Art. 1. Articolo unico.
Il termine di cinque anni, previsto dall' art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 , concernente la proroga di provvidenze a favore del teatro, decorre dal 15 gennaio 1950 e scade il 14 gennaio 1955.
Il termine di cinque anni, previsto dall' art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 , concernente la proroga di provvidenze a favore del teatro, decorre dal 15 gennaio 1950 e scade il 14 gennaio 1955.