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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 11/06/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 155/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 597/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 28 ottobre 2021
PROPOSTO DA
, nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) ed ivi residente nella Contrada Musciarello, CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fausto Curatolo presso il cui studio, in
Caltanissetta, via Piave 14/B, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., corrente in Roma, Viale Cesare Pavese n. 385 (p.iva rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Cascino, presso lo P.IVA_1
1 studio del quale, in Caltanissetta, Viale della Regione n. 97, è elettivamente domiciliata;
Appellata
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa accogliere per la forma il presente appello.
Preliminarmente per quanto esposto nella parte motiva disporre il rinnovo della c.t.u. medica per valutare i postumi fisici invalidanti subiti dall'appellante in conseguenza del sinistro occorso in Palermo in data 14 aprile 2013, come già richiesto in primo grado anche con la precisazione delle conclusioni e la comparsa conclusionale. Ritenere e dichiarare, in riforma parziale della sentenza impugnata, operante la polizza infortuni relativamente al sinistro per cui è causa per i danni fisici e, per l'effetto, condannare l'Assicurazione appellata a risarcire i postumi invalidanti subiti dall'appellante nella misura che sarà determinata dal nominando
c.t.u. o liquidata d'ufficio equitativamente, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro. Con vittoria di spese e compensi del primo grado e/o compensazione degli stessi e con vittoria di spese e compensi del secondo grado da distrarre in favore del sottoscritto
l'avvocato anticipatario.”
Conclusioni dell'appellata Società
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello civile di Caltanissetta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di appello proposto dal signor avverso la sentenza del Giudice monocratico Parte_1 del Tribunale civile di Caltanissetta n. 597/21 del 28.10.2021 perché non conforme ai requisiti formali previsti a pena d'inammissibilità del gravame dalla legge 07.08.2012 n.134. Pertanto, è auspicabile che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile dalla adita Corte d'Appello già alla prima
2 udienza di trattazione di cui all'art. 355 c.p.c. con ordinanza ex art. 348 bis comma 1 c.p.c. perché non ha ragionevole probabilità di essere accolta.
Ancora in via preliminare rigettare con qualsiasi statuizione la richiesta istruttoria del rinnovo della c.t.u. medico legale avanzata dall'appellante nel presente giudizio, perché inammissibile ex art. 345 comma 3 c.p.c. e comunque superflua ai fini della decisione della causa poiché la c.t.u. medico legale redatta dalla Dott.ssa nel giudizio di primo Persona_1 grado è priva di vizi logici o tecnici ed è correttamente motivata. Nel merito rigettare con qualsiasi statuizione tutti i motivi di appello proposti dal signor avverso la sentenza del Tribunale civile di Parte_1
Caltanissetta n. 597/2021 del 28.10.2021 perché infondati, temerari e privi di adeguato supporto probatorio, anche perché la sentenza impugnata
è sostenuta da motivazioni immuni da vizi logici e/o giuridici, confermando, pertanto, tale pronuncia in ogni sua parte, rigettando, conseguentemente le richieste risarcitorie a qualsiasi titolo avanzate dall'appellante nel presente giudizio perché infondate e prive di adeguato supporto probatorio.
In subordine ritenere e dichiarare non dovuto il richiesto cumulo di interessi
e rivalutazione monetaria sull'eventuale condannatorio per giurisprudenza costante sul punto della Suprema Corte (vedi Cass. SS.UU. 17.02.1995 n.
1712). Condannare l'appellante alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio a favore della comparente Compagnia di assicurazione ex art. 91 c.p.c. da liquidarsi secondo le vigenti tabelle professionali.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio, avanti al Tribunale di Caltanissetta, la
[...]
al fine di sentire dichiarare operante la polizza Controparte_1 infortuni n. N00C6005600356 relativamente al sinistro a lui occorso in data 14 aprile 2013 alle ore 19,00 circa a Palermo, nella via dei Fiori e, conseguentemente, sentire condannare la convenuta Compagnia al
3 risarcimento dei danni da liquidarsi in seguito a c.t.u. medica che chiedeva disporsi in giudizio.
A sostegno della domanda esponeva che, quel giorno, mentre percorreva la via dei Fiori del capoluogo Siciliano a bordo del motociclo Piaggio targato BC 41628 di proprietà di veniva violentemente Parte_2 tamponato dall' autovettura FIAT Panda targata EJ 423 LJ condotta da tale che, procedendo nello stesso senso di Persona_2 marcia, non rispettava la distanza di sicurezza.
In seguito al violento urto veniva sbalzato a terra e subiva postumi invalidanti pari al 27 %, per come indicati dal c.t. di parte Dott.
[...]
con consulenza che allega agli atti. Per_3
Si costituiva la Compagnia convenuta che contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto ed eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione per violazione degli articoli 163 c. 3 e 164 c. 4 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale c.t.u. medico legale e, all'udienza del 26 maggio 2021, precisate le conclusioni, veniva posta indecisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato la domanda proposta da condannando lo stesso al Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore della
Compagnia e ponendo a carico dell'attore le spese di c.t.u. liquidate con separato Decreto.
Il Tribunale, rigettate le preliminari eccezioni di nullità della citazione come formulate dalla Compagnia convenuta sul presupposto che l'atto introduttivo della domanda risarcitoria consentiva di individuare petitum
e causa petendi e che la Compagnia di assicurazione era stata in grado di svolgere puntualmente le proprie difese, ha deciso nel modo richiamato evidenziando – sulla scorta delle conclusioni peritali a firma della
Dott.ssa - che le lesioni riscontrate a Persona_4 Pt_1
4 ovvero “trauma cranico commotivo senza lesioni encefaliche con Pt_1 persistente sintomatologia soggettiva e cefalea, algia alla spalla destra e dolore in regione inguinale sinistra” non potessero causalmente ricondursi al sinistro così come narrato in citazione.
Il c.t.u., inoltre, ha escluso la sussistenza di postumi permanenti invalidanti ricollegabili alla Polizza infortuni stipulata tra le parti e il ristoro per spese mediche in quanto non documentate, indicando, complessivamente, una inabilità temporanea residuata al 50 % per soli 5 giorni.
In ragione delle conclusioni richiamate, e tenuto conto che i termini della
Polizza sottoscritta dall'attore prevedevano un indennizzo per sola invalidità permanente, il Tribunale, ha rigettato la domanda attorea.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi Parte_1 in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 30 Gennaio 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce contraddittorietà della motivazione, omessa valutazione dei fatti e mancata applicazione di norme contrattuali.
A sostegno del motivo si osserva come erroneamente, il Tribunale, ha escluso il rapporto di causalità tra il trauma e le lesioni sofferte dall'attore come diretta conseguenza dell'evento lesivo descritto in citazione.
Tale nesso eziologico, a dire dell'appellante, appare invece essere confermato dal fatto che già, al momento del ricovero al Pronto Soccorso
5 dell'Ospedale Ingrassia di Palermo, erano stati riferiti i traumi al ginocchio e alla caviglia destra tanto che i Sanitari di turno avevano prescritto gli accertamenti strumentali ed ecografici che hanno poi documentato la effettiva sussistenza delle lesioni.
Se le patologie al ginocchio ed alla caviglia, continua l'appellante, non fossero esistite, i medici del pronto soccorso non avrebbero ritenuto opportuno prescrivere quegli esami strumentali poi effettuati.
Ulteriormente errata appare la decisione del Tribunale nella parte in cui, il Giudice di primo grado, ha escluso la sussistenza del rapporto di causalità tra le algie alla spalla destra e l'evento traumatico subito in seguito al sinistro de quo che il c.t.u., frettolosamente, attribuisce a
“fattori costituzionali e sovraccarichi funzionali o a movimenti ripetuti imposti dalla attività lavorativa svolta dall'attore.”
In realtà il c.t.u., ricorda l'appellante, omette di valutare che all'epoca dell'incidente l'attore aveva 51 anni e svolgeva attività di Agente di
Commercio per cui non è dato comprendere quale particolarità attività fisica possa svolgere un Agente di commercio tale da cagionare le algie alla spalla.
Anche con riferimento al dolore inguinale erra, secondo l'appellante, il c.t.u. laddove considera tale patologia frutto di “una alterazione anatomica preesistente”.
Contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale l'art. 1 delle condizioni generali di polizza considera infortuni indennizzabili anche gli “strappi muscolari e le ernie muscolari derivanti da sforzo” ed è palese che l'appellante si era procurato l'ernia poi causa delle algie inguinali, nel tentativo di alzare da terra una moto del peso di oltre 300 kg. dopo che la stessa era stata fatta cadere dall'autovettura antagonista.
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6 Con il secondo motivo di gravame, infine, l'appellante impugna la sentenza de quo con riferimento al capo della stessa con la quale, il
Tribunale, ha posto le spese di lite e di c.t.u. a suo carico, spese che, per le ragioni spiegate, andavano posta a carico della Compagnia convenuta.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata Società appellata nella comparsa di costituzione e risposta per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria del 28.10.2022.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
7 Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Deve, ancora, ricordarsi che la Corte, con la medesima Ordinanza, ha rigettato le richieste istruttorie formulate dall'appellante (rinnovazione della c.t.u. medico legale) in quanto ritenute superflue ai fini della decisione.
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Nel merito l'appello è infondato.
Quanto al primo motivo di gravame che investe la erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la conseguente ricostruzione della dinamica del sinistro si osserva:
Con Ordinanza del 30 gennaio 2019 il Giudice di prime cure, in accoglimento delle istanze istruttorie formulate della parte attrice, disponeva c.t.u. medica al fine di accertare: “Il numero di giorni di invalidità temporanea assoluta, quello di invalidità temporanea relativa nonché il grado percentuale del danno biologico permanente eventualmente patiti da
limitando tale individuazione all'eventuale lesione Parte_1 direttamente ricollegabile il sinistro per cui è causa, accertando se l' infortunio sia indennizzabile a termine di polizza. Accerti, inoltre, il consulente, la congruità delle spese sanitarie desumibili dalla documentazione prodotta dalla parte attrice.”
Il c.t.u. nominato, Dott.ssa con relazione Persona_5 depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Caltanissetta, ha così
8 concluso: “Il Sig. in data 14.4.2013 ha riportato un Parte_1 trauma cranico commotivo senza lesioni encefaliche documentate ed un politrauma da azione contusiva. Non sono ravvisabili postumi permanenti in riferimento ai termini di polizza. L'inabilità temporaneo al 50 %, ha avuto durata di giorni 5. Non risultano documentate in atti spese mediche.”
Le conclusioni riportate, confermate anche all'esito delle osservazioni critiche sollevate dal c.t. di parte Dott. sono state raggiunte Per_6 dall'Ausiliario dopo acquisizione di tutta la documentazione medica fornita dal periziando ed all'esito del suo esame obiettivo del 10.04.2019 data di inizio degli accertamenti peritali.
Più in particolare il consulente ha dato atto di avere verificato:
- le indagini radiologiche eseguite nell'immediatezza del dedotto trauma che “non evidenziarono alterazioni di significato meta traumatico nelle sedi esaminate (encefalo, rachide, ginocchio e caviglia)”;
- gli esiti della visita fisiatra del 16.04.2013;
- gli esiti della visita chirurgica del 29.04.2013 con diagnosi di” ernia inguinale e fu programmato intervento chirurgico”;
- gli esiti di visita oculistica del 15.05.2013;
- i referti di una Ecografia del 20.06.2013 alla spalla destra ed al piede destro che evidenziarono “lesione focale tendine sottoscapolare e del sovraspino con versamento peritendineo, … rottura della cuffia dei rotatori
a carico del piede dx” ;
- Referto del controllo neurologico del 23.05.2013 con TC encefalica negativa;
- referto di visita psichiatrica del 25.05.2013;
- Referto ecografico del 24.09.2013 che evidenziò “cefalea post trauma commotivo rizopatia cervicale C6 - C7 di dx;
9 - TAC al cranio del 4.11.2013 che evidenziò “ispessimento dei tessuti molli di tipo lipomatoso del sottocute della regione frontale sinistra;
- RX del ginocchio sinistro del 17.12.2013 con “esiti consolidati di frattura femorale intercondolidea”;
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L'esame della copiosa documentazione sopra richiamata ha consentito al c.t.u. di dare compiute risposte ai quesiti formulati dal Tribunale che sono stati, comunque, preceduti, dall'esame delle condizioni di Polizza atteso che tale verifica era stata espressamente richiesta dal Giudice di prime cure.
In proposito il c.t.u. (pag. 3 e segg. della relazione) ha espressamente riferito sui “criteri di indennizzabilità” previsti dalla Polizza ricordando che
“la Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio
l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. La consequenzialità diretta ed esclusiva esclude il diritto all'indennizzo per i danni concausati.”
In risposta al quesito posto dal Tribunale il consulente, pertanto chiarisce che l'infortunio per essere indennizzabile, deve produrre lesioni fisiche
(corporee) obiettivamente constatabili e il requisito della fisicità (ovvero della corporalità) appare ovviamente irrinunciabile e pregiudiziale per l'Assicuratore che deve limitare il campo di azione della garanzia secondo il giusto equilibrio tra gli opposti interessi delle parti.
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Ciò detto il c.t.u., nel suo elaborato, si sofferma ampiamente (pag. 4 e seguenti della relazione medica) a verificare la sussistenza del rapporto di
10 causalità tra i traumi subiti dal periziato e le lesioni sofferte dal Pt_1 escludendo:
a) la sussistenza di tale rapporto con riferimento alla sintomologia a carico del ginocchio e della caviglia destra motivando ciò con il fatto che non risulta alcuna documentazione atta a dimostrare, nell' immediatezza del sinistro, la sussistenza della sofferenza lamentata. In c.t.u., in proposito rappresenta (pag. 2) che “le indagini radiologiche eseguite (lo stesso giorno del sinistro) “non evidenziarono alterazioni di significato meta traumatico”, ciò contrastando con quanto argomentato nei motivi di gravame ove si sostiene che, nell'immediatezza, vennero effettuati controlli che diedero contezza delle lesioni subite. Specificha, in proposito il consulente, che solo i successivi accertamenti strumentali e le ecografie hanno evidenziato possibili esiti traumatici delle zone interessate difettando pertanto la concordanza cronologica e modale tra i fatti descritti e gli esiti lesivi riscontrati, “apparendo plausibile che gli esiti delle lesioni di cui si discute siano da individuarsi in momenti temporali diversi” rispetto a quelli riferiti al trauma in esame.
b) Alle stesse conclusioni giunge il c.t.u. con riferimento alla lamentata sintomatologia della spalla per la quale “esclude categoricamente” che possa sussistere il rapporto di causalità con il sinistro de quo "essendo tale sintomatologia dolorosa da attribuirsi ad altri fattori, comunque, non riconducibili al sinistro.”
c) Parimenti esclusa, secondo il consulente e la riconducibilità della patologia inguinale al sinistro de quo. In proposito il consulente, dopo avere comunque precisato che la Polizza infortuni non consente la indennizzabilità dell'ernia addominale “trattandosi di patologia che si realizza con l'indispensabile concorso di un'alterazione anatomica preesistente”, ritiene insussistente il nesso causale con il sinistro per cui è causa atteso che, un
11 eventuale sforzo come quello dedotto dall'attore, non possa costituire antecedente causale necessario con l'evento lesivo in esame.
d) Con riferimento alle risultanze degli esami strumentali (TAC ed ecografie) che avevano accertato la presenza di “trauma cranico”, il consulente chiarisce che l'accertamento della tale lesione non dimostra “de plano” l'esistenza di una reale lesione fisica conseguente al trauma, e che anche sotto tale profilo, nemmeno la sintomatologia psichica riscontrata al periziato, può essere presa in considerazione a termine di Polizza per un suo eventuale indennizzo.
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Le superiori valutazioni, alla luce dell'ampia acquisizione documentale consultata, dell'esame obiettivo del periziato che viene descritto “in buone condizioni generali, orientato nei parametri di tempo e collaborante” (vedasi pag. 2 della c.t.u.), consentono di ritenere condivisibile sia la valutazione operata dal Tribunale di Caltanissetta che, con ordinanza del 4.09.2020 ha ritenuto “non ravvisabili valide ragioni per disporre il rinnovo della espletata c.t.u. medico legale”, sia dalla Corte che, con ordinanza del
28.10.2022 ha valutato tale richiesta come “superflua ai fini della decisione”.
Ciò anche in quanto, le conclusioni peritali – a prescindere dalla loro articolata ed esaustiva esposizione – sono state espresse in contraddittorio con il c.t. di parte Dott. che, con proprie note del Per_6
29.02.2020, ha ampiamente disquisito sulle presunte criticità della c.t.u. alle quale, la Dott.ssa ha dato compiuta e condivisibile Per_1 risposta con le conclusioni sopra richiamate.
Né, infine, può ritenersi condivisibile il richiamo operato dall'appellante con l'attività lavorativa (Agente di Commercio) svolta dal al Pt_1 tempo del sinistro, che parrebbe escludere – con riferimento alla lesione
12 alla spalla – l'insorgenza dell'algia come dovuta ad “esiti dell'attività lavorativa svolta”.
Pur potendosi convenire che l'attività professionale del escluda Pt_1 movimenti bruschi o traumatici occorre qui ricordare che il c.t.u., nel ritenere non sussistente il nesso eziologico tra le lesioni alla spalla ed il trauma, ha evidenziato che esso era attribuibile “a intrinseci fattori costituzionali” (in proposito il c.t.u. scrive che la rottura dei tendini della cuffia dei rotori è frequentissima nei soggetti ultra cinquantenni) e che l'attività lavorativa svolta rappresenta solo una possibile concausa.
Peraltro, laddove il CTU abbia considerato i rilievi dei consulenti di parte e vi abbia fornito completa risposta, il Giudice esaurisce il proprio dovere di motivazione con un rinvio alle argomentazioni dello stesso CTU (Cass.
9 aprile 2024 n. 9529, Cass. 9 gennaio 2024 n. 800, Cass. 16 novembre
2022 n. 33742).
Va, infine, rilevato che le critiche contenute nell'atto di appello provengono dal difensore quindi non da un organo tecnico qualificato in grado di muovere censure con carisma di attendibilità (v. Cass. Sez. Lav.
23/11/1994 n. 9921, Cass. Sez. Lav. 21 aprile 2005 n. 8297, Cass. 4 dicembre 2014 n. 25662) e l'atto di appello contiene richiami a precedenti valutazioni dei CTP e non si fonda, invece, su nuove ed ulteriori osservazioni critiche qualificate successive a quelle cui il CTU di primo grado aveva già dato risposta
Da ciò il rigetto del motivo di gravame.
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Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo di censura, che investe il regime delle spese processuali, atteso che, il Tribunale, ha fatto buon uso della regola della soccombenza.
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13 La sentenza deve, pertanto, interamente confermarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 597/2021 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 28 ottobre 2021 ed appellata da . Parte_1
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata Controparte_1 le spese del presente grado del giudizio che liquida in €. 2.800,00
[...] per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 26 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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