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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 6082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6082 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5307/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5307/2025 promossa da:
FO. VI. (c. f. ), con il patrocinio dell'avv. TESONE ANGELO, Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice -
nei confronti di:
MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE DELL'ARMA
[...]
(c. f. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA STATO MILANO, CP_1 P.IVA_2 domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
Controparte_2
- RAPPRESENTANZA GENERALE (c. f. ), con il
[...] CP_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. BARILE RUGGERO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parti convenute -
pagina 1 di 7 Conclusioni di parte attrice
Nell' interesse della CP_4
• Voglia l'adito Giudice dichiararsi illegittimo lo svincolo delle polizze fideiussorie di entrambe le polizze sottoscritte dalla in favore del Comando Generale dell' arma dei CP_4 carabinieri (recanti n. 2358015 e 2350856) e per l' effetto, accertato il diritto della a Pt_2 richiedere la restituzione delle somme indebitamente incassate dall'Amministrazione appaltante condannare quest'ultima alla restituzione in favore della dell'importo di euro CP_5 199.218,39 indebitamente incassato
• In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui l' Ecc. ma S.V. dovesse ritenere sussistenti i presupposti sottesi allo svincolo delle polizze fideiussorie operate in favore del Comando generale dell' Arma dei carabinieri , ritenersi pienamente soddisfatte le pretese creditorie di quest' ultima con l' incasso dell' importo di euro 113.933,79 ( corrispondente allo svincolo della polizza fideiussoria recante n. 2358015) e per l' effetto, accertato l' indebito parziale perpetrato dall' Amministrazione appaltante, condannarsi quest' ultima alla restituzione in favore della della somma di euro 85.284,60 pari all' importo svincolato in CP_5 relazione alla polizza fideiussoria n. 2350856
• In via ulteriormente gradata, accertarsi la responsabilità della per avere CP_5 proceduto al pagamento dei premi di cui alle suddette polizze per in mancanza dei presupposti per procedere al loro svincolo
• Condannarsi il in persona del Ministro p.t. elettivamente Parte_3 domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato e presso la sede distrettuale di Milano sedente alla Via Freguglia n. 1 per quanto di ragione e/o in solido con la compagnia assicurativa in breve Controparte_2 CP_5
[...
– al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione all' antescritto procuratore che se ne dichiara antistatario
Conclusioni di parte convenuta
della difesa Parte_3
Voglia l'ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano a favore della competenza del Tribunale di Napoli o, alternativamente, del Tribunale di Roma;
ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva, della domanda della società attrice di condanna dell'Amministrazione appaltante alla restituzione a della somma di euro 199.218,39; CP_5 nel merito, dichiarare infondate e respingere tutte le domande della società attrice;
in via riconvenzionale, dichiarare il diritto dell'Amministrazione appaltante al risarcimento dei maggiori danni subiti e non coperti dall'importo residuo della garanzia definitiva per l'effetto Part condannare a pagare al difesa l'ulteriore somma di euro CP_6 Parte_3
173.999,58, o quella maggiore e minor somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
pagina 2 di 7 Con la rifusione delle spese processuali.
Conclusioni di parte convenuta
CP_5 Si chiede che il Tribunale Ill.mo respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
dichiari inammissibili ed improponibili la domanda n. 1 “Dichiararsi illegittimo lo Pa Part svincolo di entrambe le polizze fideiussorie sottoscritte dalla . VI. GAS . in favore del Carabinieri (recanti n. 2358015 e 2350856)” la domanda n. 2 Controparte_7
“In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l' dovesse ritenere sussistenti i CP_8 presupposti sottesi allo svincolo delle polizze fideiussorie operate in favore dal Comando dell' Arma dei carabinieri, ritenersi pienamente soddisfatte le pretese creditorie di CP_7 quest'ultima con l'incasso dell' importo di euro 113.933,79 (corrispondente allo svincolo della polizza a fideiussoria recante n. 2358015) e la domanda n. 3) “In via ulteriormente gradata, accertarsi la responsabilità della er avere proceduto al pagamento dei premi di CP_5 cui alle suddette polizze pur in mancanza dei presupposti per procedere al loro svincolo” svolte da parte attrice dei confronti della esponente, con conseguente rigetto delle stesse,
respinga altresì la domanda n. 4 nella parte in cui viene chiesta la condanna della Compagnia alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Parte attrice si è aggiudicata un appalto del Controparte_9
per l'esecuzione di alcuni lavori edili in una caserma di Vicenza, consistenti nella
[...] realizzazione di uffici, sala riunioni e servizi per le esigenze del Nato Stability Policing Centre of
Excellence. A garanzia, ha emesso due polizze fideiussorie: la n. 2358015 per la CP_5 somma di euro 163.107,75 relativa all'anticipazione ricevuta dall'appaltatore, e la n. 2350856 per pagina 3 di 7 la somma di euro 85.284,60, quale garanzia definitiva (v. doc. senza numero di parte attrice).
A seguito della emanazione di una interdittiva antimafia da parte della (v. Controparte_10 doc. 5 conv. , l'Arma dei Carabinieri in data 14/10/2022 ha comunicato il recesso Tes_1 dall'appalto (v. doc. 6 conv. ed ha escusso entrambe le garanzie, incassando da la Tes_1 CP_5 somma complessiva di euro 199.218,39, di cui euro 119.296,97 per la prima polizza, pari alla differenza tra l'anticipazione erogata e l'importo netto dei lavori eseguiti, valutato in euro
42.646,12, ed euro 85.284,60 per la seconda.
Parte attrice in questo giudizio ha chiesto di accertare l'illegittimità dell'escussione delle due garanzie da parte dell'Arma dei Carabinieri, con condanna della stessa alla restituzione della somma incassata in favore di CP_5
2. Incompetenza
L'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata in via preliminare dal , è Parte_3 infondata.
A norma dell'art. 25 c.p.c., quando è convenuta una amministrazione pubblica il distretto competente si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. L'obbligazione dedotta è quella della restituzione di una somma di denaro liquida e determinata e quindi, ai sensi dell'art. 1182 c.c., terzo comma, c.c., essa deve essere eseguita al domicilio del creditore, che è Milano ove è la sede secondaria in Italia di Parte CP_5 convenuta ha fatto riferimento alla competenza determinata dalle norme di contabilità pubblica, sulla base della tesoreria deputata al pagamento ed ha dedotto che quella competente sarebbe dove ha domicilio la s.r.l. FO.VI. GAS. Senonché parte attrice non ha indicato come CP_10 creditore sé stessa, ma e quindi la Tesoreria competente è quella di Milano, di CP_5 modo che resta confermata la competenza di questo Tribunale.
3. Escussione
La lettura di tutto l'atto di citazione risulta faticosa a causa di una diffusa improprietà di linguaggio. Con riferimento alla prima domanda della parte, si rileva che viene utilizzato il termine “svincolo” riferito alle polizze che in realtà, alla luce del contesto fattuale, deve intendersi come escussione;
il pagamento dei premi, di cui al terzo punto delle conclusioni, deve intendersi come pagamento delle somme assicurate.
pagina 4 di 7 Si rileva, altresì, che nei confronti di parte attrice, in sede di opposizione a un CP_5 decreto ingiuntivo ottenuto dalla compagnia per il pagamento in via di surroga della somma di euro 199.218,39, ha già chiesto di “dichiararsi illegittimo lo svincolo delle polizze fideiussorie contrassegnate dai numeri 2358015 di euro 163.107.75 e n. 2350856 di euro 85.284,60” e la domanda è stata rigettata con sentenza di questo Tribunale n. 10151/2024 (v. doc. senza numero di parte attrice). Non è stata dedotta alcuna impugnazione verso tale decisione che, quindi, si deve ritenere definitiva, con la conseguenza che la domanda nei confronti di è CP_5 inammissibile per la formazione del giudicato sul punto.
Per quanto riguarda la posizione del , si osserva che è pacifico e Parte_3 documentale (v. doc. 5 conv. che in data 5/8/2022 la Prefettura abbia emanato Tes_1 CP_10 una informazione interdittiva antimafia nei confronti della società attrice. Di conseguenza, doverosamente l'amministrazione appaltante ha proceduto al recesso dal contratto, a norma dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e succ. mod. Ne deriva, ulteriormente, che l'appaltatore non ha potuto proseguire nei lavori ed è risultato, pertanto, inadempiente ai suoi obblighi contrattuali, il che ha legittimato l'escussione delle polizze, rilasciate a garanzia dell'anticipazione e di tutte le obbligazioni contrattuali.
D'altra parte, come fondatamente dedotto dal , i fatti posti a fondamento del Parte_3 provvedimento interdittivo sono sicuramente riferibili all'attività svolta dall'impresa colpita e sono da essa conosciuti o conoscibili;
l'impossibilità di adempiere per la perdita dei requisiti generali di onorabilità e la conseguente caducazione del contratto è quindi imputabile all'impresa, risultando essa priva della capacità soggettiva necessaria alla prosecuzione del rapporto, non ricorrendo di certo le fattispecie esimenti del caso fortuito, della forza maggiore o del fatto del creditore.
Legittimamente, quindi, le polizze sono state escusse e legittimamente la garante ha pagato al beneficiario le somme assicurate.
4. Ripetizione
Le due domande di ripetizione di somme svolte da parte attrice sono inammissibili per difetto di legittimazione attiva. Infatti, a norma dell'art. 81 c.p.c., nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. Pertanto, parte attrice, in difetto di procura speciale, non può far valere nei confronti del difesa un diritto alla ripetizione di somme che spetterebbe Parte_3
pagina 5 di 7 a CP_5
5. Riconvenzionale
Il ha svolto domanda riconvenzionale verso l'attrice per il risarcimento degli ulteriori Parte_3 danni subiti a causa della necessità di ri-appaltare l'opera.
Secondo parte attrice tale domanda è “irricevibile”. Ove la difesa debba intendersi come volta ad una dichiarazione di inammissibilità in rito della domanda, si osserva che la stessa è infondata, dal momento che la domanda attiene al medesimo nucleo fattuale già dedotto da parte attrice in citazione.
Nel merito, il ha svolto allegazioni puntuali e documentate circa i maggiori costi Parte_3 sostenuti per alcune causali, ma la domanda è comunque infondata, come di seguito argomentato.
In primo luogo, al nuovo appaltatore è stata accreditata la quota parte dei costi per la sicurezza del cantiere, pari ad euro 4.005,93, IVA inclusa.
A causa dello slittamento temporale dei lavori, sono stati applicati i nuovi prezzi previsti dal prezzario regionale, con un incremento di euro 67.652,54 IVA inclusa.
Va però considerato che, a norma dell'art. 72, comma 1, lett. b), DPR n. 633/1972 e succ. mod., non sono imponibili IVA la cessione di beni e la prestazione di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato, come nel caso di specie. Pertanto, l'IVA va scorporata e i predetti costi ammontano ad euro 55.893,60.
I lavori sono stati ultimati nel novembre 2023, mentre era previsto in origine il termine del febbraio 2023. Correttamente l'amministrazione ha stimato un danno di almeno euro 19.000,00 considerando il costo locatizio di 3,91 €/mq e una superficie interessata di mq 540.
Le spese di trasferta per il direttore lavori, l'assistente di cantiere e il direttore operativo sarebbero state in ogni caso sostenute e non possono qualificarsi come maggiori costi.
Analogamente per il costo del personale impegnato nella direzione dei lavori e nelle attività amministrative. Poco chiaro è il costo esposto per euro 142.509,71: secondo la convenuta si tratta dell'impegno di spesa deliberato nella annualità successiva dal per rifinanziare l'opera, Parte_3 dopo l'incameramento di fondi in origine stanziati. Se è così, non è un maggior costo, è solo il pagina 6 di 7 rifinanziamento del contratto di appalto.
Pertanto, possono essere riconosciuti maggiori costi solo per euro 74.893,60. Poiché tale cifra è inferiore alla somma incassata a seguito dell'escussione della garanzia definitiva, pari ad euro
85.284,60, la domanda riconvenzionale va rigettata.
6. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Tra parte attrice e sussiste soccombenza reciproca, con conseguente compensazione Parte_3 delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale;
2) dichiara inammissibile nei confronti di la domanda di parte attrice volta alla CP_5 dichiarazione di illegittimità dell'escussione delle due garanzie oggetto di causa;
3) rigetta la stessa domanda nei confronti del difesa;
Parte_3
4) dichiara inammissibili le domande di parte attrice volte alla ripetizione di somme in favore di
CP_5
5) rigetta la domanda riconvenzionale svolta dal;
Parte_3
6) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di CP_5 giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
7) compensa le spese tra parte attrice e . Parte_3
Milano, 21 luglio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5307/2025 promossa da:
FO. VI. (c. f. ), con il patrocinio dell'avv. TESONE ANGELO, Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice -
nei confronti di:
MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE DELL'ARMA
[...]
(c. f. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA STATO MILANO, CP_1 P.IVA_2 domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
Controparte_2
- RAPPRESENTANZA GENERALE (c. f. ), con il
[...] CP_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. BARILE RUGGERO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parti convenute -
pagina 1 di 7 Conclusioni di parte attrice
Nell' interesse della CP_4
• Voglia l'adito Giudice dichiararsi illegittimo lo svincolo delle polizze fideiussorie di entrambe le polizze sottoscritte dalla in favore del Comando Generale dell' arma dei CP_4 carabinieri (recanti n. 2358015 e 2350856) e per l' effetto, accertato il diritto della a Pt_2 richiedere la restituzione delle somme indebitamente incassate dall'Amministrazione appaltante condannare quest'ultima alla restituzione in favore della dell'importo di euro CP_5 199.218,39 indebitamente incassato
• In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui l' Ecc. ma S.V. dovesse ritenere sussistenti i presupposti sottesi allo svincolo delle polizze fideiussorie operate in favore del Comando generale dell' Arma dei carabinieri , ritenersi pienamente soddisfatte le pretese creditorie di quest' ultima con l' incasso dell' importo di euro 113.933,79 ( corrispondente allo svincolo della polizza fideiussoria recante n. 2358015) e per l' effetto, accertato l' indebito parziale perpetrato dall' Amministrazione appaltante, condannarsi quest' ultima alla restituzione in favore della della somma di euro 85.284,60 pari all' importo svincolato in CP_5 relazione alla polizza fideiussoria n. 2350856
• In via ulteriormente gradata, accertarsi la responsabilità della per avere CP_5 proceduto al pagamento dei premi di cui alle suddette polizze per in mancanza dei presupposti per procedere al loro svincolo
• Condannarsi il in persona del Ministro p.t. elettivamente Parte_3 domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato e presso la sede distrettuale di Milano sedente alla Via Freguglia n. 1 per quanto di ragione e/o in solido con la compagnia assicurativa in breve Controparte_2 CP_5
[...
– al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione all' antescritto procuratore che se ne dichiara antistatario
Conclusioni di parte convenuta
della difesa Parte_3
Voglia l'ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano a favore della competenza del Tribunale di Napoli o, alternativamente, del Tribunale di Roma;
ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva, della domanda della società attrice di condanna dell'Amministrazione appaltante alla restituzione a della somma di euro 199.218,39; CP_5 nel merito, dichiarare infondate e respingere tutte le domande della società attrice;
in via riconvenzionale, dichiarare il diritto dell'Amministrazione appaltante al risarcimento dei maggiori danni subiti e non coperti dall'importo residuo della garanzia definitiva per l'effetto Part condannare a pagare al difesa l'ulteriore somma di euro CP_6 Parte_3
173.999,58, o quella maggiore e minor somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
pagina 2 di 7 Con la rifusione delle spese processuali.
Conclusioni di parte convenuta
CP_5 Si chiede che il Tribunale Ill.mo respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
dichiari inammissibili ed improponibili la domanda n. 1 “Dichiararsi illegittimo lo Pa Part svincolo di entrambe le polizze fideiussorie sottoscritte dalla . VI. GAS . in favore del Carabinieri (recanti n. 2358015 e 2350856)” la domanda n. 2 Controparte_7
“In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l' dovesse ritenere sussistenti i CP_8 presupposti sottesi allo svincolo delle polizze fideiussorie operate in favore dal Comando dell' Arma dei carabinieri, ritenersi pienamente soddisfatte le pretese creditorie di CP_7 quest'ultima con l'incasso dell' importo di euro 113.933,79 (corrispondente allo svincolo della polizza a fideiussoria recante n. 2358015) e la domanda n. 3) “In via ulteriormente gradata, accertarsi la responsabilità della er avere proceduto al pagamento dei premi di CP_5 cui alle suddette polizze pur in mancanza dei presupposti per procedere al loro svincolo” svolte da parte attrice dei confronti della esponente, con conseguente rigetto delle stesse,
respinga altresì la domanda n. 4 nella parte in cui viene chiesta la condanna della Compagnia alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Parte attrice si è aggiudicata un appalto del Controparte_9
per l'esecuzione di alcuni lavori edili in una caserma di Vicenza, consistenti nella
[...] realizzazione di uffici, sala riunioni e servizi per le esigenze del Nato Stability Policing Centre of
Excellence. A garanzia, ha emesso due polizze fideiussorie: la n. 2358015 per la CP_5 somma di euro 163.107,75 relativa all'anticipazione ricevuta dall'appaltatore, e la n. 2350856 per pagina 3 di 7 la somma di euro 85.284,60, quale garanzia definitiva (v. doc. senza numero di parte attrice).
A seguito della emanazione di una interdittiva antimafia da parte della (v. Controparte_10 doc. 5 conv. , l'Arma dei Carabinieri in data 14/10/2022 ha comunicato il recesso Tes_1 dall'appalto (v. doc. 6 conv. ed ha escusso entrambe le garanzie, incassando da la Tes_1 CP_5 somma complessiva di euro 199.218,39, di cui euro 119.296,97 per la prima polizza, pari alla differenza tra l'anticipazione erogata e l'importo netto dei lavori eseguiti, valutato in euro
42.646,12, ed euro 85.284,60 per la seconda.
Parte attrice in questo giudizio ha chiesto di accertare l'illegittimità dell'escussione delle due garanzie da parte dell'Arma dei Carabinieri, con condanna della stessa alla restituzione della somma incassata in favore di CP_5
2. Incompetenza
L'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata in via preliminare dal , è Parte_3 infondata.
A norma dell'art. 25 c.p.c., quando è convenuta una amministrazione pubblica il distretto competente si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. L'obbligazione dedotta è quella della restituzione di una somma di denaro liquida e determinata e quindi, ai sensi dell'art. 1182 c.c., terzo comma, c.c., essa deve essere eseguita al domicilio del creditore, che è Milano ove è la sede secondaria in Italia di Parte CP_5 convenuta ha fatto riferimento alla competenza determinata dalle norme di contabilità pubblica, sulla base della tesoreria deputata al pagamento ed ha dedotto che quella competente sarebbe dove ha domicilio la s.r.l. FO.VI. GAS. Senonché parte attrice non ha indicato come CP_10 creditore sé stessa, ma e quindi la Tesoreria competente è quella di Milano, di CP_5 modo che resta confermata la competenza di questo Tribunale.
3. Escussione
La lettura di tutto l'atto di citazione risulta faticosa a causa di una diffusa improprietà di linguaggio. Con riferimento alla prima domanda della parte, si rileva che viene utilizzato il termine “svincolo” riferito alle polizze che in realtà, alla luce del contesto fattuale, deve intendersi come escussione;
il pagamento dei premi, di cui al terzo punto delle conclusioni, deve intendersi come pagamento delle somme assicurate.
pagina 4 di 7 Si rileva, altresì, che nei confronti di parte attrice, in sede di opposizione a un CP_5 decreto ingiuntivo ottenuto dalla compagnia per il pagamento in via di surroga della somma di euro 199.218,39, ha già chiesto di “dichiararsi illegittimo lo svincolo delle polizze fideiussorie contrassegnate dai numeri 2358015 di euro 163.107.75 e n. 2350856 di euro 85.284,60” e la domanda è stata rigettata con sentenza di questo Tribunale n. 10151/2024 (v. doc. senza numero di parte attrice). Non è stata dedotta alcuna impugnazione verso tale decisione che, quindi, si deve ritenere definitiva, con la conseguenza che la domanda nei confronti di è CP_5 inammissibile per la formazione del giudicato sul punto.
Per quanto riguarda la posizione del , si osserva che è pacifico e Parte_3 documentale (v. doc. 5 conv. che in data 5/8/2022 la Prefettura abbia emanato Tes_1 CP_10 una informazione interdittiva antimafia nei confronti della società attrice. Di conseguenza, doverosamente l'amministrazione appaltante ha proceduto al recesso dal contratto, a norma dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e succ. mod. Ne deriva, ulteriormente, che l'appaltatore non ha potuto proseguire nei lavori ed è risultato, pertanto, inadempiente ai suoi obblighi contrattuali, il che ha legittimato l'escussione delle polizze, rilasciate a garanzia dell'anticipazione e di tutte le obbligazioni contrattuali.
D'altra parte, come fondatamente dedotto dal , i fatti posti a fondamento del Parte_3 provvedimento interdittivo sono sicuramente riferibili all'attività svolta dall'impresa colpita e sono da essa conosciuti o conoscibili;
l'impossibilità di adempiere per la perdita dei requisiti generali di onorabilità e la conseguente caducazione del contratto è quindi imputabile all'impresa, risultando essa priva della capacità soggettiva necessaria alla prosecuzione del rapporto, non ricorrendo di certo le fattispecie esimenti del caso fortuito, della forza maggiore o del fatto del creditore.
Legittimamente, quindi, le polizze sono state escusse e legittimamente la garante ha pagato al beneficiario le somme assicurate.
4. Ripetizione
Le due domande di ripetizione di somme svolte da parte attrice sono inammissibili per difetto di legittimazione attiva. Infatti, a norma dell'art. 81 c.p.c., nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. Pertanto, parte attrice, in difetto di procura speciale, non può far valere nei confronti del difesa un diritto alla ripetizione di somme che spetterebbe Parte_3
pagina 5 di 7 a CP_5
5. Riconvenzionale
Il ha svolto domanda riconvenzionale verso l'attrice per il risarcimento degli ulteriori Parte_3 danni subiti a causa della necessità di ri-appaltare l'opera.
Secondo parte attrice tale domanda è “irricevibile”. Ove la difesa debba intendersi come volta ad una dichiarazione di inammissibilità in rito della domanda, si osserva che la stessa è infondata, dal momento che la domanda attiene al medesimo nucleo fattuale già dedotto da parte attrice in citazione.
Nel merito, il ha svolto allegazioni puntuali e documentate circa i maggiori costi Parte_3 sostenuti per alcune causali, ma la domanda è comunque infondata, come di seguito argomentato.
In primo luogo, al nuovo appaltatore è stata accreditata la quota parte dei costi per la sicurezza del cantiere, pari ad euro 4.005,93, IVA inclusa.
A causa dello slittamento temporale dei lavori, sono stati applicati i nuovi prezzi previsti dal prezzario regionale, con un incremento di euro 67.652,54 IVA inclusa.
Va però considerato che, a norma dell'art. 72, comma 1, lett. b), DPR n. 633/1972 e succ. mod., non sono imponibili IVA la cessione di beni e la prestazione di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato, come nel caso di specie. Pertanto, l'IVA va scorporata e i predetti costi ammontano ad euro 55.893,60.
I lavori sono stati ultimati nel novembre 2023, mentre era previsto in origine il termine del febbraio 2023. Correttamente l'amministrazione ha stimato un danno di almeno euro 19.000,00 considerando il costo locatizio di 3,91 €/mq e una superficie interessata di mq 540.
Le spese di trasferta per il direttore lavori, l'assistente di cantiere e il direttore operativo sarebbero state in ogni caso sostenute e non possono qualificarsi come maggiori costi.
Analogamente per il costo del personale impegnato nella direzione dei lavori e nelle attività amministrative. Poco chiaro è il costo esposto per euro 142.509,71: secondo la convenuta si tratta dell'impegno di spesa deliberato nella annualità successiva dal per rifinanziare l'opera, Parte_3 dopo l'incameramento di fondi in origine stanziati. Se è così, non è un maggior costo, è solo il pagina 6 di 7 rifinanziamento del contratto di appalto.
Pertanto, possono essere riconosciuti maggiori costi solo per euro 74.893,60. Poiché tale cifra è inferiore alla somma incassata a seguito dell'escussione della garanzia definitiva, pari ad euro
85.284,60, la domanda riconvenzionale va rigettata.
6. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Tra parte attrice e sussiste soccombenza reciproca, con conseguente compensazione Parte_3 delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale;
2) dichiara inammissibile nei confronti di la domanda di parte attrice volta alla CP_5 dichiarazione di illegittimità dell'escussione delle due garanzie oggetto di causa;
3) rigetta la stessa domanda nei confronti del difesa;
Parte_3
4) dichiara inammissibili le domande di parte attrice volte alla ripetizione di somme in favore di
CP_5
5) rigetta la domanda riconvenzionale svolta dal;
Parte_3
6) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di CP_5 giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
7) compensa le spese tra parte attrice e . Parte_3
Milano, 21 luglio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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