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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/09/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 9/9/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1436/2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. SARA TOSCHI Parte_1 ricorrente
e
, con il funzionario Dott. ROSANNA ROMANO CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 20.3.2023, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'assegno mensile di cui all'art. 13 l. 118/71 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 21.1.2021, oltre interessi legali, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g.
4020/2021 emesso il 9.9.2022 dal Tribunale di Tivoli.
Si è costituito in giudizio l' resistente, allegando e documentando di aver provveduto al CP_2 pagamento, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Con note autorizzate di udienza, il ricorrente ha allegato e documentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che la ricorrente ha ottenuto decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 9.9.2022, che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 23.9.2022 alla sede zonale ed ha notificato il decreto di omologa il 20.9.2022 alla sede provinciale.
Il ricorso è stato depositato in data 20.3.2023 e notificato in data 25.9.2023.
In data 7.9.2023 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio, ma prima della notifica dell'atto – è stato liquidato il beneficio richiesto.
La domanda, al momento della proposizione, era virtualmente fondata nel merito, posto che il ritardo nel pagamento è imputabile all'ente, né possono ritenersi sussistenti ragioni per compensare anche parzialmente le spese in ragione del fatto che la notifica sia successiva al pagamento, posto che una volta incardinata l'azione legale la sua prosecuzione è necessaria proprio al fine di ottenere il ristoro delle spese, dovendosi inoltre considerare il breve lasso di tempo intercorso tra la data del pagamento e quella della notifica.
Le spese seguono quindi la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, con esclusione della fase istruttoria in ragione del mancato svolgimento di attività defensionale delle parti in tale fase e con applicazione dell'art. 4, co. 4, in considerazione dell'assenza di fase istruttoria e considerata l'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1436/2023 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e quanto alle spese, accertata la fondatezza della pretesa e la soccombenza virtuale dell' condanna l'Ente resistente al pagamento CP_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 9.9.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 9/9/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1436/2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. SARA TOSCHI Parte_1 ricorrente
e
, con il funzionario Dott. ROSANNA ROMANO CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 20.3.2023, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'assegno mensile di cui all'art. 13 l. 118/71 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 21.1.2021, oltre interessi legali, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g.
4020/2021 emesso il 9.9.2022 dal Tribunale di Tivoli.
Si è costituito in giudizio l' resistente, allegando e documentando di aver provveduto al CP_2 pagamento, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Con note autorizzate di udienza, il ricorrente ha allegato e documentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che la ricorrente ha ottenuto decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 9.9.2022, che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 23.9.2022 alla sede zonale ed ha notificato il decreto di omologa il 20.9.2022 alla sede provinciale.
Il ricorso è stato depositato in data 20.3.2023 e notificato in data 25.9.2023.
In data 7.9.2023 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio, ma prima della notifica dell'atto – è stato liquidato il beneficio richiesto.
La domanda, al momento della proposizione, era virtualmente fondata nel merito, posto che il ritardo nel pagamento è imputabile all'ente, né possono ritenersi sussistenti ragioni per compensare anche parzialmente le spese in ragione del fatto che la notifica sia successiva al pagamento, posto che una volta incardinata l'azione legale la sua prosecuzione è necessaria proprio al fine di ottenere il ristoro delle spese, dovendosi inoltre considerare il breve lasso di tempo intercorso tra la data del pagamento e quella della notifica.
Le spese seguono quindi la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, con esclusione della fase istruttoria in ragione del mancato svolgimento di attività defensionale delle parti in tale fase e con applicazione dell'art. 4, co. 4, in considerazione dell'assenza di fase istruttoria e considerata l'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1436/2023 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e quanto alle spese, accertata la fondatezza della pretesa e la soccombenza virtuale dell' condanna l'Ente resistente al pagamento CP_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 9.9.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni