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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/04/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 14001/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
Elena Canessa che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso -
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'avv. Roberto Bonardi che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva -
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 3 Conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio con successiva rimessione in istruttoria;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.12.2024 ha adito il Tribunale di Firenze al Parte_1
fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto a San Pietro in
Cerro (PC) il 27.9.2008 con , dal quale erano nate le figlie Controparte_1
e rispettivamente il 30.12.09 ed il 27.10.12- A fondamento della domanda Per_1 Per_2
ha rappresentato che le parti si erano separate consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia il 4.7.18, e da allora non si erano più riconciliate.
Costituitosi in giudizio , previo ascolto della figlia Controparte_1 Per_1 che nell'ultimo anno ha quasi cessato ogni contatto con il padre, all'udienza del 3.4.25 entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia limitata allo status e la rimessione del giudizio in istruttoria per i provvedimenti relativi alla prole, essendo intenzionati ad intraprendere un percorso di mediazione familiare o terapia familiare per agevolare la risoluzione delle questioni conflittuali nell'interesse delle figlie.
Sussistono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, le parti comparvero all'udienza presidenziale del 26.6.18 - Pertanto, alla data del deposito del ricorso (6.11.24) erano già trascorsi, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra citata.
Mentre il decreto di omologa è datato 4.7.18-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da quasi sette anni, durante i quali essi non si sono riconciliati ed anzi entrambi si sono riaccompagnati, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento della suddetta domanda.
In ordine alle ulteriori domande occorre invece rimettere la causa sul ruolo per l'istruttoria, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito,
pagina 2 di 3 visto l'art. 279 n. 4) c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 27.9.2008 a San Pietro in Cerro (PC) tra nato a [...] il [...], e Controparte_1 Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nei Registri del Comune di San Pietro in
[...]
Cerro (PC), atto n. 2, parte II, serie C, anno 2008;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
spese al definitivo.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 3 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 14001/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
Elena Canessa che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso -
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'avv. Roberto Bonardi che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva -
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 3 Conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio con successiva rimessione in istruttoria;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.12.2024 ha adito il Tribunale di Firenze al Parte_1
fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto a San Pietro in
Cerro (PC) il 27.9.2008 con , dal quale erano nate le figlie Controparte_1
e rispettivamente il 30.12.09 ed il 27.10.12- A fondamento della domanda Per_1 Per_2
ha rappresentato che le parti si erano separate consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia il 4.7.18, e da allora non si erano più riconciliate.
Costituitosi in giudizio , previo ascolto della figlia Controparte_1 Per_1 che nell'ultimo anno ha quasi cessato ogni contatto con il padre, all'udienza del 3.4.25 entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia limitata allo status e la rimessione del giudizio in istruttoria per i provvedimenti relativi alla prole, essendo intenzionati ad intraprendere un percorso di mediazione familiare o terapia familiare per agevolare la risoluzione delle questioni conflittuali nell'interesse delle figlie.
Sussistono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, le parti comparvero all'udienza presidenziale del 26.6.18 - Pertanto, alla data del deposito del ricorso (6.11.24) erano già trascorsi, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra citata.
Mentre il decreto di omologa è datato 4.7.18-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da quasi sette anni, durante i quali essi non si sono riconciliati ed anzi entrambi si sono riaccompagnati, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento della suddetta domanda.
In ordine alle ulteriori domande occorre invece rimettere la causa sul ruolo per l'istruttoria, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito,
pagina 2 di 3 visto l'art. 279 n. 4) c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 27.9.2008 a San Pietro in Cerro (PC) tra nato a [...] il [...], e Controparte_1 Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nei Registri del Comune di San Pietro in
[...]
Cerro (PC), atto n. 2, parte II, serie C, anno 2008;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
spese al definitivo.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 3 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3