Art. 65.
Di ogni altra riforma negli organici o nella amministrazione, non compresa negli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, spetta la iniziativa all'amministrazione, al consiglio comunale o al consiglio provinciale secondo le distinzioni dell'art. 62.
Di ogni altra riforma negli organici o nella amministrazione, non compresa negli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, spetta la iniziativa all'amministrazione, al consiglio comunale o al consiglio provinciale secondo le distinzioni dell'art. 62.