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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/12/2024, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 4529/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale tra
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 16.02.1981 e residente in [...]
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...] entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Monica
Berlanda (c.f. ) e Ilaria Marchi (c.f. ) C.F._3 C.F._4
entrambe del Foro di Trento ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale delle stesse in 38122 Trento, via Piave n. 16, giusto mandato rilasciato su separato e allegato al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 28 novembre 2024 ed integrate con la nota depositata nella predetta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11.10.2024, così come integrate con la nota depositata all'udienza del 28 novembre 2024.
All'udienza del 28 novembre 2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate. Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, come integrate nella nota depositata all'udienza del 28 novembre 2024, e che in questa sede si richiamano: “1. I coniugi vivranno separati, nel mutuo e reciproco rispetto e fermi gli obblighi di legge. 2. I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento, anche in ragione della successiva regolamentazione dei relativi rapporti economico-patrimoniali e del connesso riequilibrio.
3. Per definire ogni loro residuo rapporto patrimoniale i coniugi pattuiscono transattivamente il pagamento da parte della sig.ra al sig. dell'importo complessivo di € Parte_2 Pt_1
5.000,00 da versarsi in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di quest'ultimo, entro e non oltre l'udienza di prima comparizione dei coniugi.
3.1. I coniugi pattuiscono inoltre che la sig.ra si accolli il mutuo ipotecario acceso Parte_2
in data 20.11.2020 presso la Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra – Banca di credito cooperativo società cooperativa (oggi Banca per il Trentino Alto Adige) e protocollato dall'istituto di credito al n. 000056196, con efficacia integralmente liberatoria nei confronti del sig. una volta emessa sentenza e regolarmente intavolato il Parte_1
trasferimento immobiliare di cui al seguente punto 4 (all. 10). In ogni caso, fino al giorno dell'intavolazione, la sig.ra si farà carico in via esclusiva delle rate del mutuo e di Parte_2
tutti gli eventuali ulteriori oneri allo stesso connessi, con integrale manleva del sig. Pt_1
3.2. La sig.ra si farà inoltre carico delle spese condominiali maturate e maturande, Parte_2
anche di quelle relative ad interventi straordinari già deliberati, mantenendo il sig. Pt_1
indenne da qualsiasi esborso economico che dovesse essere richiesto a tali titoli.
3.3. Il sig. a decorrere dal 01.01.2024 cede alla sig.ra le Parte_1 Parte_2
detrazioni fiscali per la ristrutturazione della prima casa, efficientamento energetico e bonus mobili che egli percepisce in via esclusiva.
4. Conseguentemente: 4.1. La casa familiare rimane assegnata alla sig.ra così come le relative Parte_2
pertinenze.
Il sig. cede e trasferisce a favore della sig.ra che accetta, il Parte_1 Parte_2
proprio diritto di proprietà sui seguenti immobili:
a) la quota di 1/2 indivisa degli immobili siti a Trento, in via Ancilla Ora Marighetto n. 44, tavolarmente identificati con la p.ed 5421, pp.mm. 11 e 21, in P.T. 5903 II, C.C. Trento e p.ed. 6875, pp.mm. 2 e 3, in P.T. 8743 II, C.C. Trento, censiti al N.C.E.U. di Trento come segue come segue:
- C.C. 406, Particella edificiale 5421, subalterno 11, Foglio 72, p.m. 11, Zona Cens. 2,
Categoria A/2, Classe 6, vani 5, superficie 87 mq, rendita € 464,81;
- C.C. 406, particella edificiale 6875, subalterno 2, Foglio 72, p.m. 2, Zona Cens. 2, Categoria
C/6, classe 1, consistenza mq 13, superficie mq 13, rendita € 26,86;
- C.C. 406, particella edificiale 6875, subalterno 3, Foglio 72, p.m. 3, Zona Cens. 2, Categoria
C/6, classe 1, consistenza mq 13, superficie mq 13, rendita € 26,86;
- C.C. 406, Particella edificiale 5421, subalterno 19, Foglio 72, p.m. 21, Zona Cens. 2,
Categoria C/6, Classe 4, consistenza 44 mq, superficie 49 mq, rendita € 147,71.
Le descrizioni di cui sopra sono fatte a titolo meramente indicativo, facendo fede in ogni caso tra le parti quelle risultanti dal Libro Fondiario.
4.2. Gli immobili oggetto di cessione sono graficamente rappresentati nelle planimetrie regolarmente depositate presso il Catasto Fabbricati e che si allegano al presente atto, formandone parte integrante.
Con riferimento a questi ultimi ex art. 29 co.1-bis L. n. 52/85 nonché dell'art. 19 D.L. n.78/10 conv. in L. n. 78/10 il sig. dichiara e la sig.ra prende atto, che: Parte_1 Parte_2
- a) l'unità immobiliare di cui alla p.m. 21 subalterno 19 della p.ed. 5421 è raffigurata nella planimetria compilata dal geom. e depositata al Catasto Fabbricati in data Controparte_1
18.07.1977, prot. n. 2505/77.000.1977 (all. 12); l'unità immobiliare di cui alla p.m. 11 subalterno 11 della p.ed. 5421 è raffigurata nella planimetria compilata dall'Ing. Per_1
depositata al Catasto Fabbricati in data 21.12.2020, prot. n. 2899.001.2020 (all 12);
[...]
- b) le unità immobiliari di cui alla p.m. 2 subalterno 2 e di cui alla p.m. 3 al subalterno 3 della p.ed. 6875 sono raffigurate nelle planimetrie compilate dal geom. e depositate CP_2
al Catasto Fabbricati in data 11.04.2011, prot. n. 2757.001.2011 (all. 13). - i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e che non vi sono difformità rilevanti, tali cioè da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentare una nuova planimetria catastale ai sensi delle norme in vigore;
- l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze del Libro Fondiario;
Sempre con riferimento ai fabbricati oggetto di cessione il sig. ai sensi della Parte_1
Legge 28.02.1985 n. 47 e ss. mm., dichiara che le aree scoperte delle comproprietà e le consortalità degli edifici sono di superficie inferiore a mq. 5000 e che pertanto non va allegato il certificato di destinazione urbanistica.
4.2.1. il sig. consapevole delle responsabilità penali ex art.76 D.P.R. n. 445/00 Parte_1
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in forza dell'elenco titoli edilizi relativi alla p.ed. 5421 in C.C. Trento, rilasciato in data 16.07.2024 e qui allegato (all. 14) dichiara che:
a) l'inizio della costruzione degli immobili oggetto di trasferimento è anteriore alla data del 1 settembre 1967;
b) successivamente non sono state effettuate opere da realizzarsi sulla base di licenza, concessione ad edificare, permesso o denuncia di inizio attività, salvo quelle eseguite, con riferimento alle porzioni materiali oggetto di trasferimento che compongono la p.ed. 5421
C.C. Trento, in conformità ai provvedimenti edilizi rilasciati in data 5 marzo 1969, n. 1505 e successive varianti rilasciate in data 15 ottobre 1974, n. 13349, in data 19 agosto 1976, n.
8640 e in data 31 maggio 1977, n. 5797, in data 19 maggio 1993, n. 9365, in data 2 maggio
2000, n. 18731, in data 2 novembre 2000, n. 47214, in data 18 settembre 2001, n. 42917, in data 17 gennaio 2002, n. 1763, in data 25 ottobre 2004, n. 79607, in data 26 novembre 2004,
n. 90925, in data 6 maggio 2005, n. 39382, in data 23 dicembre 2005, n. 106894, in data 1 febbraio 2006, n. 6790, in data 19 luglio 2006, n. 63934, in data 5 ottobre 2006, n. 87223, in data 17 novembre 2006, n. 101936, in data 18 maggio 2007, n. 49138, in data 17 agosto 2007,
n. 83530, nonché alle DIA presentate in data 18 settembre 2007, n. 94716 e in data 24 maggio
2010, n. 63177 e n. 63179, nonché alla SCIA presentata in data 4 marzo 2013, n. 23729, nonché infine alle Comunicazioni di opere libere presentate in data 15 gennaio 2020, n.
325/2020, in data 9 aprile 2020, n. 82271, in data 6 ottobre 2020, n. 221733 e in data 13 ottobre 2020, n. 228472. c) dopo l'acquisto dell'immobile da parte dei coniugi sono stati effettuati gli interventi di ristrutturazione di cui alla SCIA di data 5 maggio 2021, n. 272567;
d) in data 24 giugno 2021 veniva rilasciata segnalazione certificata di agibilità per cambio destinazione d'uso, di cui alla pratica n. 167434;
e) in data 25 agosto 2021 veniva rilasciata CILA n. 221681 per l'installazione di tenda da sole;
f) in data 24 settembre 2021 veniva effettuata comunicazione opere libere n. 250107;
g) in data 30 novembre 2022 veniva rilasciata , di cui alla pratica n. 324377. Per_2
4.2.2. Con riferimento alla p.ed. 5421 C.C. Trento, il sig. dichiara e la sig.ra Parte_1
prende atto che quanto in oggetto è stato dichiarato agibile con Parte_2
provvedimento rilasciato in data 30.06.1977 n. 20337.
4.2.3. Con riferimento alla p.ed. 5421, p.m. 11, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 192/05 e succ. modif., dichiara di aver ricevuto da Parte_2 Parte_1
- informazioni e documentazione circa la prestazione energetica della p.ed 5421, p.m. 11, in
P.T. 5903 II, C.C. Trento, oggetto del presente atto;
- l'attestato di prestazione energetica redatto dall'ing. , codice AA00580-2539 Persona_3
emesso in data 23.12.2020, in adempimento agli obblighi previsti dalle citate norme (all. 15) che, ai sensi dell'art. 6 co. 3 D.Lgs. n. 192/05, sottoscritto dalle parti e in copia semplice, con attestazione di conformità nella relativa copia informatica, viene altresì allegato al presente atto (all. 16).
Il sig. attesta di non avere eseguito dalla data del rilascio interventi di modifica Parte_1 della classe energetica di quanto oggetto di cessione e garantisce la validità dell'accluso documento, avendo rispettato le prescrizioni per le operazioni di controllo d'efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare gli impianti termici, incluse eventuali necessità d'adeguamento previste dalle norme in vigore.
4.2.4. Gli immobili sono trasferiti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano (compresi gli arredi e beni mobili in essi contenuti), che la sig.ra Parte_2
dichiara di conoscere, avendoli verificati di persona, con i diritti annessi e connessi, accessori, accessioni, pertinenze e servitù attive e passive, usi, azioni e ragioni, e quant'altro risulta dal
Libro Fondiario con le collegate comproprietà e consortalità.
Il sig. Parte_1 - garantisce che la proprietà degli immobili oggetto di trasferimento gli appartiene e che sugli stessi non gravano pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli di sorta, salvo quanto risultante dal Libro Fondiario;
- dichiara che non esistono persone aventi diritti di prelazione a norma delle leggi vigenti.
Con riferimento all'art. 1 del D.M. 22.01.2008 n. 37 e in relazione ai beni oggetto del presente atto, le parti convengono che a carico del sig. non gravi alcun obbligo di adeguamento Pt_1
degli impianti alla normativa eventualmente sopravvenuta rispetto a quella vigente all'epoca in cui gli impianti vennero realizzati e che pertanto grava sulla sig.ra ogni onere e Parte_2
spesa che occorra sostenere per adeguare gli impianti a detta eventuale sopravvenuta normativa.
4.2.5. Le parti, inoltre, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n.445/00 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) si dichiarano edotte dell'obbligo previsto dall'art. 12 D.L. n. 59/78, convertito con L. n.
191/78;
2) dichiarano ai sensi dell'art. 35 co. 22 D.L. n. 223/06, convertito con L. n. 248/06 che le su operate cessioni sono state eseguite nell'ambito della definizione di ogni comune rapporto patrimoniale tra i coniugi, effettuata mediante impegno al pagamento del complessivo importo di € 5.000,00 nei termini di cui al precedente punto 3; accollo del mutuo ipotecario da parte della sig.ra con effetto liberatorio nei confronti del sig. dal momento Parte_2 Pt_1
dell'intavolazione del trasferimento (punto 3.1); accollo da parte della sig.ra altresì Parte_2
delle spese condominiali maturate e maturande, comprese le spese per interventi straordinari già deliberati (punto 3.2); nonché cessione da parte del sig. a favore di quest'ultima Pt_1
delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione della prima casa, efficientamento energetico e bonus mobili;
3) dichiarano ai sensi dell'art. 35 co. 22 D.L. n. 223/06, convertito con L. n. 248/06, di non essersi avvalsi di alcun mediatore per la conclusione del presente atto;
4) ai sensi e per gli effetti della legge 151/75 dichiarano di essere coniugati in regime di separazione dei beni;
5) agli effetti fiscali dichiarano, ai sensi dell'art. 52 della Legge di Registro, che:
- la rendita catastale è di € 464,81 per la particella edificiale 5421, subalterno 11, C.C. 406,
N.C.E.U., Foglio 72, p.m. 11, Zona Cens. 2, Categoria A/2, Classe 6, vani 5, superficie 87 mq;
- la rendita catastale è di € 26,86 per la particella edificiale 6875, subalterno 2, C.C. 406,
N.C.E.U., Foglio 72, p.m. 2, Zona Cens. 2, Categoria C/6, classe 1, consistenza mq 13, superficie mq 13;
- la rendita catastale è di € 26,86 per la particella edificiale 6875, subalterno 3, C.C. 406,
N.C.E.U., Foglio 72, p.m. 3, Zona Cens. 2, Categoria C/6, classe 1, consistenza mq 13, superficie mq 13;
- la rendita catastale è di € 147,71 per la particella edificiale 5421, subalterno 19, C.C. 406,
N.C.E.U., Foglio 72, p.m. 21, Zona Cens. 2, Categoria C/6, Classe 4, consistenza 44 mq, superficie 49 mq;
6) agli effetti fiscali chiede l'applicazione della esenzione dalla tassazione ai sensi dell'art. 19
L. 74/87.
4.2.6. Il sig. rilascia rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale con esonero di Parte_1
responsabilità al riguardo per il Conservatore tavolare.
4.2.7. La sig.ra dichiara: Parte_2
- di essere già proprietaria della quota di ½ indivisa degli immobili siti a Trento, in via Ancilla
Ora Marighetto n. 44, tavolarmente identificati con la p.ed 5421, pp.mm. 11 e 21, in P.T. 5903
II, C.C. Trento e p.ed. 6875, pp.mm. 2 e 3, in P.T. 8743 II, C.C. Trento, ove la stessa risulta residente;
- che tali immobili sono dalla medesima attualmente abitati e che dal momento dell'acquisto sono sempre stati adibiti a residenza familiare;
- di essere residente nel Comune dove sono siti gli immobili di cui sopra e di non possedere, ivi o altrove, altro immobile idoneo ad abitazione;
- che i predetti immobili sono destinati ad abitazione non di lusso secondo i criteri del D.M.
02.08.1969;
4.2.8. Il possesso esclusivo delle unità immobiliari appena menzionate viene attribuito alla sig.ra dal giorno del deposito del presente ricorso nella Cancelleria del Parte_2
Tribunale di Trento: da allora decorreranno benefici e oneri a profitto o a carico dell'acquirente;
4.2.9. Nell'ipotesi di mancata intavolazione dei trasferimenti previsti con il presente atto per qualsivoglia difetto o inadeguatezza dello stesso, nonché per ogni altra ragione, i ricorrenti si obbligano, entro e non oltre 2 mesi dal notificato rigetto d'intavolazione, a presentarsi avanti ad un Notaio per la sottoscrizione di analogo atto di trasferimento e a porre in essere tutto quanto sia necessario per il perfezionamento dei trasferimenti, con spese e oneri a carico della sig.ra Parte_2
5. I ricorrenti delegano ed autorizzano gli avv.ti Ilaria Marchi e Monica Berlanda, congiuntamente e disgiuntamente, alla presentazione e deposito della necessaria istanza di intavolazione, chiedendo che tutte le relative comunicazioni vengano effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
6. A seguito della completa esecuzione delle obbligazioni qui assunte ogni questione economica inerente ai rapporti patrimoniali comuni ai coniugi o connessa al rapporto matrimoniale dovrà considerarsi definita e gli stessi non avranno reciprocamente nulla più a pretendere a tali titoli.
7. Le spese legali relative al presente giudizio graveranno in via esclusiva sulla sig.ra
. Parte_2
Nella nota depositata all'udienza del 28.11.2024, inoltre, le parti, con riferimento all'oggetto del trasferimento immobiliare di cui alla condizione 4 (pag. 3 del ricorso), hanno precisato quanto segue:
• “la quota di ½ delle pp.mm. nn. 11 e 21 della p.ed 5421 CC 406 Trento viene ceduta dal sig. alla sig.ra unitamente alla consortalità con la p.f. 1298 CC Pt_1 Parte_2
406 Trento nonché con la congiunta proprietà delle pp.ff. 1293/141 e 1293/135;
• la quota di ½ delle pp.mm. nn. 2 e 3 della p.ed. 6875 CC 406 Trento viene ceduta dal sig. alla sig.ra unitamente alla consortalità con la p.f. 1298 CC 406 Pt_1 Parte_2
Trento nonché con la congiunta proprietà delle pp.ff. 1293/141 e 1293/135 CC 406
Trento;
In entrambi i casi trattasi di pertinenze aventi per quota di spettanza superficie inferiore a mq.
5000 e che pertanto non va allegato il certificato di destinazione urbanistica”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né al buon costume né all'ordine pubblico. Si evidenzia, inoltre, quanto al trasferimento immobiliare, che le SS.UU. della Cassazione (CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del negozio di trasferimento immobiliare in sede di pronuncia di separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento definitivo della separazione e del divorzio, rinvenendo ivi la propria causa. Non ricorre, infine, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 11 ottobre 2024, come integrate nella nota depositata all'udienza del 28 novembre 2024, riportate in parte motiva;
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato il 11 luglio 2015 a Trento, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Trento al n. 60 - P. I – Anno 2015).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 29 novembre 2024
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi