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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 701/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 701/2023
Parte_1
/
Parte_2
Oggi, 27 maggio 2025 ore 09:00, innanzi al giudice dott. Stefania Iannetti, sono comparsi:
Per parte attrice opponente, l'avv. con patrocinio in proprio. Parte_1
Per parte convenuta opposta, l'avv. Rosa Larocca, in sostituzione e per delega Parte_2 orale degli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi ivi richiamando le note conclusive autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Stefania Iannetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle causa civile rubricata con il n. 701/2023 R.G. introitata a sentenza all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive. promossa da
Avv. nato ad [...] il [...] c.f. , residente Parte_1 C.F._1 in San Benedetto del Tronto Via Monte San Michele n. 18, con patrocinio in proprio.
Attore- Opponente
contro
AR VA , con sede in Milano Piazza della Trivulziana Parte_2 P.IVA_1 n. 4/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Raffaele Zurlo e dell'Avv. Andrea Ornati.
Convenuta – Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni.
I procuratori delle parti concludono come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato ritualmente, l'Avv. spiegava opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 90/2023 D.I. (200/2023 R.G.), emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 07/02/2023 in favore della per la somma di € 35.972,99 oltre interessi come Parte_2 da domanda ed oltre alle spese legali, per le causali di cui al ricorso, chiedendo pronunciarsi la improcedibilità della domanda per omesso tentativo di mediazione, la carenza di legittimazione attVA dell'opposta, la nullità e comunque la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e che nulla è dovuto dall'attore opponente alla Parte_2
A sostegno dell'opposizione, l'Avv. disconosceva le firme a suo nome apposte sulla Parte_1 documentazione prodotta nel fascicolo del procedimento monitorio;
eccepVA la carenza di legittimazione attVA dell'opposta, in quanto la pubblicazione dell'asserito credito nella Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento meramente pubblicitario senza alcuna valenza costitutVA;
eccepVA la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo in quanto emesso in virtù del mero saldaconto da ritenersi insufficiente quale prova scritta ed anzi prVA di qualsivoglia valenza probatoria, poiché mancante di pagina 2 di 4 firma forte/qualificata e legale riferibile al dirigente accertatore e, pertanto, inidonea ai sensi dell'art. 50 TUB;
con vittoria delle spese.
Si costituVA in giudizio la società impugnando e contestando l'opposizione in Parte_2 oggetto, concludendo, in via pregiudiziale di rito, per la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma III c.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c.; in via preliminare di merito, per la concessione, ex art. 648 c.p.c., della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, e per la concessione dei termini per l'attVAzione del procedimento di mediazione;
in via principale di merito, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
in via subordinata di merito, per la condanna dell'opponente al pagamento, in favore della della somma ingiunta o di quella maggiore ovvero minore che Parte_2 sarà risultata all'esito dell'istruttoria; con vittoria delle spese.
A sostegno della propria difesa, la società contestava la genericità Parte_2 dell'eccezione di carenza di legittimazione attVA sollevata da controparte in via del tutto generica asserendone di contro la sussistenza poiché cessionaria del credito ingiunto ed oggetto di operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 legge n. 130/1999 ed art. 58 T.U.B. i cui obblighi pubblicitari erano stati assolti mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
rilevava che, trattandosi di cessione di crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58 d.lgs n. 385/1993, era sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso della pubblicazione in Gazzetta, senza una specifica enumerazione di ciascun credito, purché ne fosse possibile l'individuazione senza incertezze;
instava nella eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 163 n.
7 c.p.c. e art. 164 comma 3 c.p.c.; contestava il disconoscimento della sottoscrizione del contratto avvenuto da parte opponente in modo generico, chiedendone la verifica, ex art. 216 c.p.c.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, stante il rispetto dei termini a comparire ed in quanto l'erroneo invito alla costituzione non implicava alcuna violazione del diritto di difesa in ogni caso ormai sanato con la costituzione in giudizio dell'opposta; precisava che l'erronea introduzione del giudizio di opposizione con la riforma “Cartabia” non ha comportato alcuna modificazione del rito e che la causa doveva proseguire, secondo la previgente disciplina processuale;
rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo in quanto l'eccezione di difetto di legittimazione attVA in relazione al credito in oggetto apparVA concretare il fumus boni iuris;
disponeva la mediazione obbligatoria, avente esito negativo;
concedeva i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c.
Nelle more del giudizio, l'opponente rinunciava all'eccezione del disconoscimento di firma e l'opposta all'istanza di verifica ex art. 216 c.p.c.; entrambi i procuratori chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni sicché il giudice mandava la causa all'odierna udienza per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
Ritiene questo giudice che l'opposizione risulta fondata per le ragioni che seguono.
Parte attrice opponente ha tempestVAmente eccepito il difetto di legittimazione attVA della
[...]
per assenza di prova della intervenuta cessione del credito in favore della Parte_2 medesima.
Invero non è stata data prova dell'avvenuta cessione del credito, in favore della società
[...] non avendo la medesima società di cartolarizzazione prodotto in giudizio il contratto Parte_2 di cessione né l'elenco specifico dei crediti non essendo pertanto possibile affermare con certezza, dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che il credito per cui è causa è ricompreso tra i crediti ceduti.
pagina 3 di 4 Alla luce delle suddette risultanze processuali e nel presente giudizio di opposizione a cognizione
“piena” in cui, stante la pienezza dell'indagine che lo caratterizza, l'ingiungente ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattVA quelle di cui alla fase monitoria (Cass. n.
6979 del 23.07.1994), non risultano, nella causa che ci occupa, titoli idonei a comprovare la legittimazione attVA in capo all'opposta, la quale, pertanto, non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante. La società di cartolarizzazione non ha dunque dimostrato la propria legittimazione attVA.
Per le suesposte ragioni, il Tribunale accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione attVA avanzata tempestVAmente dall'attore opponente nell'atto introduttivo del giudizio, e dunque accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo, conseguendone la revoca dell' opposto provvedimento monitorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta opposta e vengono liquidate come da dispositivo, calcolati in applicazione del D.M. n. 55/2014 ed aggiornati, ridotti in ragione della ridotta attività della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, definitVAmente pronunciando, nella causa civile rubricata con il numero 701/2023 R.G. vertente tra le parti sopra indicate, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
– accoglie, per quanto in parte motVA, l' opposizione e revoca l' opposto decreto ingiuntivo;
– condanna la società convenuta opposta in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore dell'attore opponente, in complessivi € 5.261,00 oltre il rimborso forfettario del 15%, cap ed VA di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Ascoli Piceno, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Stefania Iannetti Trasmissione ore 16:19
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 701/2023
Parte_1
/
Parte_2
Oggi, 27 maggio 2025 ore 09:00, innanzi al giudice dott. Stefania Iannetti, sono comparsi:
Per parte attrice opponente, l'avv. con patrocinio in proprio. Parte_1
Per parte convenuta opposta, l'avv. Rosa Larocca, in sostituzione e per delega Parte_2 orale degli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi ivi richiamando le note conclusive autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Stefania Iannetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle causa civile rubricata con il n. 701/2023 R.G. introitata a sentenza all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive. promossa da
Avv. nato ad [...] il [...] c.f. , residente Parte_1 C.F._1 in San Benedetto del Tronto Via Monte San Michele n. 18, con patrocinio in proprio.
Attore- Opponente
contro
AR VA , con sede in Milano Piazza della Trivulziana Parte_2 P.IVA_1 n. 4/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Raffaele Zurlo e dell'Avv. Andrea Ornati.
Convenuta – Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni.
I procuratori delle parti concludono come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato ritualmente, l'Avv. spiegava opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 90/2023 D.I. (200/2023 R.G.), emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 07/02/2023 in favore della per la somma di € 35.972,99 oltre interessi come Parte_2 da domanda ed oltre alle spese legali, per le causali di cui al ricorso, chiedendo pronunciarsi la improcedibilità della domanda per omesso tentativo di mediazione, la carenza di legittimazione attVA dell'opposta, la nullità e comunque la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e che nulla è dovuto dall'attore opponente alla Parte_2
A sostegno dell'opposizione, l'Avv. disconosceva le firme a suo nome apposte sulla Parte_1 documentazione prodotta nel fascicolo del procedimento monitorio;
eccepVA la carenza di legittimazione attVA dell'opposta, in quanto la pubblicazione dell'asserito credito nella Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento meramente pubblicitario senza alcuna valenza costitutVA;
eccepVA la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo in quanto emesso in virtù del mero saldaconto da ritenersi insufficiente quale prova scritta ed anzi prVA di qualsivoglia valenza probatoria, poiché mancante di pagina 2 di 4 firma forte/qualificata e legale riferibile al dirigente accertatore e, pertanto, inidonea ai sensi dell'art. 50 TUB;
con vittoria delle spese.
Si costituVA in giudizio la società impugnando e contestando l'opposizione in Parte_2 oggetto, concludendo, in via pregiudiziale di rito, per la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma III c.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c.; in via preliminare di merito, per la concessione, ex art. 648 c.p.c., della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, e per la concessione dei termini per l'attVAzione del procedimento di mediazione;
in via principale di merito, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
in via subordinata di merito, per la condanna dell'opponente al pagamento, in favore della della somma ingiunta o di quella maggiore ovvero minore che Parte_2 sarà risultata all'esito dell'istruttoria; con vittoria delle spese.
A sostegno della propria difesa, la società contestava la genericità Parte_2 dell'eccezione di carenza di legittimazione attVA sollevata da controparte in via del tutto generica asserendone di contro la sussistenza poiché cessionaria del credito ingiunto ed oggetto di operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 legge n. 130/1999 ed art. 58 T.U.B. i cui obblighi pubblicitari erano stati assolti mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
rilevava che, trattandosi di cessione di crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58 d.lgs n. 385/1993, era sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso della pubblicazione in Gazzetta, senza una specifica enumerazione di ciascun credito, purché ne fosse possibile l'individuazione senza incertezze;
instava nella eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 163 n.
7 c.p.c. e art. 164 comma 3 c.p.c.; contestava il disconoscimento della sottoscrizione del contratto avvenuto da parte opponente in modo generico, chiedendone la verifica, ex art. 216 c.p.c.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, stante il rispetto dei termini a comparire ed in quanto l'erroneo invito alla costituzione non implicava alcuna violazione del diritto di difesa in ogni caso ormai sanato con la costituzione in giudizio dell'opposta; precisava che l'erronea introduzione del giudizio di opposizione con la riforma “Cartabia” non ha comportato alcuna modificazione del rito e che la causa doveva proseguire, secondo la previgente disciplina processuale;
rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo in quanto l'eccezione di difetto di legittimazione attVA in relazione al credito in oggetto apparVA concretare il fumus boni iuris;
disponeva la mediazione obbligatoria, avente esito negativo;
concedeva i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c.
Nelle more del giudizio, l'opponente rinunciava all'eccezione del disconoscimento di firma e l'opposta all'istanza di verifica ex art. 216 c.p.c.; entrambi i procuratori chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni sicché il giudice mandava la causa all'odierna udienza per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
Ritiene questo giudice che l'opposizione risulta fondata per le ragioni che seguono.
Parte attrice opponente ha tempestVAmente eccepito il difetto di legittimazione attVA della
[...]
per assenza di prova della intervenuta cessione del credito in favore della Parte_2 medesima.
Invero non è stata data prova dell'avvenuta cessione del credito, in favore della società
[...] non avendo la medesima società di cartolarizzazione prodotto in giudizio il contratto Parte_2 di cessione né l'elenco specifico dei crediti non essendo pertanto possibile affermare con certezza, dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che il credito per cui è causa è ricompreso tra i crediti ceduti.
pagina 3 di 4 Alla luce delle suddette risultanze processuali e nel presente giudizio di opposizione a cognizione
“piena” in cui, stante la pienezza dell'indagine che lo caratterizza, l'ingiungente ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattVA quelle di cui alla fase monitoria (Cass. n.
6979 del 23.07.1994), non risultano, nella causa che ci occupa, titoli idonei a comprovare la legittimazione attVA in capo all'opposta, la quale, pertanto, non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante. La società di cartolarizzazione non ha dunque dimostrato la propria legittimazione attVA.
Per le suesposte ragioni, il Tribunale accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione attVA avanzata tempestVAmente dall'attore opponente nell'atto introduttivo del giudizio, e dunque accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo, conseguendone la revoca dell' opposto provvedimento monitorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta opposta e vengono liquidate come da dispositivo, calcolati in applicazione del D.M. n. 55/2014 ed aggiornati, ridotti in ragione della ridotta attività della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, definitVAmente pronunciando, nella causa civile rubricata con il numero 701/2023 R.G. vertente tra le parti sopra indicate, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
– accoglie, per quanto in parte motVA, l' opposizione e revoca l' opposto decreto ingiuntivo;
– condanna la società convenuta opposta in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore dell'attore opponente, in complessivi € 5.261,00 oltre il rimborso forfettario del 15%, cap ed VA di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Ascoli Piceno, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Stefania Iannetti Trasmissione ore 16:19
pagina 4 di 4