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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta da:
1) Dott. Michele De Maria Presidente
2) Dott. Caterina Greco Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°756 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello
DA
rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Sclafani e Parte_1
Antonella Russo.
Appellante
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Appellato
All'udienza del 30/01/2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n.747/2024, pubblicata il 16 maggio 2024,il Tribunale G.L. di
Agrigento, in accoglimento della domanda proposta da , con ricorso Parte_1 depositato il 17 novembre 2023, ha condannato il a Controparte_1 corrispondere al ricorrente il bonus di cui all'art.1 comma 121 della L. n.107/2015 (c.d. carta docente), pari a €500,00 per ogni anno di servizio svolto in virtù di successivi contratti a tempo determinato, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023.
Ha poi compensato integralmente le spese di lite “stante la novità della materia trattata ed i recenti e continui interventi giurisprudenziali sul punto”.
Per la riforma di tale statuizione ha proposto appello , con ricorso Parte_1 depositato il 2.7.2024, dolendosi della compensazione delle spese, che, a suo dire, si sarebbero dovute porre, in applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., integralmente o parzialmente a carico del;
evidenzia, in proposito, che “non potrà ritenersi CP_1
Pag.1 idoneo a sorreggere la statuizione della compensazione delle spese il criterio della
“novità delle questioni trattate”, atteso che le questioni dirimenti da cui è dipesa la risoluzione della controversia non potevano ritenersi né nuove né, tantomeno, interessate da mutamenti giurisprudenziali”; aggiunge che “si è formato un orientamento unanime e costante della giurisprudenza di merito in senso favorevole ai docenti di ruolo, in fattispecie analoghe a quella in esame;
sostenendo infine che, al momento del deposito del ricorso di primo grado, né la “assoluta novità della questione”, laddove era la stessa Amministrazione convenuta a riconoscere “la serialità di tali tipi di controversie”, né alcun “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”. Il si è costituito in giudizio, con memoria del Controparte_1
20.01.2025, contestando l'avversa censura e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
All'udienza del 20/01/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
***
L'appello è infondato.
Giova rammentare che l'art. 92, comma 2 c.p.c. (dapprima emendato dall'art.2, comma primo, lett. a), legge n.263 del 2005, come modificato dall'art. 39-quater legge n.51 del 2006, poi ulteriormente modificato dall'art.45, II comma, della legge n. 69 del
2009, ed infine riformato dall'art.13, comma I, d.
1.12 settembre 2014 n.132) nell'ultima sua formulazione (qui applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso di primo grado depositato il 20.09.2022) consente la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche in caso di “assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” e, a seguito dell'intervento additivo di cui alla sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale, anche ove si presentino “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Nel caso che occupa il Tribunale ha proceduto ad una compensazione integrale delle spese di lite proprio sulla scorta di un recente intervento nomofilattico della Cassazione
(sent. n.29961/2023 del 27.10.2023), che ha, indubbiamente fornito dirimenti linee guida a seguito degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in argomento, sulla base della mera lettera della legge (che riservava il beneficio della Carta del Docente ai soli insegnanti di ruolo), circa il carattere discriminatorio dell'esclusione dei docenti precari.
Mostrando, quindi, di avere considerato proprio la ragione che la ricorrente pone a fondamento della richiesta di condanna al ristoro totale o parziale delle spese in suo favore, il giudice ha tenuto conto dell'intervento della Corte a Sezioni Unite in termini risolutivi rispetto alla “novità delle questioni trattate”.
Si tratta di una valutazione di per sé ampiamente discrezionale (con riferimento non solo all'an ma anche al quantum dell'eventuale compensazione delle spese), che non è in alcun modo censurabile in quanto effettuata secundum legem, restando preclusa al giudice soltanto la possibilità di condannare al pagamento delle spese processuali la parte anche
Pag.2 parzialmente vittoriosa – divieto che il primo giudice non ha qui violato;
in altri termini, la verifica di legittimità nell'esercizio di tale potere non può che essere effettuata in negativo, ossia nel senso di accertare che il giudice non abbia posto a fondamento della compensazione ragioni contrarie al predetto divieto normativo ovvero illogiche (cfr. di recente Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777), “non essendo ...indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa” (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157), ipotesi che non ricorrono nel caso di specie.
Per quanto suesposto la sentenza impugnata può trovare integrale conferma.
Per le medesime ragioni poste a fondamento della decisione oggetto di gravame vanno compensate anche le spese di questo grado.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.747/2024, resa dal Tribunale di Agrigento il 16 maggio 2024.
Compensa le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Michele De Maria
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