Articolo 1 della Legge 17 aprile 1986, n. 109
Articolo 2
Versione
18 aprile 1986
Art. 1. 1. Il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58 , recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: "Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 77.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi";
al comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: "Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 56.584 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi";
al comma 3, e' aggiunto il seguente periodo: "Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 7.705,30 per ettolitro, alla medesima temperatura e relativamente alla stessa eccedenza";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 11.250 a L. 14.433 e da L. 12.906 a L. 16.089 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.
3-ter. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 4.614 a L. 5.567, da L. 5.337 a L. 6.480 e da L. 14.733 a L. 18.355 per quintale".
AVVERTENZA:

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 29 aprile 1986.
Entrata in vigore il 18 aprile 1986