Sentenza 12 ottobre 2006
Massime • 1
In materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, il giudice d'appello, in presenza di contestazioni sul valore della causa e quindi della tariffa applicabile, nonché dei criteri di applicazione delle voci liquidate a titolo di onorari e di diritti, non può limitarsi ad una generica conferma della liquidazione globale imposta dal primo giudice, ma deve rideterminare, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, l'ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, onde consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/10/2006, n. 21932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21932 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2006 |
Testo completo
Archivio sentenze civili della Corte di Cassazione
ANNO/NUMERO 200621932
7 REPUBBLICA ITALIANA Ud. 06/07/06
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 26024/2003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER GU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL BOCCACCIO 8, presso l'avvocato RICCI ORNELLA, che la rappresenta e difenda unitamente all'avvocato ANSELMO BARONE, giusta delega a margine del ricorso e giusta procura speciale per Notaio Fabro Claudio di Roma, rep. n. 109.190 del 27.6.2006;
- ricorrente -
contro
L'EDERA - COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONE S.P.A. IN L.C.A., in persona del Commissario Liquidatore Dott. Dosi Francesco, elettivamente domiciliata in ROMA via ISONZO 34, presso l'avvocato ANELLO PIETRO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3225/02 dalla Corte d'Appello di ROMA, depositata il 17/09/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 06/07/2006 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato BARONE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11 ottobre 1999,il Tribunale di Roma rigettò le domande con cui TA ZE socio della s.p.a. L'ED, compagnia italiana di Assicurazioni ne aveva impugnato la delibera del 26 luglio 1996 di approvazione del bilancio malgrado il suo voto contrario. Condannò la ZE al pagamento delle spese processuali nei confronti della soc. ED posta in liquidazione coatta amministrativa, nei cui confronti il giudizio era stato riassunto dopo la sua interruzione dichiarata nell'udienza del 21 novembre 1997 in conseguenza dell'assoggettamento di detta società a liquidazione coatta amministrativa.
L'impugnazione della ZE è stata respinta dalla Corte di appello di Roma la quale con sentenza del 17 settembre 2002 ha osservato: a) che correttamente la condanna al pagamento delle spese processuali era stata emesse nei confronti delle soc. L'ED in l.c.a., malgrado la sentenza 4/1999 delle Sezioni unite pronunciate in sede di regolamento di giurisdizione avesse accertato la nullità del decreto dichiarativo delle liquidazione coatta amministrativa,in quanto il giudizio era stato proposto nei confronti di detta parte e gli eventi sopravvenuti dovevano ritenersi inconferenti anche perché mancavano ulteriori provvedimenti sulla capacità di agire di dette società; b) che la doglianza con cui si lamentava l'eccessiva liquidazione delle spese processuali era generica e non era stato assolto l'onere di indicare le specifiche voci della tariffa asseritamente violate senza considerare che la società aveva presentato un utile di L. 4 miliardi, per cui era stata tenuta presente la rilevanza giuridica ed economica delle questioni trattate;
c) che le spese generali dovevano comunque essere rimborsate,in quanto la richiesta era implicitamente contenuta nella domanda di condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
Par la cassazione della sentenza la ZE ha proposto ricorso per 3 motivi;
cui resiste L'ED in l.c.a. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso TA ZE, deducendo violazione degli artt. 126, 132, 161, 276, 347 e 359 cod. proc. civ. si duole che la sentenza impugnata abbia dichiarato di poter decidere la controversia pur non essendo in possesso ne' dei verbali delle udienze collegiali, ne' del fascicolo di primo grado, in quanto: a) il giudice può tener conto delle sole attività processuali risultanti dai verbali, sicché odiando questi ultimi non sono rinvenuti non può essere in grado di decidere;
b) la mancanza del verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni di appello del 2 aprile 2002 le aveva impedito di controllare l'identità dei componenti del collegio e la loro corrispondenza con quelli che avevano deciso la causa, nonché di far valere possibili vizi di nullità della pronuncia;
c) la mancanza del fascicolo di ufficio di primo grado con i relativi verbali di udienza non aveva consentito di verificare la correttezza della liquidazione compiuta dal primo giudice in relazione alle censure che le erano state rivolte di aver superato anche gli importi massimi previsti dalla tariffa professionale.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata ha riferito di non aver rinvenuto ne' il fascicolo di primo grado,nè i verbali dalla udienza collegiali, e la Corte deve dare atto che pur essendo stato chiesto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 369 c.p.c., u.c. il fascicolo di ufficio relativo ai giudizi di merito che e stato regolamenta trasmesso alla cancelleria della Corte di cassazione, questo non contiene alcun verbale delle attività processuali spiegate in ciascuno dai due gradi di detto procedimento.
Siffatta situazione non consentiva tuttavia alla ZE di dedurre coma motivo di ricorso la mera possibilità (a prescindere dal suo effettivo avveramento) che i giudici di appello che abbiano assunto la causa in decisione siano stati diversi da quelli che abbiano reso la sentenza impugnata e, quindi, la nullità di quest'ultima per "eventuale violazione del fondamentale principio di immutabilità del collegio": avendo questa Corte ripetutamele affermato che l'interesse ad agire, previsto dall'art. 100 cod. proc. civ. quale condizione dell'azione (e dell'impugnazione), va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo del diritto, già sorto ed effettivamente verificatosi ed avente perciò necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza;
sicché resta escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni pur possibili, ma solo eventuali e/o meramente ipotetiche (Cass. 5635/3002; 8210/1999; 6142/1999).
Pertanto detto interesse non può ritenersi sussistente nel caso concreto non avendo la ricorrente denunciato che la modifica di uno o più componenti del collegio si era effettivamente verificata,nè indicato quale o quali di essi risultavano aver deciso la sentenza, senza avere preso parte alla udienza collegiale nella quale la controversia era stata posta in decisione da altri giudici. Per quel che riguarda, invece, i restanti profili della censura, la Corte territoriale ha ritenuto che malgrado la mancanza del fascicolo di primo grado contenente i verbali di causa, vi fossero egualmente "elementi sufficienti per poter decidere in merito ai motivi di appello" relativi alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado: respinti sia perché la ZE aveva lamentato solo genericamente l'eccessiva onerosità dalla liquidazione senza indicare specificamente la singole voci in cui il vizio era riscontrabile ne' quelle per le quali era stato superato il massimo tariffario. Sia per la rilevanza giuridica economica delle questioni trattate, rese evidente del fatto che la ricorrente era titolare di ben 663.773 azioni della società che nel 1995 aveva presentato un utile superiore a 4 miliardi.
Ma così argomentando la sentenza e incorsa nei vizi lamentati da quest'ultima (anzitutto perché il principio della specifica indicazione delle voci della tariffa che si ritengono violate è applicabile soltanto al ricorso per cassazione (Cass. 4522/1998;
4656/1998), nel quale la regola dell'autosufficienza della relativa impugnazione comporta che non e consentito dedurre il puro e semplice superamento della tariffa massima, o la mera violazione di quella minima, avendo invece il ricorrente l'onere di specificare le voci per le quali vi sarebbe stata la violazione, nonché gli errori commessi dal giudice, precisando ciò che ritiene non dovuto o liquidato in eccesso in modo da consentire alla Corte il controllo di legittimità, senza necessiti di ulteriori indagini. Laddove il giudice di appello in presenza di contestazioni sul valore della causa e, quindi, della tariffa applicabile, nonché dei criteri di applicazione dalla voci liquidata a titolo di onorari a di diritti (pag. 8 sent.), non può limitarsi ad una generica conferma dalla liquidazione globale compiuta dal primo giudica, ma dava (ri)determinare - soprattutto se in presenza di una nota specifica prodotta dalla parta vittoriosa - l'ammontare dal compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, onde consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari (Cass. 8158/2003; 6826/1999). D'altra parte, avendo la stessa Corte di appello dato atto di non aver rinvenuto l'intero fascicolo con i relativi verbali di causa, la liquidazione in questione è stata compiuta senza tener conto dell'attività processuale svolta dal procuratore e difensore della società controricorrente, vittoriosa nel giudizio di primo grado: in violazione del principio ripetutamele enunciato da questa Corte a tratto dal combinato disposto dall'art. 91 cod. proc. civ. e R.D. n. 1578 del 1933, art. 60 secondo cui l'ammontare degli onorari e dei diritti da corrispondere al professionista va determinato avendo riguardo all'importanza dell'opera prestata, alla quantità di lavoro svolto dal professionista ed al valore economico e sociale dell'attività in relazione al risultato prefisso (Cass. 11065/1994). Principio questo specificamente ribadito dal D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 5 del che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, ritenuto applicabile da entrambe le parti al giudizio in oggetto;
il cui comma 1 dispone che "nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice". Mentre i diritti di procuratore devono essere calcolati secondo quanto disposto dall'art. 1 in base alle tariffe indicate nella allegata tabella B allegata al D.M. n. 585 che stabilisce le singole voci dovute soprattutto in funzione di tipiche attività compiute dal difensore nel cono del processo e nell'ambito di esso.
E l'attività processuale suddetta, costituente in base alle disposizioni ricordate, il privo e fondamentale elemento di valutazione è ricavabile soltanto dai verbali di udienza;
i quali contrariamente al convincimento manifestato dalla decisione impugnata erano perciò indispensabili anzitutto per individuare e documentare quali attività processuali il difensore della soc. L'ED in l.c.a. avesse compiuto nel procedimento davanti al Tribunale e quale attività stragiudiziale avente carattere preparatorio o strettamente complementare rispetto alle prime. Quindi per stabilire se la controversia dovesse rientrare nello scaglione di quelle di valore meramente indeterminabile, ovvero in quello superiore comprendente le cause di valore indeterminabile caratterizzato dalla particolare importanza delle pratiche espletate (come sembra aver ritenuto la sentenza). Ed infine, una volta accertato il valore, sempre la considerazione dell'attività processuale in questione rappresentava il parametro imprescindibile per la determinazione dell'onorario tra il minimo ed il massimo previsti dalla tariffa, e quindi per l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito di stabilirne in concreto la misura,dando adeguata motivazione in ordine alla scelta dei dati privilegiati per la liquidazione. Per cui, solo a seguito di tale valutazione, la Corte di appello poteva verificare se il giudice di primo grado si era attenuto o meno ai criteri suddetti e decidere sul fondamento dell'impugnazione con cui la ZE contestava proprio il superamento dei massimi tariffari e, comunque, l'idoneità dell'attività processuale compiuta dal difensore dalla controparte a giustificare i compensi liquidati dal primo giudicai perciò ritenuti incongrui ed eccessivi. La Corte di appello non ha invece tenuto conto di detti criteri per la presenza in atti di "elementi sufficienti per poter decidere in merito ai motivi di appello", peraltro non altrimenti specificati ne' comunque deducibili dagli atti processuali per avere la stessa sentenza dato atto di non essere in possesso del fascicolo di primo grado e dei verbali di causa;
ed ha per converso valorizzato al riguardo elementi - quali la partecipazione azionaria della ricorrente alla società, gli utili di quest'ultima ed il danno rilevante che la ZE aveva lamentato - che la menzionata normativa non autorizzava in alcun caso a sostituire alla valutazione dell'attività processuale del difensore della società, completamente omessa dalla sentenza impugnata, per cui assorbiti i restanti motivi di ricorso la stessa va cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Roma in diversa composizione che si atterrà ai principi esposti e provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2006