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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2180 2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
ORDINANZA
Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, avvalersi quali note di discussione, pronuncia
Sentenza come segue.
Si comunichi.
Arezzo 12.03.25.
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2180/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. PIETRICOLA FRANCESCO ( , come da procura in calce a atto di citazione, con domicilio C.F._1 eletto presso il suo studio in Via Badino 104 Terracina - parte attrice opponente- CONCLUDE come da atto di citazione: “in via preliminare , accertare e dichiarare la propria in- competenza territoriale, già nella fase monitoria, in favore del Tribunale di Latina ovvero l'insussistenza delle condizioni e dei presupposti di ammissibilità così come prescritti dall'art 633 cpc per l'ingiunzione di pagamento oltre che la mancanza della prova scritta;
nel merito e senza rinuncia alcuna alle precedenti eccezioni, revocare l'opposto Decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e / o comunque dichiarare che nulla l'odierna opponente deve in favore dell'opposta per la causale di cui all'opposto Decreto. Con ogni statuizione conseguenziale. In ogni caso, vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
E
- ), in persona del legale rapp.te p.t., parte rap- Controparte_1 P.IVA_2 presentata e difesa dall'Avv. SCARABICCHI DAVID ( , come C.F._2 da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA MONTEFALCO 38 AREZZO - parte convenuta opposta -
2 CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta: “B) nel merito: a) in tesi: respingere l' opposizione avanzata dalla società nei confronti della società ' Parte_1 CP_1 avverso il D.I. n. 613/24 in quanto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova alcuna, e per l'effetto, confermare, quindi, integralmente detto Decreto in ogni sua parte, nessuna esclusa;
b) in ipotesi: condan- nare la società 'Saranno a dare e pagare alla società la somma di € Parte_2 CP_1 11389,54 oltre agli interessi moratori maturati e maturandi dal dì del dovuto al giorno del saldo effettivo;
c) condannare, altresì, la società ' ex art. 96, III c. cpc al risarcimento dei danni Parte_1 da liquidarsi anche in via equitativa”
Vendita di cose mobili
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la premesso che: aveva ricevuto noti- Parte_1
ficazione del Dcreto n. 613/24 emesso in data 03.08.2024, con cui il Tribunale di Arezzo gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di di € 11.389,54 oltre interessi e Controparte_1
spese, a titolo saldo corrispettivo per fornitura di capi di abbigliamento per l'infanzia, come da fatture. Nel proporre opposizione, deduceva quali motivi: incompetenza territoriale del
Tribunale di Arezzo adito in favore di quello di Latina;
insussistenza delle condizioni e pre- supposti di ammissibilità, mancanza della prova scritta;
nel merito, pagamento di ogni for- nitura effettivamente effettuata in proprio favore. Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta ribadiva la competenza del Giudice adito, espressa- mente pattuita tra le parti e la sussistenza delle condizioni e presupposti di ammissibilità del ricorso per ingiunzione. Nel merito, allegava che l'opponente non aveva contestato l'ordine ricezione dei capi di abbigliamento elencati nelle singole fatture, né aveva provato il paga- mento delle stesse. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
* * *
Il procedimento di opposizione a D.I., disciplinato dagli artt. 645 e segg. del c.p.c. costituisce e dà luogo ad un normale giudizio civile, nel quale si trasforma il processo
3 promosso nelle forme monitorie speciali, volto ad accertare la pretesa fatta valere in dette forme, cioè l'esistenza del credito vantato ed azionato dal ricorrente-opposto.
La fase prevista dall'art. 645 del c.p.c. dà luogo ad un giudizio sul diritto soggettivo di credito e non ad un giudizio impugnatorio sull'atto - decreto ingiuntivo (Cass., III, n. 15037 del 2005; Cass., II, 9927, del 2004; Cass., n. 5055 del 1999; Cass., n. 3671 del 1999; Cass., n. 361 del 1988). Introduce un processo ordinario di cognizione diretto ad accertare l'esistenza del diritto di fatto valere con il ricorso per ingiunzione: tra l'altro la sentenza che decide sull'op- posizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, ove riscontri che le relative condizioni, pur se non al momento della presentazione del ricorso, sussistono al momento della decisione.
Il Giudice all'esito del processo, è tenuto a pronunciarsi sempre sul merito della pre- tesa creditoria e non può limitarsi, né pronunciarsi, in merito a motivi di opposizione - quale il primo motivo proposto dall'attrice – con cui si alleghi che il decreto sarebbe stato illegit- timamente emesso (Cass., S.U., 19.04.82 n. 2387) in base ai presupposti previsti dagli art. 633
e 634 del c.p.c.. In altre parole, il Giudice dell'opposizione non può revocare il decreto in- giuntivo emesso sulla sola base dell'assenza, pur ove accettata, dei presupposti previsti dagli artt. 633 e seguenti del c.p.c.. Da ciò l'immediato rigetto del secondo motivo di opposizione.
Nel giudizio di opposizione ciascuna parte conserva tutti gli oneri probatori previsti dall' art.
2.697 c.c., tenuto conto che il debitore diviene attore in opposizione (rectius oppo- nente), mentre il creditore assume la veste di convenuto in opposizione (rectius opposto).
Restano applicabili tutte le regole ordinarie in ordine al sistema di preclusioni e alle facoltà di modifica della domanda e finanche di mutamento della stessa alle condizioni ordinarie.
Sono applicabili al procedimento gli artt. 183 e ss. del cpc.
In particolare, in quest'ultima fase di giudizio il convenuto opposto, ricorrente nella precedente e parte opposta, convenuta in senso formale, conserva la posizione sostanziale di attore, come tale onerato di fornire la prova del credito di cui ha richiesto - ed ottenuto – il riconoscimento. Una volta che abbia dimostrato l'esistenza del credito in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 del c.c. (Cass., SU, 07.07.1993 n. 7448) - per la quale, giova osservare, non sono sufficienti le prove fornite nella fase monitoria - spetterà all'attore opponente-convenuta in senso sostanziale-dimostrare la fondatezza delle eccezioni alla
4 pretesa dell'avversario, costituenti oggetto e sostanza dei motivi di opposizione. Insomma, il creditore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa mentre il debitore, che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l' eccezione si fonda. E' onere primario di parte ricorrente-opposta dare la prova del credito. Solamente nell'ipotesi in cui la parte opposta riesca in tale intento, sarà allora onere di parte attrice-opponente provare le proprie eccezioni, ossia i fatti impeditivi ed estintivi del diritto.
Tutto ciò premesso, in merito all'onere di parte opposta si deve tuttavia osservare che l'art. 115, c. I del c.p.c. prevede, nella sua nuova formulazione prevista dall'art. 45, c. XIV,
L. 18/06/2009 n. 69, con decorrenza per i giudizi instaurati dopo la data suddetta (art. 58, c.
I, disp. trans.), fra cui è il presente, che "…il giudice deve porre a fondamento della decisione…i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".
Secondo univoco orientamento giurisprudenziale, “il fatto non contestato non ha biso- gno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (sul punto Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, n.
5356, Cassazione civile Sez. III, 10 novembre 2010, n. 22837). La ratio del principio di non con- testazione, difatti, va ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, ed anche, nella responsabilità o auto-responsabilità delle parti nell'al- legazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giu- sto processo”.
La contestazione, inoltre, deve essere tempestiva;
l'ultimo momento utile per conte- stare i fatti avversi è, infatti, la prima difesa utile (Cass., 21 maggio 2008, n. 13078).
Fra i fatti non specificatamente contestati tali fatti vi sono, sicuramente, i fatti addotti dal convenuto opposto a sostegno della propria pretesa creditoria, ossia l'ordine (docc.
2-4 monitorio) e ricezione (docc.
5-19 monitorio), da parte dell'opponente, dei capi di abbiglia- mento per l'infanzia oggetto della fornitura de qua, la quale genera l'obbligo di pagamento del corrispettivo. Da ciò, il rigetto anche del terzo motivo di opposizione.
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5 Passando all'esame del residuo motivi di opposizione fondato sull' incompetenza territoriale del Tribunale adito, si osserva.
Invero, ex art. 1182, c. III del c.c.. la competenza spetta al Giudice del domicilio del creditore soltanto per le obbligazioni “liquide”, aventi ad oggetto una somma di denaro. Più in dettaglio, per la Giurisprudenza (Cass., S.U., n. 17.989 del 13/09/2016) “le obbligazioni pecu- niarie da adempiersi al domicilio del creditore, in conformità al disposto di cui all'articolo 1182, III comma, c. c. sono, sia agli effetti della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, II comma, n. 3 c. c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 ultima parte c.p.c. , esclu- sivamente quelle liquide, ossia delle quali il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margine alcuno di scelta discrezionale, ed i presupposti della liqui- dità sono accertati dal Giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone
l' art. 38, ultimo comma cpc”.
Vero è anche, tuttavia, che nel caso di specie il carattere liquido del credito è stato accertato dallo stesso Tribunale, al momento dell'emissione del provvedimento monitorio, titolo che può essere pronunciato, appunto, solo in favore del creditore di una somma liquida di denaro ex art. 633 c.p.c. (Cass. n. 19894 del 2020; Cass., n. 1716 del 2022).
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Infine, deve essere rigettata la domanda (riconvenzionale) proposta da parte conve- nuta opposta ex Art 96 del c.p.c. per cd responsabilità aggravata, rimasta del tutto priva di riscontro probatorio nel presente giudizio.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte.at- trice opponente. In applicazione dei valori intermedi (studio, introduttiva) e minimi (istrut- toria/trattazione, decisionale) delle fasi di giudizio effettivamente espletate nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi
€3387, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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6
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro-tempore, a verso il Decreto Ingiuntivo n. 613/24, depositato in data 03.08.2024, emesso dal Tribunale di Arezzo in favore di
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; per l'effetto, CP_2
- Dichiara la esecutività dello stesso Decreto Ingiuntivo n. 613/24;
- Condanna in persona del suo legale rappresen- Parte_1
tante pro-tempore, alle spese di giudizio per € 3.387,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 13.03.2025
Il giudice dr. Fabrizio Pieschi
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