TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/10/2025, n. 3416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3416 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Giovanna Caso Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6630 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020, rimessa al Collegio per la decisione il 04/07/2025
tra
(CF. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Passsaretti , con Parte_1 C.F._1 ammissione al gratuito patrocinio, presso cui è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Montecuollo, con Controparte_1 C.F._2
ammissione al gratuito patrocinio, presso cui è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza in modalità cartolare dell' 08/07/2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti introduttivi. Il PM concludeva chiedendo che sia pronunciata la separazione con la conferma dei provvedimenti provvisori.
1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.09.2020, la ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 05/09/2004, dal quale erano nati due figli e chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi, sul presupposto di una reciproca incompatibilità caratteriale e sulla impossibilità di addivenire ad una separazione consensuale.
Riferiva che l'ultima residenza comune dei coniugi era in Cellole al viale Risorgimento n.41 VI trav.
Int 1, di proprietà di entrambi i coniugi gravata da un mutuo con una rata mensile di € 200,00 e che da tempo non avevano più una unione affettiva e sentimentale per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, essendo divenuta insostenibile la convivenza per esclusiva colpa del marito, che aveva lasciato la ricorrente priva di reddito proprio, senza alcun sostentamento morale ed economico.
Precisava, altresì, che il resistente era disoccupato, di professione operaio con reddito di cittadinanza familiare pari ad € 900,00 mensili complessivo.
Conclusivamente, la ricorrente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre con riconoscimento di un assegno di mantenimento per i figli di € 500,00 mensili, oltre alla somma di € 200,00 mensili per il pagamento della rata di mutuo, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese.
In data 15/01/2021 si costituiva il resistente, il quale , contestando le circostanze dedotte dalla ricorrente, precisava che il matrimonio era entrato in crisi da tempo per l' incompatibilità caratteriali e che, nei limiti della propria capacità economica, aveva sempre provveduto alle esigenze familiari , precisando di percepire un reddito pari ad €768,58 mensili.
Contestava, inoltre, anche la richiesta di imputare interamente a proprio carico la rata mensile di
€200,00 del mutuo gravante sull'immobile, di cui, era comproprietaria al 50% anche la moglie.
Infine chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale con addebito alla ricorrente, l'affido dei figli minori ad entrambi i coniugi con collocazione presso uno dei due genitori e con diritto di visita nei confronto del genitore non collocatario anche per le festività e vacanze estive da ripartirsi equamente, con assegnazione della casa familiare al resistente per l'allontanamento illegittimo ed immotivato della moglie dalla stessa.
Sentite le parti (cfr. verbale del 04/02/2021), il Presidente, con ordinanza, affidava i figli ad entrambi i coniugi, disponendo che i minori avessero la residenza privilegiata presso la madre con assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli un assegno di € 450,00 ed un contributo nella misura del 50% delle spese straordinarie, tenendo conto nella quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli, della circostanza del pagamento del 50% della rata del mutuo.
2 All'udienza del 16.12.2021 erano concessi i termini di cui all'art.183 cpc, successivamente interrogato formalmente il resistente (cfr. verbale del21/02/2024) e, all'esito dell'udienza cartolare del 04/07/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con termini di legge.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza: dagli atti di causa è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis.
Ciò premesso, sia la ricorrente che il resistente hanno presentato domanda di addebito. ha sostenuto che la causa della crisi coniugale sia imputabile al marito per aver avuto Parte_1 un grave disinteresse per tutte le problematiche concernenti il rapporto di convivenza familiare, sia di carattere economico che affettivo. Il resistente richiede l'addebito alla moglie per aver abbandonato nel mese di novembre 2020, in modo improvviso e senza alcuna valida motivazione la casa familiare, portando con sé i figli. È noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I,
17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio
2017, n. 11448). Inoltre, in ordine all'onere probatorio, si legge che: “in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (vd. Cass., Sez. I, 30/05/2023, n. 15196).
Nel caso de quo, le allegazioni di entrambe le parti non trovano alcun riscontro probatorio negli atti di causa, risultando evidente dal tenore delle dichiarazioni rese che la crisi matrimoniale tragga origine da un'insanabile incompatibilità caratteriale ( cfr, in tal senso anche la memoria integrativa dello stesso resistente dell'11\01\2022”, laddove lo stesso ha chiarito che “il vincolo matrimoniale tra i coniugi è entrato in crisi da tempo, a causa di incompatibilità di carattere e di incomprensioni che traggono origine da ambedue le parti”, senza che , a sua volta, parte ricorrente abbia provato che
3 le specifiche violazioni ascritte alla condotta di controparte abbiano causato la rottura del rapporto coniugale, ascrivendolo ella stessa ad “incompatibilità di carattere e incomprensioni”; cfr. ricorso introduttivo).
Disattese le reciproche domande di addebito, in ordine al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non indipendenti dal punto di vista economico, può determinarsi l'assegno in loro favore nella cifra di €300,00 ( 150,00 per ciascun figlio) oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e ciò in considerazione della condizione precaria del resistente privo al momento dello stesso reddito di cittadinanza ( cfr. in atti).
La casa coniugale, sita in Cellole al viale Risorgimento n.41 VI trav. Int 1, di proprietà di entrambi i coniugi, rimane assegnata alla moglie ricorrendone i presupposti di legge, nulla potendo essere statuito in ordine al mutuo di cui la ricorrente risulta in ogni caso garante ( cfr. in atti contratto di mutuo).
Attesa la natura del giudizio e le ragioni sottese alla pronuncia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Controparte_1
11/06/1978 e nata a [...] il [...] ex art. 151, II comma, c.c. con Parte_1 rigetto della domanda di addebito a carico della ricorrente;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CELLOLE (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 l. 1.12.1970, n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939, n. 1238, 49, lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 20, Parte 2, Serie A, anno 2004);
3) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla moglie l'assegno mensile di € 300,00 ( euro 150,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione Istat annuale, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
4) assegna la casa coniugale alla moglie;
5) Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 30/10/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4