TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11725/21 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 settembre 2024;
promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliata in Catania Via CodiceFiscale_1
Abate n. 30 presso lo studio dell'Avv. Gerardo Mazza che la rappresenta e difende giusta procura in atti:
attrice
contro
ONroparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Catania Via Aloi n. 54 presso lo studio dell'Avv. Daniele Aiello, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto;
nonché nei confronti di pagina 1 di 16 , ONroparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ); P.IVA_2 terzo chiamato in causa contumace;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione (a seguito di sentenza di incompetenza per valore del GdP di
Catania n. 1144/21 del 26.6.2021) notificato in data 16.9.2021 conveniva in giudizio Parte_1
avanti questo Tribunale la chiedendone la condanna al risarcimento dei ONroparte_1
danni subiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 19.12.2016 alle ore 8.15 circa allorquando
ON dopo essere salita a bordo di un pullman della (n. 734 tg EP734DT) – assicurato dalla convenuta -
ed avere acquistato il biglietto dall'autista, prendeva posto sul primosedile dal lato opposto a quello dell'autista. Esponeva che a causa della elevata velocità con cui il pullman procedeva lungo la SP7/i
Castiglione di Sicilia / Linguiaglossa direzione Linguaglossa, in prossimità di una curva l'autista era costretto ad effettuare una brusca frenata e sterzata per evitare una vettura che proveniva in senso opposto. A causa di detta condotta l'attrice urtava contro la barra che sosteneva il vetro divisore del sedile dalle scalette di accesso.
Esponeva che in conseguenza del sinistro aveva riportato dei postumi permanenti. Deduceva quindi di avere diritto, in relazione all'età ed all'incidenza di tali postumi invalidanti sulla propria persona ad un indennizzo complessivo pari ad € 23000.00 circa, detratta la somma già corrisposta di € 2800.00.
La si costituiva in giudizio opponendosi. CP_1
Veniva integrato il contraddittorio nei confronti della , ONroparte_2
pagina 2 di 16 proprietaria del mezzo, che non si costituiva in giudizio.
Assunte le prove richieste, disposta ctu medico legale, all'udienza del 16.9.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nessun dubbio può invero sussistere nella specie circa la qualificazione dell'azione come di risarcimento da inadempimento contrattuale ex art. 1681 c.c..
Tale norma prevede che il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
La responsabilità del vettore per le eventuali lesioni dell'integrità fisica riportate dal viaggiatore trova il proprio titolo nel contratto, in quanto la tutela dell'integrità fisica costituisce parte integrante dell'obbligazione assunta dal vettore mediante il contratto di trasporto. Ciò, peraltro, secondo l'opinione della dottrina dominante, non preclude al viaggiatore la possibilità di avvalersi delle norme generali che disciplinano la responsabilità extracontrattuale sulla base del principio del neminem
laedere, ferma restando la alternatività delle due azioni risarcitorie.
Proprio in virtù della natura contrattuale della responsabilità disciplinata dal presente articolo, la dottrina dominante ritiene che il viaggiatore danneggiato, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, possa limitarsi a dimostrare la esistenza del contratto di trasporto, la sussistenza del danno subito ed il nesso di causalità tra quest'ultimo e l'attività posta in essere dal vettore, senza dover ulteriormente dimostrare la imputabilità del danno al vettore a titolo di dolo o di colpa, secondo quanto previsto dalle regole generali in materia di responsabilità extracontrattuale.
Anche la giurisprudenza è assolutamente univoca in tal senso (cfr. Cass. civ., sez. III, 10/02/2004,
n.2496; Cass. civ., sez. III, 17/07/2003, n.11194; Cass. Civ., sez. III, 21 luglio 1979 n. 4388). pagina 3 di 16 Nella specie l'istruttoria ha accertato che il pullman su cui viaggiava l'attrice effettuò una brusca manovra per evitare una vettura che proveniva in senso inverso ed al momento della discesa dal pullman l'attrice lamentava dolore ed è stata accompagnata al pronto soccorso (cfr. dichiarazioni teste
Tes_
).
E' quindi evidente che l'attrice ha assolto al suo onere probatorio: ha dimostrato il nesso eziologico tra l'evento ed il trasporto.
Viceversa nulla ha comprovato il vettore in ordine alla adozione delle misure idonee ad evitare il danno, essendo rimasta contumace.
Anche ritenendo operante la disciplina dell'art. 141 Codice Assicurazioni la domanda è fondata.
E' noto che è prevista una disciplina di favore, ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private
D.lgs. n. 209/2005, secondo cui il terzo trasportato può chiedere il risarcimento del danno subito,
direttamente alla Compagnia Assicuratrice del mezzo sul quale era a bordo al momento del sinistro. Il
vantaggio sta nel fatto che il terzo trasportato non deve provare la colpa, può agire nei confronti della
Compagnia che assicura il mezzo sul quale viaggiava, a prescindere dalla dinamica del sinistro, dalla responsabilità e dall'accertamento delle cause del sinistro. Così, il terzo trasportato dispone di un onere della prova semplificato: dovrà solo provare che era a bordo del veicolo e di aver subito dei danni. La
ratio della norma è tutelare il terzo trasportato, quale soggetto debole, con l'applicazione del principio solidaristico secondo cui il trasportato – che abbia subito danni nel sinistro – ha diritto, prima di tutto,
ad essere risarcito (salvo abbia concorso nell'evento o questo sia dipeso da caso fortuito). Si tratta di un principio espresso anche dalla Corte di Giustizia UE, 01/12/2011, C- 442/10, nonché dalla giurisprudenza ormai consolidata (v. Cass., Sez. III Civile, sentenza n. 16181 del 30/07/2015; Corte di
Cassazione, Sez. III Civile, con l'ordinanza 18 gennaio 2019 n. 1279.).
Ciò posto deve però osservarsi che il “meccanismo” risarcitorio del citato articolo fa perno sul coinvolgimento, in prima battuta, dell'impresa assicuratrice del vettore, che procede alla liquidazione pagina 4 di 16 del risarcimento nei limiti del massimale minimo di legge ed a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti e che soltanto in seconda battuta è prevista la possibilità, per l'impresa che ha proceduto al pagamento, di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile (ed è in tale sede che si dovrà procedere all'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti). L'ordinamento accorda al trasportato la scelta se ricorrere all'azione ex art 141
CAP (giovandosi dell'alleggerimento dell'onere probatorio, ma esponendosi al rischio di insufficienza del massimale di legge e alla necessità di proporre una successiva domanda di risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'assicuratrice del responsabile civile che sia coperto da un massimale superiore a quello minimo) ovvero all'ordinaria azione diretta ex art. 144 CAP
(beneficiando del massimale di polizza invece che di quello legale, ma esponendosi al rischio che l'assicuratore del vettore riesca a dimostrare l'esclusiva responsabilità d'un terzo nella causazione del sinistro;
e in ogni caso, anche se agisca nei confronti degli assicuratori di tutti i conducenti coinvolti,
dovendo sopportare l'allungamento dei tempi processuali conseguente alla necessità di accertamento delle responsabilità). Ne segue che a) l'art. 141 CAP disciplina un'azione di carattere eccezionale non suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti, tanto che il suo incipit “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito” va letto in correlazione con l'inciso “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro”; tale azione si applica pertanto in favore del solo trasportato danneggiato e non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro;
b) il sistema delineato dall'art. 141 CAP
presuppone che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli e quindi l'azione diretta richiede necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli, anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa;
c) nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 CAP piuttosto che ai sensi dell'art. 144 CAP, il Giudice non può limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà
pagina 5 di 16 valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli;
anzi, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dell'art. 141 CAP non può condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli art. 2054 c.c. o 144 CAP e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata.
E' stato così precisato che, nel caso di indicente con un solo veicolo coinvolto (ovvero quello su cui viaggiava il trasportato) il passeggero ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed il conducente del veicolo è
litisconsorte necessario (cfr. Cass. Civ. 23.6.2021 n. 17963).
Nella specie quindi deve ritenersi che parte attrice ha assolto all'onere probatorio ex art. 144 CAP,
avendo provato anche la colpa del conducente del mezzo che ha effettuato una manovra improvvisa e brusca.
Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice nell'incidente occorre rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex
art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale
ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
pagina 6 di 16 La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u .
Il consulente, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché sulla documentazione sanitaria versata in atti, ha accertato che l'attrice ha subito a seguito del sinistro esiti di trauma distorsivo del tratto cervicale con rigidità articolare e con movimenti limitati ai gradi estremi, esiti di disturbi articolari a livello dell'ATM con apertura della bocca regolare e movimenti regolari, esiti di trauma contusivo ai gomiti ed alle ginocchia con riduzione ai gradi estremi pagina 7 di 16 della flessione del gomito sx e riscontro ecografico positivo.
Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 3%.
Il consulente ha inoltre determinato in 20 gg. il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% e
20 al 50%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti e non sono state contestate da alcuna delle parti in causa.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito dall'attore, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per pagina 8 di 16 ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24, da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra
l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella r legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micropermanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni.
Ne consegue che, nel nostro caso:
1) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% va liquidato un risarcimento di € 828.60
(55.24*20*75%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 552.40
(55.24*20*50%);
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
pagina 9 di 16 96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Occorre tuttavia tenere conto della legge 5 marzo 2001 n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolamentazione dei mercati) che all'art. 5 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina relativa alle liquidazioni delle cd microlesioni ovvero quelle contenute entro il margine del
9% di danno biologico (e dunque applicabile al caso in esame), disciplina trasfusa nell'art. 139 cod.
ass..
Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 1136.76 [€ 947.30 (valore punto base determinato dalla legge e modificato dal dm pagina 10 di 16 16.7.2024) * 1.2 (coefficiente moltiplicatore rilevato dalla tabella allegata alla legge e corrispondente al grado percentuale di danno biologico)].
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 97% (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 3308.00 (= € 1136.76 x 3x 97%).
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
E' noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie hanno subito l'attrice non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna pagina 11 di 16 attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n.
3961).
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Il trattamento curativo offerto all'attore è stato eseguito dall'assistenza pubblica gratuita. Le spese ritenute congrue ammontano ad € 2609.57.
3. Ciò posto deve essere posto a carico dei convenuti il pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 7298.57.
Da tale somma va detratto l'acconto già ricevuto di € 2800.00: ne residua una somma di € 4498.57.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per pagina 12 di 16 equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al
sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti
i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il pagina 13 di 16 coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (19.12.2016).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi pagina 14 di 16 compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (7.1.2025) andranno ancora computati, secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
4. Le spese del giudizio vanno poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, udito il procuratore dell'attore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro nonché nei confronti di Parte_1 ONroparte_4
, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: CP_2 ONroparte_2
1. condanna e ONroparte_2 ONroparte_4
al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni subiti in
[...]
conseguenza del sinistro per cui è causa, della complessiva somma di € 4498.57 – già
detratto l'acconto ricevuto di € 2800.00 - oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT a decorrere dalla data della presente decisione ed oltre interessi al tasso fisso del 1%
da calcolare con la medesima decorrenza su detta somma, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre ancora interessi legali eventualmente maturandi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sulla somma complessivamente maturata fino a quel momento e fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea e Società Reale Mutua di
pagina 15 di 16 Assicurazioni al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attrice, liquidate in complessivi € 2000.00 per compensi, € 382.00 per spese, € 580.00 per compensi ctu, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania addì 7.01.2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 16 di 16
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11725/21 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 settembre 2024;
promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliata in Catania Via CodiceFiscale_1
Abate n. 30 presso lo studio dell'Avv. Gerardo Mazza che la rappresenta e difende giusta procura in atti:
attrice
contro
ONroparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Catania Via Aloi n. 54 presso lo studio dell'Avv. Daniele Aiello, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto;
nonché nei confronti di pagina 1 di 16 , ONroparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ); P.IVA_2 terzo chiamato in causa contumace;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione (a seguito di sentenza di incompetenza per valore del GdP di
Catania n. 1144/21 del 26.6.2021) notificato in data 16.9.2021 conveniva in giudizio Parte_1
avanti questo Tribunale la chiedendone la condanna al risarcimento dei ONroparte_1
danni subiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 19.12.2016 alle ore 8.15 circa allorquando
ON dopo essere salita a bordo di un pullman della (n. 734 tg EP734DT) – assicurato dalla convenuta -
ed avere acquistato il biglietto dall'autista, prendeva posto sul primosedile dal lato opposto a quello dell'autista. Esponeva che a causa della elevata velocità con cui il pullman procedeva lungo la SP7/i
Castiglione di Sicilia / Linguiaglossa direzione Linguaglossa, in prossimità di una curva l'autista era costretto ad effettuare una brusca frenata e sterzata per evitare una vettura che proveniva in senso opposto. A causa di detta condotta l'attrice urtava contro la barra che sosteneva il vetro divisore del sedile dalle scalette di accesso.
Esponeva che in conseguenza del sinistro aveva riportato dei postumi permanenti. Deduceva quindi di avere diritto, in relazione all'età ed all'incidenza di tali postumi invalidanti sulla propria persona ad un indennizzo complessivo pari ad € 23000.00 circa, detratta la somma già corrisposta di € 2800.00.
La si costituiva in giudizio opponendosi. CP_1
Veniva integrato il contraddittorio nei confronti della , ONroparte_2
pagina 2 di 16 proprietaria del mezzo, che non si costituiva in giudizio.
Assunte le prove richieste, disposta ctu medico legale, all'udienza del 16.9.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nessun dubbio può invero sussistere nella specie circa la qualificazione dell'azione come di risarcimento da inadempimento contrattuale ex art. 1681 c.c..
Tale norma prevede che il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
La responsabilità del vettore per le eventuali lesioni dell'integrità fisica riportate dal viaggiatore trova il proprio titolo nel contratto, in quanto la tutela dell'integrità fisica costituisce parte integrante dell'obbligazione assunta dal vettore mediante il contratto di trasporto. Ciò, peraltro, secondo l'opinione della dottrina dominante, non preclude al viaggiatore la possibilità di avvalersi delle norme generali che disciplinano la responsabilità extracontrattuale sulla base del principio del neminem
laedere, ferma restando la alternatività delle due azioni risarcitorie.
Proprio in virtù della natura contrattuale della responsabilità disciplinata dal presente articolo, la dottrina dominante ritiene che il viaggiatore danneggiato, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, possa limitarsi a dimostrare la esistenza del contratto di trasporto, la sussistenza del danno subito ed il nesso di causalità tra quest'ultimo e l'attività posta in essere dal vettore, senza dover ulteriormente dimostrare la imputabilità del danno al vettore a titolo di dolo o di colpa, secondo quanto previsto dalle regole generali in materia di responsabilità extracontrattuale.
Anche la giurisprudenza è assolutamente univoca in tal senso (cfr. Cass. civ., sez. III, 10/02/2004,
n.2496; Cass. civ., sez. III, 17/07/2003, n.11194; Cass. Civ., sez. III, 21 luglio 1979 n. 4388). pagina 3 di 16 Nella specie l'istruttoria ha accertato che il pullman su cui viaggiava l'attrice effettuò una brusca manovra per evitare una vettura che proveniva in senso inverso ed al momento della discesa dal pullman l'attrice lamentava dolore ed è stata accompagnata al pronto soccorso (cfr. dichiarazioni teste
Tes_
).
E' quindi evidente che l'attrice ha assolto al suo onere probatorio: ha dimostrato il nesso eziologico tra l'evento ed il trasporto.
Viceversa nulla ha comprovato il vettore in ordine alla adozione delle misure idonee ad evitare il danno, essendo rimasta contumace.
Anche ritenendo operante la disciplina dell'art. 141 Codice Assicurazioni la domanda è fondata.
E' noto che è prevista una disciplina di favore, ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private
D.lgs. n. 209/2005, secondo cui il terzo trasportato può chiedere il risarcimento del danno subito,
direttamente alla Compagnia Assicuratrice del mezzo sul quale era a bordo al momento del sinistro. Il
vantaggio sta nel fatto che il terzo trasportato non deve provare la colpa, può agire nei confronti della
Compagnia che assicura il mezzo sul quale viaggiava, a prescindere dalla dinamica del sinistro, dalla responsabilità e dall'accertamento delle cause del sinistro. Così, il terzo trasportato dispone di un onere della prova semplificato: dovrà solo provare che era a bordo del veicolo e di aver subito dei danni. La
ratio della norma è tutelare il terzo trasportato, quale soggetto debole, con l'applicazione del principio solidaristico secondo cui il trasportato – che abbia subito danni nel sinistro – ha diritto, prima di tutto,
ad essere risarcito (salvo abbia concorso nell'evento o questo sia dipeso da caso fortuito). Si tratta di un principio espresso anche dalla Corte di Giustizia UE, 01/12/2011, C- 442/10, nonché dalla giurisprudenza ormai consolidata (v. Cass., Sez. III Civile, sentenza n. 16181 del 30/07/2015; Corte di
Cassazione, Sez. III Civile, con l'ordinanza 18 gennaio 2019 n. 1279.).
Ciò posto deve però osservarsi che il “meccanismo” risarcitorio del citato articolo fa perno sul coinvolgimento, in prima battuta, dell'impresa assicuratrice del vettore, che procede alla liquidazione pagina 4 di 16 del risarcimento nei limiti del massimale minimo di legge ed a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti e che soltanto in seconda battuta è prevista la possibilità, per l'impresa che ha proceduto al pagamento, di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile (ed è in tale sede che si dovrà procedere all'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti). L'ordinamento accorda al trasportato la scelta se ricorrere all'azione ex art 141
CAP (giovandosi dell'alleggerimento dell'onere probatorio, ma esponendosi al rischio di insufficienza del massimale di legge e alla necessità di proporre una successiva domanda di risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'assicuratrice del responsabile civile che sia coperto da un massimale superiore a quello minimo) ovvero all'ordinaria azione diretta ex art. 144 CAP
(beneficiando del massimale di polizza invece che di quello legale, ma esponendosi al rischio che l'assicuratore del vettore riesca a dimostrare l'esclusiva responsabilità d'un terzo nella causazione del sinistro;
e in ogni caso, anche se agisca nei confronti degli assicuratori di tutti i conducenti coinvolti,
dovendo sopportare l'allungamento dei tempi processuali conseguente alla necessità di accertamento delle responsabilità). Ne segue che a) l'art. 141 CAP disciplina un'azione di carattere eccezionale non suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti, tanto che il suo incipit “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito” va letto in correlazione con l'inciso “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro”; tale azione si applica pertanto in favore del solo trasportato danneggiato e non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro;
b) il sistema delineato dall'art. 141 CAP
presuppone che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli e quindi l'azione diretta richiede necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli, anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa;
c) nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 CAP piuttosto che ai sensi dell'art. 144 CAP, il Giudice non può limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà
pagina 5 di 16 valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli;
anzi, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dell'art. 141 CAP non può condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli art. 2054 c.c. o 144 CAP e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata.
E' stato così precisato che, nel caso di indicente con un solo veicolo coinvolto (ovvero quello su cui viaggiava il trasportato) il passeggero ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed il conducente del veicolo è
litisconsorte necessario (cfr. Cass. Civ. 23.6.2021 n. 17963).
Nella specie quindi deve ritenersi che parte attrice ha assolto all'onere probatorio ex art. 144 CAP,
avendo provato anche la colpa del conducente del mezzo che ha effettuato una manovra improvvisa e brusca.
Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice nell'incidente occorre rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex
art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale
ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
pagina 6 di 16 La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u .
Il consulente, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché sulla documentazione sanitaria versata in atti, ha accertato che l'attrice ha subito a seguito del sinistro esiti di trauma distorsivo del tratto cervicale con rigidità articolare e con movimenti limitati ai gradi estremi, esiti di disturbi articolari a livello dell'ATM con apertura della bocca regolare e movimenti regolari, esiti di trauma contusivo ai gomiti ed alle ginocchia con riduzione ai gradi estremi pagina 7 di 16 della flessione del gomito sx e riscontro ecografico positivo.
Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 3%.
Il consulente ha inoltre determinato in 20 gg. il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% e
20 al 50%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti e non sono state contestate da alcuna delle parti in causa.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito dall'attore, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per pagina 8 di 16 ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24, da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra
l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella r legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micropermanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni.
Ne consegue che, nel nostro caso:
1) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% va liquidato un risarcimento di € 828.60
(55.24*20*75%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 552.40
(55.24*20*50%);
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
pagina 9 di 16 96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Occorre tuttavia tenere conto della legge 5 marzo 2001 n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolamentazione dei mercati) che all'art. 5 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina relativa alle liquidazioni delle cd microlesioni ovvero quelle contenute entro il margine del
9% di danno biologico (e dunque applicabile al caso in esame), disciplina trasfusa nell'art. 139 cod.
ass..
Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 1136.76 [€ 947.30 (valore punto base determinato dalla legge e modificato dal dm pagina 10 di 16 16.7.2024) * 1.2 (coefficiente moltiplicatore rilevato dalla tabella allegata alla legge e corrispondente al grado percentuale di danno biologico)].
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 97% (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 3308.00 (= € 1136.76 x 3x 97%).
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
E' noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie hanno subito l'attrice non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna pagina 11 di 16 attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n.
3961).
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Il trattamento curativo offerto all'attore è stato eseguito dall'assistenza pubblica gratuita. Le spese ritenute congrue ammontano ad € 2609.57.
3. Ciò posto deve essere posto a carico dei convenuti il pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 7298.57.
Da tale somma va detratto l'acconto già ricevuto di € 2800.00: ne residua una somma di € 4498.57.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per pagina 12 di 16 equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al
sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti
i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il pagina 13 di 16 coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (19.12.2016).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi pagina 14 di 16 compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (7.1.2025) andranno ancora computati, secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
4. Le spese del giudizio vanno poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, udito il procuratore dell'attore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro nonché nei confronti di Parte_1 ONroparte_4
, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: CP_2 ONroparte_2
1. condanna e ONroparte_2 ONroparte_4
al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni subiti in
[...]
conseguenza del sinistro per cui è causa, della complessiva somma di € 4498.57 – già
detratto l'acconto ricevuto di € 2800.00 - oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT a decorrere dalla data della presente decisione ed oltre interessi al tasso fisso del 1%
da calcolare con la medesima decorrenza su detta somma, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre ancora interessi legali eventualmente maturandi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sulla somma complessivamente maturata fino a quel momento e fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea e Società Reale Mutua di
pagina 15 di 16 Assicurazioni al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attrice, liquidate in complessivi € 2000.00 per compensi, € 382.00 per spese, € 580.00 per compensi ctu, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania addì 7.01.2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 16 di 16