Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00133/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00605/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 605 del 2025, proposto da
Atlas Storage 9 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Leonardo Masi, Luca Giagnoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scandiano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Alessandro Merlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della comunicazione di improcedibilità della Procedura Abilitativa Semplificata comunicata dal Comune di Scandiano in data 26.8.2025 ed avente ad oggetto il progetto di installazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico della potenza di 7.988,00 kWp, da realizzare nel Comune di Scandiano (RE), denominato “Scandiano" e le relative opere di connessione, da realizzare nei Comune di Scandiano (RE) e Albinea (RE);
- della comunicazione di improcedibilità della Procedura Abilitativa Semplificata comunicata dal Comune di Scandiano in data 20.10.2025 ed avente ad oggetto la installazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico della potenza di 7.988,00 kWp, da realizzare nel Comune di Scandiano (RE), denominato “Scandiano" e le relative opere di connessione, da realizzare nei Comune di Scandiano (RE) e Albinea (RE).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scandiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RI TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Atlas Storage 9 s.r.l., con istanza del 21 agosto 2025, ha presentato al Comune di Scandiano istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi L’art. 8 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n. 190, per l’installazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico della potenza di 7.988,00 kWp denominato “Scandiano” e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nel territorio comunale.
Il progetto presentato prevede: i ) l’attraversamento, sia da parte della viabilità interna al comparto sia da parte dei cavi sotterranei di collegamento tra le due aree recintate L’impianto agrivoltaico, del IO L’OC, ii ) gli scarichi in superficie di acque meteoriche nel IO L’OC (Fossa Comuni) e nel Fosso Cà de Miani; iii ) l’attraversamento da parte del cavidotto MT denominato “DE-40-25441 FOLA” di un mappale di proprietà del Comune di Albinea (f. 23 part. 156).
La Dirigente Responsabile dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Scandiano, con provvedimento del 26 agosto 2025, ha opposto alla richiedente l’improcedibilità L’istanza di PAS, premettendo che « il IO L’OC (Fossa Comuni) e il Fosso Cà de Miani rientrano nella convenzione Rep.RPI 19/05/2022.000237U stipulata tra la Regione Emilia Romagna e il Consorzio di Bonifica L’Emilia Centrale per la gestione e manutenzione dei corsi d’acqua pubblici interessati dal “Patto di RII” per i quali la Regione rimane titolare e le funzioni amministrative conseguenti sono esercitate dalla Regione tramite l’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia L’Emilia Romagna (ARPAE)” » e rilevando infine che « nella documentazione presentata non sono state allegate le Concessioni di occupazione delle aree demaniali interessate dall'opera per l'attivazione del procedimento in oggetto ».
Con istanza del 14 ottobre 2025, la società Atlas Storage 9 s.r.l. ha rinnovato l’istanza di PAS per l’impianto agrivoltaico in questione, illustrando le ragioni per le quali, in base all’art. 8 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n. 190, riteneva non fosse necessario acquisire le concessioni demaniali pretese dal Comune di Scandiano.
Con provvedimento del 20 ottobre 2025, la Dirigente Responsabile dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Scandiano, dopo aver premesso che « il IO L’OC (Fossa Comuni) e il Fosso Cà de Miani rientrano nella convenzione Rep.RPI 19/05/2022.000237U stipulata tra la Regione Emilia Romagna e il Consorzio di Bonifica L’Emilia Centrale per la gestione e manutenzione dei corsi d’acqua pubblici interessati dal “Patto di RII” per i quali la Regione rimane titolare e le funzioni amministrative conseguenti sono esercitate dalla Regione tramite l’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia L’Emilia Romagna (ARPAE)”; il progetto presentato prevede una viabilità interna al comparto di nuova creazione che sormonta il IO L’OC, e l’attraversamento, dello stesso IO, da parte di cavi sotterranei di collegamento tra le due aree recintate L’impianto agrivoltaico, che necessitano di apposita concessione; il progetto prevede il conferimento di scarichi in superficie di acque meteoriche nel IO L’OC (Fossa Comuni) e nel Fosso Cà de Miani che necessitano, quale risorsa pubblica, di ottenimento di apposita concessione di utilizzo di suolo demaniale; il progetto prevede l’attraversamento da parte del cavidotto MT denominato “DE-40-25441 FOLA” di viabilità non di competenza di questo ente e di un mappale di proprietà del Comune di Albinea (F. 23 part. 156), che necessitano di apposita concessione di utilizzo del soprassuolo e sotto come previsto anche dal D.Lgs 285/1992 » e richiamato l’art. 10, comma 2, del Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n. 190, ha dichiarato improcedibile l’istanza « in quanto la documentazione presentata è priva delle Concessioni di occupazione e utilizzo delle aree demaniali interessate dall'opera, necessarie per l’attivazione del procedimento in oggetto ».
Avverso le dichiarazioni di improcedibilità delle istanze di PAS del 26 agosto e del 20 ottobre 2025, Atlas Storage 9 s.r.l. ha proposto l’odierno ricorso, con richiesta di misure cautelari sospensive.
Si è costituito in giudizio il Comune di Scandiano, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 197 del 3 dicembre 2025 questo Tribunale ha ritenuto le esigenze della ricorrente adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi L’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissandone la discussione alla pubblica udienza del giorno 11 marzo 2026.
Alla pubblica udienza del giorno 11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto.
I. “ Violazione degli artt. 8 e 10 D.Lgs. 190/2024. Violazione L’art. 16 nonché dei considerando 50 e 51 della Direttiva 2018/2001/UE. Violazione L’art. 1 della Direttiva 2023/2413/UE. Violazione L’art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione ”.
La ricorrente illustra la disciplina che regola la PAS, specificando che l’art. 8 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n. 190 prevede al comma 2 che “ Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto ”, a differenza del previgente art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo cui l’istanza di PAS poteva essere proposta dal “ proprietario dell'immobile o [da] chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse ”. Sostiene, quindi, che non sia più richiesta, quale condizione di procedibilità della PAS, la disponibilità delle aree sulle quali insistono le opere connesse all’impianto.
Lo stesso art. 8, comma 4, lett. b), del Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n. 190 prevede, tra la documentazione necessaria all’istanza di PAS, la “ dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, della superficie su cui realizzare l'impianto ”, senza fare riferimento alla disponibilità delle aree relative alle opere connesse; e al comma 2 consente al proponente, per le opere connesse, di “ attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ”.
Ritiene quindi che, avendo Atlas Storage 9 s.r.l. la piena disponibilità giuridica L’area sulla quale è prevista la realizzazione L’impianto, sono ingiustificati e illegittimi, anche per difetto di motivazione, i provvedimenti di improcedibilità L’istanza adottati dal Comune di Scandiano.
Con ulteriore profilo di censura, la ricorrente sostiene che l’interpretazione data dal Comune di Scandiano all’art. 10 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n. 190 si porrebbe in contrasto con la disciplina eurounitaria, non potendosi invero sostenere che i titoli concessori ivi disciplinati debbano essere ottenuti antecedentemente alla presentazione L’istanza di PAS, in deroga alla regola generale prevista dall’art. 8.
L’acquisizione del titolo concessorio (sulle aree interessate dalle opere connesse) prima della proposizione L’istanza di PAS non sarebbe ricavabile dal dato normativo e, inoltre, determinerebbe un aggravio del procedimento incompatibile con la disciplina eurounitaria, volta a garantire la massima diffusione delle energie da fonti rinnovabili (richiama, a tal proposito, la Direttiva 2018/2001/UE c.d. RED II, e la Direttiva 2023/2413/UE c.d. RED III e giurisprudenza eurounitaria in tema di primazia del diritto L’Unione rispetto a quello nazionale).
Ritiene, quindi, che l’art. 10, comma 3, del Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n. 190, laddove afferma che “ il titolare della concessione presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima ”, debba essere inteso come indicativo di un termine ultimo perentorio per la presentazione della PAS decorrente dal rilascio della concessione, senza in alcun modo precludere, a contrario , la possibilità di presentare la PAS prima L’ottenimento della concessione.
II. “ Violazione degli artt. 8 e 10 del D.Lgs. 190/2024. Violazione L’art. 822 c.c. Violazione L’art. 1 RD 1775/2024. Violazione L’art. 144 D.lgs. 152/2006. Violazione L’art. 3 della L. 241/1990. Violazione L’art. 113 D.Lgs. 152/2006 e della DGR 286/05 Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ”.
La ricorrente sostiene che, anche a voler ritenere indispensabile l’acquisizione del titolo concessorio prima della proposizione L’istanza di PAS, in ogni caso non sarebbe stato necessario acquisire alcuna concessione dal momento che: i ) il IO L’OC non fa parte del demanio idrico regionale, ragion per cui non è necessaria alcuna concessione demaniale; ii ) lo scarico di sole acque meteoriche nel IO L’OC e nel Fosso Cà de Miani non richiede il rilascio di concessioni demaniali; iii ) non sono state specificate dal Comune di Scandiano le ragioni per cui si pretende l’acquisizione del titolo concessorio per l’attraversamento, da parte del cavidotto MT denominato “DE-40-25441 FOLA”, di un mappale di proprietà del Comune di Albinea.
Quanto all’attraversamento del IO L’OC, secondo la prospettazione attorea tale corso d’acqua non è incluso nel demanio idrico regionale, né in tal senso depone il fatto che rientri nella convenzione Rep.RPI 19/05/2022.000237U stipulata tra la Regione Emilia Romagna e il Consorzio di Bonifica L’Emilia Centrale per la gestione e manutenzione dei corsi d’acqua pubblici interessati dal “Patto di RII”.
Sostiene, infatti, che ai sensi L’art. 822 c.c. “ Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ”, quando invece il IO L’OC non fa parte dei fiumi regionali, non è inserito nell’elenco provinciale dei corpi idrici di cui al R.D. n. 1775/1993, non è inserito nell’elenco delle acque pubbliche di cui al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Reggio Emilia.
Sostiene poi che, dopo l’intervento della sentenza della Corte Costituzionale 19 luglio 1996 n. 259 (secondo cui “ l’interesse generale è alla base della qualificazione di pubblicità di un’acqua, intesa come risorsa suscettibile di uso previsto o consentito; ma questo interesse è presupposto in linea di principio esistente in relazione alla limitatezza delle disponibilità e alle esigenze prioritarie (specie in una proiezione verso il futuro), di uso dell'acqua, suscettibile, anche potenzialmente, di utilizzazione collimante con gli interessi generali. La nuova L. n. 36 del 1994 ha accentuato lo spostamento del baricentro del sistema delle acque pubbliche verso il regime di utilizzo, piuttosto che sul regime di proprietà ”), la giurisprudenza ha affermato che “ se una considerazione letterale della L. n. 36 del 1994, artt. 1 e 34 potrebbe indurre ad una conclusione drastica (secondo cui tutte le acque hanno natura pubblica), la lettura dell'intero dettato normativo consente di rilevare come non sia stato modificato il dettato del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1, mantenendo in realtà fermo il concetto secondo cui l'attitudine delle acque ad usi di pubblico generale interesse è elemento indefettibile a conferire la natura di acque pubbliche ad ogni specie di acqua ” (Cass. Pen., Sez. III, 22.2.2012 n. 12998, con riferimento a Cass. Civ., Sez. II, 26.4.2011 n. 9331) e che “ sono acque pubbliche solo le acque sorgenti, fluenti o lacuali, idonee a soddisfare un pubblico e generale interesse. Non rientrano pertanto, nella nozione di acque pubbliche ... le acque meteoriche che, ristagnando in un’area urbana, non sono suscettibili di utilizzazioni pubbliche ” (Cass. Civile, sez. I, 20.5.2024, n. 13899).
Ritiene, quindi, che il IO L’OC non appartenga al demanio idrico regionale, dal momento che le acque che in esso vengono convogliate non sono in alcun modo “pubbliche”, non essendo prevista per le stesse alcuna finalità di interesse generale.
Sostiene, poi, che anche laddove il IO L’OC dovesse ritenersi qualificabile come corso d’acqua pubblico, non sarebbe comunque applicabile l’art. 10 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n. 190, in quanto le opere connesse (impianto di utenza e viabilità) non comportano una occupazione della superficie del corpo idrico, dal momento che l’attraversamento si sostanzia nella concessione di una servitù che non prevede alcun intervento fisico sul corso d’acqua.
Quanto, ancora, allo scarico di sole acque meteoriche nel IO L’OC e nel Fosso Cà de Miani, la ricorrente sostiene l’erroneità L’assunto del Comune, secondo cui sarebbe necessaria una concessione, in ragione del fatto che:
- la disciplina degli scarichi di acque reflue è dettata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che all’art. 124, comma 1, prevede che “ Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ”, ragion per cui per lo scarico di acque reflue è necessaria una autorizzazione e non una concessione e, come tale, il relativo titolo deve essere acquisito in seno alla PAS;
- l’art. 113 del medesimo decreto prevede, al comma 2, che “ Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto ”, ragion per cui lo scarico di acque meteoriche è sottoposto ad autorizzazione solo nei limiti previsti dalle norme regionali;
- la delibera di Giunta Regionale L’Emilia-Romagna n. 286/2005 ha disciplinato la gestione delle acque meteoriche, definendo “ Acque meteoriche di dilavamento / acque di lavaggio": le acque meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade, ecc.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti fognarie o suolo ” e non prevedendo alcun obbligo di autorizzazione, ma solo prescrizioni in caso di progetti sottoposti a VIA o screening VIA;
- non essendo il progetto presentato da Atlas sottoposto a VIA o screening VIA, non risulta necessario alcun titolo abilitativo.
La ricorrente ritiene, inoltre, errata la pretesa del titolo concessorio per l’attraversamento L’area di proprietà del Comune di Albinea da parte del cavidotto MT denominato “DE-40-25441 FOLA”, non risultandone indicato il motivo, e ciò per essere ben possibile che la particella interessata appartenga al patrimonio disponibile del Comune di Albinea, con conseguente facoltà di domanda L’asservimento coattivo secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 327/2001.
Lamenta, quindi, il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.
Sostiene che, in ogni caso, non è applicabile al caso di specie l’art. 10 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n. 190, non venendo in rilievo la concessione di una superficie demaniale, ma l’attraversamento interrato (o sopraelevato) della stessa senza alterarne la normale funzione e destinazione (quindi l’attribuzione di un diritto di servitù di elettrodotto).
Tali essendo le questioni dedotte da Atlas Storage 9 s.r.l., a giudizio del Collegio il ricorso è infondato per le ragioni che innanzi si illustrano.
Come indicato nel provvedimento di “improcedibilità” del 26 agosto 2025, l’intervento proposto da Atlas Storage 9 s.r.l. prevede: i ) l’attraversamento del IO L’OC sia da parte della viabilità interna al comparto sia da parte dei cavi sotterranei di collegamento tra le due aree recintate L’impianto agrivoltaico, ii ) gli scarichi in superficie di acque meteoriche nel IO L’OC (Fossa Comuni) e nel Fosso Cà de Miani; iii ) l’attraversamento di un mappale di proprietà del Comune di Albinea (f. 23 part. 156) da parte del cavidotto MT denominato “DE-40-25441 FOLA”.
Precisa ulteriormente il provvedimento di “improcedibilità” del 20 ottobre 2025 che « il IO L’OC (Fossa Comuni) e il Fosso Cà de Miani rientrano nella convenzione Rep.RPI 19/05/2022.000237U stipulata tra la Regione Emilia Romagna e il Consorzio di Bonifica L’Emilia Centrale per la gestione e manutenzione dei corsi d’acqua pubblici interessati dal “Patto di RII” per i quali la Regione rimane titolare e le funzioni amministrative conseguenti sono esercitate dalla Regione tramite l’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia L’Emilia Romagna (ARPAE)”; il progetto presentato prevede una viabilità interna al comparto di nuova creazione che sormonta il IO L’OC, e l’attraversamento, dello stesso IO, da parte di cavi sotterranei di collegamento tra le due aree recintate L’impianto agrivoltaico, che necessitano di apposita concessione; il progetto prevede il conferimento di scarichi in superficie di acque meteoriche nel IO L’OC (Fossa Comuni) e nel Fosso Cà de Miani che necessitano, quale risorsa pubblica, di ottenimento di apposita concessione di utilizzo di suolo demaniale; il progetto prevede l’attraversamento da parte del cavidotto MT denominato “DE-40-25441 FOLA” di viabilità non di competenza di questo ente e di un mappale di proprietà del Comune di Albinea (F. 23 part. 156), che necessitano di apposita concessione di utilizzo del soprassuolo e sotto come previsto anche dal D.Lgs 285/1992 ».
La convenzione Rep.RPI 19/05/2022.000237U stipulata in data 19 maggio 2022 tra la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio di Bonifica L’Emilia Centrale (per la gestione e manutenzione dei corsi d’acqua pubblici interessati dal “Patto di RII”) all’Allegato 2, Tabella A, riporta nell’« Elenco del reticolo acque pubbliche minore la cui gestione e manutenzione viene trasferita al Consorzio di bonifica L’Emilia Centrale » sia il Fosso Cà de Miani che il IO L’OC (con l’indicazione Fossa Comuni), che pertanto devono ritenersi appartenenti al demanio idrico. Tale circostanza, poi, è confermata anche nel comunicato del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Reggio Emilia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 266 del 22 ottobre 2025, con cui si procede alla “ Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 di utilizzo aree demaniali del IO L’OC e del Fosso Cà dei Miani chieste in concessione ad uso impianto attraversamento in sotterraneo dei corsi d’acqua per realizzazione di elettrodotto di connessione con impianto fotovoltaico e tubazioni di scarico acque. Procedimento n. RE25T0053 ” (cfr. sito web https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=e730da1bd62a471386ed333443b75559 ), in cui sia il Fosso Cà de Miani che il IO L’OC sono espressamente indicati come “aree demaniali”.
Sul punto non sono persuasive le argomentazioni con cui parte ricorrente ritiene che il IO L’OC non appartenga al demanio idrico regionale, in ragione del fatto che – a suo dire – le acque che in esso vengono convogliate non sono “pubbliche”, non essendone prevista alcuna finalità di interesse generale.
L’art. 822 c.c. prevede, al comma 1, che “ appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale ”.
La nozione di “acque pubbliche” è stata di recente precisata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, osservando che le acque pubbliche ricomprendono tutte le acque superficiali e sotterranee anche se raccolte in invasi o cisterne, con esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne, sì che le ipotesi di acque non demaniali sono residuali e configurabili solo quando difetta l’idoneità concreta della risorsa al soddisfacimento di interessi di carattere generale, come nei casi di acque piovane raccolte in invasi o cisterne poste al servizio di fondi agricoli o di edifici singoli, oppure le acque termali per uso geotermico; in definitiva, definendo il servizio idrico integrato come “l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue” e disponendo che “tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato”, il vigente ordinamento ha determinato un ampliamento della nozione di acqua pubblica, coerente con la definizione delle acque come “risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà” e con il principio secondo cui “il loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale”, da ciò derivando che rientrano tra le acque pubbliche anche le acque piovane e meteoriche che, quale che sia il loro percorso, siano comunque destinate a sfociare su altri corsi d’acqua pubblici, elemento che puntualizza il concreto interesse pubblico che, sul piano sostanziale, sorregge la natura pubblica della risorsa (cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 4 novembre 2024 n. 173).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, è di tutta evidenza che, in assenza di elementi che ne rivelino la destinazione ad usi privati specifici, sia il IO L’OC che il Fosso Cà de Miani appartengono al demanio idrico, ragion per cui per il loro utilizzo è necessario il titolo concessorio.
Devono essere disattese, inoltre, le argomentazioni con cui parte ricorrente sostiene che per lo scarico di sole acque meteoriche nel IO L’OC e nel Fosso Cà de Miani non sarebbe necessaria alcuna concessione, risultando sufficiente una mera autorizzazione da acquisire in seno alla PAS;
e che, in base alla disciplina regionale in tema di gestione delle acque meteoriche, sarebbero al più necessarie prescrizioni, ma solo in caso di progetti sottoposti a VIA o screening VIA, circostanza questa non riguardante il progetto presentato da Atlas.
Il conferimento di acque meteoriche nei citati corsi d’acqua, infatti, è in ogni caso una modalità di utilizzo degli stessi, ragion per cui deve ritenersi necessaria la previa acquisizione di un titolo concessorio, che ha natura e funzioni diverse rispetto alle autorizzazioni in materia, così come anche rispetto alle prescrizioni per l’ipotesi di progetti sottoposti, per questioni di rilevanza ambientale, a VIA o screening VIA.
A ciò aggiungasi che la prospettiva non è quella della rilevanza pubblicistica delle acque meteoriche, ma il fatto che lo scarico avvenga in beni appartenenti al demanio idrico e, quindi, ne comporti una forma di utilizzazione soggetta a necessaria concessione.
È errato, poi, il profilo di censura con cui parte ricorrente ritiene non necessaria una concessione per l’attraversamento L’area di proprietà del Comune di Albinea da parte del cavidotto MT denominato “DE-40-25441 FOLA”, stigmatizzando la mancata precisazione delle ragioni per cui l’Amministrazione pretende tale titolo. Appare evidente, infatti, come si sia in tal modo esclusa la possibilità che si tratti di area appartenente al patrimonio disponibile del Comune e si sia quindi richiamata l’esigenza di una concessione amministrativa, senza necessità di una specifica motivazione in proposito.
Orbene, accertato che il IO L’OC e il Fosso Cà de Miani sono beni demaniali e che l’ulteriore porzione interessata dall’attraversamento da parte del cavidotto MT denominato “DE-40-25441 FOLA” è di proprietà del Comune, deve quindi ritenersi applicabile alla fattispecie in questione l’art. 10 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 che, al comma 1, nella versione vigente ratione temporis , prevede che “ Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici e, ove occorra, di risorse pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ” e, al comma 2, prevede che “ Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie e, ove occorra, della risorsa pubblica all'ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla nel proprio sito internet istituzionale, per un periodo di trenta giorni, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, con modalità tali da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente. Alla scadenza del termine di trenta giorni, qualora non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare uno degli interventi di cui al presente decreto, l'ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi sessanta giorni, previa valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto e accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione ”.
La necessità del titolo concessorio è quindi derivante dalla natura demaniale del IO L’OC e del Fosso Cà de Miani e dalla proprietà del Comune di Albinea L’area ove è previsto l’attraversamento da parte del cavidotto MT denominato “DE-40-25441 FOLA”.
Secondo un’interpretazione non solo letterale, ma anche teleologica, L’art. 10, comma 2, cit., poi, l’istanza di concessione deve precedere l’istanza di PAS, anche in ragione delle esigenze di pubblicità della stessa da parte L’ente concedente.
Lo stesso art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – che parte ricorrente invoca per ritenere che non sia più richiesta, quale condizione di procedibilità della PAS, la disponibilità delle aree sulle quali insistono le opere connesse all’impianto – conferma invece la necessità del titolo concessorio. L’art. 8, comma 4, cit. prevede infatti, nella versione vigente ratione temporis , che “ Il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro L’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il progetto corredato: (...) b) della dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, della superficie su cui realizzare l’impianto e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi nonché della correlata documentazione (...)”. Giova precisare che, per evidenti e ineludibili esigenze di raggiungimento dello scopo perseguito, la nozione di “impianto” di cui al citato art. 8, comma 4, non può ritenersi riferibile alla sola struttura o infrastruttura direttamente destinata alla funzione principale, ma deve intendersi come comprensiva anche di tutte le opere tecnicamente e strutturalmente necessarie alla sua efficienza complessiva, ovvero le c.d. opere connesse. Ebbene, la “legittima disponibilità della superficie su cui realizzare l’impianto”, nell’ipotesi in cui detta superficie, come nel caso di specie, interessi beni demaniali o di proprietà comunale, è dimostrabile solo attraverso il titolo concessorio.
Né può ritenersi che tale interpretazione della disciplina dettata dal Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 contrasti con i principi eurounitari e, in particolare, con quello di massima diffusione delle energie rinnovabili, non venendo in rilievo alcuna limitazione o preclusione all’installazione di fonti di energia rinnovabile, ma solo la corretta utilizzazione delle aree demaniali o comunali mediante la preventiva acquisizione del titolo concessorio.
Sono prive di pregio, poi, le deduzioni con cui parte ricorrente ritiene non applicabile per il IO L’OC l’art. 10 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n. 190 dal momento che le opere connesse (impianto di utenza e viabilità) non comportano una occupazione della superficie del corso d’acqua, sostanziandosi l’attraversamento nella concessione di una mera servitù; e ritiene, in ogni caso, non applicabile al caso di specie l’art. 10 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n. 190, non venendo in rilievo la concessione di una superficie demaniale, ma l’attraversamento interrato (o sopraelevato) della stessa senza alterarne la normale funzione e destinazione (quindi l’attribuzione di un diritto di servitù di elettrodotto).
Come precisato, le opere in questione, prevedendo, da un lato, l’attraversamento del IO L’OC, e dall’altro, lo scarico di acque meteoriche sia nel IO L’OC che nel Fosso Cà de Miani, comportano comunque una utilizzazione costante di beni demaniali per la quale è necessario un titolo concessorio.
Analogamente, come si è detto, un titolo concessorio è necessario per quella parte del progetto che prevede l’attraversamento da parte del cavidotto MT denominato “DE-40-25441 FOLA” di un mappale di proprietà del Comune di Albinea, trattandosi di utilizzazione di un bene di proprietà comunale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Avuto riguardo al complessivo andamento della controversia e alla condotta processuale delle parti, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo SO, Presidente
RI TO, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TO | Italo SO |
IL SEGRETARIO