Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 842/21 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 10.05.2021 al n. 842 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 769/2020 del 11/11/2020
promossa da
, in RT persona del Direttore pro tempore, legalmente domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri, n. 4 presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, che la rappresenta e difende per legge
- appellante - contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Marlia, come da mandato allegato, domiciliata digitalmente presso il domicilio pec del difensore come in atti
- appellata - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: querela di falso.
[...]
“…Voglia codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente RT
gravame, riformare la sentenza del Tribunale di Livorno n. 769/2020, pubblicata in data 11.11.2020, e, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto. Con condanna al pagamento di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio…”; per la società appellata “…nel merito Controparte_1
ed in via definitiva: rigettare integralmente l'appello in quanto infondato…”; per il PM:
“visto”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Il fatto ed i giudizi. Con citazione dinanzi al Tribunale di Livorno,
[...]
Co (d'ora in poi, soltanto ”) chiedeva Controparte_1
accertare e dichiarare la falsità ideologica del contenuto della relata di notifica dell'avviso di accertamento dell' di RT
n. T8H02I402109, cronologico n. 3289, del 29.12.17, redatta dal messo Pt_1
speciale nella parte in cui attestava l'irreperibilità assoluta della Parte_2
per non avere la stessa abitazione, ufficio Controparte_1
o azienda nel Comune di;
contestava altresì l'avvenuta effettuazione da parte Pt_1
del messo speciale delle ricerche anagrafiche propedeutiche alla Parte_2
suddetta dichiarazione di irreperibilità. Si costituiva in quella sede
[...]
Con
, (d'ora in poi, soltanto “ ) RT
la quale contestava i fatti narrati e osservava da un lato che il palazzo di Via Ricasoli
n. 63 – ove dall'interrogazione alla Camera di Commercio e da quella all'Anagrafe
Tributaria, risulta la società, tuttavia senza domiciliazione presso lo studio legale avv.
Tognato – è edificio con corridoio interno ove si trovano i portoni delle varie scale oltre che altra porta di ingresso sulla via parallela e dall'altro lato che sul citofono del suddetto edificio non risultava il recapito della;
concludeva pertanto CP_1
per il rigetto della domanda perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto. La
causa era istruita attraverso produzioni documentali ed era riservata in decisione.
2 I.
1. Con la sentenza definitiva in epigrafe indicata, il Tribunale di Livorno così decideva: “…1) Accoglie la domanda proposta d Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, dichiara la falsità
[...]
ideologica della relata di notifica effettuata in data 29.12.2017 dal messo speciale incaricato da di;
2) Dispone RT Pt_1
l'indicazione, sul documento in data 29.12.2017 oggetto di causa, della scritta
"Dichiarato falso con sentenza del Tribunale di Livorno - data ed estremi della presente sentenza"; 3) condanna RT
, in persona del direttore pro tempore, a rifondere alla parte attrice le spese di
[...]
lite, che si liquidano, in euro 545,00 per esborsi e, con riguardo ai compensi di avvocato, in euro 1620,00 per la fase di studio, euro 1200,00 per la fase introduttiva, euro 1.300,00 per la fase istruttoria ed euro 2.400,00 per la fase decisoria, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali come per legge…”. Osservava il Tribunale in motivazione che “…la parte attrice ha inteso contestare di falsità innanzitutto la dichiarazione resa dal messo notificatore di aver effettuato le ricerche anche anagrafiche dalle quali non risultava nel Comune di Livorno ufficio o azienda del contribuente e, conseguentemente, la dichiarazione di assoluta irreperibilità del destinatario. 2.1. È noto che il c.d. falso ideologico consiste in una infedele alterazione dei dati contenuti in un documento;
lo stesso attiene, specificamente, ad un atto che, seppur non materialmente falsificato, abbia un contenuto non veritiero in quanto il suo autore ivi afferma circostanze false;
il falso ideologico riguarda quindi il contenuto intrinseco del documento, ovvero l'insieme delle affermazioni o dichiarazioni manifestate in forma scritta.
2.2. Nel caso di specie la notificazione oggetto del procedimento è stata svolta dal messo speciale signor in data 29 Parte_2
dicembre 2017 (v. doc. n. 2 allegato al fascicolo della parte attrice). La relata attesta l'avvenuta notifica “mediante deposito in busta chiusa e sigillata alla casa comunale di per irreperibilità ai sensi della lettera E) primo comma dell'art.60 DPR 29/9/73 Pt_1
n. 600 ed affissione di avviso di deposito nel relativo albo dal 29.12.2017 al 6.1.2018 poiché, effettuate le ricerche, anche anagrafiche, nello stesso comune non risulta
3 abitazione, ufficio o azienda del contribuente”.
2.3. In linea generale all'avviso di accertamento e agli atti impositivi, in virtù del rinvio esterno contenuto nell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si applicano le norme sulle notificazioni nel processo civile. L'art. 60 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 dispone che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del c.p.c. Orbene, secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (prevista dall'art. 60 D.P.R. n. 600/1973) deve essere effettuata applicando la disciplina di cui all'art. 60 lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (v. tra tante, da ultimo ord.
Cass.
1.10.2020 n. 20949, secondo cui “La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. 29 settembre 1973
n. 600 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, perché risulta trasferito in luogo sconosciuto;
accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune”; analogamente, tra le altre, ord. Cass.
9.5.2017 n. 11394; sent. Cass. 27.6.2011 n. 14030; sent. Cass. 18.3.2105 n. 5374; sent.
Cass.
3.7.2013 n. 16696). La notificazione nelle forme suddette presuppone dunque l'irreperibilità assoluta del destinatario – e non la semplice irreperibilità relativa, data dalla assenza temporanea dello stesso, e dunque dalla impossibilità di eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in all'indirizzo. L'interpretazione del documento contenente l'attestazione del messo notificatore spetta poi al giudice di merito, unitamente alla valutazione circa la
4 sufficienza o meno delle ricerche effettuate dal messo notificatore prima di procedere alla notifica ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e). Ai fini della legittima applicazione delle disposizioni relative alla notificazione in caso di irreperibilità assoluta va dunque dato peculiare rilievo alle ricerche compiute dal messo notificatore. Come ha più volte ribadito la Suprema Corte “[…] Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” (in questi termini sent. Cass. 28.9.2007 n. 20425).
2.4. Ciò posto, pacifico tra le parti (oltre che documentalmente provato) ch Controparte_1
ha la sua sede legale nel Comune d alla Via Ricasoli n. 63 (vedi visura
[...] Pt_1
camerale doc. n. 3 allegato al fascicolo della parte attrice), nel caso di cui si tratta la parte attrice ha messo in effetti in discussione (non l'adeguatezza delle ricerche svolte, bensì) proprio che tali ricerche siano state effettuate e dunque che corrisponda a verità quanto attestato (peraltro in modo generico) dal messo speciale in ordine all'accertamento dell'irreperibilità assoluta. Ciò sulla base di elementi indiziari rappresentati dalla ordinaria ricezione della corrispondenza in loco da parte della societ nonché dalla presenza di targhetta Controparte_1
della società sulla porta dell'interno dell'edificio e del nome della società sulla cassetta della posta (unica circostanza oggetto di contestazione). Ritiene il Tribunale che la domanda proposta sia fondata non risultando dagli atti le ricerche anagrafiche svolte dal messo speciale ai fini della valutazione di irreperibilità assoluta del contribuente.
Invero, pur prescindendo dalla contestazione tra le parti della sussistenza sulla cassetta postale interna al palazzo della indicazione della società Controparte_1
va osservato che la parte convenuta non ha allegato quali specifiche
[...]
ricerche anagrafiche siano state compiute nel caso in esame dal messo notificatore speciale. A fronte della persistenza all'indirizzo della sede legale della società, non può
5 sul punto ritenersi dirimente l'allegazione della difesa erariale circa la mancanza del nominativo del contribuente sul citofono esterno (arg. anche da sent. Cass. n.
17970/2019) dell'immobile, essendo onere della parte che procede alla notifica sia lo svolgimento delle ricerche anagrafiche ulteriori sia la puntuale attestazione delle stesse (anche al fine proprio di consentire la successiva verifica della sufficienza o meno delle ricerche stesse in funzione del legittimo ricorso alla notifica agli irreperibili, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza citata) lì dove la parte convenuta si è limitata ad affermare la ragionevolezza del comportamento del messo speciale che, visti i campanelli e non trovata traccia dell , ha proceduto CP_1
alle notifiche ex art. 60 lett. E) del DPR 600/73. In definitiva, mentre la parte attrice ha introdotto in causa elementi indiziari …idonei in via presuntiva a dimostrare lo specifico fatto positivo contrario, la parte convenuta che – anche in ossequio al principio di vicinanza della prova – sarebbe stata tenuta a dare atto delle ricerche anagrafiche effettuate e dunque dell'irreperibilità assoluta del destinatario all'indirizzo nulla ha provato a sostegno della genuinità dell'atto. Va quindi affermata la falsità ideologica dell'atto impugnato, con conseguente accoglimento della querela…”.
I.
2. Appellava la sentenza AE la quale lamentava che la decisione era erronea poiché il Tribunale di Livorno non aveva correttamente valutato gli elementi di prova offerti da parte attrice, in chiara violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.; che non era difatti possibile ritenere soddisfatto l'onere della prova,
particolarmente rigoroso a fronte della proposta querela di falso, mediante la semplice allegazione della mancata indicazione da parte del messo nella relata di notifica delle specifiche ricerche anagrafiche effettuate – costituendo, al più, tale mancanza, causa di nullità della notifica – dovendosi ritenere necessaria la dimostrazione dell'assenza di ricerche anagrafiche e della reperibilità della società . Il Giudice di CP_1
prime cure aveva altresì omesso di valutare le prove contrarie offerte nel giudizio di primo grado dall'odierna appellante. Invero, nel costituirsi in giudizio l RT
aveva dedotto le ricerche anagrafiche effettuate dal messo notificatore, ossia
[...]
6 l'interrogazione all'Anagrafe Tributaria e alla Camera di Commercio. Da queste risultava che la sede della società era in Via Ricasoli n. 63 ( ), e CP_1 Pt_1
non in Via Ricasoli n. 63 presso lo Studio legale Tognato (cfr. all. 11-12, comparsa di costituzione in giudizio dell' di RT
). Dunque, il messo non avrebbe avuto alcun ragionevole motivo di effettuare Pt_1
la notifica presso lo studio legale Tognato e pena l'inesistenza della notifica CP_1
stessa. Concludeva, pertanto, come in epigrafe. Si costituiva la società appellata la quale ribadiva che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione dell'art. 2697 c.c. alla luce del principio giurisprudenziale della c.d. “vicinanza della prova”, Peraltro, con riferimento agli oneri probatori gravanti sull'odierna appellante, deduceva che quest'ultima aveva del tutto omesso di muovere specifiche censure avverso un decisivo passaggio argomentativo della sentenza impugnata: quello ove si motiva la ritenuta fondatezza della domanda «non risultando dagli atti le ricerche anagrafiche svolte dal messo speciale ai fini della valutazione di irreperibilità assoluta del contribuente.
Infine, deduceva che la società mai aveva dichiarato in atti di avere formalmente sede
“presso” lo studio legale, dal momento che la stessa ha sede nel medesimo appartamento uso ufficio dove opera anche lo Studio Legale, che ne utilizza la maggior superficie. Concludeva pertanto per la reiezione del gravame.
I.
3. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione.
Successivamente alla scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale, l'appellante chiedeva rimessione in termini per impossibilità del deposito della detta memoria conclusiva, cagionata da interruzioni di funzionalità
della piattaforma telematica;
aperto il contraddittorio, a mezzo deposito di memorie, la Corte accoglieva l'istanza concedendo termine breve, come richiesto dallo stesso appellante, per il mero deposito dell'atto e concedendo altresì, dalla scadenza di quel termine, ulteriori venti giorni ad ambo le Parti per il deposito delle memorie di replica.
II. Il merito dell'appello. L'appello è fondato e va accolto.
II.
1. Si consideri, innanzitutto, che la normativa sulla procedura di notificazione semplificata in questione prevede esplicitamente che “…e) quando nel comune nel
7 quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
…” e che “…f) le disposizioni contenute negli articoli
142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano…” (appunto, art. 60, comma 1, lett.e) e lett.f) del d.P.R. n. 600 del 1973).
II.
2. Inoltre, merita ribadire in questa sede che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60 cit., il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità
della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che,
riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso (così Cassazione civile Sezione 5, Ordinanza n. 781 del
12/01/2025; Ordinanza n. 14658 del 24/05/2024 in ipotesi in cui neanche vi era l'indicazione di ricerche anagrafiche). Ebbene, nel caso di specie la relata in atti (cfr.
doc. n. 2 fascicolo primo grado appellata) mostra chiaramente come essa si concretizzi in un mero prestampato riempito dal messo unicamente nei c.d. “puntini”
corrispondenti a dati specifici (atto di accertamento, dati della società, periodo di affissione, …) mentre l'unico riferimento all'attività svolta – sempre in parte modulistica precompilata reca la dicitura “…effettuate le ricerche, anche anagrafiche, nello stesso comune non risulta abitazione, ufficio o azienda del contribuente…”. Tale dicitura – seppure effettivamente faccia riferimento a ricerche anagrafiche si palesa assolutamente generica, equivoca e priva di elementi di specificità che conducano a ritenere – da parte del messo – la commissione di una dichiarazione falsa. A ben vedere, difatti, la generica affermazione della relata può voler semplicemente affermare che le ricerche anagrafiche, pur svolte, non recavano indicazioni del contribuente nel comune, non tout court, bensì diverse da quelle indicate nell'atto di
8 accertamento, che non avevano consentito di reperire il contribuente, ma anche in questo caso non è dato sapere, per totale assenza di riferimenti, quali sarebbero state le indagini svolte in loco. Insomma, a parere della Corte si verte certamente in ipotesi di notificazione nulla, ma le scarne, equivoche affermazioni comunque contenute – lo si ripete – in modulo prestampato, non possono concretizzarsi in attestazioni dolosamente inveritiere del messo querelabili di falso.
III. Le spese. Quanto alle spese di lite, come noto, in base al principio fissato dall'art. 336/1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno): ne consegue che la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per questa Corte di Appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite (cfr, fra le altre, Cassazione civile, Sezione I, 16.05.2006 n.
11491). Nel caso di specie, la particolarità della questione in uno alla giurisprudenza sul punto, non vetusta, consente di ritenere che sussistano i presupposti per la compensazione totale delle spese del doppio grado.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RT
, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,, avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 769/2020 del 11/11/2020 così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto respinge la querela di falso proposta dall'odierna appellata in primo grado;
2) compensa integralmente le spese del doppio grado tra le Parti, come in parte motiva;
9 3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Leonardo Scionti Giovanni Sgambati
10