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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 197/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore
15:30 con la seguente composizione collegiale:
CASCIARO SALVATORE, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
MASTRORILLI PIETRO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2285/2025
proposto da
NT - CF_NT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011505182 2013 REDDITI SOCIETA 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011505103 2013 REDDITI SOCIETA 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011505096 2013 REDDITI SOCIETA 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011505108 2013 REDDITI SOCIETA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I Signori NT, Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_4 proponevano separati ricorsi avverso quattro avvisi di accertamento nn. TVF011505182/2013, TVF011505103/2013,
TVF011505096/2013 e TVF011505108/2013 (tre per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di Ricorrente_3 Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_4 e uno per l'anno d'imposta 2007 nei confronti della NT), con i quali l'Ufficio contestava l'omessa dichiarazione del reddito di partecipazione nella Ricorrente_4 e C. s.n.c., società di cui i contribuenti detenevano, in qualità di soci, quote nelle misure rispettivamente del 55%, 15%, 15% e 15%.
In particolare, il primo avviso era relativo al reddito non dichiarato dalla NT nell'anno 2007, gli altri tre ai redditi non dichiarati dagli altri tre soci nell'anno 2008.
I contribuenti deducevano il difetto assoluto del presupposto impositivo, derivante dalla circostanza che le quote della predetta società sarebbero state assoggettate a confisca di prevenzione sin dal 2003 con provvedimento emesso dal Tribunale di Bari in data 30 aprile 2003. Il vincolo si sarebbe poi protratto fino agli anni di imposta 2007 e 2008, determinando l'impossibilità giuridica di percepire un reddito di partecipazione.
L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio affermando la legittimità del proprio operato, rilevato che, in forza della circolare del Ministero delle Finanze 7 agosto 2000, n. 156, i redditi derivanti dall'amministrazione di beni sequestrati sono comunque soggetti a tassazione.
2. La Commissione tributaria provinciale di Bari, riuniti i ricorsi, li accoglieva.
L'Ufficio interponeva gravame sostenendo che il reddito di impresa da imputare ai soci era riportato nel quadro RF del Modello Unico Società di persone 2009, presentato dalla legale rappresentante
NT.
3. La Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l'appello stabilendo che, in un primo tempo, era stato disposto solo il sequestro del patrimonio aziendale della Ricorrente_4 e C. s.n.c. e che, solo a far data dal 14.1.2011, veniva disposto anche il sequestro delle quote societarie.
Il Tribunale di Bari aveva, quindi, deciso la confisca di prevenzione con provvedimento del 28.11.2013, con conseguente legittimità dell'avviso di accertamento emesso dall'Agente della riscossione nei confronti dei resistenti in relazione (appunto) agli anni di imposta 2007 e 2008.
4. Proposto ricorso per cassazione, con ordinanza 8277 del 29/3/2025 la S.C., rilevato che era pacifica la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della "Ricorrente_4 e C. s.n.c.", così statuiva:
“cassa la decisione impugnata dichiarando la nullità dell'intero giudizio, e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità”.
5. Ciò posto, il giudizio è stato riassunto dai soci Ricorrente_4, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 con atto notificato a NT, che si è costituita con memoria difensiva, ed alla Agenzia delle entrate di Bari.
Il giudizio era altresì riassunto, in data 27/10/2025, nei confronti della "Ricorrente_4 e C. s.n.c.", così realizzandosi l'integrazione del contraddittorio di cui alla pronuncia contenuta nella sentenza rescindente.
6. Nel costituirsi in giudizio, l'Ufficio ha segnalato che la distinta sentenza d'appello resa sull'avviso d'accertamento per l'anno 2008, emesso
contro
NT , era stata annullata, per difetto di contraddittorio, senza tuttavia alcuna riassunzione della lite (ordinanza della Cassazione n. 8245/2025 depositata il 28 marzo 2025).
All'odierna udienza, la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che il giudizio è stato riassunto ex art. 63 d.lgs. n. 546/1992, in data 27/10/2025, con sostanziale riproduzione degli atti (e delle vicende salienti) nel relativo ricorso, (anche) nei confronti della "Ricorrente_4 e C. s.n.c.", in tal guisa realizzandosi l'integrazione del contraddittorio di cui alla pronuncia contenuta nella sentenza rescindente.
2. Ciò posto, i ricorsi sono infondati e come tali respingere.
2.1 In punto di fatto, va premesso che il reddito societario non è stato oggetto di accertamento in rettifica, ma quanto contestato ai quattro destinatari degli avvisi di accertamento è la mancata indicazione, nella propria dichiarazione dei redditi, della porzione di propria competenza del reddito dichiarato dalla società in nome collettivo su menzionata.
2.2 Come correttamente rilevato da CTR della Puglia nella sentenza n. 1954/2018, risulta ex actis che il provvedimento del Tribunale di Bari M.P. del 26/5/2003 (confermato nei successivi gradi di giudizio) stabilì il sequestro del Solo) “complesso aziendale” (v. dispositivo) e non anche delle quote societarie, quest'ultimo espressamente disposto soltanto con il successivo provvedimento (in atti) del Tribunale di Bari M.P. del
15/12/2011 (v. dispositivo).
Dal che si desume che, nel periodo di imposta di cui si controverte (i.e., anni 2007/2008), i soci erano titolari delle rispettive partecipazioni societarie e quindi avrebbero dovuto indicare, nella propria dichiarazione dei redditi, la quota di propria competenza del reddito prodotto dalla società in nome collettivo. Peraltro, è significativo che dalla visura esibita in atti dall'Ufficio ‒ il fatto non è, si noti, contestato dai ricorrenti che fanno, in proposito, cenno a un mero errore di NT ‒ che costei, quale rappresentante legale, negoziale o di fatto, nonché socio amministratore dal 3/10/2006 al 20/12/2011, abbia presentato, appunto, le dichiarazioni de quibus.
3. In ogni caso, va aggiunto (per completezza) che il sequestro e la successiva confisca, come disposti sul complesso aziendale il 26/5/2003, sono stati in seguito revocati con provvedimento del Tribunale MP del
3/4/2017 in atti, sicché, sul piano della tassazione, essendosi realizzata nella pregressa fase una situazione di rappresentanza in incertam personam, il reddito in discorso andrebbe comunque dichiarato dai rispettivi titolari una volta venuta meno la situazione di incertezza con il ripristino dello status quo ante.
A tal riguardo, va richiamata in questa sede Cass., Sez. T., n. 33975 del 23 dicembre 2024 a tenore della quale “In tema di misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. "codice antimafia"), la confisca che diviene definitiva realizza l'ablazione del diritto, con contestuale sua ricostituzione in capo allo Stato, determinando così l'estinzione per confusione dei debiti tributari erariali;
al contrario, l'annullamento con decisione irrevocabile risolve "ora per allora" il vincolo, già risalente al sequestro (avente meri effetti anticipatori), e impone la restituzione del compendio (o dell'equivalente, in caso di autorizzate alienazioni) al soggetto che ne è stato colpito;
del pari, la revocazione della confisca, ex art. 28 del d.lgs. n. 159 del
2011, produce eguali effetti restitutori, paragonabili a quelli della revisione ex art. 630 c.p.p., per cui il contribuente rientra nella disponibilità di tutti i rapporti, non solo attivi ma anche passivi, inclusi quelli tributari, nella consistenza risultante dalla gestione per suo conto medio tempore effettuata, di cui non ha mai dismesso la titolarità, posto che la confisca acquisisce e mantiene esecutività ablatoria solo con la definitività”.
4. Inutile dire, poi, che il mancato rendiconto dell'amministratore NT non varrebbe, comunque, ad esentare i soci dagli obblighi fiscali di rispettiva pertinenza;
né tanto meno vale richiamare, come fa incongruamente la difesa dei ricorrenti, i principi sulla distribuzione degli utili nelle società c.d. a ristretta base, atteso che non v'è luogo a parlare qui di distribuzione di utili ai soci ma, piuttosto, di diretta applicazione dell'art. 5 co. 1 TUIR (d.P.R. n. 197/1986) secondo cui i “redditi della società in nome collettivo […] sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.
5. Conclusivamente, i ricorsi (per le ragioni suesposte) sono da rigettare.
Spese del giudizio, liquidate in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio, rigetta gli originari ricorsi di NT, Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_4 e li condanna in solido al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore dell'Agenzia delle entrate, per ciascuna fase del giudizio ‒ primo grado, appello, giudizio di legittimità
e di rinvio ‒, in €. 4.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Bari il 30/1/2026.
Il Presidente est. Salvatore Casciaro
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore
15:30 con la seguente composizione collegiale:
CASCIARO SALVATORE, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
MASTRORILLI PIETRO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2285/2025
proposto da
NT - CF_NT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011505182 2013 REDDITI SOCIETA 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011505103 2013 REDDITI SOCIETA 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011505096 2013 REDDITI SOCIETA 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011505108 2013 REDDITI SOCIETA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I Signori NT, Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_4 proponevano separati ricorsi avverso quattro avvisi di accertamento nn. TVF011505182/2013, TVF011505103/2013,
TVF011505096/2013 e TVF011505108/2013 (tre per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di Ricorrente_3 Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_4 e uno per l'anno d'imposta 2007 nei confronti della NT), con i quali l'Ufficio contestava l'omessa dichiarazione del reddito di partecipazione nella Ricorrente_4 e C. s.n.c., società di cui i contribuenti detenevano, in qualità di soci, quote nelle misure rispettivamente del 55%, 15%, 15% e 15%.
In particolare, il primo avviso era relativo al reddito non dichiarato dalla NT nell'anno 2007, gli altri tre ai redditi non dichiarati dagli altri tre soci nell'anno 2008.
I contribuenti deducevano il difetto assoluto del presupposto impositivo, derivante dalla circostanza che le quote della predetta società sarebbero state assoggettate a confisca di prevenzione sin dal 2003 con provvedimento emesso dal Tribunale di Bari in data 30 aprile 2003. Il vincolo si sarebbe poi protratto fino agli anni di imposta 2007 e 2008, determinando l'impossibilità giuridica di percepire un reddito di partecipazione.
L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio affermando la legittimità del proprio operato, rilevato che, in forza della circolare del Ministero delle Finanze 7 agosto 2000, n. 156, i redditi derivanti dall'amministrazione di beni sequestrati sono comunque soggetti a tassazione.
2. La Commissione tributaria provinciale di Bari, riuniti i ricorsi, li accoglieva.
L'Ufficio interponeva gravame sostenendo che il reddito di impresa da imputare ai soci era riportato nel quadro RF del Modello Unico Società di persone 2009, presentato dalla legale rappresentante
NT.
3. La Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l'appello stabilendo che, in un primo tempo, era stato disposto solo il sequestro del patrimonio aziendale della Ricorrente_4 e C. s.n.c. e che, solo a far data dal 14.1.2011, veniva disposto anche il sequestro delle quote societarie.
Il Tribunale di Bari aveva, quindi, deciso la confisca di prevenzione con provvedimento del 28.11.2013, con conseguente legittimità dell'avviso di accertamento emesso dall'Agente della riscossione nei confronti dei resistenti in relazione (appunto) agli anni di imposta 2007 e 2008.
4. Proposto ricorso per cassazione, con ordinanza 8277 del 29/3/2025 la S.C., rilevato che era pacifica la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della "Ricorrente_4 e C. s.n.c.", così statuiva:
“cassa la decisione impugnata dichiarando la nullità dell'intero giudizio, e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità”.
5. Ciò posto, il giudizio è stato riassunto dai soci Ricorrente_4, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 con atto notificato a NT, che si è costituita con memoria difensiva, ed alla Agenzia delle entrate di Bari.
Il giudizio era altresì riassunto, in data 27/10/2025, nei confronti della "Ricorrente_4 e C. s.n.c.", così realizzandosi l'integrazione del contraddittorio di cui alla pronuncia contenuta nella sentenza rescindente.
6. Nel costituirsi in giudizio, l'Ufficio ha segnalato che la distinta sentenza d'appello resa sull'avviso d'accertamento per l'anno 2008, emesso
contro
NT , era stata annullata, per difetto di contraddittorio, senza tuttavia alcuna riassunzione della lite (ordinanza della Cassazione n. 8245/2025 depositata il 28 marzo 2025).
All'odierna udienza, la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che il giudizio è stato riassunto ex art. 63 d.lgs. n. 546/1992, in data 27/10/2025, con sostanziale riproduzione degli atti (e delle vicende salienti) nel relativo ricorso, (anche) nei confronti della "Ricorrente_4 e C. s.n.c.", in tal guisa realizzandosi l'integrazione del contraddittorio di cui alla pronuncia contenuta nella sentenza rescindente.
2. Ciò posto, i ricorsi sono infondati e come tali respingere.
2.1 In punto di fatto, va premesso che il reddito societario non è stato oggetto di accertamento in rettifica, ma quanto contestato ai quattro destinatari degli avvisi di accertamento è la mancata indicazione, nella propria dichiarazione dei redditi, della porzione di propria competenza del reddito dichiarato dalla società in nome collettivo su menzionata.
2.2 Come correttamente rilevato da CTR della Puglia nella sentenza n. 1954/2018, risulta ex actis che il provvedimento del Tribunale di Bari M.P. del 26/5/2003 (confermato nei successivi gradi di giudizio) stabilì il sequestro del Solo) “complesso aziendale” (v. dispositivo) e non anche delle quote societarie, quest'ultimo espressamente disposto soltanto con il successivo provvedimento (in atti) del Tribunale di Bari M.P. del
15/12/2011 (v. dispositivo).
Dal che si desume che, nel periodo di imposta di cui si controverte (i.e., anni 2007/2008), i soci erano titolari delle rispettive partecipazioni societarie e quindi avrebbero dovuto indicare, nella propria dichiarazione dei redditi, la quota di propria competenza del reddito prodotto dalla società in nome collettivo. Peraltro, è significativo che dalla visura esibita in atti dall'Ufficio ‒ il fatto non è, si noti, contestato dai ricorrenti che fanno, in proposito, cenno a un mero errore di NT ‒ che costei, quale rappresentante legale, negoziale o di fatto, nonché socio amministratore dal 3/10/2006 al 20/12/2011, abbia presentato, appunto, le dichiarazioni de quibus.
3. In ogni caso, va aggiunto (per completezza) che il sequestro e la successiva confisca, come disposti sul complesso aziendale il 26/5/2003, sono stati in seguito revocati con provvedimento del Tribunale MP del
3/4/2017 in atti, sicché, sul piano della tassazione, essendosi realizzata nella pregressa fase una situazione di rappresentanza in incertam personam, il reddito in discorso andrebbe comunque dichiarato dai rispettivi titolari una volta venuta meno la situazione di incertezza con il ripristino dello status quo ante.
A tal riguardo, va richiamata in questa sede Cass., Sez. T., n. 33975 del 23 dicembre 2024 a tenore della quale “In tema di misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. "codice antimafia"), la confisca che diviene definitiva realizza l'ablazione del diritto, con contestuale sua ricostituzione in capo allo Stato, determinando così l'estinzione per confusione dei debiti tributari erariali;
al contrario, l'annullamento con decisione irrevocabile risolve "ora per allora" il vincolo, già risalente al sequestro (avente meri effetti anticipatori), e impone la restituzione del compendio (o dell'equivalente, in caso di autorizzate alienazioni) al soggetto che ne è stato colpito;
del pari, la revocazione della confisca, ex art. 28 del d.lgs. n. 159 del
2011, produce eguali effetti restitutori, paragonabili a quelli della revisione ex art. 630 c.p.p., per cui il contribuente rientra nella disponibilità di tutti i rapporti, non solo attivi ma anche passivi, inclusi quelli tributari, nella consistenza risultante dalla gestione per suo conto medio tempore effettuata, di cui non ha mai dismesso la titolarità, posto che la confisca acquisisce e mantiene esecutività ablatoria solo con la definitività”.
4. Inutile dire, poi, che il mancato rendiconto dell'amministratore NT non varrebbe, comunque, ad esentare i soci dagli obblighi fiscali di rispettiva pertinenza;
né tanto meno vale richiamare, come fa incongruamente la difesa dei ricorrenti, i principi sulla distribuzione degli utili nelle società c.d. a ristretta base, atteso che non v'è luogo a parlare qui di distribuzione di utili ai soci ma, piuttosto, di diretta applicazione dell'art. 5 co. 1 TUIR (d.P.R. n. 197/1986) secondo cui i “redditi della società in nome collettivo […] sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.
5. Conclusivamente, i ricorsi (per le ragioni suesposte) sono da rigettare.
Spese del giudizio, liquidate in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio, rigetta gli originari ricorsi di NT, Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_4 e li condanna in solido al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore dell'Agenzia delle entrate, per ciascuna fase del giudizio ‒ primo grado, appello, giudizio di legittimità
e di rinvio ‒, in €. 4.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Bari il 30/1/2026.
Il Presidente est. Salvatore Casciaro