanto infondate e pretestuose;
- nel merito, accertare e per l'effetto dichiarare sussistente in capo ad ( Parte_1 P.IVA_1 quale cessionaria del credito prima vantato da sulla scorta dell'operazione di CP_2 cessione dei crediti in blocco e cartolarizzazione di cui alla legge 130/1999 e all'art. 58 D.lgs
pagina 1 di 9 395/1993, il credito di euro 345.882,63 oltre interessi come da contratto fino al dì del saldo, nei confronti di ( ) in relazione al finanziamento chirografario n. CP_1 P.IVA_3 0029/3647532 del 12.05.2012 intercorso fra e CP_1 Controparte_3
(oggi ) e per l'effetto condannare al pagamento di detta
[...] CP_2 CP_1 somma nei confronti di . Parte_1
- sempre nel merito, rigettare tutte le eccezioni/pretese/contestazioni avversarie di cui alla comparsa di costituzione e risposta di datato 01.07.2023 in quanto infondate in fatto e in diritto CP_1 oltre che generiche e non provate.
- in ogni caso: con vittoria di spese e compenso legale, della fase monitoria, del giudizio avanti il Tribunale di Roma e del presente giudizio”.
Parte convenuta:
“Per l'opponente l'Avv. Marco Croce, ferme le eccezioni e difese svolte con l'atto di costituzione e risposta, nonché richiamate le contestazioni sollevate nel corso dell'udienza 25.10.2023 con riferimento alla invalidità della procura alle liti (non sanata dal documento allegato sub. 32 alla prima memoria 173 ter cpc che non rientra tra gli atti tassativamente indicati dall'art. 83 cpc) ed alla inopponibilità dei documenti allegati sub. 10 al fascicolo RG 63046/2021 (perché privo di data certa e perché formato dalla stessa opposta) e sub. 25 al fascicolo RG 2882/2023 (dichiarazione resa da
- cf soggetto diverso e non confondibile con Controparte_4 P.IVA_4 [...]
– cf , dalla quale ultima non risulta aver ricevuto potere di rappresentanza CP_2 P.IVA_5 sostanziale e/o certificativo di attività svolte da terzi) e sub. 26 al fascicolo RG 2882/2023 (una elencazione di rapporti priva di data certa e da cui è impossibile individuare lo specifico rapporto asseritamente ceduto), ribadisce l'inammissibilità della domanda (perché il contratto 25.05.2012 prevedeva espressamente che il credito poteva essere ceduto solo all'effettivo erogatore del Contr finanziamento, ovvero a e comunque l'infondatezza della stessa (perché dall'esame del contratto di c/c 1596834 allegato sub. 24 e degli estratti conto parziali prodotti dall'opposta – all. 20/23, risulta l'applicazione di tassi debitori superiori al tasso contrattualmente previsto, l'abbattimento dei tassi attivi, l'applicazione di commissioni non previste e/o in misura superiore a quella prevista, l'illegittima capitalizzazione degli interessi sui ratei del mutuo chirografario, con conseguente indeterminatezza ed indeterminabilità del saldo effettivamente dovuto).
Si insiste, quindi, per il rigetto della domanda e per la condanna di al pagamento delle Parte_1 spese e compensi di lite, chiedendo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc”.
“ come in atti rappresentata e difesa, insiste affinché l'adito Tribunale, contrariis CP_1 rejectis, dichiari improcedibile, inammissibile e comunque infondata la domanda proposta da
[...]
con condanna dell'opposta al rimborso delle spese e compensi di lite, oltre Spese Generali, Pt_1 C.A. ed IVA da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 cpc”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 04/05/2023, in persona della sua mandataria con Parte_1
rappresentanza rappresentata dalla procuratrice Controparte_6 Controparte_7
riassumeva dinanzi al Tribunale di Modena il giudizio di opposizione avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n. 63046/2021, emesso dal Tribunale di Roma e successivamente revocato con sentenza n.
2213/2023 per incompetenza territoriale.
pagina 2 di 9 La società attrice deduceva di essere cessionaria del credito originariamente vantato da nei CP_2
confronti di derivante dal "mutuo chirografario fondi terzi – rapp. 3144507-3144507- CP_1
162-29-3647532" sottoscritto in data 25.05.2012 con Controparte_3 regolato sul contratto di c/c 1596834 acceso il 16.01.2007, per un importo di € 345.882,63 oltre interessi.
Si costituiva eccependo: l'improcedibilità della domanda;
la nullità della procura alle liti;
CP_1
la carenza di legittimazione attiva di per mancata prova della cessione del credito;
Parte_1
l'indeterminatezza ed indeterminabilità del credito richiesto. La convenuta contestava inoltre l'applicazione di interessi anatocistici, usurari e commissioni non dovute.
Nel corso del processo, il Giudice fissava i termini ex art. 171 ter c.p.c. per il deposito delle memorie. depositava tutte e tre le memorie previste, mentre non ne depositava Parte_1 CP_1
alcuna.
All'udienza del 25.10.2023 il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni al 16.05.2024. A tale udienza, assegnava alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nelle predette memorie insisteva per l'accoglimento delle proprie domande, Parte_1
evidenziando come le eccezioni avversarie fossero infondate e come la mancata contestazione tempestiva delle allegazioni e documenti prodotti avesse determinato gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. reiterava le proprie eccezioni preliminari e di merito, insistendo in particolare sulla CP_1
nullità della procura alle liti e sulla mancata prova della cessione del credito.
All'esito del deposito delle memorie conclusionali e di replica, all'udienza del 30.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
§§§§§
1. Sulla validità della procura alle liti
Le eccezioni sollevate da parte convenuta in ordine alla presunta nullità e inefficacia della procura alle liti rilasciata a favore del difensore di parte attrice sono infondate e devono essere respinte.
Nel processo civile telematico, la procura alle liti redatta su supporto cartaceo, sottoscritta dalla parte e autenticata dall'avvocato con firma autografa, successivamente digitalizzata e allegata mediante strumenti informatici all'atto cui si riferisce, è valida ed efficace in virtù del principio della
"congiunzione virtuale", come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 2077 del 19 gennaio 2024.
Tale principio si realizza attraverso la costituzione in giudizio del difensore mediante strumenti pagina 3 di 9 telematici e la trasmissione della procura nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La congiunzione virtuale si attua in forza della stessa normativa regolamentare e tecnica (d.m. n. 44/2011, artt. 13 e 18, e specifiche tecniche del 16 aprile 2014 e successive modificazioni) che è richiamata dalla norma primaria di legge.
Nel caso di specie, tutte le procure alle liti inerenti il presente procedimento (procura del ricorso monitorio, procura del giudizio di opposizione avanti il Tribunale di Roma, procura avanti questo
Tribunale e procura depositata con la memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.) sono state rilasciate e sottoscritte in forma analogica, successivamente digitalizzate e inserite nella "busta telematica" che rappresenta lo strumento informatico che realizza la congiunzione virtuale con l'atto cui la procura si riferisce.
Tale modalità di conferimento e deposito della procura è conforme a quanto richiesto sia dalla norma primaria (art. 83 c.p.c.) che da quella regolamentare, essendo sufficiente l'allegazione mediante strumenti informatici della copia digitalizzata della procura redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, per integrare l'ipotesi di procura speciale apposta in calce all'atto ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c.
Pertanto, le eccezioni di nullità e inefficacia delle procure alle liti sollevate da parte convenuta devono essere respinte in quanto infondate.
2. Sulla procedibilità della domanda e correttezza del rito applicato
L'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta in ragione della pendenza del giudizio RG
1021/2023 avanti la Corte d'Appello di Roma deve essere rigettata.
Come emerge dagli atti, il giudizio pendente in appello ha ad oggetto esclusivamente l'impugnazione del capo della sentenza del Tribunale di Roma relativo alla mancata pronuncia sulle spese di lite del giudizio di primo grado. Tale procedimento è quindi del tutto autonomo e distinto rispetto al presente giudizio, riassunto avanti questo Tribunale a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma, e avente ad oggetto l'accertamento del credito derivante dal contratto di finanziamento chirografario. Non sussiste pertanto alcuna ipotesi di litispendenza o connessione tale da determinare l'improcedibilità della presente causa, atteso che le due controversie hanno petitum e causa petendi completamente diversi, essendo l'una limitata alla questione delle spese di lite e l'altra relativa al merito della pretesa creditoria.
Anche l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta per asserita violazione delle norme processuali applicabili e del termine a comparire è infondata e deve essere pagina 4 di 9 respinta.
Il presente giudizio, benché costituisca la prosecuzione dell'originario procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iniziato avanti il Tribunale di Roma, è stato correttamente introdotto secondo le nuove norme processuali introdotte dal D.Lgs. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), come già rilevato dal
Giudice con il provvedimento del 21.07.2023.
Infatti, trattandosi di procedimento instaurato dopo il 28.02.2023 (data di entrata in vigore della riforma), ad esso si applicano le nuove disposizioni processuali, pur nell'ambito di un giudizio unico che trova origine in una precedente fase processuale. Tale interpretazione è coerente con il principio tempus regit actum e con la disciplina transitoria della riforma, che prevede l'applicazione delle nuove norme processuali ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore.
Nel caso di specie, ha correttamente introdotto il giudizio di riassunzione secondo il Parte_1
nuovo rito, rispettando tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla riforma. La costituzione di parte convenuta, peraltro, ha sanato ogni eventuale vizio procedurale, in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali e al raggiungimento dello scopo degli stessi.
Del resto, anche il primo Giudice, nell'esercizio dei poteri di direzione del processo, ha espressamente confermato la correttezza del rito prescelto da parte attrice con provvedimento del 21.07.2023, ritenendo non necessario disporre il mutamento del rito.
Pertanto, l'eccezione di improcedibilità della domanda per asserita violazione delle norme processuali deve essere respinta, essendo stato il giudizio correttamente instaurato secondo le disposizioni vigenti al momento della sua introduzione.
3. Sulla legittimazione attiva di Parte_1
Le contestazioni sollevate da parte convenuta in ordine alla carenza di legittimazione attiva di
[...]
e all'asserita inefficacia della cessione del credito sono infondate e devono essere respinte. Pt_1
ha fornito prova piena ed esaustiva della propria legittimazione attiva, dimostrando Parte_1
che il credito azionato rientra nel perimetro della cessione in blocco effettuata ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 e dell'art. 58 TUB, di cui è stata data idonea pubblicità mediante avviso sulla
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03.11.2018.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 31118/2017; Cass. n.
15884/2019; Cass. n. 5617/2020), in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in pagina 5 di 9 considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Nel caso di specie, il credito azionato presenta tutti i requisiti previsti nell'avviso pubblicato in G.U., in quanto:
- deriva da un finanziamento sorto tra il 1.04.1998 e il 31.12.2017 (nella specie, il finanziamento chirografo è stato stipulato il 25.05.2012);
- il debitore è stato classificato "a sofferenza" secondo la Circolare di Banca d'Italia e segnalato in
Centrale Rischi, come comunicato dalla con raccomandata del 02.02.2018. CP_2
A ulteriore conferma dell'inclusione del credito nel perimetro della cessione, ha Parte_1
prodotto:
- la dichiarazione rilasciata da che attesta espressamente l'avvenuta cessione delle linee CP_2
di credito verso;
CP_1
- la lista dei crediti ceduti consultabile dal link indicato in Gazzetta Ufficiale, dove a pag. 43 è specificamente indicato il rapporto di NDG 3144507; CP_1
- il riconoscimento di debito sottoscritto da in data 22.02.2018 per l'importo di euro CP_1
342.636,76 in linea capitale.
Quanto all'asserita inopponibilità della cessione per violazione dell'art. 3 del contratto di finanziamento, la tesi di parte convenuta è infondata.
Il divieto di cessione ivi previsto riguarda espressamente l'impresa finanziata ( ) e non CP_1
la Banca finanziatrice, come emerge inequivocabilmente dal tenore letterale della clausola contrattuale.
Pertanto, deve ritenersi pienamente provata la legittimazione attiva di , essendo stata Parte_1
fornita adeguata dimostrazione sia dell'inclusione del credito nel perimetro della cessione in blocco, sia dell'efficacia della cessione stessa nei confronti del debitore ceduto.
4. Sull'onere della prova
Come noto, costituisce principio pacifico quello secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. civ. Sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n.
25584, ordinanza;
Id., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826; Id., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659 nonché
Sezioni Unite n. 13533 del 2001).
pagina 6 di 9 Nel caso di specifico parte attrice ha provato il titolo della propria pretesa, mediante la documentazione allegata di cui infra, mentre la convenuta non ha fornito la dimostrazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi tali da determinare la reiezione della domanda attorea.
5. Sulla determinatezza e determinabilità del credito
Le contestazioni sollevate da parte convenuta in ordine all'asserita indeterminatezza e indeterminabilità del credito azionato sono infondate e devono essere respinte.
Il credito di euro 345.882,63 vantato da trova fondamento nel contratto di Parte_1
finanziamento chirografario n. 3647532 del 25.05.2012, concesso per l'importo di euro 1.000.000,00 e destinato alla ristrutturazione e rifacimento di n. 132 camere d'albergo. La determinatezza del credito risulta documentalmente provata attraverso:
- il contratto di finanziamento che prevedeva il rimborso in 48 mesi mediante 8 rate semestrali di euro
125.000,00 ciascuna;
- la distinta di erogazione che attesta il versamento di euro 998.000,00 sul conto corrente n. 1596834 in data 25.05.2012;
- la ricognizione di debito sottoscritta da in data 22.02.2018, con cui la società CP_1
debitrice ha espressamente riconosciuto di essere debitrice dell'importo di euro 342.636,76 in linea capitale alla data del 19.01.2018.
Quest'ultimo documento, mai disconosciuto né contestato da parte convenuta, costituisce prova decisiva della debenza della somma in linea capitale, essendo intervenuto un espresso riconoscimento del debito da parte della società debitrice.
Le contestazioni di parte convenuta relative al rapporto di conto corrente n. 1596834 sono inconferenti e inammissibili, in quanto tale rapporto non è mai stato oggetto della domanda monitoria né della successiva domanda in riassunzione.
La produzione degli estratti conto relativi a tale rapporto è stata effettuata da parte attrice al solo fine di documentare l'avvenuta erogazione del finanziamento e l'addebito delle rate di mutuo, come espressamente autorizzato dalla stessa società debitrice.
Peraltro, le contestazioni relative al conto corrente sono state sollevate tardivamente da parte convenuta, che non ha depositato alcuna delle tre memorie ex art. 171 ter c.p.c., con conseguente realizzazione degli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. per violazione del principio di contestazione specifica.
Le generiche contestazioni relative agli interessi e alla presunta illegittima capitalizzazione degli stessi sono parimenti infondate, non essendo state supportate da alcuna allegazione specifica né prova in pagina 7 di 9 ordine agli importi contestati o ai criteri di calcolo ritenuti corretti. Il deficit allegatorio e probatorio di parte convenuta su questo punto è evidente e determina il rigetto delle relative eccezioni.
Deve altresì rilevarsi l'inammissibilità delle contestazioni tardivamente formulate nelle note scritte depositate da in data 9 maggio 2023, in quanto non dedotte nel rispetto delle Controparte_1
preclusioni processuali previste in materia di allegazione e prova. Resta invece ammissibile la parte in cui tali note contengono la precisazione delle conclusioni. (“Si insiste, quindi, per il rigetto della domanda e per la condanna di al pagamento delle spese e compensi di lite, chiedendo Parte_1
l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc”).
Pertanto, deve ritenersi provata la determinatezza del credito azionato, sia in ragione della documentazione prodotta da parte attrice, sia in virtù del riconoscimento di debito intervenuto, che rende incontestabile la debenza della somma in linea capitale.
6. Conclusioni e decisione sulle spese
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di deve essere accolta. È Parte_1
stata infatti provata sia la legittimazione attiva della società attrice, sia la sussistenza, determinatezza ed esigibilità del credito azionato, derivante dal contratto di finanziamento chirografario n. 3647532 del
25.05.2012.
Tutte le eccezioni sollevate da parte convenuta sono state ritenute infondate, con particolare riferimento alla validità della procura alle liti, alla procedibilità della domanda, alla legittimazione attiva della società cessionaria e alla determinatezza del credito.
Di particolare rilievo è poi il riconoscimento di debito sottoscritto da in data CP_1
22.02.2018, mai disconosciuto né specificamente contestato, che conferma la debenza della somma di euro 342.636,76 in linea capitale alla data del 19.01.2018.
Pertanto, deve essere condannata al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di euro 345.882,63, oltre interessi come da contratto fino al saldo effettivo.
Per ciò che riguarda le spese processuali del giudizio che si è concluso con sentenza dichiarativa di incompetenza davanti al Tribunale di Roma, è principio consolidato in giurisprudenza che il
Giudice che si è dichiarato incompetente deve anche statuire sulle spese del procedimento che chiude davanti a se ( cfr. Cass. 32003/2021 - Cass. 8117/2021 – Cass. 23727/2015 ) sicché questo Tribunale, innanzi al quale l'attore ha riassunto il processo, deve provvedere sulle spese solo del presente giudizio e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al Giudice dichiaratosi incompetente
( Cass. n. 3122/2017).
Le spese di lite riferite a questo giudizio, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri pagina 8 di 9 introdotti dal D. M. n.55/2014 e ss. modd., seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto del valore della controversia, dell'effettiva attività processuale espletata, e, quindi, del valore medio delle fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimo della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda di accertamento del credito formulata da parte attrice e per l'effetto
2) Condanna al pagamento in favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
345.882,63, oltre interessi come da contratto fino al saldo, per le ragioni ed i titoli di cui in parte motiva;
3) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite relative al presente giudizio dinanzi al Tribunale di Modena, che liquida in € 17.252,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Modena, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2882/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUADAGNI ANTONELLA, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIALE EUROPA, 780, LUCCA presso il difensore avv. GUADAGNI
ANTONELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CROCE MARCO, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliato in VIA NIZZA 63 ROMA presso il difensore avv. CROCE MARCO
CONVENUTO/I
In punto a: pagamento somme di denaro, cessione di credito, mutuo bancario.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 30.1.2025 e in particolare come di seguito indicato.
Parte attrice:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito,
- in rito: rigettare tutte le eccezioni avversarie di improponibilità/ inammissibilità della domanda attorea in quanto infondate e pretestuose;
- nel merito, accertare e per l'effetto dichiarare sussistente in capo ad ( Parte_1 P.IVA_1 quale cessionaria del credito prima vantato da sulla scorta dell'operazione di CP_2 cessione dei crediti in blocco e cartolarizzazione di cui alla legge 130/1999 e all'art. 58 D.lgs
pagina 1 di 9 395/1993, il credito di euro 345.882,63 oltre interessi come da contratto fino al dì del saldo, nei confronti di ( ) in relazione al finanziamento chirografario n. CP_1 P.IVA_3 0029/3647532 del 12.05.2012 intercorso fra e CP_1 Controparte_3
(oggi ) e per l'effetto condannare al pagamento di detta
[...] CP_2 CP_1 somma nei confronti di . Parte_1
- sempre nel merito, rigettare tutte le eccezioni/pretese/contestazioni avversarie di cui alla comparsa di costituzione e risposta di datato 01.07.2023 in quanto infondate in fatto e in diritto CP_1 oltre che generiche e non provate.
- in ogni caso: con vittoria di spese e compenso legale, della fase monitoria, del giudizio avanti il Tribunale di Roma e del presente giudizio”.
Parte convenuta:
“Per l'opponente l'Avv. Marco Croce, ferme le eccezioni e difese svolte con l'atto di costituzione e risposta, nonché richiamate le contestazioni sollevate nel corso dell'udienza 25.10.2023 con riferimento alla invalidità della procura alle liti (non sanata dal documento allegato sub. 32 alla prima memoria 173 ter cpc che non rientra tra gli atti tassativamente indicati dall'art. 83 cpc) ed alla inopponibilità dei documenti allegati sub. 10 al fascicolo RG 63046/2021 (perché privo di data certa e perché formato dalla stessa opposta) e sub. 25 al fascicolo RG 2882/2023 (dichiarazione resa da
- cf soggetto diverso e non confondibile con Controparte_4 P.IVA_4 [...]
– cf , dalla quale ultima non risulta aver ricevuto potere di rappresentanza CP_2 P.IVA_5 sostanziale e/o certificativo di attività svolte da terzi) e sub. 26 al fascicolo RG 2882/2023 (una elencazione di rapporti priva di data certa e da cui è impossibile individuare lo specifico rapporto asseritamente ceduto), ribadisce l'inammissibilità della domanda (perché il contratto 25.05.2012 prevedeva espressamente che il credito poteva essere ceduto solo all'effettivo erogatore del Contr finanziamento, ovvero a e comunque l'infondatezza della stessa (perché dall'esame del contratto di c/c 1596834 allegato sub. 24 e degli estratti conto parziali prodotti dall'opposta – all. 20/23, risulta l'applicazione di tassi debitori superiori al tasso contrattualmente previsto, l'abbattimento dei tassi attivi, l'applicazione di commissioni non previste e/o in misura superiore a quella prevista, l'illegittima capitalizzazione degli interessi sui ratei del mutuo chirografario, con conseguente indeterminatezza ed indeterminabilità del saldo effettivamente dovuto).
Si insiste, quindi, per il rigetto della domanda e per la condanna di al pagamento delle Parte_1 spese e compensi di lite, chiedendo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc”.
“ come in atti rappresentata e difesa, insiste affinché l'adito Tribunale, contrariis CP_1 rejectis, dichiari improcedibile, inammissibile e comunque infondata la domanda proposta da
[...]
con condanna dell'opposta al rimborso delle spese e compensi di lite, oltre Spese Generali, Pt_1 C.A. ed IVA da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 cpc”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 04/05/2023, in persona della sua mandataria con Parte_1
rappresentanza rappresentata dalla procuratrice Controparte_6 Controparte_7
riassumeva dinanzi al Tribunale di Modena il giudizio di opposizione avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n. 63046/2021, emesso dal Tribunale di Roma e successivamente revocato con sentenza n.
2213/2023 per incompetenza territoriale.
pagina 2 di 9 La società attrice deduceva di essere cessionaria del credito originariamente vantato da nei CP_2
confronti di derivante dal "mutuo chirografario fondi terzi – rapp. 3144507-3144507- CP_1
162-29-3647532" sottoscritto in data 25.05.2012 con Controparte_3 regolato sul contratto di c/c 1596834 acceso il 16.01.2007, per un importo di € 345.882,63 oltre interessi.
Si costituiva eccependo: l'improcedibilità della domanda;
la nullità della procura alle liti;
CP_1
la carenza di legittimazione attiva di per mancata prova della cessione del credito;
Parte_1
l'indeterminatezza ed indeterminabilità del credito richiesto. La convenuta contestava inoltre l'applicazione di interessi anatocistici, usurari e commissioni non dovute.
Nel corso del processo, il Giudice fissava i termini ex art. 171 ter c.p.c. per il deposito delle memorie. depositava tutte e tre le memorie previste, mentre non ne depositava Parte_1 CP_1
alcuna.
All'udienza del 25.10.2023 il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni al 16.05.2024. A tale udienza, assegnava alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nelle predette memorie insisteva per l'accoglimento delle proprie domande, Parte_1
evidenziando come le eccezioni avversarie fossero infondate e come la mancata contestazione tempestiva delle allegazioni e documenti prodotti avesse determinato gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. reiterava le proprie eccezioni preliminari e di merito, insistendo in particolare sulla CP_1
nullità della procura alle liti e sulla mancata prova della cessione del credito.
All'esito del deposito delle memorie conclusionali e di replica, all'udienza del 30.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
§§§§§
1. Sulla validità della procura alle liti
Le eccezioni sollevate da parte convenuta in ordine alla presunta nullità e inefficacia della procura alle liti rilasciata a favore del difensore di parte attrice sono infondate e devono essere respinte.
Nel processo civile telematico, la procura alle liti redatta su supporto cartaceo, sottoscritta dalla parte e autenticata dall'avvocato con firma autografa, successivamente digitalizzata e allegata mediante strumenti informatici all'atto cui si riferisce, è valida ed efficace in virtù del principio della
"congiunzione virtuale", come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 2077 del 19 gennaio 2024.
Tale principio si realizza attraverso la costituzione in giudizio del difensore mediante strumenti pagina 3 di 9 telematici e la trasmissione della procura nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La congiunzione virtuale si attua in forza della stessa normativa regolamentare e tecnica (d.m. n. 44/2011, artt. 13 e 18, e specifiche tecniche del 16 aprile 2014 e successive modificazioni) che è richiamata dalla norma primaria di legge.
Nel caso di specie, tutte le procure alle liti inerenti il presente procedimento (procura del ricorso monitorio, procura del giudizio di opposizione avanti il Tribunale di Roma, procura avanti questo
Tribunale e procura depositata con la memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.) sono state rilasciate e sottoscritte in forma analogica, successivamente digitalizzate e inserite nella "busta telematica" che rappresenta lo strumento informatico che realizza la congiunzione virtuale con l'atto cui la procura si riferisce.
Tale modalità di conferimento e deposito della procura è conforme a quanto richiesto sia dalla norma primaria (art. 83 c.p.c.) che da quella regolamentare, essendo sufficiente l'allegazione mediante strumenti informatici della copia digitalizzata della procura redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, per integrare l'ipotesi di procura speciale apposta in calce all'atto ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c.
Pertanto, le eccezioni di nullità e inefficacia delle procure alle liti sollevate da parte convenuta devono essere respinte in quanto infondate.
2. Sulla procedibilità della domanda e correttezza del rito applicato
L'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta in ragione della pendenza del giudizio RG
1021/2023 avanti la Corte d'Appello di Roma deve essere rigettata.
Come emerge dagli atti, il giudizio pendente in appello ha ad oggetto esclusivamente l'impugnazione del capo della sentenza del Tribunale di Roma relativo alla mancata pronuncia sulle spese di lite del giudizio di primo grado. Tale procedimento è quindi del tutto autonomo e distinto rispetto al presente giudizio, riassunto avanti questo Tribunale a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma, e avente ad oggetto l'accertamento del credito derivante dal contratto di finanziamento chirografario. Non sussiste pertanto alcuna ipotesi di litispendenza o connessione tale da determinare l'improcedibilità della presente causa, atteso che le due controversie hanno petitum e causa petendi completamente diversi, essendo l'una limitata alla questione delle spese di lite e l'altra relativa al merito della pretesa creditoria.
Anche l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta per asserita violazione delle norme processuali applicabili e del termine a comparire è infondata e deve essere pagina 4 di 9 respinta.
Il presente giudizio, benché costituisca la prosecuzione dell'originario procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iniziato avanti il Tribunale di Roma, è stato correttamente introdotto secondo le nuove norme processuali introdotte dal D.Lgs. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), come già rilevato dal
Giudice con il provvedimento del 21.07.2023.
Infatti, trattandosi di procedimento instaurato dopo il 28.02.2023 (data di entrata in vigore della riforma), ad esso si applicano le nuove disposizioni processuali, pur nell'ambito di un giudizio unico che trova origine in una precedente fase processuale. Tale interpretazione è coerente con il principio tempus regit actum e con la disciplina transitoria della riforma, che prevede l'applicazione delle nuove norme processuali ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore.
Nel caso di specie, ha correttamente introdotto il giudizio di riassunzione secondo il Parte_1
nuovo rito, rispettando tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla riforma. La costituzione di parte convenuta, peraltro, ha sanato ogni eventuale vizio procedurale, in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali e al raggiungimento dello scopo degli stessi.
Del resto, anche il primo Giudice, nell'esercizio dei poteri di direzione del processo, ha espressamente confermato la correttezza del rito prescelto da parte attrice con provvedimento del 21.07.2023, ritenendo non necessario disporre il mutamento del rito.
Pertanto, l'eccezione di improcedibilità della domanda per asserita violazione delle norme processuali deve essere respinta, essendo stato il giudizio correttamente instaurato secondo le disposizioni vigenti al momento della sua introduzione.
3. Sulla legittimazione attiva di Parte_1
Le contestazioni sollevate da parte convenuta in ordine alla carenza di legittimazione attiva di
[...]
e all'asserita inefficacia della cessione del credito sono infondate e devono essere respinte. Pt_1
ha fornito prova piena ed esaustiva della propria legittimazione attiva, dimostrando Parte_1
che il credito azionato rientra nel perimetro della cessione in blocco effettuata ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 e dell'art. 58 TUB, di cui è stata data idonea pubblicità mediante avviso sulla
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03.11.2018.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 31118/2017; Cass. n.
15884/2019; Cass. n. 5617/2020), in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in pagina 5 di 9 considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Nel caso di specie, il credito azionato presenta tutti i requisiti previsti nell'avviso pubblicato in G.U., in quanto:
- deriva da un finanziamento sorto tra il 1.04.1998 e il 31.12.2017 (nella specie, il finanziamento chirografo è stato stipulato il 25.05.2012);
- il debitore è stato classificato "a sofferenza" secondo la Circolare di Banca d'Italia e segnalato in
Centrale Rischi, come comunicato dalla con raccomandata del 02.02.2018. CP_2
A ulteriore conferma dell'inclusione del credito nel perimetro della cessione, ha Parte_1
prodotto:
- la dichiarazione rilasciata da che attesta espressamente l'avvenuta cessione delle linee CP_2
di credito verso;
CP_1
- la lista dei crediti ceduti consultabile dal link indicato in Gazzetta Ufficiale, dove a pag. 43 è specificamente indicato il rapporto di NDG 3144507; CP_1
- il riconoscimento di debito sottoscritto da in data 22.02.2018 per l'importo di euro CP_1
342.636,76 in linea capitale.
Quanto all'asserita inopponibilità della cessione per violazione dell'art. 3 del contratto di finanziamento, la tesi di parte convenuta è infondata.
Il divieto di cessione ivi previsto riguarda espressamente l'impresa finanziata ( ) e non CP_1
la Banca finanziatrice, come emerge inequivocabilmente dal tenore letterale della clausola contrattuale.
Pertanto, deve ritenersi pienamente provata la legittimazione attiva di , essendo stata Parte_1
fornita adeguata dimostrazione sia dell'inclusione del credito nel perimetro della cessione in blocco, sia dell'efficacia della cessione stessa nei confronti del debitore ceduto.
4. Sull'onere della prova
Come noto, costituisce principio pacifico quello secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. civ. Sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n.
25584, ordinanza;
Id., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826; Id., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659 nonché
Sezioni Unite n. 13533 del 2001).
pagina 6 di 9 Nel caso di specifico parte attrice ha provato il titolo della propria pretesa, mediante la documentazione allegata di cui infra, mentre la convenuta non ha fornito la dimostrazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi tali da determinare la reiezione della domanda attorea.
5. Sulla determinatezza e determinabilità del credito
Le contestazioni sollevate da parte convenuta in ordine all'asserita indeterminatezza e indeterminabilità del credito azionato sono infondate e devono essere respinte.
Il credito di euro 345.882,63 vantato da trova fondamento nel contratto di Parte_1
finanziamento chirografario n. 3647532 del 25.05.2012, concesso per l'importo di euro 1.000.000,00 e destinato alla ristrutturazione e rifacimento di n. 132 camere d'albergo. La determinatezza del credito risulta documentalmente provata attraverso:
- il contratto di finanziamento che prevedeva il rimborso in 48 mesi mediante 8 rate semestrali di euro
125.000,00 ciascuna;
- la distinta di erogazione che attesta il versamento di euro 998.000,00 sul conto corrente n. 1596834 in data 25.05.2012;
- la ricognizione di debito sottoscritta da in data 22.02.2018, con cui la società CP_1
debitrice ha espressamente riconosciuto di essere debitrice dell'importo di euro 342.636,76 in linea capitale alla data del 19.01.2018.
Quest'ultimo documento, mai disconosciuto né contestato da parte convenuta, costituisce prova decisiva della debenza della somma in linea capitale, essendo intervenuto un espresso riconoscimento del debito da parte della società debitrice.
Le contestazioni di parte convenuta relative al rapporto di conto corrente n. 1596834 sono inconferenti e inammissibili, in quanto tale rapporto non è mai stato oggetto della domanda monitoria né della successiva domanda in riassunzione.
La produzione degli estratti conto relativi a tale rapporto è stata effettuata da parte attrice al solo fine di documentare l'avvenuta erogazione del finanziamento e l'addebito delle rate di mutuo, come espressamente autorizzato dalla stessa società debitrice.
Peraltro, le contestazioni relative al conto corrente sono state sollevate tardivamente da parte convenuta, che non ha depositato alcuna delle tre memorie ex art. 171 ter c.p.c., con conseguente realizzazione degli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. per violazione del principio di contestazione specifica.
Le generiche contestazioni relative agli interessi e alla presunta illegittima capitalizzazione degli stessi sono parimenti infondate, non essendo state supportate da alcuna allegazione specifica né prova in pagina 7 di 9 ordine agli importi contestati o ai criteri di calcolo ritenuti corretti. Il deficit allegatorio e probatorio di parte convenuta su questo punto è evidente e determina il rigetto delle relative eccezioni.
Deve altresì rilevarsi l'inammissibilità delle contestazioni tardivamente formulate nelle note scritte depositate da in data 9 maggio 2023, in quanto non dedotte nel rispetto delle Controparte_1
preclusioni processuali previste in materia di allegazione e prova. Resta invece ammissibile la parte in cui tali note contengono la precisazione delle conclusioni. (“Si insiste, quindi, per il rigetto della domanda e per la condanna di al pagamento delle spese e compensi di lite, chiedendo Parte_1
l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc”).
Pertanto, deve ritenersi provata la determinatezza del credito azionato, sia in ragione della documentazione prodotta da parte attrice, sia in virtù del riconoscimento di debito intervenuto, che rende incontestabile la debenza della somma in linea capitale.
6. Conclusioni e decisione sulle spese
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di deve essere accolta. È Parte_1
stata infatti provata sia la legittimazione attiva della società attrice, sia la sussistenza, determinatezza ed esigibilità del credito azionato, derivante dal contratto di finanziamento chirografario n. 3647532 del
25.05.2012.
Tutte le eccezioni sollevate da parte convenuta sono state ritenute infondate, con particolare riferimento alla validità della procura alle liti, alla procedibilità della domanda, alla legittimazione attiva della società cessionaria e alla determinatezza del credito.
Di particolare rilievo è poi il riconoscimento di debito sottoscritto da in data CP_1
22.02.2018, mai disconosciuto né specificamente contestato, che conferma la debenza della somma di euro 342.636,76 in linea capitale alla data del 19.01.2018.
Pertanto, deve essere condannata al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di euro 345.882,63, oltre interessi come da contratto fino al saldo effettivo.
Per ciò che riguarda le spese processuali del giudizio che si è concluso con sentenza dichiarativa di incompetenza davanti al Tribunale di Roma, è principio consolidato in giurisprudenza che il
Giudice che si è dichiarato incompetente deve anche statuire sulle spese del procedimento che chiude davanti a se ( cfr. Cass. 32003/2021 - Cass. 8117/2021 – Cass. 23727/2015 ) sicché questo Tribunale, innanzi al quale l'attore ha riassunto il processo, deve provvedere sulle spese solo del presente giudizio e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al Giudice dichiaratosi incompetente
( Cass. n. 3122/2017).
Le spese di lite riferite a questo giudizio, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri pagina 8 di 9 introdotti dal D. M. n.55/2014 e ss. modd., seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto del valore della controversia, dell'effettiva attività processuale espletata, e, quindi, del valore medio delle fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimo della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda di accertamento del credito formulata da parte attrice e per l'effetto
2) Condanna al pagamento in favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
345.882,63, oltre interessi come da contratto fino al saldo, per le ragioni ed i titoli di cui in parte motiva;
3) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite relative al presente giudizio dinanzi al Tribunale di Modena, che liquida in € 17.252,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Modena, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
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