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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26903/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 26903 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentato e difeso, per procura in allegato al ricorso introduttivo Parte_1
depositato in forma telematica, dall'Avv. Giulio Cimaglia, domiciliato in Roma, Viale Marconi
57, presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario Dott. Angela Tandurella, unitamente pagina 1 di 4 alla quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura d'Istituto, in Roma, Via Cesare
Beccaria 29
RESISTENTE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.7.2024, si è rivolto al Tribunale di Roma Parte_1
in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per
ATP al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa del 12.2.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla domanda amministrativa del 4.7.2022; che in data 14.2.2024 il predetto decreto era stato notificato all (all. 2); che in data 16.2.2024 aveva anche inviato all , a mezzo pec, il CP_1 CP_1
modello AP70 relativo alla sussistenza dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (all. 3); che nonostante fossero decorsi 120 giorni la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso, ha chiesto, previo accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa, la condanna dell a liquidare nei suoi confronti i ratei maturati e maturandi, oltre interessi. CP_1
Si è costituito in giudizio l' , rappresentando che era stata disposta la liquidazione CP_1
della prestazione in oggetto e che con il cedolino di dicembre 2024 era stata effettuata la messa in pagamento della prestazione, con erogazione anche dei ratei arretrati. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
pagina 2 di 4 All'udienza odierna, la parte ricorrente ha riconosciuto l'avvenuto pagamento della prestazione, con i ratei arretrati, in data 9 dicembre 2024. Si è associata pertanto nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
La causa è stata quindi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come documentato in atti – nelle more del giudizio ha provveduto alla CP_1
liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalle parti congiuntamente.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che
“il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati solo a dicembre 2024, a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il
14.2.2024.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che la disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla CP_1
notifica del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 3 di 4 B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquida in € 1.865,00, oltre
IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 7.1.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 26903 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentato e difeso, per procura in allegato al ricorso introduttivo Parte_1
depositato in forma telematica, dall'Avv. Giulio Cimaglia, domiciliato in Roma, Viale Marconi
57, presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario Dott. Angela Tandurella, unitamente pagina 1 di 4 alla quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura d'Istituto, in Roma, Via Cesare
Beccaria 29
RESISTENTE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.7.2024, si è rivolto al Tribunale di Roma Parte_1
in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per
ATP al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa del 12.2.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla domanda amministrativa del 4.7.2022; che in data 14.2.2024 il predetto decreto era stato notificato all (all. 2); che in data 16.2.2024 aveva anche inviato all , a mezzo pec, il CP_1 CP_1
modello AP70 relativo alla sussistenza dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (all. 3); che nonostante fossero decorsi 120 giorni la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso, ha chiesto, previo accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa, la condanna dell a liquidare nei suoi confronti i ratei maturati e maturandi, oltre interessi. CP_1
Si è costituito in giudizio l' , rappresentando che era stata disposta la liquidazione CP_1
della prestazione in oggetto e che con il cedolino di dicembre 2024 era stata effettuata la messa in pagamento della prestazione, con erogazione anche dei ratei arretrati. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
pagina 2 di 4 All'udienza odierna, la parte ricorrente ha riconosciuto l'avvenuto pagamento della prestazione, con i ratei arretrati, in data 9 dicembre 2024. Si è associata pertanto nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
La causa è stata quindi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come documentato in atti – nelle more del giudizio ha provveduto alla CP_1
liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalle parti congiuntamente.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che
“il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati solo a dicembre 2024, a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il
14.2.2024.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che la disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla CP_1
notifica del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 3 di 4 B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquida in € 1.865,00, oltre
IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 7.1.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 4 di 4