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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/04/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8388/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8388/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CARRARA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA PANSA 51 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. CARRARA ALESSANDRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARZI Controparte_1 C.F._1
AMADE' AN ( ) PIAZZA XXV APRILE N. 1 42100 REGGIO C.F._2 NELL'EMILIA; elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
OGGETTO: azione di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti di , in qualità di Controparte_1 ex amministratore della società fallita.
Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI, cui le parti si sono riportate nelle rispettive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.:
Parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel merito in via principale:
a) accertare e dichiarare sussistenti gli elementi di responsabilità in capo al convenuto per quanto alle condotte descritte in narrativa configuranti mala gestio sia con riguardo alla inosservanza degli
pagina 1 di 12 obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale sia in relazione al danno ingiusto da fatto illecito ex art. 2043 c.c., o comunque così come qualificate in corso di causa;
b) conseguentemente condannare il convenuto a corrispondere al Fallimento n° 123/2016 Tribunale di
Reggio Emilia la somma di € 341.848,53 Parte_2
(trecentoquarantunomilaottocentoquarantotto,53 euro) o comunque la minore o maggior soma da quantificarsi in corso di causa eventualmente secondo giudizio di equità a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti per i fatti e/o le condotte descritte in narrativa nonché tutte le somme ritenute di giustizia e/o che risulteranno dovute a seguito di espletanda istruttoria, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dal dì dell'evento sino al saldo effettivo;
con vittoria delle spese d'avvocati de presente giudizio da liquidarsi a spese dello Stato come da nota che si allega.
Parte convenuta:
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione nel miglior modo disattesa e respinta, voglia il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata per l'Impresa,
- in principalità, respingere integralmente la domanda attorea in quanto prescritta e comunque infondata in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum;
- in via di mero subordine, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di controparte sul piano dell'an della responsabilità, determinare il quantum eventualmente dovuto dal convenuto con esclusivo riferimento ai danni che possono essere considerati la conseguenza immediata e diretta delle singole condotte, per importi comunque inferiori a quelli indicati dall'attore.
Con vittoria di spese e compensi.
Con distrazione dei compensi a favore del procuratore antistatario.
Richiamati, in via d'istruzione, i documenti già depositati agli atti del procedimento.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il (nel Parte_3
seguito, anche solo;
la società fallita sarà invece indicata, nel prosieguo, come , Parte_3 Pt_1
dichiarato con sentenza n. 123/2016 del Tribunale di Reggio Emilia, in persona del curatore dott.
[...]
conveniva in giudizio (nel seguito, anche solo , quale (ex) Per_1 Controparte_1 CP_1
amministratore unico di esercitando nei suoi confronti, sulla base degli addebiti di cui a breve, Pt_1 un'azione di responsabilità ex art. 146, comma 2 L.F., nonché domanda di condanna ex art. 2043 c.c.
In particolare, il contestava al convenuto di aver posto in essere, durante il periodo in cui Parte_3 ricopriva la carica di amministratore unico di – e cioè, da ottobre 2010 a gennaio 2012 (atto di Pt_1
citazione, p. 1) – tre atti di mala gestio ed in particolare: due contratti (cessioni di quote) conclusi, in data 14.04.2011, con sé stesso (quindi: da un lato, in veste di amministratore unico di e, Pt_1 dall'altro, a titolo personale) e l'illecita sottrazione, dal patrimonio della fallita, di un autoveicolo pagina 2 di 12 marcato Porsche.
Segnatamente, con riferimento alle due cessioni di quote, in un caso (doc. 1 convenuto), cedeva Pt_1
a dietro corrispettivo di euro 15.000,00, il 100% del capitale sociale della società MI s.r.l. CP_1
(nel seguito anche solo KY); mentre, per effetto dell'altro contratto, cedeva a dietro CP_1 Pt_1
corrispettivo di euro 3.059.348,53 (o meglio: in cambio del trasferimento, da a di due Pt_1 CP_1
crediti, dal valore complessivo di euro 3.059.348,53), il 41,66% del capitale sociale di NM s.p.a.
(nel seguito, anche solo NM).
Ebbene, in virtù della prima cessione (da a quote MI), il convenuto avrebbe Pt_1 CP_1 acquistato a un prezzo (euro 15.000,00) troppo basso rispetto all'effettivo valore delle quote, con danno della fallita.
Con riferimento, invece, alla seconda cessione (da a quote NM), il convenuto CP_1 Pt_1
avrebbe, al contrario, venduto a un prezzo troppo alto o, comunque, a un prezzo certamente più alto di quello cui le medesime quote sarebbero state, di lì a poco (in data 09.01.2012), cedute, in esecuzione di patti contenuti in una precedente transazione, dalla stessa a un ulteriore soggetto, AV Energy Pt_1
Ltd (nel seguito, anche solo AV). In particolare, e AV stipulavano, in data CP_1 Pt_1
17.02.2011, una “Transazione generale e novativa” (doc. 11 attore), in base alla quale, tra l'altro,
e si impegnavano a cedere ad AV tutte le azioni NM da ciascuno di essi CP_1 Pt_1
detenute. In sintesi: dopo la stipula della transazione, ma prima che questa fosse portata a esecuzione, avrebbe ceduto le proprie quote NM a a un prezzo superiore a quello cui, sulla base CP_1 Pt_1
della stessa transazione, le quote in discorso erano destinate a essere trasferite ad AV, con evidente danno – anche qui – per la fallita.
Per quanto riguarda, invece, l'addebito relativo all'automezzo (Porsche), parte attrice evidenziava come il liquidatore in sede di riapertura dei saldi patrimoniali alla data dell'1/1/2013, CP_2 avesse rilevato una "insussistenza" con riferimento alla voce "Automezzi”, relativa appunto a un'autovettura marcata Porsche, acquistata in data 02/08/2007 e non rinvenuta e come avesse CP_1
riferito di avere rottamato il mezzo, tuttavia, senza essere in grado di comprovare tale circostanza.
Il quantificava l'intero danno subito in euro 1.500.000,00 (euro 100.000,00 per cessione Parte_3
MI; euro 1.350.000,00 per cessione NM;
euro 50.000,00 per questione Porsche); chiedeva, in subordine, la liquidazione del danno in via equitativa.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale anzitutto eccepiva la prescrizione delle azioni spiegate dal , oltre ad evidenziare un'asserita genericità delle contestazioni avversarie. Deduceva, in Parte_3
pagina 3 di 12 ogni caso, l'infondatezza delle domande.
All'udienza del 26 settembre 2019, la giudice allora incaricata della trattazione del procedimento assegnava alle parti, su loro concorde richiesta, i termini per il deposito delle memorie istruttorie, ex art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando all'udienza del 26 maggio 2020 per la decisione in ordine alle istanze istruttorie, rispetto alle quali si riservava.
Con ordinanza del 28 maggio 2020, la giudice rilevava, anzitutto, l'irrilevanza e la tardività delle prove orali richieste da parte attrice, rispettivamente, in memoria nn. 2 e 3, oltre a evidenziare la tardività della documentazione prodotta dal convenuto in allegato alla memoria n. 3; ritenuto, altresì, necessario disporre CTU, nominava a tal fine la dott.ssa formulando il seguente quesito: Per_2
“Dica il ctu, esaminati gli atti di causa ed acquisita ogni ulteriore documentazione contabile e/o bancaria della società attrice:
se dalla documentazione sociale emergano condotte attive od omissive dell' in Parte_4 violazione dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo ovvero atti di gestione posti in essere senza l'ordinaria diligenza del mandatario vuoi nella fase della scelta gestionale vuoi nella fase esecutiva, avuto riguardo alle cautele e/o modalità operative normalmente adottate per il tipo di scelta gestionale in relazione alle circostanze del caso;
dica in particolare se dette violazioni sussistano nelle operazioni censurate dal FALLIMENTO attore
(cessione partecipazione MI SR e transazione AV e relativa esecuzione) e in ipotesi affermativa dica se i comportamenti individuati siano stati pregiudizievoli per la società e/o se abbiano determinato il depauperamento del patrimonio sociale;
in ipotesi ulteriormente affermativa quantifichi il danno subito dalla società e dica se il depauperamento del patrimonio sociale abbia determinato l'insufficienza del medesimo al soddisfacimento dei creditori”.
All'udienza del 27 ottobre 2020, quindi, la giudice conferiva incarico alla CTU sulla base del quesito di cui sopra;
all'esito, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 22 dicembre 2020, il convenuto depositava istanza di sospensione delle operazioni peritali, pendendo trattative tra le parti.
Mutava nel frattempo il difensore di parte convenuta e seguivano alcuni rinvii d'udienza, in pendenza di trattative.
All'udienza del giorno 11 luglio 2023, nessuno compariva, sicché la giudice, visti gli artt. 181 e 309
pagina 4 di 12 c.p.c., rinviava a nuova udienza.
All'udienza del 12 settembre 2023, dato atto dell'esito negativo delle trattative, il processo era rinviato a una nuova udienza di conferimento incarico alla già nominata CTU.
All'udienza del 30 novembre 2023, la giudice conferiva nuovo incarico alla CTU, sempre sulla base del quesito di cui all'ordinanza del 28 maggio 2020; all'esito, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Mutava nel frattempo nuovamente il giudice istruttore, nella persona del dott. Marco D'Orazi.
In data 9 aprile 2024 veniva depositata la relazione peritale.
All'udienza del 27 giugno 2024, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi;
all'esito, il giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza differita (dal 22.07.2024).
Mutava ancora una volta il giudice istruttore, nella persona dell'odierna relatrice, che con provvedimento del 16 ottobre 2024, fissava nuovamente avanti a sé udienza di precisazione delle conclusioni (che veniva poi fissata, su istanza del convenuto, in forma scritta).
Seguiva il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2024, in cui le parti precisavano le rispettive conclusioni e con ordinanza assunta in data 7 novembre 2024, la giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Seguiva il deposito degli scritti conclusivi.
****
1. Sulla qualificazione della domanda
Il Fallimento attore non pare aver indicato, neppure in via indiretta, lo specifico titolo posto a fondamento della propria iniziativa giudiziaria promossa ex art. 146 L.F.
D'altra parte, sul punto si è affermato che “la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni” (Cass. civ. n. 23452 del 20/09/2019).
Ciò posto, deve ritenersi che il abbia congiuntamente proposto le due azioni di Parte_3
responsabilità; vale a dire: sia l'azione di responsabilità nell'interesse della società (ex art. 2393 c.c.), sia quella prevista nell'interesse dei creditori sociali (ex art. 2394 c.c.).
pagina 5 di 12 Si precisa, altresì, come l'attore abbia formulato, sin dall'atto di citazione, anche una domanda di condanna a titolo di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.); domanda che deve ritenersi assorbita, per quanto di seguito si dirà, nell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., anch'essa di natura extracontrattuale.
2. Sull'eccezione di prescrizione
Il convenuto ha eccepito, fin dalla comparsa di costituzione e risposta, la prescrizione delle domande formulate dal fallimento attore.
L'eccezione è infondata.
Preliminarmente si rileva come il termine di prescrizione, pur essendo quinquennale per entrambe le azioni proposte, sia soggetto, nei due casi, a discipline non completamente sovrapponibili.
In particolare, nell'azione sociale di responsabilità (di cui agli artt. 2393-2392 c.c.) il decorso del termine viene sospeso, a norma dell'art. 2941 n. 7 c.c., fino alla cessazione dalla carica dell'amministratore, che nel caso di è intervenuta – com'è pacifico – nell'autunno del 2012 e, CP_1
più precisamente, in data 10.10.2012, data di messa in liquidazione della società (cfr. anche relazione
CTU, p. 13). Pertanto, detto termine non era decorso alla data del 15.09.2017, quando CP_1
riceveva la raccomandata (doc. 4 attore) che, in quanto contenente i medesimi addebiti formulati nel presente giudizio, interrompeva il decorso del termine di prescrizione. L'atto di citazione veniva poi notificato due anni dopo, nel 2019.
Con riferimento, invece, all'azione esercitata a tutela dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), si rileva che, pur non operando la causa di sospensione di cui sopra, il termine di prescrizione decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori stessi, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i loro crediti;
e poiché sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento – che, nel caso di specie, è intervenuta in data
24.12.2016: cfr. doc. 1 attore – , spetta all'amministratore che sollevi la relativa eccezione fornire la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza di uno stato di incapienza patrimoniale oggettivamente percepibile (Cass. civ. n. 13378 del 12.06.2014; Cass. civ. n. 8426 del 5.04.2013). Di tale evenienza il convenuto non ha offerto alcuna prova, essendosi limitato a evidenziare (comparsa di costituzione, p. 2) come i singoli atti in contestazione siano stati compiuti più di 5 anni prima dall'instaurazione del presente giudizio.
3. Sulla cessione di quote da a (quote MI s.r.l.) Pt_1 CP_1
Con riferimento alla cessione delle quote MI s.r.l. (doc. 1 convenuto), l'azione di responsabilità svolta dal fallimento appare fondata, nei termini che seguono.
pagina 6 di 12 Ritiene il Collegio – condividendo, sul punto, le considerazioni svolte dalla CTU (pp. 21 e ss.) – che il valore delle quote cedute da a vada parametrato al patrimonio netto che MI aveva al Pt_1 CP_1
momento della stipula (14.04.2011).
D'altra parte, non risultando agli atti la situazione contabile di MI alla data in questione
(14.04.2011), pare ragionevole fondare tale stima – in un'ottica, peraltro, schiettamente prudenziale
(che non tiene conto, cioè, dell'ulteriore dato rappresentato dal valore di avviamento) – sul valore del patrimonio netto di MI al 31.12.2010 (cfr. bilancio 2010 di MI: doc. 21 attore), pari a euro
83.947,00.
Ciò posto, avendo versato a come corrispettivo dell'acquisto delle quote MI, un CP_1 Pt_1
importo pari a euro 15.000,00, si ritiene sufficientemente dimostrato come il convenuto abbia posto in essere un atto di mala gestio, sub specie di contratto concluso con sé stesso in danno della stessa Pt_1
Si osserva, peraltro, come fin dalla comparsa di costituzione, abbia evidenziato come il CP_1
bilancio 2010 di MI sia stato approvato – com'è pacifico – dopo la stipula dell'atto di cessione di cui si discorre ed abbia di conseguenza dedotto di non avere potuto sapere, a quella data, che l'acquisto delle quote della società KY si stava perfezionando ad un prezzo troppo basso rispetto al reale valore di mercato. Ha quindi dedotto come la sua responsabilità debba escludersi anche in ragione della assenza dell'elemento soggettivo (del dolo o della colpa).
A tal proposito, si osserva come prima di diventare titolare del 100% delle quote MI, CP_1 controllasse comunque quest'ultima società, seppur solo indirettamente, per il tramite della stessa Ve- ga, di cui era all'epoca amministratore unico (dal 2007) e socio al 99,05% (dal giorno 1.10.2009); inoltre, rileva la circostanza che anche prima della cessione in discorso, il convenuto fosse amministratore unico della stessa MI (cfr. bilancio 2009 MI: doc. 20 attore).
Tali elementi, in presenza di un contratto concluso con sé stesso, inducono quindi a ritenere sussistente l'elemento soggettivo delle fattispecie di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., quantomeno in termini di colpa.
Il danno, poi, può essere quantificato in euro 68.947,00, pari alla differenza tra il valore reale delle quote al momento della cessione (euro 83.947,00) ed il prezzo versato (euro 15.000,00), al quale deve aggiungersi la rivalutazione secondo gli indici ISTAT nazionali e gli interessi legali sulla somma via via progressivamente rivalutata, dalla notifica dell'atto di citazione, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
4. Sulla cessione di quote da a (quote NM s.p.a.) CP_1 Pt_1
Anche con riferimento alla cessione delle quote NM s.p.a. (doc. 12 attore), l'azione di responsabilità svolta dal fallimento appare fondata, nei termini che seguono.
pagina 7 di 12 Giova anzitutto richiamare il contesto in cui la cessione medesima è intervenuta, evidenziando l'ordine cronologico di stipula degli atti rilevanti ai fini della decisione del presente capo della sentenza;
e, in particolare:
a) in data 17.02.2011, e AV stipulavano la “transazione generale e novativa” CP_1 Pt_1
(doc. 11 attore), in base alla quale, tra l'altro, e si impegnavano a trasferire alla CP_1 Pt_1 stessa AV “tutte le azioni NM da ciascuno di essi detenute e così per complessive n.
60.000 azioni” (cfr. art.
2.1.1. della transazione); al momento della stipula della transazione, come si ricava dal doc. 12 prodotto dal fallimento, era titolare di n. 52.690 azioni CP_1
NM (43,91% del capitale sociale), mentre deteneva n.
7.310 azioni (6,09% del Pt_1
capitale sociale);
b) in data 14.04.2011, cedeva a n. 50.000 azioni di NM s.p.a. (pari al 41,66% CP_1 Pt_1 del capitale sociale di quest'ultima), verso il prezzo di euro 3.059.348,53, corrisposto mediante il trasferimento, questa volta da a di due crediti (rispetto ai quali: v. dopo); in Pt_1 CP_1
conseguenza della cessione in discorso, la complessiva quota di n. 60.000 azioni di NM
(50% del capitale sociale) di titolarità di e era, dunque, così ripartita: n. 2.690 CP_1 Pt_1
azioni a (pari al 2,24% del capitale sociale) e n. 57.310 azioni a (pari al 47,76% CP_1 Pt_1
del capitale sociale);
c) in data 9.01.2012, e in esecuzione della transazione di cui sopra, cedevano ad CP_1 Pt_1
AV le rispettive quote del capitale sociale di NM (cfr. doc. 13 attore, pp. 38-39).
Tanto premesso, rileva il Collegio – in accordo con quanto evidenziato dalla CTU (pp. 39 ss.), rispetto alla cui bozza di relazione, peraltro, neppure sono state presentate osservazioni dalle parti (cfr. relazione, p. 8) – come con atto di circa due mesi successivo alla stipula della transazione, CP_1
abbia trasferito a delle azioni NM a un prezzo nettamente inferiore a quello cui le medesime Pt_1
azioni, appena 9 mesi dopo, venivano cedute – in esecuzione della transazione – dalla stessa ad Pt_1
AV.
In particolare, cedeva a ad un prezzo di euro 61,18 per azione (euro 3.059.348,53 diviso CP_1 Pt_1
50.000 azioni), mentre cedeva ad AV a un prezzo di euro 54,35 per azione (euro Pt_1
3.261.035,95 diviso 60.000 azioni); il che ha comportato una differenza negativa per pari a euro Pt_1
341.848,53 (euro 54,35 moltiplicato per 50.000 azioni, meno euro 3.059.348,53).
Si precisa che il valore di euro 3.261.035,95 è da considerarsi quale importo del corrispettivo della totalità di azioni NM cedute – da e – ad AV in sede di esecuzione della CP_1 Pt_1
transazione (cfr. relazione CTU, pp. 39-40). Le parti non hanno specificamente contestato tale importo, né il relativo metodo di calcolo. pagina 8 di 12 Sulla base di tali premesse, può affermarsi che cedendo la quasi totalità delle proprie azioni CP_1
NM, non direttamente ad AV, ma a che poi le avrebbe cedute ad AV ad un prezzo Pt_1
inferiore, abbia causato un danno alla stessa pari appunto alla minusvalenza sulle azioni NM Pt_1
(euro 341.848,53).
D'altra parte, allorquando cedeva a le azioni NM, la transazione era già stata CP_1 Pt_1
stipulata da un paio di mesi, sicché il convenuto era nella condizione – se non di conoscere – quantomeno di poter conoscere, usando l'ordinaria diligenza, della minusvalenza che, da lì a poco, Ve- ga avrebbe subito proprio a causa della cessione in discorso.
Non solo: come rilevato dalla stessa CTU (p. 41), la necessità di questo “passaggio ulteriore” – si ripete: l'acquisto delle azioni NM detenute da da parte di che poi le avrebbe CP_1 Pt_1
rivendute ad AV – neppure è ricavabile dal testo della transazione;
con la conseguenza che la logica economica di tale trasferimento pare difficilmente rinvenibile, se non nel senso di garantire a CP_1
un guadagno a discapito di in assenza di tale cessione, infatti, avrebbe dovuto Pt_1 CP_1 semplicemente cedere le proprie azioni ad AV, così come previsto dall'art.
2.1.1. della transazione;
in conseguenza della contestata cessione, invece, pur avendo ugualmente “perso” le azioni CP_1
NM, ha però ottenuto un guadagno netto, a scapito appunto di pari al valore dei crediti Pt_1
acquistati.
Si aggiunga che, come risulta dallo stesso doc. 12 di parte attrice, i due crediti che il convenuto ha ottenuto quale corrispettivo sono relativi a rapporti in cui il soggetto passivo è, in un caso, CP_1 medesimo (per euro 1.924.850,32) e, nell'altro, MI (per euro 1.134.498,21); società, quest'ultima, di cui acquistava, in pari data, il 100% del capitale sociale (v. sopra). In altri termini: il CP_1 corrispettivo ottenuto da è rappresentato, più che dall'acquisto di due crediti, dalla perdita di CP_1
due debiti;
in ogni caso, a discapito di Pt_1
Tanto premesso, emerge come abbia concluso, anche in questo caso, un contratto con sé stesso CP_1
che ha generato, quantomeno con colpa, un danno in capo a danno che, come detto, viene Pt_1
quantificato in euro 341.848,53, pari alla minusvalenza subita da con riferimento alle quote Pt_1
NM, al quale deve aggiungersi la rivalutazione secondo gli indici ISTAT nazionali ed interessi legali sulla somma via via progressivamente rivalutata, dalla notifica dell'atto di citazione, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
5. Sulla questione Porsche
Per quanto riguarda la contestazione relativa alla autovettura Porsche, l'azione di responsabilità svolta dal fallimento appare infondata.
pagina 9 di 12 In primo luogo, si osserva come parte attrice abbia allegato un presunto illecito del convenuto, sub specie – evidentemente, anche se non espressamente – di distrazione illecita dell'automezzo dal patrimonio di senza tuttavia fornire alcuna prova in tal senso. Pt_1
Si rileva, altresì, come il convenuto si sia difeso allegando una presunta rottamazione del mezzo, della quale, parimenti, non vi è prova.
Ciò posto, avendo parte attrice congiuntamente esercitato, come detto, le azioni ex artt. 2393
(responsabilità verso società) e 2394 (responsabilità verso i creditori sociali) c.c., occorre distinguere:
a) rispetto all'azione ex art. 2394 c.c.: trattandosi di domanda di condanna a titolo di responsabilità extracontrattuale, incombeva sull'attore l'onere, non solo di allegare, ma anche di dimostrare l'inadempimento – o meglio: la violazione del generale divieto del neminem laedere – posto in essere dal convenuto;
b) con riferimento, invece, all'azione ex art. 2393 c.c., trattandosi di domanda di condanna a titolo di responsabilità contrattuale, l'attore ben avrebbe potuto limitarsi ad allegare – come in effetti ha allegato – l'inadempimento (questa volta di un'obbligazione, derivante dal rapporto di gestione che legava alla fallita), spettando al convenuto, in tal caso, dimostrare CP_1
l'intervenuto adempimento o, quantomeno, la non imputabilità dell'inadempimento.
In altri termini: la domanda svolta ex art. 2393 c.c., e solo questa domanda, risulta fondata rispetto all'an del danno.
Con riferimento, invece, al quantum, parte attrice chiede la condanna di al pagamento, a titolo CP_1 di risarcimento del danno (“per insussistenza della Porsche”), di una somma pari a euro 50.000,00 (cfr. atto di citazione, p. 7).
D'altra parte, il fallimento non deduce alcunché, non solo a supporto di tale quantificazione (sorta di liquidazione equitativa del danno svolta dall'attore pro domo sua), ma a supporto di una liquidazione equitativa del danno tout court, che pure viene chiesta – anche rispetto a questa voce di danno – sin dall'atto di citazione. Si intende dire che il fallimento non ha fornito alcun criterio in base al quale questo Collegio potrebbe procedere alla liquidazione equitativa;
neppure è possibile ricavare – per dar conto dell'assoluta genericità della richiesta attorea – quale sia lo specifico modello dell'automezzo, né quali fossero le condizioni dello stesso al momento della “scomparsa”, sicché anche la domanda svolta ex art. 2393 c.c. appare, sotto tale profilo, infondata.
6. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza prevalente, sicché sono poste a carico di parte convenuta e vengono compensate nella misura di un quarto, in ragione dell'infondatezza della domanda attorea con riferimento all'addebito relativo alla Porsche. pagina 10 di 12 Le spese medesime sono liquidate tenuto conto del danno accertato (euro 410.795,53), e con riferimento ai valori medi di cui al D.M. 147/2022, essendo stata svolta comunque attività istruttoria significativa e trattandosi di causa certamente complessa per le questioni prospettate. Inoltre, in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio di parte attrice, gli importi sono ridotti della metà, ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002.
Sebbene il difensore di parte attrice, nelle difese svolte, si sia dichiarato antistatario delle spese, emerge dagli atti come il sia stato appunto ammesso al Patrocinio a spese Controparte_3
dello Stato, come da decreto in atti, sicché il convenuto, ai sensi dell'art. 133, D.P.R. n. 115/2002, è tenuto al rimborso delle spese, come liquidate in dispositivo, in favore dello Stato. Infatti, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “al ricorrere delle condizioni previste dalla richiamata norma il giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio” (cfr. Cass. Civ. sez. 3, ordinanza n.
14688 del 26.5.2023).
Le spese di CTU (v. decreto di liquidazione, depositato in data 10 aprile 2024), infine, sono definitivamente poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento delle domande formulate:
1. In parziale accoglimento dell'azione di responsabilità promossa dal Parte_5
nei confronti di condanna quest'ultimo al
[...] Controparte_1 pagamento, in favore del attore, della somma complessiva di € 410.795,53 (€ Parte_3
68.947,00 più € 341.848,53), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT nazionali ed interessi legali sulla somma via via progressivamente rivalutata – con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione – oltre gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
2. Condanna al rimborso delle spese di lite, liquidate, per l'intero, in euro Controparte_1
11.228,50 per compensi, oltre 15% spese generali, oltre accessori di legge e che vengono compensate per un quarto, delle quali si dispone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133
D.P.R. 115/2002.
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
pagina 11 di 12 Il Presidente dott. Michele Guernelli
La Giudice relatrice dott.ssa Roberta Dioguardi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8388/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CARRARA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA PANSA 51 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. CARRARA ALESSANDRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARZI Controparte_1 C.F._1
AMADE' AN ( ) PIAZZA XXV APRILE N. 1 42100 REGGIO C.F._2 NELL'EMILIA; elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
OGGETTO: azione di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti di , in qualità di Controparte_1 ex amministratore della società fallita.
Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI, cui le parti si sono riportate nelle rispettive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.:
Parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel merito in via principale:
a) accertare e dichiarare sussistenti gli elementi di responsabilità in capo al convenuto per quanto alle condotte descritte in narrativa configuranti mala gestio sia con riguardo alla inosservanza degli
pagina 1 di 12 obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale sia in relazione al danno ingiusto da fatto illecito ex art. 2043 c.c., o comunque così come qualificate in corso di causa;
b) conseguentemente condannare il convenuto a corrispondere al Fallimento n° 123/2016 Tribunale di
Reggio Emilia la somma di € 341.848,53 Parte_2
(trecentoquarantunomilaottocentoquarantotto,53 euro) o comunque la minore o maggior soma da quantificarsi in corso di causa eventualmente secondo giudizio di equità a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti per i fatti e/o le condotte descritte in narrativa nonché tutte le somme ritenute di giustizia e/o che risulteranno dovute a seguito di espletanda istruttoria, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dal dì dell'evento sino al saldo effettivo;
con vittoria delle spese d'avvocati de presente giudizio da liquidarsi a spese dello Stato come da nota che si allega.
Parte convenuta:
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione nel miglior modo disattesa e respinta, voglia il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata per l'Impresa,
- in principalità, respingere integralmente la domanda attorea in quanto prescritta e comunque infondata in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum;
- in via di mero subordine, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di controparte sul piano dell'an della responsabilità, determinare il quantum eventualmente dovuto dal convenuto con esclusivo riferimento ai danni che possono essere considerati la conseguenza immediata e diretta delle singole condotte, per importi comunque inferiori a quelli indicati dall'attore.
Con vittoria di spese e compensi.
Con distrazione dei compensi a favore del procuratore antistatario.
Richiamati, in via d'istruzione, i documenti già depositati agli atti del procedimento.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il (nel Parte_3
seguito, anche solo;
la società fallita sarà invece indicata, nel prosieguo, come , Parte_3 Pt_1
dichiarato con sentenza n. 123/2016 del Tribunale di Reggio Emilia, in persona del curatore dott.
[...]
conveniva in giudizio (nel seguito, anche solo , quale (ex) Per_1 Controparte_1 CP_1
amministratore unico di esercitando nei suoi confronti, sulla base degli addebiti di cui a breve, Pt_1 un'azione di responsabilità ex art. 146, comma 2 L.F., nonché domanda di condanna ex art. 2043 c.c.
In particolare, il contestava al convenuto di aver posto in essere, durante il periodo in cui Parte_3 ricopriva la carica di amministratore unico di – e cioè, da ottobre 2010 a gennaio 2012 (atto di Pt_1
citazione, p. 1) – tre atti di mala gestio ed in particolare: due contratti (cessioni di quote) conclusi, in data 14.04.2011, con sé stesso (quindi: da un lato, in veste di amministratore unico di e, Pt_1 dall'altro, a titolo personale) e l'illecita sottrazione, dal patrimonio della fallita, di un autoveicolo pagina 2 di 12 marcato Porsche.
Segnatamente, con riferimento alle due cessioni di quote, in un caso (doc. 1 convenuto), cedeva Pt_1
a dietro corrispettivo di euro 15.000,00, il 100% del capitale sociale della società MI s.r.l. CP_1
(nel seguito anche solo KY); mentre, per effetto dell'altro contratto, cedeva a dietro CP_1 Pt_1
corrispettivo di euro 3.059.348,53 (o meglio: in cambio del trasferimento, da a di due Pt_1 CP_1
crediti, dal valore complessivo di euro 3.059.348,53), il 41,66% del capitale sociale di NM s.p.a.
(nel seguito, anche solo NM).
Ebbene, in virtù della prima cessione (da a quote MI), il convenuto avrebbe Pt_1 CP_1 acquistato a un prezzo (euro 15.000,00) troppo basso rispetto all'effettivo valore delle quote, con danno della fallita.
Con riferimento, invece, alla seconda cessione (da a quote NM), il convenuto CP_1 Pt_1
avrebbe, al contrario, venduto a un prezzo troppo alto o, comunque, a un prezzo certamente più alto di quello cui le medesime quote sarebbero state, di lì a poco (in data 09.01.2012), cedute, in esecuzione di patti contenuti in una precedente transazione, dalla stessa a un ulteriore soggetto, AV Energy Pt_1
Ltd (nel seguito, anche solo AV). In particolare, e AV stipulavano, in data CP_1 Pt_1
17.02.2011, una “Transazione generale e novativa” (doc. 11 attore), in base alla quale, tra l'altro,
e si impegnavano a cedere ad AV tutte le azioni NM da ciascuno di essi CP_1 Pt_1
detenute. In sintesi: dopo la stipula della transazione, ma prima che questa fosse portata a esecuzione, avrebbe ceduto le proprie quote NM a a un prezzo superiore a quello cui, sulla base CP_1 Pt_1
della stessa transazione, le quote in discorso erano destinate a essere trasferite ad AV, con evidente danno – anche qui – per la fallita.
Per quanto riguarda, invece, l'addebito relativo all'automezzo (Porsche), parte attrice evidenziava come il liquidatore in sede di riapertura dei saldi patrimoniali alla data dell'1/1/2013, CP_2 avesse rilevato una "insussistenza" con riferimento alla voce "Automezzi”, relativa appunto a un'autovettura marcata Porsche, acquistata in data 02/08/2007 e non rinvenuta e come avesse CP_1
riferito di avere rottamato il mezzo, tuttavia, senza essere in grado di comprovare tale circostanza.
Il quantificava l'intero danno subito in euro 1.500.000,00 (euro 100.000,00 per cessione Parte_3
MI; euro 1.350.000,00 per cessione NM;
euro 50.000,00 per questione Porsche); chiedeva, in subordine, la liquidazione del danno in via equitativa.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale anzitutto eccepiva la prescrizione delle azioni spiegate dal , oltre ad evidenziare un'asserita genericità delle contestazioni avversarie. Deduceva, in Parte_3
pagina 3 di 12 ogni caso, l'infondatezza delle domande.
All'udienza del 26 settembre 2019, la giudice allora incaricata della trattazione del procedimento assegnava alle parti, su loro concorde richiesta, i termini per il deposito delle memorie istruttorie, ex art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando all'udienza del 26 maggio 2020 per la decisione in ordine alle istanze istruttorie, rispetto alle quali si riservava.
Con ordinanza del 28 maggio 2020, la giudice rilevava, anzitutto, l'irrilevanza e la tardività delle prove orali richieste da parte attrice, rispettivamente, in memoria nn. 2 e 3, oltre a evidenziare la tardività della documentazione prodotta dal convenuto in allegato alla memoria n. 3; ritenuto, altresì, necessario disporre CTU, nominava a tal fine la dott.ssa formulando il seguente quesito: Per_2
“Dica il ctu, esaminati gli atti di causa ed acquisita ogni ulteriore documentazione contabile e/o bancaria della società attrice:
se dalla documentazione sociale emergano condotte attive od omissive dell' in Parte_4 violazione dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo ovvero atti di gestione posti in essere senza l'ordinaria diligenza del mandatario vuoi nella fase della scelta gestionale vuoi nella fase esecutiva, avuto riguardo alle cautele e/o modalità operative normalmente adottate per il tipo di scelta gestionale in relazione alle circostanze del caso;
dica in particolare se dette violazioni sussistano nelle operazioni censurate dal FALLIMENTO attore
(cessione partecipazione MI SR e transazione AV e relativa esecuzione) e in ipotesi affermativa dica se i comportamenti individuati siano stati pregiudizievoli per la società e/o se abbiano determinato il depauperamento del patrimonio sociale;
in ipotesi ulteriormente affermativa quantifichi il danno subito dalla società e dica se il depauperamento del patrimonio sociale abbia determinato l'insufficienza del medesimo al soddisfacimento dei creditori”.
All'udienza del 27 ottobre 2020, quindi, la giudice conferiva incarico alla CTU sulla base del quesito di cui sopra;
all'esito, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 22 dicembre 2020, il convenuto depositava istanza di sospensione delle operazioni peritali, pendendo trattative tra le parti.
Mutava nel frattempo il difensore di parte convenuta e seguivano alcuni rinvii d'udienza, in pendenza di trattative.
All'udienza del giorno 11 luglio 2023, nessuno compariva, sicché la giudice, visti gli artt. 181 e 309
pagina 4 di 12 c.p.c., rinviava a nuova udienza.
All'udienza del 12 settembre 2023, dato atto dell'esito negativo delle trattative, il processo era rinviato a una nuova udienza di conferimento incarico alla già nominata CTU.
All'udienza del 30 novembre 2023, la giudice conferiva nuovo incarico alla CTU, sempre sulla base del quesito di cui all'ordinanza del 28 maggio 2020; all'esito, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Mutava nel frattempo nuovamente il giudice istruttore, nella persona del dott. Marco D'Orazi.
In data 9 aprile 2024 veniva depositata la relazione peritale.
All'udienza del 27 giugno 2024, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi;
all'esito, il giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza differita (dal 22.07.2024).
Mutava ancora una volta il giudice istruttore, nella persona dell'odierna relatrice, che con provvedimento del 16 ottobre 2024, fissava nuovamente avanti a sé udienza di precisazione delle conclusioni (che veniva poi fissata, su istanza del convenuto, in forma scritta).
Seguiva il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2024, in cui le parti precisavano le rispettive conclusioni e con ordinanza assunta in data 7 novembre 2024, la giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Seguiva il deposito degli scritti conclusivi.
****
1. Sulla qualificazione della domanda
Il Fallimento attore non pare aver indicato, neppure in via indiretta, lo specifico titolo posto a fondamento della propria iniziativa giudiziaria promossa ex art. 146 L.F.
D'altra parte, sul punto si è affermato che “la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni” (Cass. civ. n. 23452 del 20/09/2019).
Ciò posto, deve ritenersi che il abbia congiuntamente proposto le due azioni di Parte_3
responsabilità; vale a dire: sia l'azione di responsabilità nell'interesse della società (ex art. 2393 c.c.), sia quella prevista nell'interesse dei creditori sociali (ex art. 2394 c.c.).
pagina 5 di 12 Si precisa, altresì, come l'attore abbia formulato, sin dall'atto di citazione, anche una domanda di condanna a titolo di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.); domanda che deve ritenersi assorbita, per quanto di seguito si dirà, nell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., anch'essa di natura extracontrattuale.
2. Sull'eccezione di prescrizione
Il convenuto ha eccepito, fin dalla comparsa di costituzione e risposta, la prescrizione delle domande formulate dal fallimento attore.
L'eccezione è infondata.
Preliminarmente si rileva come il termine di prescrizione, pur essendo quinquennale per entrambe le azioni proposte, sia soggetto, nei due casi, a discipline non completamente sovrapponibili.
In particolare, nell'azione sociale di responsabilità (di cui agli artt. 2393-2392 c.c.) il decorso del termine viene sospeso, a norma dell'art. 2941 n. 7 c.c., fino alla cessazione dalla carica dell'amministratore, che nel caso di è intervenuta – com'è pacifico – nell'autunno del 2012 e, CP_1
più precisamente, in data 10.10.2012, data di messa in liquidazione della società (cfr. anche relazione
CTU, p. 13). Pertanto, detto termine non era decorso alla data del 15.09.2017, quando CP_1
riceveva la raccomandata (doc. 4 attore) che, in quanto contenente i medesimi addebiti formulati nel presente giudizio, interrompeva il decorso del termine di prescrizione. L'atto di citazione veniva poi notificato due anni dopo, nel 2019.
Con riferimento, invece, all'azione esercitata a tutela dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), si rileva che, pur non operando la causa di sospensione di cui sopra, il termine di prescrizione decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori stessi, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i loro crediti;
e poiché sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento – che, nel caso di specie, è intervenuta in data
24.12.2016: cfr. doc. 1 attore – , spetta all'amministratore che sollevi la relativa eccezione fornire la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza di uno stato di incapienza patrimoniale oggettivamente percepibile (Cass. civ. n. 13378 del 12.06.2014; Cass. civ. n. 8426 del 5.04.2013). Di tale evenienza il convenuto non ha offerto alcuna prova, essendosi limitato a evidenziare (comparsa di costituzione, p. 2) come i singoli atti in contestazione siano stati compiuti più di 5 anni prima dall'instaurazione del presente giudizio.
3. Sulla cessione di quote da a (quote MI s.r.l.) Pt_1 CP_1
Con riferimento alla cessione delle quote MI s.r.l. (doc. 1 convenuto), l'azione di responsabilità svolta dal fallimento appare fondata, nei termini che seguono.
pagina 6 di 12 Ritiene il Collegio – condividendo, sul punto, le considerazioni svolte dalla CTU (pp. 21 e ss.) – che il valore delle quote cedute da a vada parametrato al patrimonio netto che MI aveva al Pt_1 CP_1
momento della stipula (14.04.2011).
D'altra parte, non risultando agli atti la situazione contabile di MI alla data in questione
(14.04.2011), pare ragionevole fondare tale stima – in un'ottica, peraltro, schiettamente prudenziale
(che non tiene conto, cioè, dell'ulteriore dato rappresentato dal valore di avviamento) – sul valore del patrimonio netto di MI al 31.12.2010 (cfr. bilancio 2010 di MI: doc. 21 attore), pari a euro
83.947,00.
Ciò posto, avendo versato a come corrispettivo dell'acquisto delle quote MI, un CP_1 Pt_1
importo pari a euro 15.000,00, si ritiene sufficientemente dimostrato come il convenuto abbia posto in essere un atto di mala gestio, sub specie di contratto concluso con sé stesso in danno della stessa Pt_1
Si osserva, peraltro, come fin dalla comparsa di costituzione, abbia evidenziato come il CP_1
bilancio 2010 di MI sia stato approvato – com'è pacifico – dopo la stipula dell'atto di cessione di cui si discorre ed abbia di conseguenza dedotto di non avere potuto sapere, a quella data, che l'acquisto delle quote della società KY si stava perfezionando ad un prezzo troppo basso rispetto al reale valore di mercato. Ha quindi dedotto come la sua responsabilità debba escludersi anche in ragione della assenza dell'elemento soggettivo (del dolo o della colpa).
A tal proposito, si osserva come prima di diventare titolare del 100% delle quote MI, CP_1 controllasse comunque quest'ultima società, seppur solo indirettamente, per il tramite della stessa Ve- ga, di cui era all'epoca amministratore unico (dal 2007) e socio al 99,05% (dal giorno 1.10.2009); inoltre, rileva la circostanza che anche prima della cessione in discorso, il convenuto fosse amministratore unico della stessa MI (cfr. bilancio 2009 MI: doc. 20 attore).
Tali elementi, in presenza di un contratto concluso con sé stesso, inducono quindi a ritenere sussistente l'elemento soggettivo delle fattispecie di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., quantomeno in termini di colpa.
Il danno, poi, può essere quantificato in euro 68.947,00, pari alla differenza tra il valore reale delle quote al momento della cessione (euro 83.947,00) ed il prezzo versato (euro 15.000,00), al quale deve aggiungersi la rivalutazione secondo gli indici ISTAT nazionali e gli interessi legali sulla somma via via progressivamente rivalutata, dalla notifica dell'atto di citazione, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
4. Sulla cessione di quote da a (quote NM s.p.a.) CP_1 Pt_1
Anche con riferimento alla cessione delle quote NM s.p.a. (doc. 12 attore), l'azione di responsabilità svolta dal fallimento appare fondata, nei termini che seguono.
pagina 7 di 12 Giova anzitutto richiamare il contesto in cui la cessione medesima è intervenuta, evidenziando l'ordine cronologico di stipula degli atti rilevanti ai fini della decisione del presente capo della sentenza;
e, in particolare:
a) in data 17.02.2011, e AV stipulavano la “transazione generale e novativa” CP_1 Pt_1
(doc. 11 attore), in base alla quale, tra l'altro, e si impegnavano a trasferire alla CP_1 Pt_1 stessa AV “tutte le azioni NM da ciascuno di essi detenute e così per complessive n.
60.000 azioni” (cfr. art.
2.1.1. della transazione); al momento della stipula della transazione, come si ricava dal doc. 12 prodotto dal fallimento, era titolare di n. 52.690 azioni CP_1
NM (43,91% del capitale sociale), mentre deteneva n.
7.310 azioni (6,09% del Pt_1
capitale sociale);
b) in data 14.04.2011, cedeva a n. 50.000 azioni di NM s.p.a. (pari al 41,66% CP_1 Pt_1 del capitale sociale di quest'ultima), verso il prezzo di euro 3.059.348,53, corrisposto mediante il trasferimento, questa volta da a di due crediti (rispetto ai quali: v. dopo); in Pt_1 CP_1
conseguenza della cessione in discorso, la complessiva quota di n. 60.000 azioni di NM
(50% del capitale sociale) di titolarità di e era, dunque, così ripartita: n. 2.690 CP_1 Pt_1
azioni a (pari al 2,24% del capitale sociale) e n. 57.310 azioni a (pari al 47,76% CP_1 Pt_1
del capitale sociale);
c) in data 9.01.2012, e in esecuzione della transazione di cui sopra, cedevano ad CP_1 Pt_1
AV le rispettive quote del capitale sociale di NM (cfr. doc. 13 attore, pp. 38-39).
Tanto premesso, rileva il Collegio – in accordo con quanto evidenziato dalla CTU (pp. 39 ss.), rispetto alla cui bozza di relazione, peraltro, neppure sono state presentate osservazioni dalle parti (cfr. relazione, p. 8) – come con atto di circa due mesi successivo alla stipula della transazione, CP_1
abbia trasferito a delle azioni NM a un prezzo nettamente inferiore a quello cui le medesime Pt_1
azioni, appena 9 mesi dopo, venivano cedute – in esecuzione della transazione – dalla stessa ad Pt_1
AV.
In particolare, cedeva a ad un prezzo di euro 61,18 per azione (euro 3.059.348,53 diviso CP_1 Pt_1
50.000 azioni), mentre cedeva ad AV a un prezzo di euro 54,35 per azione (euro Pt_1
3.261.035,95 diviso 60.000 azioni); il che ha comportato una differenza negativa per pari a euro Pt_1
341.848,53 (euro 54,35 moltiplicato per 50.000 azioni, meno euro 3.059.348,53).
Si precisa che il valore di euro 3.261.035,95 è da considerarsi quale importo del corrispettivo della totalità di azioni NM cedute – da e – ad AV in sede di esecuzione della CP_1 Pt_1
transazione (cfr. relazione CTU, pp. 39-40). Le parti non hanno specificamente contestato tale importo, né il relativo metodo di calcolo. pagina 8 di 12 Sulla base di tali premesse, può affermarsi che cedendo la quasi totalità delle proprie azioni CP_1
NM, non direttamente ad AV, ma a che poi le avrebbe cedute ad AV ad un prezzo Pt_1
inferiore, abbia causato un danno alla stessa pari appunto alla minusvalenza sulle azioni NM Pt_1
(euro 341.848,53).
D'altra parte, allorquando cedeva a le azioni NM, la transazione era già stata CP_1 Pt_1
stipulata da un paio di mesi, sicché il convenuto era nella condizione – se non di conoscere – quantomeno di poter conoscere, usando l'ordinaria diligenza, della minusvalenza che, da lì a poco, Ve- ga avrebbe subito proprio a causa della cessione in discorso.
Non solo: come rilevato dalla stessa CTU (p. 41), la necessità di questo “passaggio ulteriore” – si ripete: l'acquisto delle azioni NM detenute da da parte di che poi le avrebbe CP_1 Pt_1
rivendute ad AV – neppure è ricavabile dal testo della transazione;
con la conseguenza che la logica economica di tale trasferimento pare difficilmente rinvenibile, se non nel senso di garantire a CP_1
un guadagno a discapito di in assenza di tale cessione, infatti, avrebbe dovuto Pt_1 CP_1 semplicemente cedere le proprie azioni ad AV, così come previsto dall'art.
2.1.1. della transazione;
in conseguenza della contestata cessione, invece, pur avendo ugualmente “perso” le azioni CP_1
NM, ha però ottenuto un guadagno netto, a scapito appunto di pari al valore dei crediti Pt_1
acquistati.
Si aggiunga che, come risulta dallo stesso doc. 12 di parte attrice, i due crediti che il convenuto ha ottenuto quale corrispettivo sono relativi a rapporti in cui il soggetto passivo è, in un caso, CP_1 medesimo (per euro 1.924.850,32) e, nell'altro, MI (per euro 1.134.498,21); società, quest'ultima, di cui acquistava, in pari data, il 100% del capitale sociale (v. sopra). In altri termini: il CP_1 corrispettivo ottenuto da è rappresentato, più che dall'acquisto di due crediti, dalla perdita di CP_1
due debiti;
in ogni caso, a discapito di Pt_1
Tanto premesso, emerge come abbia concluso, anche in questo caso, un contratto con sé stesso CP_1
che ha generato, quantomeno con colpa, un danno in capo a danno che, come detto, viene Pt_1
quantificato in euro 341.848,53, pari alla minusvalenza subita da con riferimento alle quote Pt_1
NM, al quale deve aggiungersi la rivalutazione secondo gli indici ISTAT nazionali ed interessi legali sulla somma via via progressivamente rivalutata, dalla notifica dell'atto di citazione, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
5. Sulla questione Porsche
Per quanto riguarda la contestazione relativa alla autovettura Porsche, l'azione di responsabilità svolta dal fallimento appare infondata.
pagina 9 di 12 In primo luogo, si osserva come parte attrice abbia allegato un presunto illecito del convenuto, sub specie – evidentemente, anche se non espressamente – di distrazione illecita dell'automezzo dal patrimonio di senza tuttavia fornire alcuna prova in tal senso. Pt_1
Si rileva, altresì, come il convenuto si sia difeso allegando una presunta rottamazione del mezzo, della quale, parimenti, non vi è prova.
Ciò posto, avendo parte attrice congiuntamente esercitato, come detto, le azioni ex artt. 2393
(responsabilità verso società) e 2394 (responsabilità verso i creditori sociali) c.c., occorre distinguere:
a) rispetto all'azione ex art. 2394 c.c.: trattandosi di domanda di condanna a titolo di responsabilità extracontrattuale, incombeva sull'attore l'onere, non solo di allegare, ma anche di dimostrare l'inadempimento – o meglio: la violazione del generale divieto del neminem laedere – posto in essere dal convenuto;
b) con riferimento, invece, all'azione ex art. 2393 c.c., trattandosi di domanda di condanna a titolo di responsabilità contrattuale, l'attore ben avrebbe potuto limitarsi ad allegare – come in effetti ha allegato – l'inadempimento (questa volta di un'obbligazione, derivante dal rapporto di gestione che legava alla fallita), spettando al convenuto, in tal caso, dimostrare CP_1
l'intervenuto adempimento o, quantomeno, la non imputabilità dell'inadempimento.
In altri termini: la domanda svolta ex art. 2393 c.c., e solo questa domanda, risulta fondata rispetto all'an del danno.
Con riferimento, invece, al quantum, parte attrice chiede la condanna di al pagamento, a titolo CP_1 di risarcimento del danno (“per insussistenza della Porsche”), di una somma pari a euro 50.000,00 (cfr. atto di citazione, p. 7).
D'altra parte, il fallimento non deduce alcunché, non solo a supporto di tale quantificazione (sorta di liquidazione equitativa del danno svolta dall'attore pro domo sua), ma a supporto di una liquidazione equitativa del danno tout court, che pure viene chiesta – anche rispetto a questa voce di danno – sin dall'atto di citazione. Si intende dire che il fallimento non ha fornito alcun criterio in base al quale questo Collegio potrebbe procedere alla liquidazione equitativa;
neppure è possibile ricavare – per dar conto dell'assoluta genericità della richiesta attorea – quale sia lo specifico modello dell'automezzo, né quali fossero le condizioni dello stesso al momento della “scomparsa”, sicché anche la domanda svolta ex art. 2393 c.c. appare, sotto tale profilo, infondata.
6. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza prevalente, sicché sono poste a carico di parte convenuta e vengono compensate nella misura di un quarto, in ragione dell'infondatezza della domanda attorea con riferimento all'addebito relativo alla Porsche. pagina 10 di 12 Le spese medesime sono liquidate tenuto conto del danno accertato (euro 410.795,53), e con riferimento ai valori medi di cui al D.M. 147/2022, essendo stata svolta comunque attività istruttoria significativa e trattandosi di causa certamente complessa per le questioni prospettate. Inoltre, in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio di parte attrice, gli importi sono ridotti della metà, ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002.
Sebbene il difensore di parte attrice, nelle difese svolte, si sia dichiarato antistatario delle spese, emerge dagli atti come il sia stato appunto ammesso al Patrocinio a spese Controparte_3
dello Stato, come da decreto in atti, sicché il convenuto, ai sensi dell'art. 133, D.P.R. n. 115/2002, è tenuto al rimborso delle spese, come liquidate in dispositivo, in favore dello Stato. Infatti, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “al ricorrere delle condizioni previste dalla richiamata norma il giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio” (cfr. Cass. Civ. sez. 3, ordinanza n.
14688 del 26.5.2023).
Le spese di CTU (v. decreto di liquidazione, depositato in data 10 aprile 2024), infine, sono definitivamente poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento delle domande formulate:
1. In parziale accoglimento dell'azione di responsabilità promossa dal Parte_5
nei confronti di condanna quest'ultimo al
[...] Controparte_1 pagamento, in favore del attore, della somma complessiva di € 410.795,53 (€ Parte_3
68.947,00 più € 341.848,53), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT nazionali ed interessi legali sulla somma via via progressivamente rivalutata – con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione – oltre gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
2. Condanna al rimborso delle spese di lite, liquidate, per l'intero, in euro Controparte_1
11.228,50 per compensi, oltre 15% spese generali, oltre accessori di legge e che vengono compensate per un quarto, delle quali si dispone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133
D.P.R. 115/2002.
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
pagina 11 di 12 Il Presidente dott. Michele Guernelli
La Giudice relatrice dott.ssa Roberta Dioguardi
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