TAR Parma, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 133
TAR
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
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Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 8 e 10 D.Lgs. 190/2024

    Il Collegio ritiene che la disponibilità della superficie, anche per le opere connesse, sia dimostrabile solo attraverso il titolo concessorio quando si tratta di beni demaniali o comunali, e che tale interpretazione non contrasti con i principi eurounitari.

  • Rigettato
    Violazione artt. 8 e 10 D.Lgs. 190/2024, art. 822 c.c., art. 1 RD 1775/2024, art. 144 D.lgs. 152/2006, art. 3 L. 241/1990

    Il Collegio afferma che il rio e il fosso sono beni demaniali e richiedono concessione, così come l'attraversamento di proprietà comunali. Lo scarico di acque meteoriche in beni demaniali necessita di concessione, non di mera autorizzazione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 8 e 10 D.Lgs. 190/2024

    Il Collegio ritiene che la disponibilità della superficie, anche per le opere connesse, sia dimostrabile solo attraverso il titolo concessorio quando si tratta di beni demaniali o comunali, e che tale interpretazione non contrasti con i principi eurounitari.

  • Rigettato
    Violazione artt. 8 e 10 D.Lgs. 190/2024, art. 822 c.c., art. 1 RD 1775/2024, art. 144 D.lgs. 152/2006, art. 3 L. 241/1990

    Il Collegio afferma che il rio e il fosso sono beni demaniali e richiedono concessione, così come l'attraversamento di proprietà comunali. Lo scarico di acque meteoriche in beni demaniali necessita di concessione, non di mera autorizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 133
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 133
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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