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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5655/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 5655/2024 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa TE dall'avv. GAGLIARDINI GIORDANO;
contro
nato il [...] a [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. PELINGA NICOLETTA.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) La SI.ra continuerà a vivere presso l'immobile sito in Jesi (AN), Via TE
Matteotti, 64;
3) Il SI. continuerà a vivere presso l'immobile sito ad Ancona (AN), Via Controparte_1
Marconi, 115;
4) I coniugi hanno di comune accordo risolto le questioni relative ai beni mobili, gli elettrodomestici e in generale gli arredi che sono già stati equamente suddivisi, ancorché lasciati nell'abitazione ove il SI. continuerà a vivere;
Controparte_1
5) Il figlio minorenne, , viene affidato in via esclusiva alla SI.ra Per_1 TE
e collocato presso quest'ultima nell'abitazione sita a Jesi (AN), Via Matteotti, 64 fino all'esito degli accertamenti psicodiagnostici sulla persona del SI. ; Controparte_1
- 1 - 6) In considerazione di quanto contenuto al punto precedente, gli incontri tra il figlio Per_1
ed il di lui padre avverranno in ossequio alle modalità che verranno stabilite dagli Assistenti
Sociali;
7) Il SI. contribuirà al mantenimento del figlio mediante assegno Controparte_1 Per_1
mensile di complessivi Euro 170,00 (centosettanta/00), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat di rivalutazione monetaria, da versarsi sul c/c intestato alla SI.ra TE
, tramite bonifico bancario, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, fintanto che il
[...]
minore non sarà economicamente autosufficiente;
8) Il SI. dichiara di rinunciare all'Assegno Unico e/o ad ogni altro Controparte_1
beneficio/riconoscimento economico di sorta, presente e/o futuro, proveniente da Enti statali
e/o parastatali, ecc che, di conseguenza verrà fruito, in maniera esclusiva, dalla SI.ra
; TE
9) Le spese straordinarie relative al figlio saranno poste a carico dei due genitori in Per_1
misura pari al 50% ciascuno. In relazione alle predette spese straordinarie ci si richiama integralmente al Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto in data 10.07.2024 che ivi si allega;
10) Entrambi i coniugi rinunciano a pretendere un qualsiasi assegno di mantenimento, anche
a titolo di concorso, in quanto dichiaratisi entrambi economicamente autosufficienti;
11) Le spese e le competenze legali del procedimento si intendono integralmente compensate;
12) I coniugi non intendono riconciliarsi e chiedono di avvalersi della facoltà di sostituire
l'udienza con il deposito di note scritte”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la separazione dal coniuge - con il quale ha TE Controparte_1
contatto matrimonio a Falconara Marittima il 21/06/2015 - e la regolamentazione delle modalità di affidamento, visita e mantenimento relativamente al figlio , nato il Per_1
29.11.2016.
La ricorrente, inoltre, ha domandato anche l'adozione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c. al fine di ottenere “in via d'urgenza ed inaudita altera parte, l'affido esclusivo alla madre ed il collocamento del minore presso la SI. ra Persona_2
, disponendo, visto l'allontanamento della ricorrente dalla casa familiare, TE
- 2 - incontri protetti padre-figli, almeno fino all'esito di una valutazione psicodiagnostica sulle capacità genitoriali ed eventuali dipendenze dalle sostanze stupefacenti ed alcoliche”.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
3. Il Tribunale ha fissato un'apposita udienza fissa per la comparizione personale delle parti ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti indifferibili. si è regolarmente costituito per tale udienza, all'esito della quale i difensori Controparte_1
hanno concordemente domandato un rinvio per raggiungere un accordo su tutte le condizioni della separazione, che hanno poi concordato tanto che all'udienza del 19.12.2024 hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.-
* * *
5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia l'accordo raggiunto dalle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio . Per_1
Va in particolare evidenziato che le parti hanno concordato l'affidamento esclusivo del minore alla mamma, fino all'esito degli accertamenti psicodiagnostici sulla persona del signor e lo svolgimento di incontri tra il figlio ed il padre Controparte_1 Per_1
conformemente a quanto stabilito dai Servizi Sociali.
Tale previsione risulta adeguatamente tutelante per il minore e coerente con le criticità riscontrate dai Servizi sociali e con i suggerimenti che l'ente stesso ha fornito al signor
(cfr. doc. depositato il 15.11.2024). CP_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 3 - dichiara la separazione dei coniugi e i TE Controparte_1
quali hanno contatto matrimonio a Falconara Marittima il 21/06/2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Falconara Marittima al n. 2, parte 1 dell'anno 2015; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Falconara Marittima di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali del Comune di Jesi e del Comune di Ancona.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 08/01/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 5655/2024 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa TE dall'avv. GAGLIARDINI GIORDANO;
contro
nato il [...] a [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. PELINGA NICOLETTA.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) La SI.ra continuerà a vivere presso l'immobile sito in Jesi (AN), Via TE
Matteotti, 64;
3) Il SI. continuerà a vivere presso l'immobile sito ad Ancona (AN), Via Controparte_1
Marconi, 115;
4) I coniugi hanno di comune accordo risolto le questioni relative ai beni mobili, gli elettrodomestici e in generale gli arredi che sono già stati equamente suddivisi, ancorché lasciati nell'abitazione ove il SI. continuerà a vivere;
Controparte_1
5) Il figlio minorenne, , viene affidato in via esclusiva alla SI.ra Per_1 TE
e collocato presso quest'ultima nell'abitazione sita a Jesi (AN), Via Matteotti, 64 fino all'esito degli accertamenti psicodiagnostici sulla persona del SI. ; Controparte_1
- 1 - 6) In considerazione di quanto contenuto al punto precedente, gli incontri tra il figlio Per_1
ed il di lui padre avverranno in ossequio alle modalità che verranno stabilite dagli Assistenti
Sociali;
7) Il SI. contribuirà al mantenimento del figlio mediante assegno Controparte_1 Per_1
mensile di complessivi Euro 170,00 (centosettanta/00), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat di rivalutazione monetaria, da versarsi sul c/c intestato alla SI.ra TE
, tramite bonifico bancario, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, fintanto che il
[...]
minore non sarà economicamente autosufficiente;
8) Il SI. dichiara di rinunciare all'Assegno Unico e/o ad ogni altro Controparte_1
beneficio/riconoscimento economico di sorta, presente e/o futuro, proveniente da Enti statali
e/o parastatali, ecc che, di conseguenza verrà fruito, in maniera esclusiva, dalla SI.ra
; TE
9) Le spese straordinarie relative al figlio saranno poste a carico dei due genitori in Per_1
misura pari al 50% ciascuno. In relazione alle predette spese straordinarie ci si richiama integralmente al Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto in data 10.07.2024 che ivi si allega;
10) Entrambi i coniugi rinunciano a pretendere un qualsiasi assegno di mantenimento, anche
a titolo di concorso, in quanto dichiaratisi entrambi economicamente autosufficienti;
11) Le spese e le competenze legali del procedimento si intendono integralmente compensate;
12) I coniugi non intendono riconciliarsi e chiedono di avvalersi della facoltà di sostituire
l'udienza con il deposito di note scritte”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la separazione dal coniuge - con il quale ha TE Controparte_1
contatto matrimonio a Falconara Marittima il 21/06/2015 - e la regolamentazione delle modalità di affidamento, visita e mantenimento relativamente al figlio , nato il Per_1
29.11.2016.
La ricorrente, inoltre, ha domandato anche l'adozione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c. al fine di ottenere “in via d'urgenza ed inaudita altera parte, l'affido esclusivo alla madre ed il collocamento del minore presso la SI. ra Persona_2
, disponendo, visto l'allontanamento della ricorrente dalla casa familiare, TE
- 2 - incontri protetti padre-figli, almeno fino all'esito di una valutazione psicodiagnostica sulle capacità genitoriali ed eventuali dipendenze dalle sostanze stupefacenti ed alcoliche”.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
3. Il Tribunale ha fissato un'apposita udienza fissa per la comparizione personale delle parti ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti indifferibili. si è regolarmente costituito per tale udienza, all'esito della quale i difensori Controparte_1
hanno concordemente domandato un rinvio per raggiungere un accordo su tutte le condizioni della separazione, che hanno poi concordato tanto che all'udienza del 19.12.2024 hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.-
* * *
5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia l'accordo raggiunto dalle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio . Per_1
Va in particolare evidenziato che le parti hanno concordato l'affidamento esclusivo del minore alla mamma, fino all'esito degli accertamenti psicodiagnostici sulla persona del signor e lo svolgimento di incontri tra il figlio ed il padre Controparte_1 Per_1
conformemente a quanto stabilito dai Servizi Sociali.
Tale previsione risulta adeguatamente tutelante per il minore e coerente con le criticità riscontrate dai Servizi sociali e con i suggerimenti che l'ente stesso ha fornito al signor
(cfr. doc. depositato il 15.11.2024). CP_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 3 - dichiara la separazione dei coniugi e i TE Controparte_1
quali hanno contatto matrimonio a Falconara Marittima il 21/06/2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Falconara Marittima al n. 2, parte 1 dell'anno 2015; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Falconara Marittima di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali del Comune di Jesi e del Comune di Ancona.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 08/01/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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