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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 25/11/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott. Luca
Storto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza, iscritta al numero 63 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2016, promossa da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1
SE MP (IS), P. I.V.A. , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
EN (IS), presso e nello studio dell'avv. Mario Valente che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di riassunzione;
- attore/convenuto sostanziale contro residente in [...]di Magliano, cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in RI (CB) presso e nello C.F._1 studio dell'avv. Laura Carfagnini, dalla quale è rappresentato e difeso come da mandato a margine della comparsa di costituzione dinanzi al Tribunale di RI del 15.09.2015;
- convenuto/attore sostanziale avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 92/2015 emesso in data
04/03/2015 dal Tribunale di RI, n. 203/2015 R.G.; oggetto e codice domanda: appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.) – 140022.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 19/11/2025.
*****
FATTO E DIRITTO
§ 1. – I fatti di causa.
Con ricorso monitorio datato 02/03/2015, titolare della Controparte_1
– giudice onorario dott. Luca Storto – omonima impresa individuale con sede in Santa Croce di Magliano, adiva il
Tribunale di RI e, premesso di essere creditore nei confronti di Parte_1 sulla base della fattura n. 4 del 18/02/2010 del complessivo importo di €
15.000,00 e dichiarando di aver ricevuto in data 13/07/2010 solo il pagamento di un acconto di € 5.000,00, chiedeva ed otteneva dal giudice adito, in data
04/03/2015, il decreto ingiuntivo n. 92/2015 (203/2015 R.G.), nei confronti di per la somma di euro 10.000,00, oltre interessi come da domanda, Parte_1 nonché le spese e competenze della fase monitoria, liquidate in € 145,50 per esborsi, € 600,00 per competenze oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e
C.p.A. come per legge. opponeva detto decreto;
il giudizio era iscritto al n. 451/15 R.G. del Parte_1
Tribunale di RI.
L'opposto si costituiva direttamente alla prima udienza del 23/11/2015 aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente in favore del
Tribunale di Isernia.
In quella stessa udienza, il tribunale di RI, con ordinanza, dichiarava la propria incompetenza in favore del tribunale di Isernia concedendo alle parti termine di tre mesi per la riassunzione, senza nulla disporre in merito al decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di riassunzione notificata il 12/01/2016, riassumeva il Parte_1 giudizio citando davanti a questo tribunale, per l'udienza del Controparte_1
11/05/2016 (d'ufficio al 15/09/2016), chiedendo l'accoglimento delle seguenti richieste: “voglia il Tribunale di Isernia:
1) In via preliminare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto per mancanza di sottoscrizione e di certificazione di conformità dell'atto notificato ai sensi dell'art. 16 bis, co 9 bis del D.L. 179/2012;
2) nel merito, revocare ed annullare l'opposto decreto ingiuntivo per infondatezza della pretesa;
3) in via riconvenzionale, dichiarare: la gravità dell'inadempimento di
[...]
per aver abbandonato il cantiere senza completare i lavori, la CP_1 legittimità dell'eccezione di inadempimento sollevata da la risoluzione Pt_1
2
– giudice onorario dott. Luca Storto – del contratto per grave inadempimento di e che nulla deve Controparte_1 al sig. in riferimento al contratto di cui al Parte_1 Controparte_1 presente giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge
e rimborso spese forfettario 15% ex art. 2 L.P.
In data 20/04/2016, si costituiva nel giudizio di opposizione , Controparte_1 depositando comparsa di costituzione e risposta (producendo in questo giudizio solo la copia notificata della comparsa di riassunzione e la procura alle liti;
non sono stati rinvenuti nel fascicolo telematico e in quello analogico i fascicoli di parte del monitorio e del giudizio di opposizione a d.i. davanti al tribunale di
RI), nella quale così concludeva: “Per quanto esposto, voglia l'adito
Tribunale respingere tutte le avverse eccezioni, comprese quelli afferenti i presunti vizi dell'opera, e per l'effetto rigettare la spiegata opposizione e la domanda riconvenzionale, condannando Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore della
[...] ditta opposta, della somma di € 10.000,00, a titolo di saldo sulla fattura n.04 del
18.02.2010, oltre interessi ex D.Lgt.231/2002. Con vittoria di spese e competenze di giudizio
Alla prima udienza del 15/09/2016, il tribunale disponeva l'acquisizione del fascicolo della procedura monitoria n. 203/2015 R.G. del Tribunale di RI.
Successivamente, erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; le parti depositavano solo le memorie assertive di cui al secondo e terzo termine della norma citata.
Il tribunale, quindi, ammesse le prove orali richieste dalle parti, interrogatorio formale deferito al legale rappresentante di e prova per testi (indicati Parte_1 da entrambi i contendenti), provvedeva alla loro assunzione.
In particolare: all'udienza del 06/07/2018, erano escussi: , di Testimone_1 parte convenuta, e , questi ultimi entrambi di Testimone_2 Persona_1 parte attrice;
il 06/09/2021 era esperito l'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della convenuta, ed escusso teste di parte Testimone_3 attrice.
3
– giudice onorario dott. Luca Storto – Dopo una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni, mutava la persona del magistrato assegnatario della causa, il quale all'udienza del 23/07/2025, ritenuto di poter decidere la causa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza del
19/11/2025, autorizzando le parti al deposito di memorie conclusive fino al
07/11/2025.
All'udienza del 19/11/2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, discutevano la causa e il giudice si ritirava in camera di consiglio per decidere la causa.
All'esito della camera di consiglio, non essendo il tempo rimasto sufficiente per la pubblicazione della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, c.p.c., il giudice, a ciò preventivamente autorizzato dalle parti, tratteneva la causa in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., da parte di attore e convenuto.
§ 2. – Il merito.
Preliminarmente il tribunale intende dare piena adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente
l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. In tale giudizio riassunto è, pertanto, ammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, seppur non avanzata in precedenza, potendo la riassunzione cumulare in sé anche la funzione introduttiva di un nuovo giudizio e non traducendosi ciò in una violazione del contraddittorio, in quanto il chiamato non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente già maturate nella precedente fase del giudizio” (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1121 del 14/01/2022).
4
– giudice onorario dott. Luca Storto – Di conseguenza, sebbene il Tribunale di RI, nella causa di opposizione (n.
451/15 R.G.) al decreto ingiuntivo n. 92/2015, si sia limitato a dichiarare la propria incompetenza territoriale con ordinanza pronunciata all'udienza del
23/11/2015, tale provvedimento, da ritenere sostanzialmente una sentenza, ha implicitamente revocato il decreto ingiuntivo opposto con l'ulteriore effetto che l'oggetto del presente giudizio, riassunto da (opponente – attore, ma Parte_1 convenuto sostanziale), concerne l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio da (opposto – convenuto, ma attore in senso Controparte_1 sostanziale anche nel giudizio riassunto).
Da quest'ultima affermazione ne deriva che, da un lato, (parte Controparte_1 convenuta, ma attrice in senso sostanziale) deve fornire, in adempimento del dettato ex art. 2697, comma primo, c.c., la prova dei fatti che costituiscono il fondamento del suo diritto di credito – non anche la prova dell'inadempimento altrui (circostanza che può essere dedotta quale mera allegazione) – mentre, dall'altra, che (formalmente attrice in riassunzione, ma convenuta in Parte_1 senso sostanziale), in adempimento del disposto di cui all'art. 2697, comma secondo, c.c., è onerata della prova su cui si fonda l'eccezione che il diritto si è modificato o estinto.
Ciò posto, è necessario rilevare che , costituendosi in questo Controparte_1 giudizio, non ha prodotto né il fascicolo di parte della fase monitoria, che dovrebbe contenere la fattura n. 4 del 18/02/2010 (documento che non risulta essere stato prodotto nemmeno nel prosieguo del giudizio), né il fascicolo di parte (del quale si ignora il contenuto) del giudizio di opposizione svolto davanti al tribunale di RI.
Tuttavia, in forza di uno dei principi fondanti del nostro ordinamento processualcivilistico, il c.d principio di acquisizione della prova, ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza e dagli obiettivi che la parte deducente si era prefissi con la sua deduzione (cfr., tra le decine, Cass. 2247/1979; id. Sez.
2, Sentenza n. 3564 del 25/03/1995; id., Sez. 5, Sentenza n. 15312 del
29/11/2000; id., Sez. 3, Sentenza n. 15408 del 10/08/2004; id., Sez. 2 - ,
5
– giudice onorario dott. Luca Storto – Ordinanza n. 5409 del 25/02/2019.
Da ciò ne deriva che il principio relativo all'onere della prova, di cui all'art. 2697 cod. civ., non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 739 del 19/01/2010).
Nella fattispecie, ha sopperito all'onere probatorio gravante sul , CP_1 almeno in parte, proprio la quale ha prodotto: il ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo, atto introduttivo contenente le allegazioni e le domande della controparte, il contratto di subappalto ripassato tra e Parte_1 CP_1 il 14/07/2009, nonché il carteggio intervenuto tra le parti prima
[...] dell'introduzione del giudizio.
Ritiene questo tribunale, tuttavia, che la domanda proposta da Controparte_1 debba essere rigettata perché all'esito dell'istruttoria espletata è risultata infondata.
In via di generale premessa, si ritiene necessario richiamare i principi dettati dalla giurisprudenza in materia di adempimento/inadempimento contrattuale: «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare
l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera
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– giudice onorario dott. Luca Storto – allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della
Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666)» (così, Cass. Sez. U, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001).
Tali principi sono perfettamente applicabili al caso in esame:
- con il ricorso monitorio proposto al tribunale di Controparte_1
RI ha allegato di essersi obbligato nei confronti di “alla Parte_1 realizzazione di lavori di intonaco presso il cantiere denominato
“Consorzio Peu C2 Bis” sito in San Giuliano di Puglia” aggiungendo, genericamente, che “detti lavori sono stati regolarmente eseguiti”;
- Opera nella prodotta copia dell'atto di citazione in opposizione al Pt_1 decreto ingiuntivo n. 92/2015 (203/2015 R.G.), ha eccepito l'infondatezza dell'altrui pretesa in quanto, a suo dire, il CP_1 avrebbe abbandonato il cantiere rendendosi inadempiente e che “quei pochi lavori eseguiti erano carenti e non rispondenti alla regola dell'arte e che il completamento degli stessi era stato affidato alla
(pag. 2, ult. cpv.) reiterando l'eccezione di Controparte_3 inadempimento ex art. 1460 c.c., e chiedendo la risoluzione del contratto di subappalto per grave inadempimento del subappaltatore;
Così delineati i fatti oggetto del giudizio appare chiaro che, se nell'ipotesi ordinaria l'azione di adempimento proposta dal sarebbe stata CP_1 sufficientemente suffragata dalla semplice presenza nel fascicolo del contratto di subappalto e dall'allegazione dell'inadempimento da parte di nel Parte_1 pagamento del prezzo convenuto per la realizzazione degli intonaci, lo scenario
7
– giudice onorario dott. Luca Storto – cambia completamente a causa dell'eccezione di inadempimento sollevata da nei confronti di , in quanto a è Parte_1 Controparte_1 Parte_1 sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento altrui, mentre su , CP_1 creditore agente, grava l'onere di dimostrare il proprio adempimento.
La situazione ora descritta non muta in dipendenza del particolare contratto, quello di subappalto, che ha legato le parti in giudizio: «In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi
l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte» (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010); e ancora: «In tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca
l'inadempimento» (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019).
Pertanto, a fronte della sollevata eccezione di inadempimento, il primo onere ricadente sul era proprio quello di provare di aver adempiuto CP_1 esattamente la propria obbligazione: aver realizzato gli intonaci oggetto dell'accordo a regola d'arte e nelle quantità per le quali il pagamento è stato richiesto.
Tale prova secondo il tribunale è completamente mancata in quanto l'azione proposta dal è carente di una precisa allegazione riguardo alla CP_1 prestazione da questi svolta in favore di in particolare, la misura Parte_1 degli intonaci che il subappaltatore avrebbe realizzato in favore del subcommittente posta alla base dell'importo ingiunto.
8
– giudice onorario dott. Luca Storto – Dall'esame della scrittura privata di subappalto, prodotta in giudizio da Pt_1
si legge che “l'impresa affida alla
[...] Controparte_2 ditta , che accetta, l'esecuzione dell presso Controparte_1 Pt_2 il comparto denominato “Consorzio Peu C2BIS” del Comune di San Giugliano di Puglia” (art. 2), e in seguito che “La ditta offre, Controparte_1 all'impresa che accetta, il prezzo di € 7,00 (sette//00) al mq. (al Parte_1 metro quadrato)” (art. 3).
Al successivo art. 5 della stessa scrittura, si stabilisce, quanto alle modalità di pagamento, che “i pagamenti dipendenti dall'esecuzione del presente contratto saranno eseguiti… dietro presentazione di fattura e DURC, sulla base della rendicontazione mensile dei lavori eseguiti, con redazione di apposito verbale, redatto in contraddittorio con il responsabile del cantiere dell'impresa Pt_1 per controllo delle quantità, congruità e qualità delle opere realizzate”.
[...]
Dalle citate disposizioni contrattuali si evince che nell'accordo non è stata indicata una quantità esatta (minima o massima) di intonaci da realizzare.
Appare, pertanto, cruciale quantomeno l'allegazione, da parte del creditore quando chiede il pagamento del prezzo, secondo lui dovuto, del quantitativo di intonaci realizzati.
Tale elemento è assente negli atti di , a cominciare dal ricorso Controparte_1 monitorio ove l'unico dato presente è quello relativo alla fattura n. 4/2010, della quale, tuttavia, non si conosce il contenuto, al di là dell'importo, perché non è stata prodotta in questo giudizio.
Anche nella comparsa di costituzione a seguito della riassunzione sono del tutto omesse allegazioni sul punto.
Nel primo atto difensivo, infatti, si legge soltanto che “quest'ultimo, invero, ha portato a termine i lavori oggetto del contratto di subappalto, lasciando il cantiere solo nel febbraio del 2010” (pag. 1) e, oltre: “si avrà modo, in corso di causa, di fornire ampia prova dell'adempimento contrattuale, cui non corrisponde l'adempimento della controprestazione di pagamento” (pag. 2).
Tuttavia, l'attore sostanziale non ha precisato la sua domanda e le allegazioni generiche di cui sopra sono rimaste tali, non offrendo alcun supporto nemmeno
9
– giudice onorario dott. Luca Storto – i capitoli di prova orale richiesti e ammessi, riguardo ai quali forse soltanto il capitolo n. “2) Vero che la fattura n.04 del 18.02.2010 veniva emessa dalla ditta subappaltatrice in relazione agli intonaci già realizzati” avrebbe potuto costituire una sorta di allegazione indiretta ove la fattura in questione fosse stata prodotta in giudizio e la stessa contenesse la descrizione delle opere realizzate e la loro quantità.
Infatti, occorre considerare che: «La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e
l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto» (cfr. Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019.
In questo giudizio, come detto in precedenza, la fattura emessa da CP_1 non risulta prodotta;
eventualmente, ove nella stessa fossero state
[...] descritte le quantità di intonaco realizzate, la stessa avrebbe potuto costituire quantomeno un indizio delle prestazioni asseritamente adempiute (in tal senso,
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8126 del 28/04/2004).
In mancanza di un'allegazione precisa circa il quantitativo di intonaci realizzati
(il cui prezzo era di € 7,00/mq.) da parte del creditore e a fronte della contestata affermazione di aver “portato a termine i lavori oggetto di subappalto” (pag. 1, comparsa ), da parte di “…aveva arbitrariamente CP_1 Parte_1 abbandonato il cantiere… e che quei pochi lavori eseguiti erano carenti e non rispondenti alla regola dell'arte e che il completamento degli stessi era stato affidato…” (pag. 3, riassunzione), era onere del creditore allegare e provare non solo il quantitativo di intonaci realizzati, ma anche la loro realizzazione a regola d'arte.
Tale onere non è stato soddisfatto.
Emblematico, in tal senso, è quanto si ricava dalla lettura del primo capitolo di prova testimoniale con il quale al teste è stato chiesto se Controparte_1 aveva realizzato tutti gli intonaci dei fabbricati ubicati nel comparto C2bis del
Comune di San Giuliano di Puglia pronti per la realizzazione di detta
10
– giudice onorario dott. Luca Storto – lavorazione” e il teste ha riferito (ud. 06/07/2018) che “È vero. Erano stati finiti gli intonaci. Altri dovevano essere ultimati dopo la realizzazione degli impianti.
Preciso che la fattura che mi viene mostrata (II° acconto del 18.02.2010) riguardava unicamente gli intonaci già ultimati”.
In sostanza, già dalla formulazione della domanda, appare evidente che la stessa contraddice l'affermazione del di aver “portato a termine i lavori CP_1 oggetto di subappalto” (pag. 1, comparsa ), dato che con essa si vuole CP_1 provare attraverso il citato testimone la circostanza che gli intonaci realizzati alla data dell'emissione della fattura non erano tutti, ma solo quelli eseguiti nei fabbricati del comparto C2Bis pronti per la realizzazione di detta lavorazione.
Contraddizione alla quale non sfugge la risposta del testimone che, prima, riferisce che gli intonaci erano finiti e, poi, aggiunge che altri intonaci dovevano essere ultimati dopo la realizzazione degli impianti.
Pur a voler dare pieno credito a quanto riferito dal teste in Testimone_1 merito allo svolgimento del rapporto tra le parti in causa (cfr. risposte agli altri capitoli di prova), appare evidente che:
- il rapporto contrattuale non si era esaurito alla data di emissione della fattura posta alla base dell'ingiunzione, nel senso che non vi è prova che il creditore aveva “portato a termine i lavori oggetto di subappalto”
(pag. 1, comparsa), anzi, semmai il contrario;
- la fattura era relativa ad acconti eventualmente dovuti per gli intonaci fino a quel punto realizzati;
e, dunque, ancora una volta, la carenza di allegazione circa i quantitativi realizzati e l'assenza di qualsiasi prova documentale (il verbale redatto in contraddittorio di cui all'art. 5 del contratto di subappalto) o di altro genere ricavabile dall'istruttoria espletata, a fronte delle eccezioni sollevate da Pt_1
impedisce l'accoglimento della domanda di .
[...] Controparte_1
Dall'opposto punto di vista, ovvero quello di l'istruttoria espletata Parte_1 conduce all'accoglimento non solo della proposta eccezione di inadempimento, ma anche della domanda di risoluzione del contratto di subappalto per grave inadempimento del subappaltatore.
11
– giudice onorario dott. Luca Storto – Da una parte, infatti, non vi è prova che abbia portato a Controparte_1 termine i lavori oggetto del contratto di subappalto e, dall'altro, i diversi testi indicati da hanno dato riscontro positivo alle allegazioni di Parte_1 quest'ultima in merito agli inadempimenti del . CP_1
Hanno confermato la circostanza di cui al cap. 1 della seconda memoria assertiva: “vero che ha completato solo parte dell'intonaco Controparte_1 del Comparto C2BIS del Comune di San Giuliano di Puglia, abbandonando il cantiere nel marzo del 2010” i testi: e (ud. del Testimone_2 Persona_1
06/07/2018), e all'udienza del 06/09/2021 Testimone_3
Quest'ultimo teste, in particolare, qualificato per essere stato all'epoca dei fatti il capo cantiere di rispondendo sub capitolo n. 2, ha riferito che “sì, è Parte_1 vero, i lavori erano incompleti e io stesso sollecitai numerose volte il CP_1
a completarli, solo telefonicamente” e confermato la circostanza capitolata sub n. 3: “sì, è vero, diventò anche irrintracciabile”.
Il mancato completamento delle opere per le quali il si era obbligato e CP_1 soprattutto la mancata ripresa dei lavori su richiesta del subcommittente, ben realizzano l'ipotesi dell'inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455
c.c.), tenuto conto dell'interesse di quale appaltatrice nei confronti Parte_1 del suo committente, sufficiente per dichiarare la risoluzione del contratto di subappalto del 14/07/2009 ripassato tra quest'ultima e , per Controparte_1 inadempimento di quest'ultimo, restando assorbita in questa pronuncia ogni altra questione sollevata dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota specifica, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, considerato il valore della causa, ricompreso nello scaglione tra € 5.201,00 – € 26.000,00, applicando i valori medi per tutte le fasi, in considerazione sia della duplice attività svolta davanti a due diversi tribunali, sia dell'assenza di questioni di particolare difficoltà.
PQM
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– giudice onorario dott. Luca Storto – Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott. Luca Storto, definitivamente pronunciando sulle domande per cui
è giudizio, ogni diversa istanza, deduzione e eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata da Pt_1
come in atti meglio generalizzata, rigetta tutte le domande proposte
[...] da nei confronti dell'attrice in riassunzione, Controparte_1 Pt_1
[...]
2) Dichiara la risoluzione del contratto di subappalto del 14/07/2009 ripassato tra le parti in causa, e per Parte_1 Controparte_1 inadempimento di quest'ultimo, restando assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidandole in € 264,00 per esborsi, € 5.077,00 per Parte_1 competenze, oltre al rimborso spese generali 15%, oltre a C.p.A. e I.V.A., come per legge e se dovute.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Isernia, 24/11/2025.
Il Giudice Onorario dott. Luca Storto
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– giudice onorario dott. Luca Storto –
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott. Luca
Storto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza, iscritta al numero 63 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2016, promossa da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1
SE MP (IS), P. I.V.A. , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
EN (IS), presso e nello studio dell'avv. Mario Valente che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di riassunzione;
- attore/convenuto sostanziale contro residente in [...]di Magliano, cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in RI (CB) presso e nello C.F._1 studio dell'avv. Laura Carfagnini, dalla quale è rappresentato e difeso come da mandato a margine della comparsa di costituzione dinanzi al Tribunale di RI del 15.09.2015;
- convenuto/attore sostanziale avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 92/2015 emesso in data
04/03/2015 dal Tribunale di RI, n. 203/2015 R.G.; oggetto e codice domanda: appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.) – 140022.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 19/11/2025.
*****
FATTO E DIRITTO
§ 1. – I fatti di causa.
Con ricorso monitorio datato 02/03/2015, titolare della Controparte_1
– giudice onorario dott. Luca Storto – omonima impresa individuale con sede in Santa Croce di Magliano, adiva il
Tribunale di RI e, premesso di essere creditore nei confronti di Parte_1 sulla base della fattura n. 4 del 18/02/2010 del complessivo importo di €
15.000,00 e dichiarando di aver ricevuto in data 13/07/2010 solo il pagamento di un acconto di € 5.000,00, chiedeva ed otteneva dal giudice adito, in data
04/03/2015, il decreto ingiuntivo n. 92/2015 (203/2015 R.G.), nei confronti di per la somma di euro 10.000,00, oltre interessi come da domanda, Parte_1 nonché le spese e competenze della fase monitoria, liquidate in € 145,50 per esborsi, € 600,00 per competenze oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e
C.p.A. come per legge. opponeva detto decreto;
il giudizio era iscritto al n. 451/15 R.G. del Parte_1
Tribunale di RI.
L'opposto si costituiva direttamente alla prima udienza del 23/11/2015 aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente in favore del
Tribunale di Isernia.
In quella stessa udienza, il tribunale di RI, con ordinanza, dichiarava la propria incompetenza in favore del tribunale di Isernia concedendo alle parti termine di tre mesi per la riassunzione, senza nulla disporre in merito al decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di riassunzione notificata il 12/01/2016, riassumeva il Parte_1 giudizio citando davanti a questo tribunale, per l'udienza del Controparte_1
11/05/2016 (d'ufficio al 15/09/2016), chiedendo l'accoglimento delle seguenti richieste: “voglia il Tribunale di Isernia:
1) In via preliminare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto per mancanza di sottoscrizione e di certificazione di conformità dell'atto notificato ai sensi dell'art. 16 bis, co 9 bis del D.L. 179/2012;
2) nel merito, revocare ed annullare l'opposto decreto ingiuntivo per infondatezza della pretesa;
3) in via riconvenzionale, dichiarare: la gravità dell'inadempimento di
[...]
per aver abbandonato il cantiere senza completare i lavori, la CP_1 legittimità dell'eccezione di inadempimento sollevata da la risoluzione Pt_1
2
– giudice onorario dott. Luca Storto – del contratto per grave inadempimento di e che nulla deve Controparte_1 al sig. in riferimento al contratto di cui al Parte_1 Controparte_1 presente giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge
e rimborso spese forfettario 15% ex art. 2 L.P.
In data 20/04/2016, si costituiva nel giudizio di opposizione , Controparte_1 depositando comparsa di costituzione e risposta (producendo in questo giudizio solo la copia notificata della comparsa di riassunzione e la procura alle liti;
non sono stati rinvenuti nel fascicolo telematico e in quello analogico i fascicoli di parte del monitorio e del giudizio di opposizione a d.i. davanti al tribunale di
RI), nella quale così concludeva: “Per quanto esposto, voglia l'adito
Tribunale respingere tutte le avverse eccezioni, comprese quelli afferenti i presunti vizi dell'opera, e per l'effetto rigettare la spiegata opposizione e la domanda riconvenzionale, condannando Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore della
[...] ditta opposta, della somma di € 10.000,00, a titolo di saldo sulla fattura n.04 del
18.02.2010, oltre interessi ex D.Lgt.231/2002. Con vittoria di spese e competenze di giudizio
Alla prima udienza del 15/09/2016, il tribunale disponeva l'acquisizione del fascicolo della procedura monitoria n. 203/2015 R.G. del Tribunale di RI.
Successivamente, erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; le parti depositavano solo le memorie assertive di cui al secondo e terzo termine della norma citata.
Il tribunale, quindi, ammesse le prove orali richieste dalle parti, interrogatorio formale deferito al legale rappresentante di e prova per testi (indicati Parte_1 da entrambi i contendenti), provvedeva alla loro assunzione.
In particolare: all'udienza del 06/07/2018, erano escussi: , di Testimone_1 parte convenuta, e , questi ultimi entrambi di Testimone_2 Persona_1 parte attrice;
il 06/09/2021 era esperito l'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della convenuta, ed escusso teste di parte Testimone_3 attrice.
3
– giudice onorario dott. Luca Storto – Dopo una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni, mutava la persona del magistrato assegnatario della causa, il quale all'udienza del 23/07/2025, ritenuto di poter decidere la causa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza del
19/11/2025, autorizzando le parti al deposito di memorie conclusive fino al
07/11/2025.
All'udienza del 19/11/2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, discutevano la causa e il giudice si ritirava in camera di consiglio per decidere la causa.
All'esito della camera di consiglio, non essendo il tempo rimasto sufficiente per la pubblicazione della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, c.p.c., il giudice, a ciò preventivamente autorizzato dalle parti, tratteneva la causa in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., da parte di attore e convenuto.
§ 2. – Il merito.
Preliminarmente il tribunale intende dare piena adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente
l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. In tale giudizio riassunto è, pertanto, ammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, seppur non avanzata in precedenza, potendo la riassunzione cumulare in sé anche la funzione introduttiva di un nuovo giudizio e non traducendosi ciò in una violazione del contraddittorio, in quanto il chiamato non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente già maturate nella precedente fase del giudizio” (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1121 del 14/01/2022).
4
– giudice onorario dott. Luca Storto – Di conseguenza, sebbene il Tribunale di RI, nella causa di opposizione (n.
451/15 R.G.) al decreto ingiuntivo n. 92/2015, si sia limitato a dichiarare la propria incompetenza territoriale con ordinanza pronunciata all'udienza del
23/11/2015, tale provvedimento, da ritenere sostanzialmente una sentenza, ha implicitamente revocato il decreto ingiuntivo opposto con l'ulteriore effetto che l'oggetto del presente giudizio, riassunto da (opponente – attore, ma Parte_1 convenuto sostanziale), concerne l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio da (opposto – convenuto, ma attore in senso Controparte_1 sostanziale anche nel giudizio riassunto).
Da quest'ultima affermazione ne deriva che, da un lato, (parte Controparte_1 convenuta, ma attrice in senso sostanziale) deve fornire, in adempimento del dettato ex art. 2697, comma primo, c.c., la prova dei fatti che costituiscono il fondamento del suo diritto di credito – non anche la prova dell'inadempimento altrui (circostanza che può essere dedotta quale mera allegazione) – mentre, dall'altra, che (formalmente attrice in riassunzione, ma convenuta in Parte_1 senso sostanziale), in adempimento del disposto di cui all'art. 2697, comma secondo, c.c., è onerata della prova su cui si fonda l'eccezione che il diritto si è modificato o estinto.
Ciò posto, è necessario rilevare che , costituendosi in questo Controparte_1 giudizio, non ha prodotto né il fascicolo di parte della fase monitoria, che dovrebbe contenere la fattura n. 4 del 18/02/2010 (documento che non risulta essere stato prodotto nemmeno nel prosieguo del giudizio), né il fascicolo di parte (del quale si ignora il contenuto) del giudizio di opposizione svolto davanti al tribunale di RI.
Tuttavia, in forza di uno dei principi fondanti del nostro ordinamento processualcivilistico, il c.d principio di acquisizione della prova, ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza e dagli obiettivi che la parte deducente si era prefissi con la sua deduzione (cfr., tra le decine, Cass. 2247/1979; id. Sez.
2, Sentenza n. 3564 del 25/03/1995; id., Sez. 5, Sentenza n. 15312 del
29/11/2000; id., Sez. 3, Sentenza n. 15408 del 10/08/2004; id., Sez. 2 - ,
5
– giudice onorario dott. Luca Storto – Ordinanza n. 5409 del 25/02/2019.
Da ciò ne deriva che il principio relativo all'onere della prova, di cui all'art. 2697 cod. civ., non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 739 del 19/01/2010).
Nella fattispecie, ha sopperito all'onere probatorio gravante sul , CP_1 almeno in parte, proprio la quale ha prodotto: il ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo, atto introduttivo contenente le allegazioni e le domande della controparte, il contratto di subappalto ripassato tra e Parte_1 CP_1 il 14/07/2009, nonché il carteggio intervenuto tra le parti prima
[...] dell'introduzione del giudizio.
Ritiene questo tribunale, tuttavia, che la domanda proposta da Controparte_1 debba essere rigettata perché all'esito dell'istruttoria espletata è risultata infondata.
In via di generale premessa, si ritiene necessario richiamare i principi dettati dalla giurisprudenza in materia di adempimento/inadempimento contrattuale: «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare
l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera
6
– giudice onorario dott. Luca Storto – allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della
Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666)» (così, Cass. Sez. U, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001).
Tali principi sono perfettamente applicabili al caso in esame:
- con il ricorso monitorio proposto al tribunale di Controparte_1
RI ha allegato di essersi obbligato nei confronti di “alla Parte_1 realizzazione di lavori di intonaco presso il cantiere denominato
“Consorzio Peu C2 Bis” sito in San Giuliano di Puglia” aggiungendo, genericamente, che “detti lavori sono stati regolarmente eseguiti”;
- Opera nella prodotta copia dell'atto di citazione in opposizione al Pt_1 decreto ingiuntivo n. 92/2015 (203/2015 R.G.), ha eccepito l'infondatezza dell'altrui pretesa in quanto, a suo dire, il CP_1 avrebbe abbandonato il cantiere rendendosi inadempiente e che “quei pochi lavori eseguiti erano carenti e non rispondenti alla regola dell'arte e che il completamento degli stessi era stato affidato alla
(pag. 2, ult. cpv.) reiterando l'eccezione di Controparte_3 inadempimento ex art. 1460 c.c., e chiedendo la risoluzione del contratto di subappalto per grave inadempimento del subappaltatore;
Così delineati i fatti oggetto del giudizio appare chiaro che, se nell'ipotesi ordinaria l'azione di adempimento proposta dal sarebbe stata CP_1 sufficientemente suffragata dalla semplice presenza nel fascicolo del contratto di subappalto e dall'allegazione dell'inadempimento da parte di nel Parte_1 pagamento del prezzo convenuto per la realizzazione degli intonaci, lo scenario
7
– giudice onorario dott. Luca Storto – cambia completamente a causa dell'eccezione di inadempimento sollevata da nei confronti di , in quanto a è Parte_1 Controparte_1 Parte_1 sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento altrui, mentre su , CP_1 creditore agente, grava l'onere di dimostrare il proprio adempimento.
La situazione ora descritta non muta in dipendenza del particolare contratto, quello di subappalto, che ha legato le parti in giudizio: «In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi
l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte» (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010); e ancora: «In tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca
l'inadempimento» (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019).
Pertanto, a fronte della sollevata eccezione di inadempimento, il primo onere ricadente sul era proprio quello di provare di aver adempiuto CP_1 esattamente la propria obbligazione: aver realizzato gli intonaci oggetto dell'accordo a regola d'arte e nelle quantità per le quali il pagamento è stato richiesto.
Tale prova secondo il tribunale è completamente mancata in quanto l'azione proposta dal è carente di una precisa allegazione riguardo alla CP_1 prestazione da questi svolta in favore di in particolare, la misura Parte_1 degli intonaci che il subappaltatore avrebbe realizzato in favore del subcommittente posta alla base dell'importo ingiunto.
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– giudice onorario dott. Luca Storto – Dall'esame della scrittura privata di subappalto, prodotta in giudizio da Pt_1
si legge che “l'impresa affida alla
[...] Controparte_2 ditta , che accetta, l'esecuzione dell presso Controparte_1 Pt_2 il comparto denominato “Consorzio Peu C2BIS” del Comune di San Giugliano di Puglia” (art. 2), e in seguito che “La ditta offre, Controparte_1 all'impresa che accetta, il prezzo di € 7,00 (sette//00) al mq. (al Parte_1 metro quadrato)” (art. 3).
Al successivo art. 5 della stessa scrittura, si stabilisce, quanto alle modalità di pagamento, che “i pagamenti dipendenti dall'esecuzione del presente contratto saranno eseguiti… dietro presentazione di fattura e DURC, sulla base della rendicontazione mensile dei lavori eseguiti, con redazione di apposito verbale, redatto in contraddittorio con il responsabile del cantiere dell'impresa Pt_1 per controllo delle quantità, congruità e qualità delle opere realizzate”.
[...]
Dalle citate disposizioni contrattuali si evince che nell'accordo non è stata indicata una quantità esatta (minima o massima) di intonaci da realizzare.
Appare, pertanto, cruciale quantomeno l'allegazione, da parte del creditore quando chiede il pagamento del prezzo, secondo lui dovuto, del quantitativo di intonaci realizzati.
Tale elemento è assente negli atti di , a cominciare dal ricorso Controparte_1 monitorio ove l'unico dato presente è quello relativo alla fattura n. 4/2010, della quale, tuttavia, non si conosce il contenuto, al di là dell'importo, perché non è stata prodotta in questo giudizio.
Anche nella comparsa di costituzione a seguito della riassunzione sono del tutto omesse allegazioni sul punto.
Nel primo atto difensivo, infatti, si legge soltanto che “quest'ultimo, invero, ha portato a termine i lavori oggetto del contratto di subappalto, lasciando il cantiere solo nel febbraio del 2010” (pag. 1) e, oltre: “si avrà modo, in corso di causa, di fornire ampia prova dell'adempimento contrattuale, cui non corrisponde l'adempimento della controprestazione di pagamento” (pag. 2).
Tuttavia, l'attore sostanziale non ha precisato la sua domanda e le allegazioni generiche di cui sopra sono rimaste tali, non offrendo alcun supporto nemmeno
9
– giudice onorario dott. Luca Storto – i capitoli di prova orale richiesti e ammessi, riguardo ai quali forse soltanto il capitolo n. “2) Vero che la fattura n.04 del 18.02.2010 veniva emessa dalla ditta subappaltatrice in relazione agli intonaci già realizzati” avrebbe potuto costituire una sorta di allegazione indiretta ove la fattura in questione fosse stata prodotta in giudizio e la stessa contenesse la descrizione delle opere realizzate e la loro quantità.
Infatti, occorre considerare che: «La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e
l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto» (cfr. Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019.
In questo giudizio, come detto in precedenza, la fattura emessa da CP_1 non risulta prodotta;
eventualmente, ove nella stessa fossero state
[...] descritte le quantità di intonaco realizzate, la stessa avrebbe potuto costituire quantomeno un indizio delle prestazioni asseritamente adempiute (in tal senso,
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8126 del 28/04/2004).
In mancanza di un'allegazione precisa circa il quantitativo di intonaci realizzati
(il cui prezzo era di € 7,00/mq.) da parte del creditore e a fronte della contestata affermazione di aver “portato a termine i lavori oggetto di subappalto” (pag. 1, comparsa ), da parte di “…aveva arbitrariamente CP_1 Parte_1 abbandonato il cantiere… e che quei pochi lavori eseguiti erano carenti e non rispondenti alla regola dell'arte e che il completamento degli stessi era stato affidato…” (pag. 3, riassunzione), era onere del creditore allegare e provare non solo il quantitativo di intonaci realizzati, ma anche la loro realizzazione a regola d'arte.
Tale onere non è stato soddisfatto.
Emblematico, in tal senso, è quanto si ricava dalla lettura del primo capitolo di prova testimoniale con il quale al teste è stato chiesto se Controparte_1 aveva realizzato tutti gli intonaci dei fabbricati ubicati nel comparto C2bis del
Comune di San Giuliano di Puglia pronti per la realizzazione di detta
10
– giudice onorario dott. Luca Storto – lavorazione” e il teste ha riferito (ud. 06/07/2018) che “È vero. Erano stati finiti gli intonaci. Altri dovevano essere ultimati dopo la realizzazione degli impianti.
Preciso che la fattura che mi viene mostrata (II° acconto del 18.02.2010) riguardava unicamente gli intonaci già ultimati”.
In sostanza, già dalla formulazione della domanda, appare evidente che la stessa contraddice l'affermazione del di aver “portato a termine i lavori CP_1 oggetto di subappalto” (pag. 1, comparsa ), dato che con essa si vuole CP_1 provare attraverso il citato testimone la circostanza che gli intonaci realizzati alla data dell'emissione della fattura non erano tutti, ma solo quelli eseguiti nei fabbricati del comparto C2Bis pronti per la realizzazione di detta lavorazione.
Contraddizione alla quale non sfugge la risposta del testimone che, prima, riferisce che gli intonaci erano finiti e, poi, aggiunge che altri intonaci dovevano essere ultimati dopo la realizzazione degli impianti.
Pur a voler dare pieno credito a quanto riferito dal teste in Testimone_1 merito allo svolgimento del rapporto tra le parti in causa (cfr. risposte agli altri capitoli di prova), appare evidente che:
- il rapporto contrattuale non si era esaurito alla data di emissione della fattura posta alla base dell'ingiunzione, nel senso che non vi è prova che il creditore aveva “portato a termine i lavori oggetto di subappalto”
(pag. 1, comparsa), anzi, semmai il contrario;
- la fattura era relativa ad acconti eventualmente dovuti per gli intonaci fino a quel punto realizzati;
e, dunque, ancora una volta, la carenza di allegazione circa i quantitativi realizzati e l'assenza di qualsiasi prova documentale (il verbale redatto in contraddittorio di cui all'art. 5 del contratto di subappalto) o di altro genere ricavabile dall'istruttoria espletata, a fronte delle eccezioni sollevate da Pt_1
impedisce l'accoglimento della domanda di .
[...] Controparte_1
Dall'opposto punto di vista, ovvero quello di l'istruttoria espletata Parte_1 conduce all'accoglimento non solo della proposta eccezione di inadempimento, ma anche della domanda di risoluzione del contratto di subappalto per grave inadempimento del subappaltatore.
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– giudice onorario dott. Luca Storto – Da una parte, infatti, non vi è prova che abbia portato a Controparte_1 termine i lavori oggetto del contratto di subappalto e, dall'altro, i diversi testi indicati da hanno dato riscontro positivo alle allegazioni di Parte_1 quest'ultima in merito agli inadempimenti del . CP_1
Hanno confermato la circostanza di cui al cap. 1 della seconda memoria assertiva: “vero che ha completato solo parte dell'intonaco Controparte_1 del Comparto C2BIS del Comune di San Giuliano di Puglia, abbandonando il cantiere nel marzo del 2010” i testi: e (ud. del Testimone_2 Persona_1
06/07/2018), e all'udienza del 06/09/2021 Testimone_3
Quest'ultimo teste, in particolare, qualificato per essere stato all'epoca dei fatti il capo cantiere di rispondendo sub capitolo n. 2, ha riferito che “sì, è Parte_1 vero, i lavori erano incompleti e io stesso sollecitai numerose volte il CP_1
a completarli, solo telefonicamente” e confermato la circostanza capitolata sub n. 3: “sì, è vero, diventò anche irrintracciabile”.
Il mancato completamento delle opere per le quali il si era obbligato e CP_1 soprattutto la mancata ripresa dei lavori su richiesta del subcommittente, ben realizzano l'ipotesi dell'inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455
c.c.), tenuto conto dell'interesse di quale appaltatrice nei confronti Parte_1 del suo committente, sufficiente per dichiarare la risoluzione del contratto di subappalto del 14/07/2009 ripassato tra quest'ultima e , per Controparte_1 inadempimento di quest'ultimo, restando assorbita in questa pronuncia ogni altra questione sollevata dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota specifica, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, considerato il valore della causa, ricompreso nello scaglione tra € 5.201,00 – € 26.000,00, applicando i valori medi per tutte le fasi, in considerazione sia della duplice attività svolta davanti a due diversi tribunali, sia dell'assenza di questioni di particolare difficoltà.
PQM
12
– giudice onorario dott. Luca Storto – Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott. Luca Storto, definitivamente pronunciando sulle domande per cui
è giudizio, ogni diversa istanza, deduzione e eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata da Pt_1
come in atti meglio generalizzata, rigetta tutte le domande proposte
[...] da nei confronti dell'attrice in riassunzione, Controparte_1 Pt_1
[...]
2) Dichiara la risoluzione del contratto di subappalto del 14/07/2009 ripassato tra le parti in causa, e per Parte_1 Controparte_1 inadempimento di quest'ultimo, restando assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidandole in € 264,00 per esborsi, € 5.077,00 per Parte_1 competenze, oltre al rimborso spese generali 15%, oltre a C.p.A. e I.V.A., come per legge e se dovute.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Isernia, 24/11/2025.
Il Giudice Onorario dott. Luca Storto
13
– giudice onorario dott. Luca Storto –