Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01969/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00945/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 945 del 2021, proposto da:
RI CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Giuseppe Lucchesi, Giuliano Arabia, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del commissario straordinario, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
Regione Calabria, Consiglio Regionale della Calabria, non costituiti in giudizio.
per l'annullamento
- della D.G.R. n. 64 del 23.02.2021 avente ad oggetto: “ Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura - Verifica sul contenimento delle spese- Riduzione dei trasferimenti a carico del bilancio regionale ”, notificata il 21.4.2021 e della relativa nota di trasmissione prot. n. 2942 del 21.4.2021;
- della D.G.R. n. 66 del 23.2.2021 avente ad oggetto: “ Bilancio di previsione 2021 – 2023 dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura - Trasmissione proposta al Consiglio Regionale per gli atti di competenza ”, notificata il 21.4.2021 e della relativa nota di trasmissione prot. n. 2942 del 21.4.2021;
- deliberazione n. 15 dell'11.3.2021, del Consiglio regionale della Calabria, giammai notificata, avente ad oggetto “ Proposta di provvedimento amministrativo numero 100/11^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Bilancio di previsione 2021-2023 dell'Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA) ” ovvero il bilancio dell'Agenzia e della sconosciuta nota di trasmissione della D.G.R. n. 66/2021 da parte della G.R. al Consiglio regionale della Calabria;
- ove occorrer possa, del decreto A.r.c.e.a n. 36 del 22.2.2021, giammai notificato ma allegato alla D.G.R. n. 66/2021 ed alla delibera Consiglio regionale Calabria n. 15/2021 dell'11.3.2021;
- ove occorrer possa, delle note prot. SIAR n. 83588 del 22.2.2021 e n. 84117 del 23.2.2021, richiamate nella D.G.R. n. 66/2021;
- ove occorrer possa, della nota prot. SIAR n. 24170 del 22.01.2021, richiamata nella D.G.R. n. 64/2021;
tutti nella parte in cui illegittimamente accertano l'asserita corresponsione, in favore del ricorrente, della maggior somma a titolo di retribuzione e nella parte in cui dispongono l'illegittimo recupero della stessa in danno del ricorrente prevedendo, peraltro, altrettanto illegittimamente, la riduzione dei trasferimenti in favore di A., nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. RT AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- il ricorrente, in qualità di direttore dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura, agisce per l’annullamento dei decreti di Giunta regionale, della delibera consiliare e delle successive determinazioni attuative di A.R.C.E.A., in epigrafe meglio indicati, nella parte in cui illegittimamente hanno accertato l’asserita corresponsione in suo favore della maggior somma a titolo di retribuzione e nella parte in cui dispongono l’illegittimo recupero della stessa, prevedendo la riduzione dei trasferimenti per la medesima A.R.C.E.A;
Premesso altresì che:
- si è costituita l’intimata agenzia regionale, la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione e confutato nel merito le censure;
Considerato in rito che:
- la giurisdizione va determinata in base alla causa petendi , cioè alla posizione giuridica soggettiva dedotta e alla protezione accordata dall’ordinamento alla stessa, a prescindere dalla prospettazione della parte ( ex plurimis , Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 12 giugno 2019, n. 15747);
- l’art. 63, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, «“tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso d.lgs. per ogni fase dei rapporti stessi, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”, perché la residuale giurisdizione del giudice amministrativo concerne soltanto le controversie relative a procedure concorsuali strumentali all'assunzione od alla progressione in un'area o fascia » (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 21 luglio 2011, n. 15982; 7 luglio 2005, n. 14252; 8 maggio 2006, n. 10419);
- se in base al criterio del petitum sostanziale si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o comportamento posto in essere dalla p.a. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo, in quanto al giudice ordinario è attribuito il potere di disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi incidenti direttamente o indirettamente sulle situazioni giuridiche soggettive di cui si tratta ( ex multis , Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 22 ottobre 2018, n. 26596).
- inoltre, ad avviso della giurisprudenza del giudice del riparto, condivisa dal Tribunale Amministrativo, “ il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista…, costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all'instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione - da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo - anche nella ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo…, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario che, peraltro, assicura piena tutela con l'eventuale disapplicazione dell'atto presupposto ” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 22 marzo 2022 , n. 9314; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 29 novembre 2024, n. 1687);
Ritenuto che:
- in applicazione dei richiamati principi ermeneutici, la presente controversia non è ascrivibile alla potestas iudicandi del giudice amministrativo, in quanto essa involge la lamentata illegittimità della riduzione della retribuzione del deducente, relativa al contratto di lavoro perfezionato con la resistente p.a., il cui emolumento è stabilito da disposizione statutaria, art. 10, comma 5, in applicazione dell’art. 25, comma 4, L.R. n. 7/1996;
- la posizione giuridica soggettiva azionata dal ricorrente è pertanto qualificabile alla stregua di diritto soggettivo, riguardando pretese di carattere patrimoniale in relazione ad un rapporto paritetico con la p.a., cosicché la causa in esame, non essendo riconducibile in ipotesi di giurisdizione esclusiva del g.a. ex art. 133 c.p.a., spetta alla cognizione del g.o.;
- il ricorso può pertanto essere deciso in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., con declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione, salva l’eventuale riproposizione dell’azione innanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, giusta l’art. 11, comma 2, c.p.a.;
- la pronuncia in rito consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO AL, Presidente
RT AT, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AT | VO AL |
IL SEGRETARIO