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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 01/07/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 473/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. MURA GIAN MARCO Parte_1
APPELLANTE contro appresentato e difeso dall'Avv. SPANU MARIA TERESA Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza: IN VIA PRINCIPALE: - Accogliere l'appello e per l'effetto rigettare integralmente le domande proposte da;
IN VIA SUBORDINATA: - Riformare la sentenza Controparte_1 impugnata determinando nella somma di €. 2.535,00= l'importo del danno subito dall'attore e, preso atto dell'avvenuto versamento da parte del della complessiva somma di €. 5.000,00 a Pt_1 titolo di provvisionale, dichiarare che nulla è da questi dovuta per le ragioni di cui al giudizio. - riformare la sentenza impugnata in punto di spese di lite disponendo la compensazione di quelle di primo grado e condanna dell'appellato a quelle del presente grado
Per In via preliminare si insiste nella richiesta di rinnovo della CTU e in Controparte_1 difetto nel richiamo dello stesso CTU a chiarimenti per i motivi espressi nell'espositiva in difetto 1. Adversis reiectis;
2. Rigettare l'appello principale proposto da in quanto Parte_1
pagina 1 di 6 infondato in fatto e in diritto;
3. In parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare il danno biologico permanente nella misura del 15%, riconoscere la personalizzazione del danno nella misura del 22%, accertare il danno da lesioni temporanee nella misura di 10 giorni di inabilità e, per l'effetto, condannare a corrispondere in favore di Parte_1 [...]
la somma complessiva di € 46.355,46 e precisamente € 37.488,00 per invalidità CP_1 permanente 15%, € 8.247,00 a titolo di personalizzazione del danno del 22%, € 980,00 per invalidità temporanea di gg 10 o quella veriore somma di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi alla data dell'effettivo pagamento;
4. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari Ruiu Controparte_1
. Esponeva l'attore che il convenuto era stato condannato al risarcimento dei Parte_1
danni in suo favore a seguito di sentenza penale della Corte d'Appello di Sassari n.597 del
20.9.2016 per il reato di lesioni nonché prosciolto per intervenuta prescrizione dal reato di cui all'art. 392 c.p. (sentenza Corte Appello Sassari nr 368 dell'11.7.2018) con condanna altresì al pagamento di una provvisionale di euro 4.500 per i danni subii per sistemare l'impianto di climatizzazione danneggiato dal e per l'interruzione della sua attività di medico radiologo. Pt_1
Premesso di avere ricevuto (a seguito di pignoramento presso terzi) la sola somma di euro 4.500 per i danni patrimoniali già liquidati con la provvisionale, chiedeva il ristoro di quelli ulteriori da lui subiti.
Si costituiva il convenuto contestando ogni avversa pretesa, sottolineando di avere già interamente versato la somma liquidata dal giudice penale a titolo di provvisionale.
Celebrata l'istruttoria attraverso produzioni documentali, rigettata l'istanza di consulenza tecnica, in data 9.10.22 il Giudice pronunciava sentenza nr 999/22 con la quale ritenuta una invalidità permanente del 5%, condannava il al pagamento della somma di euro 6.145,00 a Pt_1
titolo di risarcimento danni per danno biologico.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il censurando la decisione nella parte in cui il Pt_1
Tribunale mal valutava gli effetti civili della sentenza penale di non luogo a procedere;
riteneva provato il nesso di causalità tra i reati e il danno lamentato, non considerava il pagamento della provvisionale di euro 4.500 da lui già eseguito in sede esecutiva, mal decideva in ordine alle spese di lite.
Ha chiesto pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la riforma totale delle statuizioni del tribunale. pagina 2 di 6 Si è costituito il he ha domandato il rigetto dell'appello, proponendo a sua volta appello CP_1
incidentale avverso il capo della sentenza in cui il giudice liquidava la sola somma di 6.145,00 euro, errando nella quantificazione del danno, senza procedere alla sua personalizzazione.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza, questa Corte ha disposto CTU medico- legale volta ad accertare la sussistenza e la persistenza di una patologia psichica già attestata nel certificato medico agli atti, il periodo di insorgenza e la correlazione coi fatti di causa.
All'esito della relazione dell'ausiliare, alla udienza del 21.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Possono essere trattati congiuntamente l'appello principale e quello incidentale nella parte in cui gli appellanti hanno contestato la valutazione del giudice in ordine alla sussidenza del danno e alla sua quantificazione.
Per maggiore chiarezza si premette che il DJ domandava il risarcimento del danno non patrimoniale per il reato di lesioni ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, già oggetto di sentenze penali irrevocabili. La prima (nr 597/2016) emessa dalla Corte di appello di Sassari, che confermava la sentenza di condanna per il reato di lesioni e, la seconda (nr. 368/2018), con la quale la medesima Corte proscioglieva l'imputato per prescrizione, intervenuta dopo la sentenza di condanna di primo grado.
In tale provvedimento, la Corte confermava la provvisionale già disposta in favore della p.c., riducendola ad euro 4.500,00 in quanto una parte dei fatti era stata già oggetto di altro giudizio, definito con altra sentenza passata in giudicato.
Con il primo motivo di appello, il ha lamentato l'inidoneità della seconda sentenza (ndp Pt_1
per il reato di cui all'art. 392 c.p.) a produrre effetti vincolanti nel processo civile.
Occorre pertanto esaminare la questione relativa all'autorità del giudicato penale in rapporto alla responsabilità civile “ex delicto” disciplinato dall'art. 651 c.p.p. che testualmente recita: “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato…”. pagina 3 di 6 Nessun dubbio, quindi, che una sentenza penale irrevocabile di condanna abbia efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Altrettanto certo, però, che anche la sentenza di proscioglimento in un processo in cui vi è stata la costituzione di parte civile assume efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto, della sua illeceità e della responsabilità dell'imputato: la costituzione di p.c. comporta infatti il trasferimento nel processo penale dell'azione civile, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza penale (anche di ndp) che ha statuito in merito all'accertamento della responsabilità civile preclude qualsiasi ulteriore accertamento in sede civile.
Ciò posto, se non può dubitarsi che la sentenza di condanna nr 597 del 29.9.2016 abbia accertato in modo irrevocabile la sussistenza del reato di lesioni commesse dal ai danni del Pt_1
DJ , ad identiche conclusioni si giunge con riferimento alla sentenza ( nr 368 dell'11.7.2018), in cui la Corte dichiarava non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per il reato di esercizio arbitrario , per il quale il era stato condannato di primo grado. Pt_1
Anche in tale sentenza infatti, la Corte, solo al fine di valutare la responsabilità civile, procedeva comunque alla ricostruzione del fatto e all'accertamento della responsabilità dell'imputato, stante la richiesta di risarcimento formulata dalla parte civile.
“Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.( vedi Cass.
36208/24).
Pertanto, anche la sentenza di ndp assume autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e alla responsabilità dell'imputato.
Ne deriva che possono essere liquidati in sede civile i danni non patrimoniali derivanti sia dal reato di lesioni sia da quello di esercizio arbitrario, sono se dimostrati dal creditore. Quanto ai primi, erroneamente il giudice non riconosceva i danni delle lesioni dimostrare dal certificato medico di cui al processo penale (con prognosi di giorni 10); quanto ai danni per il restante pagina 4 di 6 episodio, si osserva che lo stato di ansia derivato è dimostrato dal certificato medico a firma del dott. . Per_1
In esso lo specialista attestava un disturbo derivato da uno stato di stress persistente, costituito da una combinazione di ansia, depressione e irritabilità.
Tale patologia veniva confermata dalla CTU svolta in questo grado: in essa l'ausiliare riscontrava la sussistenza di aspetti residuali di un disturbo dell'adattamento con ansia persistente correlato con ragionevole probabilità con i fatti di causa in assenza di evidenti preesistenze e lo quantificava nella misura del 2%.
Ritiene questa Corte che tale valutazione ( differente rispetto a quella cui giungeva il tribunale) meriti piena condivisione.
Certa la prova in ordine al rapporto di causalità con il reato contestato in quanto, come evidenziato nella relazione, il periziato colloca in modo coerente e preciso l'esordio del disturbo dopo l'aggressione, riporta una sintomatologia coerente con gli eventi traumatici (paura, insonnia, evitamento), idonei a innescare tali problematiche.
Corretta, ancora, la quantificazione dell'invalidità nella misura del 2% , determinata secondo le linee guida SIMLA 2016, tenuto conto del coefficiente di rilevanza dell'evento psico traumatico
(0.25) trattandosi di eventi inquadrabili nel secondo livello ( conflittualità con i colleghi di lavoro).
Deve, invece, rigettarsi la richiesta dell' appellante incidentale che ha domandato una diversa quantificazione: nessuna prova è emersa infatti sul rapporto di causalità tra l'adenocarcinoma al colon del DJ ed i fatti accertati penalmente.
Nessuna prova, neppure, su eventuali maggiori danni che possano determinare una personalizzazione e una differente quantificazione (come richiesti dall'appellante incidentale ).
Alla luce di quanto emerso non appare necessario disporre un richiamo né un rinnovo della ctu.
La sentenza del primo giudice deve essere, pertanto, parzialmente riformata nella parte in cui non riconosceva il danno biologico da lesione e, viceversa, riconosceva uno stato di ansia con conseguente invalidità pari al 5% non invece del 2%,
La quantificazione del danno, trattandosi di microlesioni, segue le tabelle di Milano in uso a questa Corte: 10 giorni di invalidità temporanea sono liquidati nella misura di € 552,40 (euro
55,24 x 10) e la invalidità permanente del 2% è liquidata in euro 1.385,90, per un complessivo pagina 5 di 6 l'importo complessivo di euro 1.938,30 in valori attuali, oltre interessi sulla somma devalutata alla data dell'illecito.
L'importo di euro 4.500,00 già versato a titolo di provvisionale non può essere invece considerato in quanto riferibile, come espressamente statuito dal giudice penale, solo ai danni patrimoniali (testualmente in sentenza: “avuto riguardo al disagio e al danno subito dal DJ sia per sistemare l'impianto di climatizzazione sia per l'interruzione delle visite mediche programmatiche.”).
Con l'ultimo motivo di doglianza l'appellante principale ha contestato la valutazione del primo giudice in ordine alle spese di lite liquidate secondo il criterio della soccombenza.
La censura non merita pregio: correttamente il Tribunale condannava il alle spese del primo Pt_1
grado di giudizio risultano costui soccombente rispetto alla pretesa creditoria di controparte.
L'accoglimento parziale dell'appello principale e dell'appello incidentale determina, invece, la compensazione delle spese di lite di questo grado nella misura di ½, con la restante metà da porre a carico del secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (in considerazione Pt_1
della semplicità della controversia).
Per gli stessi motivi le spese di CTU vengono poste a carico delle parti nella misura di ½.
Seguono le determinazioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e in parziale Parte_1
accoglimento dell'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
999/2022 emessa dal Tribunale di Sassari il 10.10.2022:
1. condanna al pagamento in favore della somma di Parte_1 Controparte_1
Euro 1.938,30 oltre interessi;
2. pone le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
3. compensa tra parti nella misura del 50% le spese di lite del presente grado di giudizio, ponendo la restante parte a carico del che liquida in euro 1.453,00 per compensi Pt_1
oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari 01.07.2025
Il Presidente-rel. Dott.ssa Maria Grixoni pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 473/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. MURA GIAN MARCO Parte_1
APPELLANTE contro appresentato e difeso dall'Avv. SPANU MARIA TERESA Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza: IN VIA PRINCIPALE: - Accogliere l'appello e per l'effetto rigettare integralmente le domande proposte da;
IN VIA SUBORDINATA: - Riformare la sentenza Controparte_1 impugnata determinando nella somma di €. 2.535,00= l'importo del danno subito dall'attore e, preso atto dell'avvenuto versamento da parte del della complessiva somma di €. 5.000,00 a Pt_1 titolo di provvisionale, dichiarare che nulla è da questi dovuta per le ragioni di cui al giudizio. - riformare la sentenza impugnata in punto di spese di lite disponendo la compensazione di quelle di primo grado e condanna dell'appellato a quelle del presente grado
Per In via preliminare si insiste nella richiesta di rinnovo della CTU e in Controparte_1 difetto nel richiamo dello stesso CTU a chiarimenti per i motivi espressi nell'espositiva in difetto 1. Adversis reiectis;
2. Rigettare l'appello principale proposto da in quanto Parte_1
pagina 1 di 6 infondato in fatto e in diritto;
3. In parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare il danno biologico permanente nella misura del 15%, riconoscere la personalizzazione del danno nella misura del 22%, accertare il danno da lesioni temporanee nella misura di 10 giorni di inabilità e, per l'effetto, condannare a corrispondere in favore di Parte_1 [...]
la somma complessiva di € 46.355,46 e precisamente € 37.488,00 per invalidità CP_1 permanente 15%, € 8.247,00 a titolo di personalizzazione del danno del 22%, € 980,00 per invalidità temporanea di gg 10 o quella veriore somma di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi alla data dell'effettivo pagamento;
4. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari Ruiu Controparte_1
. Esponeva l'attore che il convenuto era stato condannato al risarcimento dei Parte_1
danni in suo favore a seguito di sentenza penale della Corte d'Appello di Sassari n.597 del
20.9.2016 per il reato di lesioni nonché prosciolto per intervenuta prescrizione dal reato di cui all'art. 392 c.p. (sentenza Corte Appello Sassari nr 368 dell'11.7.2018) con condanna altresì al pagamento di una provvisionale di euro 4.500 per i danni subii per sistemare l'impianto di climatizzazione danneggiato dal e per l'interruzione della sua attività di medico radiologo. Pt_1
Premesso di avere ricevuto (a seguito di pignoramento presso terzi) la sola somma di euro 4.500 per i danni patrimoniali già liquidati con la provvisionale, chiedeva il ristoro di quelli ulteriori da lui subiti.
Si costituiva il convenuto contestando ogni avversa pretesa, sottolineando di avere già interamente versato la somma liquidata dal giudice penale a titolo di provvisionale.
Celebrata l'istruttoria attraverso produzioni documentali, rigettata l'istanza di consulenza tecnica, in data 9.10.22 il Giudice pronunciava sentenza nr 999/22 con la quale ritenuta una invalidità permanente del 5%, condannava il al pagamento della somma di euro 6.145,00 a Pt_1
titolo di risarcimento danni per danno biologico.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il censurando la decisione nella parte in cui il Pt_1
Tribunale mal valutava gli effetti civili della sentenza penale di non luogo a procedere;
riteneva provato il nesso di causalità tra i reati e il danno lamentato, non considerava il pagamento della provvisionale di euro 4.500 da lui già eseguito in sede esecutiva, mal decideva in ordine alle spese di lite.
Ha chiesto pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la riforma totale delle statuizioni del tribunale. pagina 2 di 6 Si è costituito il he ha domandato il rigetto dell'appello, proponendo a sua volta appello CP_1
incidentale avverso il capo della sentenza in cui il giudice liquidava la sola somma di 6.145,00 euro, errando nella quantificazione del danno, senza procedere alla sua personalizzazione.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza, questa Corte ha disposto CTU medico- legale volta ad accertare la sussistenza e la persistenza di una patologia psichica già attestata nel certificato medico agli atti, il periodo di insorgenza e la correlazione coi fatti di causa.
All'esito della relazione dell'ausiliare, alla udienza del 21.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Possono essere trattati congiuntamente l'appello principale e quello incidentale nella parte in cui gli appellanti hanno contestato la valutazione del giudice in ordine alla sussidenza del danno e alla sua quantificazione.
Per maggiore chiarezza si premette che il DJ domandava il risarcimento del danno non patrimoniale per il reato di lesioni ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, già oggetto di sentenze penali irrevocabili. La prima (nr 597/2016) emessa dalla Corte di appello di Sassari, che confermava la sentenza di condanna per il reato di lesioni e, la seconda (nr. 368/2018), con la quale la medesima Corte proscioglieva l'imputato per prescrizione, intervenuta dopo la sentenza di condanna di primo grado.
In tale provvedimento, la Corte confermava la provvisionale già disposta in favore della p.c., riducendola ad euro 4.500,00 in quanto una parte dei fatti era stata già oggetto di altro giudizio, definito con altra sentenza passata in giudicato.
Con il primo motivo di appello, il ha lamentato l'inidoneità della seconda sentenza (ndp Pt_1
per il reato di cui all'art. 392 c.p.) a produrre effetti vincolanti nel processo civile.
Occorre pertanto esaminare la questione relativa all'autorità del giudicato penale in rapporto alla responsabilità civile “ex delicto” disciplinato dall'art. 651 c.p.p. che testualmente recita: “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato…”. pagina 3 di 6 Nessun dubbio, quindi, che una sentenza penale irrevocabile di condanna abbia efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Altrettanto certo, però, che anche la sentenza di proscioglimento in un processo in cui vi è stata la costituzione di parte civile assume efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto, della sua illeceità e della responsabilità dell'imputato: la costituzione di p.c. comporta infatti il trasferimento nel processo penale dell'azione civile, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza penale (anche di ndp) che ha statuito in merito all'accertamento della responsabilità civile preclude qualsiasi ulteriore accertamento in sede civile.
Ciò posto, se non può dubitarsi che la sentenza di condanna nr 597 del 29.9.2016 abbia accertato in modo irrevocabile la sussistenza del reato di lesioni commesse dal ai danni del Pt_1
DJ , ad identiche conclusioni si giunge con riferimento alla sentenza ( nr 368 dell'11.7.2018), in cui la Corte dichiarava non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per il reato di esercizio arbitrario , per il quale il era stato condannato di primo grado. Pt_1
Anche in tale sentenza infatti, la Corte, solo al fine di valutare la responsabilità civile, procedeva comunque alla ricostruzione del fatto e all'accertamento della responsabilità dell'imputato, stante la richiesta di risarcimento formulata dalla parte civile.
“Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.( vedi Cass.
36208/24).
Pertanto, anche la sentenza di ndp assume autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e alla responsabilità dell'imputato.
Ne deriva che possono essere liquidati in sede civile i danni non patrimoniali derivanti sia dal reato di lesioni sia da quello di esercizio arbitrario, sono se dimostrati dal creditore. Quanto ai primi, erroneamente il giudice non riconosceva i danni delle lesioni dimostrare dal certificato medico di cui al processo penale (con prognosi di giorni 10); quanto ai danni per il restante pagina 4 di 6 episodio, si osserva che lo stato di ansia derivato è dimostrato dal certificato medico a firma del dott. . Per_1
In esso lo specialista attestava un disturbo derivato da uno stato di stress persistente, costituito da una combinazione di ansia, depressione e irritabilità.
Tale patologia veniva confermata dalla CTU svolta in questo grado: in essa l'ausiliare riscontrava la sussistenza di aspetti residuali di un disturbo dell'adattamento con ansia persistente correlato con ragionevole probabilità con i fatti di causa in assenza di evidenti preesistenze e lo quantificava nella misura del 2%.
Ritiene questa Corte che tale valutazione ( differente rispetto a quella cui giungeva il tribunale) meriti piena condivisione.
Certa la prova in ordine al rapporto di causalità con il reato contestato in quanto, come evidenziato nella relazione, il periziato colloca in modo coerente e preciso l'esordio del disturbo dopo l'aggressione, riporta una sintomatologia coerente con gli eventi traumatici (paura, insonnia, evitamento), idonei a innescare tali problematiche.
Corretta, ancora, la quantificazione dell'invalidità nella misura del 2% , determinata secondo le linee guida SIMLA 2016, tenuto conto del coefficiente di rilevanza dell'evento psico traumatico
(0.25) trattandosi di eventi inquadrabili nel secondo livello ( conflittualità con i colleghi di lavoro).
Deve, invece, rigettarsi la richiesta dell' appellante incidentale che ha domandato una diversa quantificazione: nessuna prova è emersa infatti sul rapporto di causalità tra l'adenocarcinoma al colon del DJ ed i fatti accertati penalmente.
Nessuna prova, neppure, su eventuali maggiori danni che possano determinare una personalizzazione e una differente quantificazione (come richiesti dall'appellante incidentale ).
Alla luce di quanto emerso non appare necessario disporre un richiamo né un rinnovo della ctu.
La sentenza del primo giudice deve essere, pertanto, parzialmente riformata nella parte in cui non riconosceva il danno biologico da lesione e, viceversa, riconosceva uno stato di ansia con conseguente invalidità pari al 5% non invece del 2%,
La quantificazione del danno, trattandosi di microlesioni, segue le tabelle di Milano in uso a questa Corte: 10 giorni di invalidità temporanea sono liquidati nella misura di € 552,40 (euro
55,24 x 10) e la invalidità permanente del 2% è liquidata in euro 1.385,90, per un complessivo pagina 5 di 6 l'importo complessivo di euro 1.938,30 in valori attuali, oltre interessi sulla somma devalutata alla data dell'illecito.
L'importo di euro 4.500,00 già versato a titolo di provvisionale non può essere invece considerato in quanto riferibile, come espressamente statuito dal giudice penale, solo ai danni patrimoniali (testualmente in sentenza: “avuto riguardo al disagio e al danno subito dal DJ sia per sistemare l'impianto di climatizzazione sia per l'interruzione delle visite mediche programmatiche.”).
Con l'ultimo motivo di doglianza l'appellante principale ha contestato la valutazione del primo giudice in ordine alle spese di lite liquidate secondo il criterio della soccombenza.
La censura non merita pregio: correttamente il Tribunale condannava il alle spese del primo Pt_1
grado di giudizio risultano costui soccombente rispetto alla pretesa creditoria di controparte.
L'accoglimento parziale dell'appello principale e dell'appello incidentale determina, invece, la compensazione delle spese di lite di questo grado nella misura di ½, con la restante metà da porre a carico del secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (in considerazione Pt_1
della semplicità della controversia).
Per gli stessi motivi le spese di CTU vengono poste a carico delle parti nella misura di ½.
Seguono le determinazioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e in parziale Parte_1
accoglimento dell'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
999/2022 emessa dal Tribunale di Sassari il 10.10.2022:
1. condanna al pagamento in favore della somma di Parte_1 Controparte_1
Euro 1.938,30 oltre interessi;
2. pone le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
3. compensa tra parti nella misura del 50% le spese di lite del presente grado di giudizio, ponendo la restante parte a carico del che liquida in euro 1.453,00 per compensi Pt_1
oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari 01.07.2025
Il Presidente-rel. Dott.ssa Maria Grixoni pagina 6 di 6