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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12835/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12835/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LACOPO TERESA Parte_1 e OG SA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ricorrente
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PESCATORI Controparte_1
GIANLUCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 31/05/2008. Per_ Dal matrimonio è nata una figlia: il 24/03/2010.
Con ricorso depositato il 22/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale al signor con l'arredo ivi contenuto. Controparte_1
PRENDE ATTO che la signora si allontanerà dalla casa coniugale entro il 30 luglio Parte_1
2024 recando con sé i propri beni ed effetti personali. Per_ DISPONE l'affido condiviso della figlia minore con residenza e dimora presso l'abitazione paterna, già casa familiare, e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e per il periodo di tempo che ciascun genitore trascorrerà con la medesima.
DISPONE che la minore, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto delle sue esigenze e desideri, trascorra con ciascuno dei genitori a partire dall'allontanamento della madre dalla casa familiare:
-un fine settimana alternato dal venerdì alla domenica sera;
-due giorni consecutivi (lunedì e martedì) con un genitore e due giorni consecutivi (mercoledì e giovedì) con l'altro genitore con pernottamento, a settimane alterne in ragione del genitore con cui trascorre il fine settimana;
-sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-il periodo delle vacanze di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore ed il giorno di Pasqua ed il lunedì di Pasqua con l'uno o l'altro genitore;
-15 giorni durante le vacanze estive, periodo da concordarsi secondo le esigenze lavorative di ciascun genitore ed extrascolastiche della figlia entro il 31 maggio;
-i “ponti” e le altre festività ad anni alterni;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia quando l'ha con sé e che, in ragione dei diversi redditi tra i genitori e per garantire alla figlia il medesimo tenore di vita presso ciascun genitore, il signor OT corrisponda alla signora il contributo al mantenimento per la figlia Pt_1 minore nella misura di € 200,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal mese successivo al trasferimento della signora dalla casa coniugale, importo da aggiornarsi annualmente secondo Pt_1
pagina 2 di 3 l'indice ISTAT con prima decorrenza l'anno successivo nel mese della prima erogazione.
DISPONE che le spese di abbigliamento, la c.d. paghetta, le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (comprese quelle dentistiche e dello psicologo), di istruzione anche universitaria (libri e materiale scolastico, viaggi, anno di studio all'estero, Erasmus, corsi, trasporti e quanto connesso all'istruzione), sportive, ricreative e tutte le spese straordinarie sostenute per la figlia previamente concordate o necessitate e comunque documentate vengano sostenute dai genitori al 50%, con reciproca rendicontazione mensile, secondo le linee guida stabilite dal protocollo in essere presso il Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che i genitori concordano per la prosecuzione del percorso psicologico della figlia presso l'attuale dottoressa o presso altra psicologa ritenuta adeguata.
PRENDEATTO che il signor OT si impegna a trasferire a titolo gratuito alla Signora la Pt_1 proprietà della vettura Fiat Grande Punto targata FF358GFe che la Signora sosterrà tutti costi Pt_1 necessari per il perfezionamento del trasferimento.
PRENDE ATTO che il signor rinuncia alla ripetizione dell'importo di € 16.000,00 Controparte_1 mutuato senza interessi alla signora per la cessazione della sua precedente attività nell'anno Pt_1
2015.
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciproca autorizzazione per il rilascio o rinnovo del proprio passaporto.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12835/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LACOPO TERESA Parte_1 e OG SA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ricorrente
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PESCATORI Controparte_1
GIANLUCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 31/05/2008. Per_ Dal matrimonio è nata una figlia: il 24/03/2010.
Con ricorso depositato il 22/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale al signor con l'arredo ivi contenuto. Controparte_1
PRENDE ATTO che la signora si allontanerà dalla casa coniugale entro il 30 luglio Parte_1
2024 recando con sé i propri beni ed effetti personali. Per_ DISPONE l'affido condiviso della figlia minore con residenza e dimora presso l'abitazione paterna, già casa familiare, e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e per il periodo di tempo che ciascun genitore trascorrerà con la medesima.
DISPONE che la minore, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto delle sue esigenze e desideri, trascorra con ciascuno dei genitori a partire dall'allontanamento della madre dalla casa familiare:
-un fine settimana alternato dal venerdì alla domenica sera;
-due giorni consecutivi (lunedì e martedì) con un genitore e due giorni consecutivi (mercoledì e giovedì) con l'altro genitore con pernottamento, a settimane alterne in ragione del genitore con cui trascorre il fine settimana;
-sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-il periodo delle vacanze di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore ed il giorno di Pasqua ed il lunedì di Pasqua con l'uno o l'altro genitore;
-15 giorni durante le vacanze estive, periodo da concordarsi secondo le esigenze lavorative di ciascun genitore ed extrascolastiche della figlia entro il 31 maggio;
-i “ponti” e le altre festività ad anni alterni;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia quando l'ha con sé e che, in ragione dei diversi redditi tra i genitori e per garantire alla figlia il medesimo tenore di vita presso ciascun genitore, il signor OT corrisponda alla signora il contributo al mantenimento per la figlia Pt_1 minore nella misura di € 200,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal mese successivo al trasferimento della signora dalla casa coniugale, importo da aggiornarsi annualmente secondo Pt_1
pagina 2 di 3 l'indice ISTAT con prima decorrenza l'anno successivo nel mese della prima erogazione.
DISPONE che le spese di abbigliamento, la c.d. paghetta, le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (comprese quelle dentistiche e dello psicologo), di istruzione anche universitaria (libri e materiale scolastico, viaggi, anno di studio all'estero, Erasmus, corsi, trasporti e quanto connesso all'istruzione), sportive, ricreative e tutte le spese straordinarie sostenute per la figlia previamente concordate o necessitate e comunque documentate vengano sostenute dai genitori al 50%, con reciproca rendicontazione mensile, secondo le linee guida stabilite dal protocollo in essere presso il Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che i genitori concordano per la prosecuzione del percorso psicologico della figlia presso l'attuale dottoressa o presso altra psicologa ritenuta adeguata.
PRENDEATTO che il signor OT si impegna a trasferire a titolo gratuito alla Signora la Pt_1 proprietà della vettura Fiat Grande Punto targata FF358GFe che la Signora sosterrà tutti costi Pt_1 necessari per il perfezionamento del trasferimento.
PRENDE ATTO che il signor rinuncia alla ripetizione dell'importo di € 16.000,00 Controparte_1 mutuato senza interessi alla signora per la cessazione della sua precedente attività nell'anno Pt_1
2015.
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciproca autorizzazione per il rilascio o rinnovo del proprio passaporto.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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