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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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- 1. Contratto di noleggio a breve termine e responsabilità del locatario per i danni arrecati al veicoloA Cura Di Paolo Nasini · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 2 marzo 2026
Tribunale Nola, sez. I, 01 ottobre 2025, n. 2574, est. V. Rossi IL CASO E LA DECISIONE La società Sicily By Car Spa, società esercente attività di autonoleggio, ha agito in giudizio nei confronti del convenuto chiedendone la condanna al risarcimento dei danni dallo stesso arrecati al veicolo concesso in noleggio dalla predetta società, sia per violazione degli obblighi di custodia sullo stesso incombenti a norma degli artt. 1587 e 1588 c.c., sia a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c.. A sostegno della propria azione la società ha dedotto: - di aver concesso in noleggio, a breve termine, al convenuto, il veicolo Peugeot 308 SW, da riconsegnarsi il 15 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/10/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6248/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6248/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Bianco, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Palermo, alla via Bari n. 28;
ATTRICE
E
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Nell'atto introduttivo del presente giudizio la società esercente Parte_1
attività di autonoleggio, esponeva che, con contratto n. 180185628, stipulato in data
08.05.2018 presso gli uffici operativi siti in Napoli, concedeva in noleggio a
, il veicolo Peugeot 308 SW tg. FN253TP, da riconsegnarsi il Controparte_1
15.05.2018.
Riferiva che il giorno 11.05.2018, in Casalnuovo di Napoli, il convenuto , CP_1
in maniera del tutto autonoma e senza coinvolgimento di altri veicoli, perdeva il controllo del mezzo cagionando allo stesso notevoli danni, stimati in euro 5.989,99
(IVA compresa).
Avendo chiesto ed ottenuto sulla carta di credito del cliente l'incasso della somma di euro 1.150,00, con raccomandata del 23.05.2018, la comunicava Parte_1
all'odierno convenuto che, ai sensi dell'art.
2.4 delle condizioni generali del contratto di noleggio ed in forza della concessa pre-autorizzazione di addebito, avrebbe provveduto ad addebitargli la restante somma di euro 4.965,62 + IVA, comprensiva dell'importo di gestione della pratica e, quindi, l'importo totale di euro 6.058,05.
Tuttavia, la detta somma non veniva incassata, per indisponibilità di valuta sulla carta di credito del cliente, ed anche la successiva richiesta di ristoro, inoltrata al in via stragiudiziale, rimaneva inevasa. CP_1
Pertanto, la agiva in giudizio contro , evidenziandone la Parte_1 Controparte_1
responsabilità per i danni arrecati al veicolo, sia per violazione degli obblighi di custodia sullo stesso incombenti a norma degli artt. 1587 e 1588 c.c., sia a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c., e chiedendone la condanna al corrispondente risarcimento nell'importo di euro 6.058,05, con vittoria di spese.
rimaneva contumace. Controparte_1
La causa veniva istruita con prova documentale e CTU tecnica e, all'esito, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.05.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto , ritualmente citato in giudizio Controparte_1
e non costituito.
Venendo al merito della controversia, la domanda è fondata e merita di essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
L'attrice, società di noleggio di autoveicoli, ha agito in giudizio per conseguire il ristoro dei danni subiti dal veicolo Peugeot 308 SW targato FN253TP, concesso a noleggio a , il quale, mentre guidava l'auto, ne perdeva il controllo, Controparte_1 determinandone il grave danneggiamento. Occorre, dunque, valutare se sussista la responsabilità del convenuto in relazione ai pregiudizi lamentati dall'attrice.
Nello specifico è documentalmente provato il contratto di noleggio intercorso tra le odierne parti in causa (v. all. 2 produzione attrice), nonché l'operatività delle condizioni generali di contratto (V. all. 3 produzione attrice) espressamente richiamate nel modulo sottoscritto dal cliente.
Il rapporto contrattuale si inquadra nella fattispecie del noleggio senza ingerenza da parte del noleggiatore nel godimento del bene da parte del noleggiante;
quest'ultimo, pertanto, è da assimilare al conduttore, con conseguente applicabilità delle norme sulla locazione.
Operano, quindi, nella fattispecie tanto l'art. 1587 c.c., che fa obbligo al conduttore di prendere in consegna la cosa e di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene, quanto l'art. 1588 c.c., ai sensi del quale “Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile”.
Siffatta previsione, in pratica, pone a carico del conduttore una presunzione di colpa per i danni subiti dal bene locato, presunzione che è superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo (v. Cass. n. 15721/2015; Cass. Ord. n. 22823/2018 e n.
22289/2023).
L'art. 1588 c.c., del resto, risulta espressamente richiamato anche nell'art.
2.4 delle condizioni generali di noleggio, espressamente accettate dal convenuto, ai sensi del quale: “2.4 In conformità a quanto previsto dall'art. 1588 cod. civ, il Cliente si obbliga a risarcire il Locatore di qualsiasi danno, per qualsiasi ragione occorso all'autoveicolo, qualora non provi che il danno sia accaduto per causa non imputabile al Cliente medesimo. I danni verranno rilevati e quantificati applicando la “Tabella Danni” SBC ed i criteri indicati nel relativo Foglio illustrativo. …
Esclusivamente per i danni non contemplati dalla citata “Tabella Danni” SBC si procederà alla stima attraverso apposita perizia tecnica, sulla base dei Listini Prezzi delle Case Costruttrici, tenendo conto, altresì, di costi di manodopera, materiali di consumo, smaltimento rifiuti e fermo tecnico del veicolo… Per qualsiasi danno al veicolo e/o furto parziale/totale imputabile al cliente sarà a questo addebitata anche un corrispettivo di € 50,00 + IVA per il relativo servizio aggiuntivo. All'atto della sottoscrizione del contratto, il Cliente è obbligato a versare, mediante carta di credito, un deposito cauzionale, il cui importo - in conformità alle tabelle pubblicate sul sito internet www.autoeuropa.it - è indicato nel contratto individuale di noleggio
e sottoposto alla lettura del Cliente prima della sottoscrizione. La somma sarà restituita al Cliente qualora, all'estinzione del rapporto contrattuale, il veicolo verrà riconsegnato integro e completo di tutte le parti ed accessori. Per qualsivoglia danno relativo al veicolo, a sue parti o accessori, ascrivibili a qualsivoglia fattispecie, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e senza esclusione di altri eventi, le ipotesi di sinistro - con o senza collisione con altri veicoli -, nonché, di furto o incendio, sia totale che parziale, il Locatore è autorizzato ad addebitare in via definitiva sulla carta di credito del Cliente una somma di denaro commisurata all'entità del pregiudizio sofferto…” (v. all. 3 produzione attrice).
Stante la presunzione di responsabilità posta a carico del cliente/conduttore, in assenza della prova liberatoria richiesta ai fini della sua esclusione, bisogna adesso soffermarsi sulla prova del danno asseritamente subito dal veicolo in proprietà dell'attrice e sulla sua riconducibilità al sinistro in oggetto.
La verificazione dell'incidente ed i danni riportati dal veicolo Peugeot hanno ricevuto adeguato conforto probatorio anzitutto attraverso la documentazione prodotta in giudizio dall'attrice, ovvero le fotografie del veicolo incidentato ed il report rilasciato dalla società di soccorso stradale intervenuta nell'immediatezza Controparte_2
dei fatti (v. all. 10 e 5 produzione attrice). Gli esiti dell'indagine peritale, inoltre, hanno apportato ulteriore e decisivo suffragio alle istanze attoree, in quanto l'Ausiliario ha accertato la dinamica del sinistro descritto dall'attrice ed indicato l'entità dei danni riportati dal veicolo, in rapporto causale diretto con l'incidente, quantificando il costo necessario al ripristino della vettura nello status quo ante, avuto riguardo al valore della stessa al momento dei fatti.
Il CTU, al fine di rispondere in maniera puntuale ai quesiti ricevuti, ha acquisito la
Relazione di Sevizio relativa al sinistro in questione, stilata dal Corpo di Polizia
Municipale del Comune di Casalnuovo di Napoli, dando atto che “Nelle risposte ricevute dalle suddette forze dell'ordine (allegato F) è riportato che, il sinistro oggetto di causa si è verificato il giorno 11/05/2018 esattamente nella curva del viale dei Cedri, in prossimità di via Belli, in direzione viale dei Tigli alle ore 11:40 circa.
In dettaglio, nella relazione di servizio (allegato F), il personale PM Ass. Capo
ZO IA ed l'Ass. constatano l'autovettura Controparte_3
Peugeot 308 SW tg FN253TP, guidata dal convenuto (di proprietà Controparte_1
della società ricorrente , ribaltata sul fondo strada per cause Parte_1
sconosciute. Inoltre, nel suddetto documento è riportato che un passante che si trovava sul posto di nome è stato lievemente sfiorato dal veicolo Persona_1
oggetto di causa;
pertanto entrambi gli individui (cioè sia il convenuto e sia il passante) vengono portati al pronto soccorso per traumi” (v. p. 5 Relazione CTU).
Il CTU ha altresì verificato che il viale dei Cedri è una strada a due corsie - una per senso di marcia - quasi del tutto rettilinea, cono solo due curve, una più piccola nel tratto iniziale e l'altra più grande (dove si è verificato il sinistro), collocata quasi nella parte finale, precisando di non aver rilevato criticità sull'asfalto, sia all'epoca dell'indagine da lui svolta, sia precedentemente al sinistro.
L'Ausiliario, inoltre, ha rappresentato l'impossibilità di ispezionare il veicolo oggetto di causa - che risulta radiato dalla visura del PRA - e, quindi, per rilevare i danni ha utilizzato la documentazione agli atti (foto e verbale di soccorso stradale) e la relazione redatta dalla polizia municipale del comune di Casalnuovo di Napoli
(allegato F).
Sulla scorta dei detti elementi, il CTU ha concluso che “dagli accertamenti e dalle analisi precedentemente indicati, è possibile stimare la seguente dinamica del sinistro oggetto di causa: Verso le 11.40 del giorno 11/05/2018, nella curva del viale dei Cedri, in prossimità di via Belli, il veicolo Peugeot 308 SW tg FN253TP condotto da diretto in direzione viale dei Tigli, per cause sconosciute, perde Controparte_1
il controllo e va prima a sfiorare un passante che si trovava in zona dopodiché si ribaltata sul fondo strada” (v. p. 11 Relazione CTU).
In risposta al secondo quesito, dunque, l'Ausiliario ha stabilito che “i danni precedentemente accertati hanno un rapporto causale diretto con la dinamica del sinistro stimata ed essi riguardano precisamente tutta la fiancata destra, entrambi i parafanghi (cioè sia anteriore che posteriore), le due portiere (anteriore e posteriore) del lato destro, danni al fanalino, allo sportello carburante, cerniera porte, modanature porte. Alcuni interventi di ripristino vanno eseguiti sostituendo le parti, mentre altri vanno effettuati tramite interventi di riparazione. Il costo di ripristino dei suddetti danni è stimato in € 5.482,53. Mentre il fermo tecnico è di 4 giorni, per un valore di altri € 200,00 (equivalente al costo del noleggio di un automezzo similare), per un totale danno subito, già comprensivo di IVA, di €
5.682,53” (v. p. 13 Relazione CTU) e tale stima (v. in particolare p. 43 Relazione
CTU), non è stata oggetto di osservazioni critiche da parte della difesa attorea.
Pertanto, sulla scorta delle riportate conclusioni peritali, deve ritenersi che all'odierna attrice spetti, a titolo di risarcimento del danno subito dal veicolo noleggiato al convenuto, il complessivo importo di euro 5.682,53, da cui bisogna però detrarre la somma di euro 1.150,00, già incassata dalla carta di credito del cliente e, quindi,
l'importo totale dovuto è pari ad euro 4.532,53.
L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa
(v. Cass. civ. n. 1627/2022).
Nella liquidazione del danno, dunque, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.02.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.03.2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata, in base ad un indice di rivalutazione medio questo giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore della degli interessi Parte_1
al tasso legale dalla data dei fatti (11.05.2018), sulla somma complessiva dovuta all'odierna attrice e liquidata all'attualità, pari ad euro 4.532,53 ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 11.05.2018 - data dell'evento - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 11.05.2018 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470;
Cass., 21 aprile 1998, n. 4030). In ragione delle esposte considerazioni, la domanda deve essere accolta e, dunque,
va condannato a corrispondere in favore della a Controparte_1 Parte_1
titolo risarcitorio, il complessivo importo di euro 4.532,53 (al netto della somma già incassata dall'attrice), oltre interessi come sopra esposto.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in relazione al valore del risarcimento effettivamente riconosciuto in favore di parte attrice ed all'attività concretamente esercitata.
Parimenti vengono disciplinate le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, le quali vanno poste interamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) In accoglimento della domanda condanna il convenuto al Controparte_1
risarcimento del danno in favore di per il complessivo Parte_1
importo di euro 4.532,53, oltre interessi come in parte motiva;
3) Condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014, in euro 1.278,00 per compensi, oltre euro 264,00 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico del convenuto . Controparte_1
Nola, 29.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6248/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Bianco, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Palermo, alla via Bari n. 28;
ATTRICE
E
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Nell'atto introduttivo del presente giudizio la società esercente Parte_1
attività di autonoleggio, esponeva che, con contratto n. 180185628, stipulato in data
08.05.2018 presso gli uffici operativi siti in Napoli, concedeva in noleggio a
, il veicolo Peugeot 308 SW tg. FN253TP, da riconsegnarsi il Controparte_1
15.05.2018.
Riferiva che il giorno 11.05.2018, in Casalnuovo di Napoli, il convenuto , CP_1
in maniera del tutto autonoma e senza coinvolgimento di altri veicoli, perdeva il controllo del mezzo cagionando allo stesso notevoli danni, stimati in euro 5.989,99
(IVA compresa).
Avendo chiesto ed ottenuto sulla carta di credito del cliente l'incasso della somma di euro 1.150,00, con raccomandata del 23.05.2018, la comunicava Parte_1
all'odierno convenuto che, ai sensi dell'art.
2.4 delle condizioni generali del contratto di noleggio ed in forza della concessa pre-autorizzazione di addebito, avrebbe provveduto ad addebitargli la restante somma di euro 4.965,62 + IVA, comprensiva dell'importo di gestione della pratica e, quindi, l'importo totale di euro 6.058,05.
Tuttavia, la detta somma non veniva incassata, per indisponibilità di valuta sulla carta di credito del cliente, ed anche la successiva richiesta di ristoro, inoltrata al in via stragiudiziale, rimaneva inevasa. CP_1
Pertanto, la agiva in giudizio contro , evidenziandone la Parte_1 Controparte_1
responsabilità per i danni arrecati al veicolo, sia per violazione degli obblighi di custodia sullo stesso incombenti a norma degli artt. 1587 e 1588 c.c., sia a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c., e chiedendone la condanna al corrispondente risarcimento nell'importo di euro 6.058,05, con vittoria di spese.
rimaneva contumace. Controparte_1
La causa veniva istruita con prova documentale e CTU tecnica e, all'esito, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.05.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto , ritualmente citato in giudizio Controparte_1
e non costituito.
Venendo al merito della controversia, la domanda è fondata e merita di essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
L'attrice, società di noleggio di autoveicoli, ha agito in giudizio per conseguire il ristoro dei danni subiti dal veicolo Peugeot 308 SW targato FN253TP, concesso a noleggio a , il quale, mentre guidava l'auto, ne perdeva il controllo, Controparte_1 determinandone il grave danneggiamento. Occorre, dunque, valutare se sussista la responsabilità del convenuto in relazione ai pregiudizi lamentati dall'attrice.
Nello specifico è documentalmente provato il contratto di noleggio intercorso tra le odierne parti in causa (v. all. 2 produzione attrice), nonché l'operatività delle condizioni generali di contratto (V. all. 3 produzione attrice) espressamente richiamate nel modulo sottoscritto dal cliente.
Il rapporto contrattuale si inquadra nella fattispecie del noleggio senza ingerenza da parte del noleggiatore nel godimento del bene da parte del noleggiante;
quest'ultimo, pertanto, è da assimilare al conduttore, con conseguente applicabilità delle norme sulla locazione.
Operano, quindi, nella fattispecie tanto l'art. 1587 c.c., che fa obbligo al conduttore di prendere in consegna la cosa e di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene, quanto l'art. 1588 c.c., ai sensi del quale “Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile”.
Siffatta previsione, in pratica, pone a carico del conduttore una presunzione di colpa per i danni subiti dal bene locato, presunzione che è superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo (v. Cass. n. 15721/2015; Cass. Ord. n. 22823/2018 e n.
22289/2023).
L'art. 1588 c.c., del resto, risulta espressamente richiamato anche nell'art.
2.4 delle condizioni generali di noleggio, espressamente accettate dal convenuto, ai sensi del quale: “2.4 In conformità a quanto previsto dall'art. 1588 cod. civ, il Cliente si obbliga a risarcire il Locatore di qualsiasi danno, per qualsiasi ragione occorso all'autoveicolo, qualora non provi che il danno sia accaduto per causa non imputabile al Cliente medesimo. I danni verranno rilevati e quantificati applicando la “Tabella Danni” SBC ed i criteri indicati nel relativo Foglio illustrativo. …
Esclusivamente per i danni non contemplati dalla citata “Tabella Danni” SBC si procederà alla stima attraverso apposita perizia tecnica, sulla base dei Listini Prezzi delle Case Costruttrici, tenendo conto, altresì, di costi di manodopera, materiali di consumo, smaltimento rifiuti e fermo tecnico del veicolo… Per qualsiasi danno al veicolo e/o furto parziale/totale imputabile al cliente sarà a questo addebitata anche un corrispettivo di € 50,00 + IVA per il relativo servizio aggiuntivo. All'atto della sottoscrizione del contratto, il Cliente è obbligato a versare, mediante carta di credito, un deposito cauzionale, il cui importo - in conformità alle tabelle pubblicate sul sito internet www.autoeuropa.it - è indicato nel contratto individuale di noleggio
e sottoposto alla lettura del Cliente prima della sottoscrizione. La somma sarà restituita al Cliente qualora, all'estinzione del rapporto contrattuale, il veicolo verrà riconsegnato integro e completo di tutte le parti ed accessori. Per qualsivoglia danno relativo al veicolo, a sue parti o accessori, ascrivibili a qualsivoglia fattispecie, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e senza esclusione di altri eventi, le ipotesi di sinistro - con o senza collisione con altri veicoli -, nonché, di furto o incendio, sia totale che parziale, il Locatore è autorizzato ad addebitare in via definitiva sulla carta di credito del Cliente una somma di denaro commisurata all'entità del pregiudizio sofferto…” (v. all. 3 produzione attrice).
Stante la presunzione di responsabilità posta a carico del cliente/conduttore, in assenza della prova liberatoria richiesta ai fini della sua esclusione, bisogna adesso soffermarsi sulla prova del danno asseritamente subito dal veicolo in proprietà dell'attrice e sulla sua riconducibilità al sinistro in oggetto.
La verificazione dell'incidente ed i danni riportati dal veicolo Peugeot hanno ricevuto adeguato conforto probatorio anzitutto attraverso la documentazione prodotta in giudizio dall'attrice, ovvero le fotografie del veicolo incidentato ed il report rilasciato dalla società di soccorso stradale intervenuta nell'immediatezza Controparte_2
dei fatti (v. all. 10 e 5 produzione attrice). Gli esiti dell'indagine peritale, inoltre, hanno apportato ulteriore e decisivo suffragio alle istanze attoree, in quanto l'Ausiliario ha accertato la dinamica del sinistro descritto dall'attrice ed indicato l'entità dei danni riportati dal veicolo, in rapporto causale diretto con l'incidente, quantificando il costo necessario al ripristino della vettura nello status quo ante, avuto riguardo al valore della stessa al momento dei fatti.
Il CTU, al fine di rispondere in maniera puntuale ai quesiti ricevuti, ha acquisito la
Relazione di Sevizio relativa al sinistro in questione, stilata dal Corpo di Polizia
Municipale del Comune di Casalnuovo di Napoli, dando atto che “Nelle risposte ricevute dalle suddette forze dell'ordine (allegato F) è riportato che, il sinistro oggetto di causa si è verificato il giorno 11/05/2018 esattamente nella curva del viale dei Cedri, in prossimità di via Belli, in direzione viale dei Tigli alle ore 11:40 circa.
In dettaglio, nella relazione di servizio (allegato F), il personale PM Ass. Capo
ZO IA ed l'Ass. constatano l'autovettura Controparte_3
Peugeot 308 SW tg FN253TP, guidata dal convenuto (di proprietà Controparte_1
della società ricorrente , ribaltata sul fondo strada per cause Parte_1
sconosciute. Inoltre, nel suddetto documento è riportato che un passante che si trovava sul posto di nome è stato lievemente sfiorato dal veicolo Persona_1
oggetto di causa;
pertanto entrambi gli individui (cioè sia il convenuto e sia il passante) vengono portati al pronto soccorso per traumi” (v. p. 5 Relazione CTU).
Il CTU ha altresì verificato che il viale dei Cedri è una strada a due corsie - una per senso di marcia - quasi del tutto rettilinea, cono solo due curve, una più piccola nel tratto iniziale e l'altra più grande (dove si è verificato il sinistro), collocata quasi nella parte finale, precisando di non aver rilevato criticità sull'asfalto, sia all'epoca dell'indagine da lui svolta, sia precedentemente al sinistro.
L'Ausiliario, inoltre, ha rappresentato l'impossibilità di ispezionare il veicolo oggetto di causa - che risulta radiato dalla visura del PRA - e, quindi, per rilevare i danni ha utilizzato la documentazione agli atti (foto e verbale di soccorso stradale) e la relazione redatta dalla polizia municipale del comune di Casalnuovo di Napoli
(allegato F).
Sulla scorta dei detti elementi, il CTU ha concluso che “dagli accertamenti e dalle analisi precedentemente indicati, è possibile stimare la seguente dinamica del sinistro oggetto di causa: Verso le 11.40 del giorno 11/05/2018, nella curva del viale dei Cedri, in prossimità di via Belli, il veicolo Peugeot 308 SW tg FN253TP condotto da diretto in direzione viale dei Tigli, per cause sconosciute, perde Controparte_1
il controllo e va prima a sfiorare un passante che si trovava in zona dopodiché si ribaltata sul fondo strada” (v. p. 11 Relazione CTU).
In risposta al secondo quesito, dunque, l'Ausiliario ha stabilito che “i danni precedentemente accertati hanno un rapporto causale diretto con la dinamica del sinistro stimata ed essi riguardano precisamente tutta la fiancata destra, entrambi i parafanghi (cioè sia anteriore che posteriore), le due portiere (anteriore e posteriore) del lato destro, danni al fanalino, allo sportello carburante, cerniera porte, modanature porte. Alcuni interventi di ripristino vanno eseguiti sostituendo le parti, mentre altri vanno effettuati tramite interventi di riparazione. Il costo di ripristino dei suddetti danni è stimato in € 5.482,53. Mentre il fermo tecnico è di 4 giorni, per un valore di altri € 200,00 (equivalente al costo del noleggio di un automezzo similare), per un totale danno subito, già comprensivo di IVA, di €
5.682,53” (v. p. 13 Relazione CTU) e tale stima (v. in particolare p. 43 Relazione
CTU), non è stata oggetto di osservazioni critiche da parte della difesa attorea.
Pertanto, sulla scorta delle riportate conclusioni peritali, deve ritenersi che all'odierna attrice spetti, a titolo di risarcimento del danno subito dal veicolo noleggiato al convenuto, il complessivo importo di euro 5.682,53, da cui bisogna però detrarre la somma di euro 1.150,00, già incassata dalla carta di credito del cliente e, quindi,
l'importo totale dovuto è pari ad euro 4.532,53.
L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa
(v. Cass. civ. n. 1627/2022).
Nella liquidazione del danno, dunque, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.02.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.03.2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata, in base ad un indice di rivalutazione medio questo giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore della degli interessi Parte_1
al tasso legale dalla data dei fatti (11.05.2018), sulla somma complessiva dovuta all'odierna attrice e liquidata all'attualità, pari ad euro 4.532,53 ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 11.05.2018 - data dell'evento - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 11.05.2018 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470;
Cass., 21 aprile 1998, n. 4030). In ragione delle esposte considerazioni, la domanda deve essere accolta e, dunque,
va condannato a corrispondere in favore della a Controparte_1 Parte_1
titolo risarcitorio, il complessivo importo di euro 4.532,53 (al netto della somma già incassata dall'attrice), oltre interessi come sopra esposto.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in relazione al valore del risarcimento effettivamente riconosciuto in favore di parte attrice ed all'attività concretamente esercitata.
Parimenti vengono disciplinate le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, le quali vanno poste interamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) In accoglimento della domanda condanna il convenuto al Controparte_1
risarcimento del danno in favore di per il complessivo Parte_1
importo di euro 4.532,53, oltre interessi come in parte motiva;
3) Condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014, in euro 1.278,00 per compensi, oltre euro 264,00 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico del convenuto . Controparte_1
Nola, 29.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi