Cass. civ., sez. I, sentenza 12/10/2006, n. 21932
CASS
Sentenza 12 ottobre 2006

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In materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, il giudice d'appello, in presenza di contestazioni sul valore della causa e quindi della tariffa applicabile, nonché dei criteri di applicazione delle voci liquidate a titolo di onorari e di diritti, non può limitarsi ad una generica conferma della liquidazione globale imposta dal primo giudice, ma deve rideterminare, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, l'ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, onde consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/10/2006, n. 21932
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21932
    Data del deposito : 12 ottobre 2006

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