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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/07/2024, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 18 luglio 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 934/2019 R.G.A.C., promossa da (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Ficarra, via Matini n. 213, presso lo studio dell'avv. Luciana Caruso che la rappresenta e difende, attrice, contro (C.F.: ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Medici n. 189, presso lo studio dell'avv. Alfio Pappalardo che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.; sono presenti l'avv. Michele Mondello in sostituzione dell'avv. Luciana Caruso e l'avv. Antonella Spinnato in sostituzione dell'avv. Alfio Pappalardo, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 1 giugno 2019, ha Parte_1 convenuto in giudizio il , premettendo: di essere Controparte_1 caduta in data 28 luglio 2018 alle ore 21:45 circa, mentre percorreva a piedi la via Sempreverde, in direzione monte - mare, a causa di una mattonella della pavimentazione stradale che si era sollevata al suo passaggio;
di aver urtato la spalla sinistra sul muretto, lato sinistro della strada, e per terra la parte posteriore del bacino;
di essere stata soccorsa dai signori e Parte_2 Parte_3
di essersi recata, successivamente, presso il P.S. dell'Ospedale di
[...]
Sant'Agata di Militello, ove le era stato diagnosticato “trauma emicostato sinistro con frattura ingranata VI, VII costola, minimo versamento reattivo seno costofrenico sinistro, contusione spalla sinistra”; che le era stata prescritta apposita terapia farmacologica, con cintura elastica toracica;
che, in data 30 luglio 2018, il dott. l'aveva visitata e le aveva assegnato trenta giorni di Persona_1 prognosi s.c.; che, in data 1 agosto 2018, l'attrice si era recata nuovamente presso il P.S. dell'Ospedale di Sant'Agata di Militello, ove le erano state prestate le cure e prescritta apposita terapia farmacologica;
che, in data 6 agosto 2018, si era sottoposta a tc del capo e rx coste, sterno e clavicola sinistra ed rx torace, all'esito dei quali era emersa la frattura della VI, VII e VIII costa di sinistra;
che, dopo ulteriori visite e cure, in data 14 dicembre 2018, era stata dichiarata clinicamente guarita, con postumi da valutare in sede medico – legale. Dopo aver richiesto infruttuosamente il risarcimento dei danni, in via stragiudiziale, all'Ente convenuto, l'attrice ha, quindi, chiesto: di ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si era verificato per fatto e colpa esclusivi del;
per l'effetto, di ritenere e dichiarare il proprio Controparte_1 diritto al risarcimento dei danni, a titolo di danno patrimoniale, danno biologico permanente, danno biologico temporaneo, danno morale e, comunque, danno esistenziale, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo, nella misura di euro 23.000,00 e/o nella maggiore somma quantificata in corso di causa;
di condannare il convenuto al relativo pagamento;
stante CP_1 la mancata risposta all'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, ovvero il rifiuto a stipulare la predetta, la condanna dell'Ente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché di quelle relative alla fase stragiudiziale. Con comparsa di risposta, depositata in data 25 ottobre 2019, si è costituito il
, il quale, contestando quanto chiesto, dedotto ed Controparte_1 eccepito dall'attrice, ha domandato di ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro venisse imputata esclusivamente all'attrice e che nessuna responsabilità ex art. 96 c.p.c. potesse essergli attribuita, non rientrando il caso di specie tra quelli in cui vige l'obbligo della negoziazione assistita. Nell'ipotesi di riconoscimento di propria responsabilità per i danni, ha chiesto di limitare il risarcimento nei limiti del provato e dovuto, con vittoria delle spese e dei compensi di causa. Alla prima udienza del 5 dicembre 2019, rilevato che, nella materia oggetto di causa, la prova dell'avvio della negoziazione assistita rappresenta condizione di procedibilità dell'azione e che non era stato prodotto in atti alcun invito, parte attrice è stata onerata del relativo deposito o, in mancanza, a procedere all'inoltro a controparte dell'apposito invito di negoziazione. Verificato tale adempimento, concesso lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., escusse le prove orali ed espletata la c.t.u., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Preliminarmente, il ha eccepito la nullità dell'atto Controparte_1 di citazione, stante la generica descrizione del sinistro e l'assenza di una chiara rappresentazione dei fatti. Il convenuto ha contestato, in particolare, la mancata specificazione del punto esatto in cui l'incidente si era verificato. Al riguardo, va evidenziato che, su questo tema, la giurisprudenza ha affermato che la nullità della citazione prevista all'articolo 164, comma 4, c.p.c. si verifica nell'ipotesi in cui l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta. Ed a tale conclusione deve pervenirsi a seguito di una valutazione da condursi facendo riferimento al caso specifico, tenendo peraltro conto che, nella identificazione della causa petendi, occorre fare riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. La nullità in esame è prevista al fine di consentire che il convenuto possa difendersi (v. Cass., n. 11751/2013). Dall'analisi dell'atto di citazione e dei documenti allegati alla prima memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., emerge, quanto al numero civico in prossimità del quale è avvenuto il sinistro, che l'attrice ha compiutamente specificato il punto della città teatro del fatto (ossia la via Sempreverde del Controparte_1
, con direzione monte – mare, lato sinistro) già prima dell'introduzione
[...] del presente giudizio, tramite l'indicazione fotografica contenuta nella richiesta di risarcimento danni trasmessa, in via stragiudiziale, all'Ente convenuto in data 24 settembre 2018. Non residua alcun dubbio, pertanto, in ordine al luogo di verificazione del sinistro per cui è causa.
Considerato che
il non ha contestato l'avvenuta ricezione della CP_1 sopraccitata richiesta di risarcimento - unitamente alle foto ad essa allegate - e che, pertanto, lo stesso si è trovato nella condizione di difendersi compiutamente, vi sono circostanze più che sufficienti per collocare con precisione, nella dimensione spaziale, l'evento per cui vi è causa. L'eccezione va, dunque, rigettata. Nel merito, si osserva, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, avallato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999, che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla Pubblica Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass., n. 24529/2009; Cass., n. 20754/2009). I giudici di legittimità hanno precisato al riguardo che, in tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr., in questi termini, Cass., n. 1257/2018). Con più specifico riguardo al compito di mantenere le strade comunali, mette conto di evidenziare che, a norma dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), tra i compiti istituzionali del rientra quello di CP_1 provvedere alla manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade di sua proprietà. La definizione di strada pubblica include anche il marciapiede (si v., a tal proposito, l'art. 3, n. 33, del Codice della strada, in cui si statuisce che per marciapiede si intende la parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni). Sicché, in definitiva, il deve considerarsi titolare del diritto di proprietà, CP_1 sia sulle strade, che sui marciapiedi facenti parte delle strade comunali, sui quali, pertanto, ha il compito, non soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione. Ciò posto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (Cass., n. 4476/2011). Consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass., n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (cfr. Cass., n. 5808/2019; Cass., n. 30775/2017; Cass., n. 11225/2017). In altri termini, in base al criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., applicato alla fattispecie della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni riportati dagli utenti della strada, è onere del danneggiato provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza della p.a. (Cass., n. 24881/2008; Cass., n. 390/2008). Occorre, dunque, dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così Cass., n. 30775/2017; Cass., n. 11526/17; Cass., n. 2660/2013; Cass., n. 15389/2011), che deve quindi presentarsi come causa dell'incidente e non come mera occasione dello stesso (cfr. Cass., n. 10938/2018 e n. 23919/2013). La Suprema Corte ha avuto occasione di puntualizzare che, in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo,
o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass., n. 1725/2019). Pertanto, si è affermato che in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'Ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria, che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (Cass., n. 11096/2020). Alla stregua dei suddetti princìpi, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio, alla luce delle risultanze probatorie acquisite. Difatti, la caduta di in via Sempreverde del Parte_1 Controparte_1
risulta circostanza provata, alla luce delle dichiarazioni testimoniali
[...] rese all'udienza del 25 novembre 2021. In particolare, la teste di parte attrice, , riconoscendo i luoghi Parte_3 teatro del sinistro, per come esibiti in foto dal giudice, ha riferito quanto segue:
“nella circostanza dell'incidente mi trovavo ad uscire da casa e ho visto l'attrice riversa per terra immediatamente dopo l'accadimento della caduta;
infatti, mentre stavo uscendo, l'ho sentita anche gridare”; “sono intervenuta sui luoghi di causa immediatamente dopo la caduta e, quindi non ho vista la mattonella sollevarsi ma l'ho constatato in base a ciò che ho visto sui luoghi dopo l'accadimento”; “quando sono sopraggiunta sui luoghi di causa, ho trovato la sig.ra riversa per Pt_1 terra, dolorante ma non so specificare con quale parte del corpo abbia sbattuto”;
“sono intervenuta subito dopo la caduta della e l'ho soccorsa in attesa Pt_1 dell'arrivo del marito”. Dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese, alla medesima udienza, dall'altro teste di parte attrice, , il quale ha specificato di esser Parte_2
“sopraggiunto dopo la caduta della in quanto stavo per uscire di casa e, Pt_1 dopo, arrivato sui luoghi, ho visto la riversa per terra ed accanto alla Pt_1 stessa, le mattonelle erano tutte rovinate come da foto”. Le fotografie allegate alla memoria 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice, che mostrano la mattonella irregolare nella pavimentazione stradale, corrispondono dunque alla descrizione dello stato dei luoghi offerta in citazione e confermata dai testi citati. Inoltre, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni riportate (“Trauma fratturativo emitorace sinistro (VI-VII-VIII costola) e trauma contusivo-distorsivo spalla sinistra e rachide cervicale”). Lo stesso, infatti, ha concluso che: “La dinamica dell'incidente patito dal appare in stretta connessione causale con Parte_4 le lesioni riportate;
sono, infatti soddisfatti i principali cardini della criteriologia medico-legale: - Topografico - Cronologico - Di efficienza lesiva - Di continuità fenomenica - Di esclusione da altre cause - Di attendibilità statistica” (v. pag. 14 relazione del c.t.u., depositata in data 9 aprile 2022). Alla luce di tali risultanze, deve, quindi, riconoscersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, avendo dimostrato sia l'evento dannoso, sia la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza del Controparte_1
che, in quelle circostanze, si presentava in uno stato di cattiva
[...] manutenzione, tale da costituire un concreto pericolo per l'utenza. Non è stata, invece, data prova dall'Ente convenuto, con riferimento al dinamismo eziologico del danno, dell'intervento di alcun fattore esogeno, imprevedibile e straordinario, rispetto al bene demaniale, luogo dell'incidente, riscontrato con mattonelle divelte proprio nel punto dove l'attrice è stata ritrovata per terra, né, invero, il ha presentato istanze istruttorie in tal senso. CP_1
Non si ravvisano, dunque, circostanze che presentino i caratteri del caso fortuito, tali, cioè, da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idonee ad escludere la responsabilità del custode. Per ciò che attiene alla condotta della danneggiata, eccepita come causa del sinistro dall'Ente convenuto, la Suprema Corte ha chiarito che la condotta che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co. 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., n. 9315/2019). Applicando tali princìpi al caso di specie, tenuto conto che i testi di parte attrice,
e , hanno riferito, rispettivamente, che Parte_3 Parte_2
“l'attrice era mia vicina di casa prima che si sposasse mentre ora in quella via, ci abita sua mamma” e “sua mamma sta dietro casa mia e lei viene spesso dai suoi genitori […]. Le stesse mattonelle erano rotte e si alzavano spesso quando si passava” (v. pagg.
1-2 verb. ud. del 25 novembre 2021), nonché del fatto che l'attrice stava procedendo a piedi, e quindi ad una velocità assai ridotta, avendo pertanto la possibilità - con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza, che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost., n. 156/1999) - di percepire la presenza dell'insidia ed evitare la caduta, deve essere individuato un concorso di responsabilità di in ordine alla Parte_1 causazione dell'evento, quantificabile nella misura equa del 30%. Non può, infatti, ragionevolmente affermarsi che l'utilizzo della normale diligenza da parte dell'attrice avrebbe del tutto scongiurato l'evento dannoso e le sue conseguenze. La valutazione in ordine al generale dovere di attenzione che incombe su ogni utente della strada o del marciapiede deve muovere, imprescindibilmente, dal ragionevole affidamento che i pedoni ripongono sulla sicura percorribilità dei luoghi aperti al pubblico transito, specie in assenza di segnalazioni di segno contrario. Pertanto, in considerazione di quanto appena esposto e in virtù dell'art. 1227, co. 1, c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, sulla base del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), deve essere individuato un concorso di responsabilità dell'attrice, quantificabile nella misura del 30% e nella stessa misura dovrà, pertanto, essere diminuito il risarcimento dovuto per i danni subìti dalla stessa in conseguenza del sinistro.
Ne consegue che il convenuto va ritenuto e dichiarato responsabile al CP_1
70% nella causazione del sinistro occorso a in data 28 luglio 2018, Parte_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Passando, quindi, alla quantificazione dei danni subìti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha accertato che l'attrice, in conseguenza del sinistro, ha riportato: un'inabilità temporanea parziale al 75% di 20 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 50% di 20 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 25% di 30 giorni;
e un danno alla salute permanente pari al 3%. Le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. incaricato vanno interamente condivise. Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., n. 2462/2020). Si richiamano, sul punto, le risposte esaustive fornite dal c.t.u. alle osservazioni del procuratore di parte attrice, che qui si intendono integralmente trascritte (v. pag. 17, relazione c.t.u.) e, in particolare: “il quadro patologico preso in esame è stato valutato secondo i comuni barèmes in uso medico-legali che per fratture costali multiple prevedono l'1% per ogni costa. Una modifica del giudizio valutativo sarebbe opportuna la dove sussistessero condizioni assai più significative del quadro patologico accertato ad. es. callo osseo in esubero o per contro callo osseo scarsamente apprezzabile, od ancora accavallamento o disallineamento dei monconi etc. Si precisa ancora che, nel caso in esame, una invalidità permanente pari al 3% non scaturisce da una somma aritmetica per la frattura di tre coste (VI, VII e VIII) ma è stata attribuita per la sintomatologia radicolopatica che si è accompagnata agli eventi fratturativi. Analoghe considerazioni vanno espresse per quel che concerne il periodo di Inabilità temporanea: l'implementazione di alcune fasce di Inabilità Temporanea troverebbe giustificazione in un quadro più significativo di quello riscontrato nella PERIZIANDA. Per quanto precisato si conferma diagnosi e giudizio valutativo”. Alla luce di tali chiarimenti, non appare rilevante la diversa quantificazione operata dalla parte, atteso che la valutazione compiuta dal c.t.u. è espressa in termini tecnici e risulta adeguatamente motivata. Non è necessario, pertanto, disporre il richiamo del professionista o il rinnovo della consulenza. Come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle note sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Nella nozione di danno biologico sono, quindi, ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato.
La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019 e, di recente, Cass. n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non è suscettibile di accertamento medico legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto pur potendole influenzare dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato). Il danno biologico (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico- relazionale) va allora liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale, salvo che il caso concreto presenti specificità – che il giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. n. 1553/2019; Cass. n. 9950/2017; Cass. n. 20895/2015; Cass. n. 12408/2011). Esso, nel caso di specie, è pari ad euro 7.146,50, di cui euro 3.409,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, già comprensivo del danno relazionale (v. Cass., n. 7513/2018), tenuto conto che l'attrice al momento del sinistro aveva 56 anni, ed euro 3.737,50 a titolo di danno biologico temporaneo.
Nessuna voce specifica, invece, può riconoscersi per il danno morale o da patema d'animo, considerato che tale danno va presunto ove ricorrano fatti illeciti di particolare gravità per le condizioni di svolgimento degli eventi, oppure in ipotesi di lesioni particolarmente invalidanti con percentuali di danno biologico maggiori. Mentre, nel caso in esame, la semplice caduta per strada, peraltro, concausata, come rilevato, dalla condotta della danneggiata, con un danno permanente accertato del 3%, con la considerazione dell'immediato soccorso dell'attrice, fa escludere, in assenza di allegazioni precise e circostanziate al riguardo, la sussistenza di un pregiudizio morale transeunte da patema d'animo, legato proprio al momento del sinistro, tale dovendosi considerare il cd. danno non patrimoniale sub specie morale. Il danno morale, infatti, è collegato alla commissione di un reato ovvero alla violazione di diritti costituzionalmente tutelati, con effetti che superino il filtro delle normali conseguenze comuni e tali da fare ritenere la serietà del pregiudizio allegato. Tali circostanze non appaiono ricorrere nella specie. La risarcibilità del danno non patrimoniale esige la verifica del superamento del filtro rappresentato dalla serietà del danno, che, insieme a quello della gravità della lesione, presidia l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari (Cass., n. 21424/14; Cass., SS.UU., n. 26972/08). Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, inoltre, il danno esistenziale non degenerato in danno biologico non consiste nella mera perdita delle abitudini e dei ritmi propri della quotidianità della vita, ma in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, la cui allegazione, idonea a determinare l'inversione probatoria propria tipica delle presunzioni, peraltro, va adempiuta in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., n. 21060/16). Parimenti, nulla può essere riconosciuto all'attrice per la perdita di reddito da attività lavorativa, per i mesi di agosto e settembre 2018. Non è stato, infatti, provato il nesso diretto ed esclusivo tra il sinistro per cui è causa e la sua astensione dal lavoro nelle mensilità indicate. Al riguardo, all'udienza del 25 novembre 2021, il teste ha Testimone_1 genericamente dichiarato quanto segue: “so che la lavorava per me ma Pt_1 non so indicare i periodi. So solo che quando, le è successo l'incidente, non è più potuta venire ed io l'ho licenziata ma non ricordo il periodo”. Inoltre, esibitegli le buste paga che sarebbero state emesse dallo stesso, il teste ha riferito: “non sono in grado di riconoscere i documenti esibitimi”. La sommatoria degli importi sopra indicati (euro 7.146,50) appare, dunque, esaustiva del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza del sinistro, comprensivo tanto del danno biologico/dinamico relazionale. Va, invece, accordata a la somma di euro 1.772,79 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale, derivante dalle spese mediche sostenute, per come documentate (v. doc. 14 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice). Per stabilire quanto dovuto a titolo di risarcimento, in definitiva, bisogna operare la riduzione delle predette somme alla misura del 70%, in proporzione al grado di responsabilità accertato, sicché l'Ente convenuto va condannato al pagamento della somma complessiva di euro 5.002,55, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di euro 1.240,95, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Il danno è stato liquidato in moneta attuale, applicando le tabelle da ultimo varate nel 2024, sicché non occorre applicare ulteriore rivalutazione. Dalla data della decisione, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo. Nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi.
Nei debiti di valore, il riconoscimento dei cc.dd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n. 22607/16; Cass., n. 22347/07). Nella specie, manca una richiesta in tal senso, come pure la dettagliata allegazione di insufficienza della rivalutazione monetaria. Per quanto esposto, il convenuto va condannato al risarcimento del danno non patrimoniale subìto dell'attrice nella misura di euro 5.002,55 e di quello patrimoniale per l'importo di euro 1.240,95, oltre eventuali interessi legali dalla sentenza al soddisfo. ha domandato, poi, il risarcimento in via equitativa degli esborsi Parte_1 anticipati a causa del sinistro per spese di carburante, pedaggio autostradale, compenso per l'attività stragiudiziale prestata dal procuratore costituito. Nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale o di impossibile quantificazione, l'equità rappresenta esclusivamente un criterio di determinazione del contenuto di una pretesa riconosciuta. Pertanto, deve comunque essere fornita adeguata dimostrazione della ricorrenza di un danno risarcibile, mentre la valutazione equitativa soccorre solo in ordine all'individuazione del preciso ammontare del nocumento e della relativa liquidazione pecuniaria. Si tratta dunque di un criterio di chiusura del sistema. La giurisprudenza di legittimità conferma che, in sede di liquidazione equitativa del danno, ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, nonché del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento (Cass., n. 8941/2022), in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura (Cass., n. 127/2016; Cass., n. 11968/2013; Cass., n. 27447/2011; Cass., n. 15585/2007; Cass., n. 9244/2007). La liquidazione equitativa del danno postula, dunque, la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile (Cass., n. 6957/2024), nonché il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso sia legata a fattori oggettivi, non già alla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass., n. 9744/2023). Nel caso di specie, l'attrice nulla ha dimostrato in ordine all'effettivo sostenimento di tali spese e, certamente, sarebbe stato - per la stessa – agevole quantificarle nel dettaglio. In assenza del ricorrere dei predetti requisiti e considerato che il criterio equitativo si pone come sussidiario e, mai, come sostitutivo, nulla va, pertanto, riconosciuto a tale titolo. L'attrice, infine, ha chiesto la condanna del al Controparte_1 pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., deducendo che l'Ente non ha riscontrato l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita. Il convenuto ha eccepito che il d.l. n. 132/2014 prevede l'obbligo di CP_1 stipula di una convenzione di negoziazione, solo per i danni da circolazione stradale e non anche per quelli da insidia stradale, come nel caso di specie. Come già rilevato all'udienza del 5 dicembre 2019, nella materia oggetto di causa, la prova dell'avvio della negoziazione assistita rappresenta condizione di procedibilità dell'azione e ciò a prescindere dalla qualificazione della pretesa in termini di danno da circolazione o da insidia stradale, tenuto che detta condizione di procedibilità è prescritta dall'art. 3, co. 1, d.l. n. 132/2014 allorché dispone quanto segue: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”. Nella specie, l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma nella misura di euro 23.000,00, sicché opera la citata condizione di procedibilità. ha documentato l'inoltro alla controparte dell'invito alla stipula Parte_1 di una convenzione di negoziazione assistita in data 12 marzo 2019, il quale tuttavia è rimasto privo di riscontro (v. all.ti nota di deposito dell'attrice del 7 dicembre 2019), così come l'esito del tentativo è rimasto infausto con il secondo invito spedito in data 20 dicembre 2019 (v. all.ti note di udienza dell'attrice del 12 novembre 2020). Tenuto conto, altresì, che in via stragiudiziale era stato chiesto un importo complessivo (euro 5.146,93) minore di quello qui liquidato con sentenza e che, pertanto, il mancato accordo, imputabile al comportamento esclusivo serbato dall'Ente convenuto, il quale avrebbe tratto vantaggio dal citato accordo anziché gravare sulle risorse processuali della giustizia, deve condannarsi il
[...]
, ai sensi del combinato disposto degli artt. 96, co. 3, c.p.c. e 4, Controparte_1 co. 1, d.l. n. 132/2014, al pagamento, in favore dell'attrice, di una somma equitativamente determinata nella misura di un quarto delle spese processuali che, di seguito, verranno liquidate. Nessuna somma, invece, può essere liquidata a titolo di spese per la negoziazione assistita, come già anticipato. Invero, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, le spese stragiudiziali, quando si riferiscono ad attività ritenuta utile o indispensabile (come nel caso di negoziazione assistita o mediaconciliazione obbligatoria) devono essere liquidate sotto la voce di danno emergente, a favore della parte che risulta vittoriosa nel processo, sicché il costo supportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurare un esito favorevole ancorché detta attività posso essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente che deve essere allegato e provato (Cass., n. 26368/2022; conformi, Cass., n. 24481/2020; Cass., n. 997/2010; Cass., n. 6422/2017). Nella specie, in mancanza della prova dell'effettivo esborso delle somme richieste, non può essere liquidata alcun importo. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la riduzione delle somme richieste;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), seguono la soccombenza. Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 15 dicembre 2022, vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 934/2019 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione;
- accerta e dichiara la responsabilità al 70% del Controparte_1 nella causazione del sinistro occorso a in data 28 luglio 2018, ai Parte_1 sensi dell'art. 2051 c.c.;
- condanna l'Ente convenuto al pagamento, in favore di della Parte_1 somma di euro 5.002,55, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di euro 1.240,95, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- visto l'art. 96, comma 3 c.p.c., condanna l convenuto al pagamento, in CP_2 favore dell'attrice, di una somma equitativamente determinata nella misura di euro 635,00, pari ad un quarto delle spese processuali di seguito liquidate;
- rigetta la domanda di liquidazione di altre voci di danno;
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in euro 291,45 per esborsi (c.u., marca da Pt_1 bollo e spese citazione in giudizio e testi) ed euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute. Pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate, a carico dell'Ente soccombente.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
Ficarra, via Matini n. 213, presso lo studio dell'avv. Luciana Caruso che la rappresenta e difende, attrice, contro (C.F.: ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Medici n. 189, presso lo studio dell'avv. Alfio Pappalardo che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.; sono presenti l'avv. Michele Mondello in sostituzione dell'avv. Luciana Caruso e l'avv. Antonella Spinnato in sostituzione dell'avv. Alfio Pappalardo, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 1 giugno 2019, ha Parte_1 convenuto in giudizio il , premettendo: di essere Controparte_1 caduta in data 28 luglio 2018 alle ore 21:45 circa, mentre percorreva a piedi la via Sempreverde, in direzione monte - mare, a causa di una mattonella della pavimentazione stradale che si era sollevata al suo passaggio;
di aver urtato la spalla sinistra sul muretto, lato sinistro della strada, e per terra la parte posteriore del bacino;
di essere stata soccorsa dai signori e Parte_2 Parte_3
di essersi recata, successivamente, presso il P.S. dell'Ospedale di
[...]
Sant'Agata di Militello, ove le era stato diagnosticato “trauma emicostato sinistro con frattura ingranata VI, VII costola, minimo versamento reattivo seno costofrenico sinistro, contusione spalla sinistra”; che le era stata prescritta apposita terapia farmacologica, con cintura elastica toracica;
che, in data 30 luglio 2018, il dott. l'aveva visitata e le aveva assegnato trenta giorni di Persona_1 prognosi s.c.; che, in data 1 agosto 2018, l'attrice si era recata nuovamente presso il P.S. dell'Ospedale di Sant'Agata di Militello, ove le erano state prestate le cure e prescritta apposita terapia farmacologica;
che, in data 6 agosto 2018, si era sottoposta a tc del capo e rx coste, sterno e clavicola sinistra ed rx torace, all'esito dei quali era emersa la frattura della VI, VII e VIII costa di sinistra;
che, dopo ulteriori visite e cure, in data 14 dicembre 2018, era stata dichiarata clinicamente guarita, con postumi da valutare in sede medico – legale. Dopo aver richiesto infruttuosamente il risarcimento dei danni, in via stragiudiziale, all'Ente convenuto, l'attrice ha, quindi, chiesto: di ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si era verificato per fatto e colpa esclusivi del;
per l'effetto, di ritenere e dichiarare il proprio Controparte_1 diritto al risarcimento dei danni, a titolo di danno patrimoniale, danno biologico permanente, danno biologico temporaneo, danno morale e, comunque, danno esistenziale, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo, nella misura di euro 23.000,00 e/o nella maggiore somma quantificata in corso di causa;
di condannare il convenuto al relativo pagamento;
stante CP_1 la mancata risposta all'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, ovvero il rifiuto a stipulare la predetta, la condanna dell'Ente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché di quelle relative alla fase stragiudiziale. Con comparsa di risposta, depositata in data 25 ottobre 2019, si è costituito il
, il quale, contestando quanto chiesto, dedotto ed Controparte_1 eccepito dall'attrice, ha domandato di ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro venisse imputata esclusivamente all'attrice e che nessuna responsabilità ex art. 96 c.p.c. potesse essergli attribuita, non rientrando il caso di specie tra quelli in cui vige l'obbligo della negoziazione assistita. Nell'ipotesi di riconoscimento di propria responsabilità per i danni, ha chiesto di limitare il risarcimento nei limiti del provato e dovuto, con vittoria delle spese e dei compensi di causa. Alla prima udienza del 5 dicembre 2019, rilevato che, nella materia oggetto di causa, la prova dell'avvio della negoziazione assistita rappresenta condizione di procedibilità dell'azione e che non era stato prodotto in atti alcun invito, parte attrice è stata onerata del relativo deposito o, in mancanza, a procedere all'inoltro a controparte dell'apposito invito di negoziazione. Verificato tale adempimento, concesso lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., escusse le prove orali ed espletata la c.t.u., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Preliminarmente, il ha eccepito la nullità dell'atto Controparte_1 di citazione, stante la generica descrizione del sinistro e l'assenza di una chiara rappresentazione dei fatti. Il convenuto ha contestato, in particolare, la mancata specificazione del punto esatto in cui l'incidente si era verificato. Al riguardo, va evidenziato che, su questo tema, la giurisprudenza ha affermato che la nullità della citazione prevista all'articolo 164, comma 4, c.p.c. si verifica nell'ipotesi in cui l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta. Ed a tale conclusione deve pervenirsi a seguito di una valutazione da condursi facendo riferimento al caso specifico, tenendo peraltro conto che, nella identificazione della causa petendi, occorre fare riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. La nullità in esame è prevista al fine di consentire che il convenuto possa difendersi (v. Cass., n. 11751/2013). Dall'analisi dell'atto di citazione e dei documenti allegati alla prima memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., emerge, quanto al numero civico in prossimità del quale è avvenuto il sinistro, che l'attrice ha compiutamente specificato il punto della città teatro del fatto (ossia la via Sempreverde del Controparte_1
, con direzione monte – mare, lato sinistro) già prima dell'introduzione
[...] del presente giudizio, tramite l'indicazione fotografica contenuta nella richiesta di risarcimento danni trasmessa, in via stragiudiziale, all'Ente convenuto in data 24 settembre 2018. Non residua alcun dubbio, pertanto, in ordine al luogo di verificazione del sinistro per cui è causa.
Considerato che
il non ha contestato l'avvenuta ricezione della CP_1 sopraccitata richiesta di risarcimento - unitamente alle foto ad essa allegate - e che, pertanto, lo stesso si è trovato nella condizione di difendersi compiutamente, vi sono circostanze più che sufficienti per collocare con precisione, nella dimensione spaziale, l'evento per cui vi è causa. L'eccezione va, dunque, rigettata. Nel merito, si osserva, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, avallato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999, che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla Pubblica Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass., n. 24529/2009; Cass., n. 20754/2009). I giudici di legittimità hanno precisato al riguardo che, in tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr., in questi termini, Cass., n. 1257/2018). Con più specifico riguardo al compito di mantenere le strade comunali, mette conto di evidenziare che, a norma dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), tra i compiti istituzionali del rientra quello di CP_1 provvedere alla manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade di sua proprietà. La definizione di strada pubblica include anche il marciapiede (si v., a tal proposito, l'art. 3, n. 33, del Codice della strada, in cui si statuisce che per marciapiede si intende la parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni). Sicché, in definitiva, il deve considerarsi titolare del diritto di proprietà, CP_1 sia sulle strade, che sui marciapiedi facenti parte delle strade comunali, sui quali, pertanto, ha il compito, non soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione. Ciò posto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (Cass., n. 4476/2011). Consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass., n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (cfr. Cass., n. 5808/2019; Cass., n. 30775/2017; Cass., n. 11225/2017). In altri termini, in base al criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., applicato alla fattispecie della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni riportati dagli utenti della strada, è onere del danneggiato provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza della p.a. (Cass., n. 24881/2008; Cass., n. 390/2008). Occorre, dunque, dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così Cass., n. 30775/2017; Cass., n. 11526/17; Cass., n. 2660/2013; Cass., n. 15389/2011), che deve quindi presentarsi come causa dell'incidente e non come mera occasione dello stesso (cfr. Cass., n. 10938/2018 e n. 23919/2013). La Suprema Corte ha avuto occasione di puntualizzare che, in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo,
o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass., n. 1725/2019). Pertanto, si è affermato che in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'Ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria, che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (Cass., n. 11096/2020). Alla stregua dei suddetti princìpi, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio, alla luce delle risultanze probatorie acquisite. Difatti, la caduta di in via Sempreverde del Parte_1 Controparte_1
risulta circostanza provata, alla luce delle dichiarazioni testimoniali
[...] rese all'udienza del 25 novembre 2021. In particolare, la teste di parte attrice, , riconoscendo i luoghi Parte_3 teatro del sinistro, per come esibiti in foto dal giudice, ha riferito quanto segue:
“nella circostanza dell'incidente mi trovavo ad uscire da casa e ho visto l'attrice riversa per terra immediatamente dopo l'accadimento della caduta;
infatti, mentre stavo uscendo, l'ho sentita anche gridare”; “sono intervenuta sui luoghi di causa immediatamente dopo la caduta e, quindi non ho vista la mattonella sollevarsi ma l'ho constatato in base a ciò che ho visto sui luoghi dopo l'accadimento”; “quando sono sopraggiunta sui luoghi di causa, ho trovato la sig.ra riversa per Pt_1 terra, dolorante ma non so specificare con quale parte del corpo abbia sbattuto”;
“sono intervenuta subito dopo la caduta della e l'ho soccorsa in attesa Pt_1 dell'arrivo del marito”. Dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese, alla medesima udienza, dall'altro teste di parte attrice, , il quale ha specificato di esser Parte_2
“sopraggiunto dopo la caduta della in quanto stavo per uscire di casa e, Pt_1 dopo, arrivato sui luoghi, ho visto la riversa per terra ed accanto alla Pt_1 stessa, le mattonelle erano tutte rovinate come da foto”. Le fotografie allegate alla memoria 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice, che mostrano la mattonella irregolare nella pavimentazione stradale, corrispondono dunque alla descrizione dello stato dei luoghi offerta in citazione e confermata dai testi citati. Inoltre, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni riportate (“Trauma fratturativo emitorace sinistro (VI-VII-VIII costola) e trauma contusivo-distorsivo spalla sinistra e rachide cervicale”). Lo stesso, infatti, ha concluso che: “La dinamica dell'incidente patito dal appare in stretta connessione causale con Parte_4 le lesioni riportate;
sono, infatti soddisfatti i principali cardini della criteriologia medico-legale: - Topografico - Cronologico - Di efficienza lesiva - Di continuità fenomenica - Di esclusione da altre cause - Di attendibilità statistica” (v. pag. 14 relazione del c.t.u., depositata in data 9 aprile 2022). Alla luce di tali risultanze, deve, quindi, riconoscersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, avendo dimostrato sia l'evento dannoso, sia la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza del Controparte_1
che, in quelle circostanze, si presentava in uno stato di cattiva
[...] manutenzione, tale da costituire un concreto pericolo per l'utenza. Non è stata, invece, data prova dall'Ente convenuto, con riferimento al dinamismo eziologico del danno, dell'intervento di alcun fattore esogeno, imprevedibile e straordinario, rispetto al bene demaniale, luogo dell'incidente, riscontrato con mattonelle divelte proprio nel punto dove l'attrice è stata ritrovata per terra, né, invero, il ha presentato istanze istruttorie in tal senso. CP_1
Non si ravvisano, dunque, circostanze che presentino i caratteri del caso fortuito, tali, cioè, da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idonee ad escludere la responsabilità del custode. Per ciò che attiene alla condotta della danneggiata, eccepita come causa del sinistro dall'Ente convenuto, la Suprema Corte ha chiarito che la condotta che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co. 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., n. 9315/2019). Applicando tali princìpi al caso di specie, tenuto conto che i testi di parte attrice,
e , hanno riferito, rispettivamente, che Parte_3 Parte_2
“l'attrice era mia vicina di casa prima che si sposasse mentre ora in quella via, ci abita sua mamma” e “sua mamma sta dietro casa mia e lei viene spesso dai suoi genitori […]. Le stesse mattonelle erano rotte e si alzavano spesso quando si passava” (v. pagg.
1-2 verb. ud. del 25 novembre 2021), nonché del fatto che l'attrice stava procedendo a piedi, e quindi ad una velocità assai ridotta, avendo pertanto la possibilità - con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza, che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost., n. 156/1999) - di percepire la presenza dell'insidia ed evitare la caduta, deve essere individuato un concorso di responsabilità di in ordine alla Parte_1 causazione dell'evento, quantificabile nella misura equa del 30%. Non può, infatti, ragionevolmente affermarsi che l'utilizzo della normale diligenza da parte dell'attrice avrebbe del tutto scongiurato l'evento dannoso e le sue conseguenze. La valutazione in ordine al generale dovere di attenzione che incombe su ogni utente della strada o del marciapiede deve muovere, imprescindibilmente, dal ragionevole affidamento che i pedoni ripongono sulla sicura percorribilità dei luoghi aperti al pubblico transito, specie in assenza di segnalazioni di segno contrario. Pertanto, in considerazione di quanto appena esposto e in virtù dell'art. 1227, co. 1, c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, sulla base del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), deve essere individuato un concorso di responsabilità dell'attrice, quantificabile nella misura del 30% e nella stessa misura dovrà, pertanto, essere diminuito il risarcimento dovuto per i danni subìti dalla stessa in conseguenza del sinistro.
Ne consegue che il convenuto va ritenuto e dichiarato responsabile al CP_1
70% nella causazione del sinistro occorso a in data 28 luglio 2018, Parte_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Passando, quindi, alla quantificazione dei danni subìti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha accertato che l'attrice, in conseguenza del sinistro, ha riportato: un'inabilità temporanea parziale al 75% di 20 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 50% di 20 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 25% di 30 giorni;
e un danno alla salute permanente pari al 3%. Le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. incaricato vanno interamente condivise. Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., n. 2462/2020). Si richiamano, sul punto, le risposte esaustive fornite dal c.t.u. alle osservazioni del procuratore di parte attrice, che qui si intendono integralmente trascritte (v. pag. 17, relazione c.t.u.) e, in particolare: “il quadro patologico preso in esame è stato valutato secondo i comuni barèmes in uso medico-legali che per fratture costali multiple prevedono l'1% per ogni costa. Una modifica del giudizio valutativo sarebbe opportuna la dove sussistessero condizioni assai più significative del quadro patologico accertato ad. es. callo osseo in esubero o per contro callo osseo scarsamente apprezzabile, od ancora accavallamento o disallineamento dei monconi etc. Si precisa ancora che, nel caso in esame, una invalidità permanente pari al 3% non scaturisce da una somma aritmetica per la frattura di tre coste (VI, VII e VIII) ma è stata attribuita per la sintomatologia radicolopatica che si è accompagnata agli eventi fratturativi. Analoghe considerazioni vanno espresse per quel che concerne il periodo di Inabilità temporanea: l'implementazione di alcune fasce di Inabilità Temporanea troverebbe giustificazione in un quadro più significativo di quello riscontrato nella PERIZIANDA. Per quanto precisato si conferma diagnosi e giudizio valutativo”. Alla luce di tali chiarimenti, non appare rilevante la diversa quantificazione operata dalla parte, atteso che la valutazione compiuta dal c.t.u. è espressa in termini tecnici e risulta adeguatamente motivata. Non è necessario, pertanto, disporre il richiamo del professionista o il rinnovo della consulenza. Come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle note sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Nella nozione di danno biologico sono, quindi, ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato.
La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019 e, di recente, Cass. n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non è suscettibile di accertamento medico legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto pur potendole influenzare dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato). Il danno biologico (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico- relazionale) va allora liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale, salvo che il caso concreto presenti specificità – che il giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. n. 1553/2019; Cass. n. 9950/2017; Cass. n. 20895/2015; Cass. n. 12408/2011). Esso, nel caso di specie, è pari ad euro 7.146,50, di cui euro 3.409,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, già comprensivo del danno relazionale (v. Cass., n. 7513/2018), tenuto conto che l'attrice al momento del sinistro aveva 56 anni, ed euro 3.737,50 a titolo di danno biologico temporaneo.
Nessuna voce specifica, invece, può riconoscersi per il danno morale o da patema d'animo, considerato che tale danno va presunto ove ricorrano fatti illeciti di particolare gravità per le condizioni di svolgimento degli eventi, oppure in ipotesi di lesioni particolarmente invalidanti con percentuali di danno biologico maggiori. Mentre, nel caso in esame, la semplice caduta per strada, peraltro, concausata, come rilevato, dalla condotta della danneggiata, con un danno permanente accertato del 3%, con la considerazione dell'immediato soccorso dell'attrice, fa escludere, in assenza di allegazioni precise e circostanziate al riguardo, la sussistenza di un pregiudizio morale transeunte da patema d'animo, legato proprio al momento del sinistro, tale dovendosi considerare il cd. danno non patrimoniale sub specie morale. Il danno morale, infatti, è collegato alla commissione di un reato ovvero alla violazione di diritti costituzionalmente tutelati, con effetti che superino il filtro delle normali conseguenze comuni e tali da fare ritenere la serietà del pregiudizio allegato. Tali circostanze non appaiono ricorrere nella specie. La risarcibilità del danno non patrimoniale esige la verifica del superamento del filtro rappresentato dalla serietà del danno, che, insieme a quello della gravità della lesione, presidia l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari (Cass., n. 21424/14; Cass., SS.UU., n. 26972/08). Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, inoltre, il danno esistenziale non degenerato in danno biologico non consiste nella mera perdita delle abitudini e dei ritmi propri della quotidianità della vita, ma in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, la cui allegazione, idonea a determinare l'inversione probatoria propria tipica delle presunzioni, peraltro, va adempiuta in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., n. 21060/16). Parimenti, nulla può essere riconosciuto all'attrice per la perdita di reddito da attività lavorativa, per i mesi di agosto e settembre 2018. Non è stato, infatti, provato il nesso diretto ed esclusivo tra il sinistro per cui è causa e la sua astensione dal lavoro nelle mensilità indicate. Al riguardo, all'udienza del 25 novembre 2021, il teste ha Testimone_1 genericamente dichiarato quanto segue: “so che la lavorava per me ma Pt_1 non so indicare i periodi. So solo che quando, le è successo l'incidente, non è più potuta venire ed io l'ho licenziata ma non ricordo il periodo”. Inoltre, esibitegli le buste paga che sarebbero state emesse dallo stesso, il teste ha riferito: “non sono in grado di riconoscere i documenti esibitimi”. La sommatoria degli importi sopra indicati (euro 7.146,50) appare, dunque, esaustiva del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza del sinistro, comprensivo tanto del danno biologico/dinamico relazionale. Va, invece, accordata a la somma di euro 1.772,79 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale, derivante dalle spese mediche sostenute, per come documentate (v. doc. 14 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice). Per stabilire quanto dovuto a titolo di risarcimento, in definitiva, bisogna operare la riduzione delle predette somme alla misura del 70%, in proporzione al grado di responsabilità accertato, sicché l'Ente convenuto va condannato al pagamento della somma complessiva di euro 5.002,55, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di euro 1.240,95, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Il danno è stato liquidato in moneta attuale, applicando le tabelle da ultimo varate nel 2024, sicché non occorre applicare ulteriore rivalutazione. Dalla data della decisione, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo. Nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi.
Nei debiti di valore, il riconoscimento dei cc.dd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n. 22607/16; Cass., n. 22347/07). Nella specie, manca una richiesta in tal senso, come pure la dettagliata allegazione di insufficienza della rivalutazione monetaria. Per quanto esposto, il convenuto va condannato al risarcimento del danno non patrimoniale subìto dell'attrice nella misura di euro 5.002,55 e di quello patrimoniale per l'importo di euro 1.240,95, oltre eventuali interessi legali dalla sentenza al soddisfo. ha domandato, poi, il risarcimento in via equitativa degli esborsi Parte_1 anticipati a causa del sinistro per spese di carburante, pedaggio autostradale, compenso per l'attività stragiudiziale prestata dal procuratore costituito. Nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale o di impossibile quantificazione, l'equità rappresenta esclusivamente un criterio di determinazione del contenuto di una pretesa riconosciuta. Pertanto, deve comunque essere fornita adeguata dimostrazione della ricorrenza di un danno risarcibile, mentre la valutazione equitativa soccorre solo in ordine all'individuazione del preciso ammontare del nocumento e della relativa liquidazione pecuniaria. Si tratta dunque di un criterio di chiusura del sistema. La giurisprudenza di legittimità conferma che, in sede di liquidazione equitativa del danno, ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, nonché del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento (Cass., n. 8941/2022), in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura (Cass., n. 127/2016; Cass., n. 11968/2013; Cass., n. 27447/2011; Cass., n. 15585/2007; Cass., n. 9244/2007). La liquidazione equitativa del danno postula, dunque, la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile (Cass., n. 6957/2024), nonché il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso sia legata a fattori oggettivi, non già alla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass., n. 9744/2023). Nel caso di specie, l'attrice nulla ha dimostrato in ordine all'effettivo sostenimento di tali spese e, certamente, sarebbe stato - per la stessa – agevole quantificarle nel dettaglio. In assenza del ricorrere dei predetti requisiti e considerato che il criterio equitativo si pone come sussidiario e, mai, come sostitutivo, nulla va, pertanto, riconosciuto a tale titolo. L'attrice, infine, ha chiesto la condanna del al Controparte_1 pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., deducendo che l'Ente non ha riscontrato l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita. Il convenuto ha eccepito che il d.l. n. 132/2014 prevede l'obbligo di CP_1 stipula di una convenzione di negoziazione, solo per i danni da circolazione stradale e non anche per quelli da insidia stradale, come nel caso di specie. Come già rilevato all'udienza del 5 dicembre 2019, nella materia oggetto di causa, la prova dell'avvio della negoziazione assistita rappresenta condizione di procedibilità dell'azione e ciò a prescindere dalla qualificazione della pretesa in termini di danno da circolazione o da insidia stradale, tenuto che detta condizione di procedibilità è prescritta dall'art. 3, co. 1, d.l. n. 132/2014 allorché dispone quanto segue: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”. Nella specie, l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma nella misura di euro 23.000,00, sicché opera la citata condizione di procedibilità. ha documentato l'inoltro alla controparte dell'invito alla stipula Parte_1 di una convenzione di negoziazione assistita in data 12 marzo 2019, il quale tuttavia è rimasto privo di riscontro (v. all.ti nota di deposito dell'attrice del 7 dicembre 2019), così come l'esito del tentativo è rimasto infausto con il secondo invito spedito in data 20 dicembre 2019 (v. all.ti note di udienza dell'attrice del 12 novembre 2020). Tenuto conto, altresì, che in via stragiudiziale era stato chiesto un importo complessivo (euro 5.146,93) minore di quello qui liquidato con sentenza e che, pertanto, il mancato accordo, imputabile al comportamento esclusivo serbato dall'Ente convenuto, il quale avrebbe tratto vantaggio dal citato accordo anziché gravare sulle risorse processuali della giustizia, deve condannarsi il
[...]
, ai sensi del combinato disposto degli artt. 96, co. 3, c.p.c. e 4, Controparte_1 co. 1, d.l. n. 132/2014, al pagamento, in favore dell'attrice, di una somma equitativamente determinata nella misura di un quarto delle spese processuali che, di seguito, verranno liquidate. Nessuna somma, invece, può essere liquidata a titolo di spese per la negoziazione assistita, come già anticipato. Invero, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, le spese stragiudiziali, quando si riferiscono ad attività ritenuta utile o indispensabile (come nel caso di negoziazione assistita o mediaconciliazione obbligatoria) devono essere liquidate sotto la voce di danno emergente, a favore della parte che risulta vittoriosa nel processo, sicché il costo supportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurare un esito favorevole ancorché detta attività posso essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente che deve essere allegato e provato (Cass., n. 26368/2022; conformi, Cass., n. 24481/2020; Cass., n. 997/2010; Cass., n. 6422/2017). Nella specie, in mancanza della prova dell'effettivo esborso delle somme richieste, non può essere liquidata alcun importo. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la riduzione delle somme richieste;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), seguono la soccombenza. Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 15 dicembre 2022, vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 934/2019 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione;
- accerta e dichiara la responsabilità al 70% del Controparte_1 nella causazione del sinistro occorso a in data 28 luglio 2018, ai Parte_1 sensi dell'art. 2051 c.c.;
- condanna l'Ente convenuto al pagamento, in favore di della Parte_1 somma di euro 5.002,55, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di euro 1.240,95, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- visto l'art. 96, comma 3 c.p.c., condanna l convenuto al pagamento, in CP_2 favore dell'attrice, di una somma equitativamente determinata nella misura di euro 635,00, pari ad un quarto delle spese processuali di seguito liquidate;
- rigetta la domanda di liquidazione di altre voci di danno;
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in euro 291,45 per esborsi (c.u., marca da Pt_1 bollo e spese citazione in giudizio e testi) ed euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute. Pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate, a carico dell'Ente soccombente.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)