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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG N. 4286/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 4286/2025 VG avente come oggetto:
“adozione di maggiorenne” promossa da nata a [...] il [...], residente a [...]
Capponi, 41, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Bovetti per l'adozione di: nata a [...] il [...] Parte_2 con l'intervento del PM
Fatto e diritto
Con ricorso ha chiesto di adottare la maggiorenne ai Parte_1 Parte_2
sensi degli artt. 291 e ss. c.c.
All'udienza del 23.04.2025 sono comparsi l'adottante, con il proprio difensore, l'avv.
Roberto Righi in forza di procura notarile quale procuratore speciale del coniuge pagina 1 di 3 dell'adottante e padre dell'adottata, e l'adottanda personalmente ed Parte_3 hanno prestato il loro consenso all'adozione.
****
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta. E' stato, infatti, manifestato il consenso dell'adottante e dell'adottanda, come risulta dal verbale dell'udienza del 23.04.2025.
La ricorrente ha dichiarato di voler adottare la per affetto, di essere sposata da Pt_2 oltre 50 anni con padre dell'adottanda, e di averla cresciuta, di non avere Parte_3 figli, di avere più di 35 anni e di superare di più di 18 anni l'età dell'adottanda, nata il
27.10.1959, risultando pertanto rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età dell'adottante e dell'adottando.
L'adottanda risulta vedova con due figli maggiorenni (33 anni e 29 anni).
Il PM ha apposto il proprio visto in ordine al ricorso.
Le informative di P.S. hanno riferito che l'adottante e l'adottanda sono persone di buona condotta morale e civile ed esenti da segnalazioni pregiudizievoli.
Con riferimento ai genitori dell'adottanda, va rilevato che la madre è deceduta nel 2019 ed il padre, coniuge dell'adottante, é comparso per mezzo di procuratore speciale ed ha manifestato il suo consenso all'adozione.
L'adozione in questione è conforme all' interesse dell'adottanda: la ricorrente ha dichiarato di essere coniugata, di essere legata alla da una lunga relazione ed aver instaurato Pt_2
con la stessa un legame affettivo molto forte, quasi genitoriale. L'adottanda ha confermato il legame affettivo con l'adottante.
Quanto alla situazione economica dell'adottante, ai fini della valutazione della convenienza dell'adozione per l'adottanda ex art. 312 n. 2 c.c., la ricorrente ha dichiarato di essere economicamente autosufficiente, di essere pensionata e percepire € 2.700,00 al mese di pensione, di essere proprietaria esclusiva dell'immobile a Firenze, ove vive col marito, di un altro immobile a Siena ereditato dalla sorella e di altro immobile nel comune di
Monteriggioni. L'adottanda ha dichiarato di aver cessato l'attività come gestore di una casa vacanze per affitti brevi, di avere una pensione di reversibilità di € 1.300,00 mensili e di essere proprietaria della casa dove vive.
pagina 2 di 3 Non sussistono, pertanto, dubbi sulla convenienza dell'adozione per l'adottanda, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra adottante e adottanda che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare (Cass. Sez. I 3.2.2006, n. 2426).
Sussistono, dunque, i presupposti per accogliere il ricorso di adozione di persona maggiorenne, avuto riguardo sia alla previsione di cui all'art. 312 n. 1 e 2 c.c., sia alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg. c.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
1) Il Tribunale fa luogo all'adozione di nata a [...] il Parte_2
27.10.1959, da parte di nata a [...] il [...]; Parte_1
2) dispone che l'adottata aggiunga il cognome dell'adottante al proprio Pt_1
Pt_2
3) manda alla Cancelleria per la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c. e per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 21.05.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 4286/2025 VG avente come oggetto:
“adozione di maggiorenne” promossa da nata a [...] il [...], residente a [...]
Capponi, 41, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Bovetti per l'adozione di: nata a [...] il [...] Parte_2 con l'intervento del PM
Fatto e diritto
Con ricorso ha chiesto di adottare la maggiorenne ai Parte_1 Parte_2
sensi degli artt. 291 e ss. c.c.
All'udienza del 23.04.2025 sono comparsi l'adottante, con il proprio difensore, l'avv.
Roberto Righi in forza di procura notarile quale procuratore speciale del coniuge pagina 1 di 3 dell'adottante e padre dell'adottata, e l'adottanda personalmente ed Parte_3 hanno prestato il loro consenso all'adozione.
****
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta. E' stato, infatti, manifestato il consenso dell'adottante e dell'adottanda, come risulta dal verbale dell'udienza del 23.04.2025.
La ricorrente ha dichiarato di voler adottare la per affetto, di essere sposata da Pt_2 oltre 50 anni con padre dell'adottanda, e di averla cresciuta, di non avere Parte_3 figli, di avere più di 35 anni e di superare di più di 18 anni l'età dell'adottanda, nata il
27.10.1959, risultando pertanto rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età dell'adottante e dell'adottando.
L'adottanda risulta vedova con due figli maggiorenni (33 anni e 29 anni).
Il PM ha apposto il proprio visto in ordine al ricorso.
Le informative di P.S. hanno riferito che l'adottante e l'adottanda sono persone di buona condotta morale e civile ed esenti da segnalazioni pregiudizievoli.
Con riferimento ai genitori dell'adottanda, va rilevato che la madre è deceduta nel 2019 ed il padre, coniuge dell'adottante, é comparso per mezzo di procuratore speciale ed ha manifestato il suo consenso all'adozione.
L'adozione in questione è conforme all' interesse dell'adottanda: la ricorrente ha dichiarato di essere coniugata, di essere legata alla da una lunga relazione ed aver instaurato Pt_2
con la stessa un legame affettivo molto forte, quasi genitoriale. L'adottanda ha confermato il legame affettivo con l'adottante.
Quanto alla situazione economica dell'adottante, ai fini della valutazione della convenienza dell'adozione per l'adottanda ex art. 312 n. 2 c.c., la ricorrente ha dichiarato di essere economicamente autosufficiente, di essere pensionata e percepire € 2.700,00 al mese di pensione, di essere proprietaria esclusiva dell'immobile a Firenze, ove vive col marito, di un altro immobile a Siena ereditato dalla sorella e di altro immobile nel comune di
Monteriggioni. L'adottanda ha dichiarato di aver cessato l'attività come gestore di una casa vacanze per affitti brevi, di avere una pensione di reversibilità di € 1.300,00 mensili e di essere proprietaria della casa dove vive.
pagina 2 di 3 Non sussistono, pertanto, dubbi sulla convenienza dell'adozione per l'adottanda, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra adottante e adottanda che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare (Cass. Sez. I 3.2.2006, n. 2426).
Sussistono, dunque, i presupposti per accogliere il ricorso di adozione di persona maggiorenne, avuto riguardo sia alla previsione di cui all'art. 312 n. 1 e 2 c.c., sia alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg. c.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
1) Il Tribunale fa luogo all'adozione di nata a [...] il Parte_2
27.10.1959, da parte di nata a [...] il [...]; Parte_1
2) dispone che l'adottata aggiunga il cognome dell'adottante al proprio Pt_1
Pt_2
3) manda alla Cancelleria per la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c. e per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 21.05.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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