Articolo 1 della Legge 26 giugno 1954, n. 456
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3 agosto 1954
Art. 1. Articolo unico.

Il termine di cinque anni, previsto dall' art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 , concernente la proroga di provvidenze a favore del teatro, decorre dal 15 gennaio 1950 e scade il 14 gennaio 1955.

Entrata in vigore il 3 agosto 1954