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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/08/2025, n. 4049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4049 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 5008/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 8168/2022 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa _1 C.F._1 dall'avv. Loredana Voci (C.F. ) (pec. C.F._2
, ed elettivamente domiciliata con Email_1 quest'ultima in Napoli, alla Via S. Biagio dei librai n.25.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._3 avv.ti Maurizio Bianco (C.F. ) (pec. C.F._4
e Sira Ferrara (C.F. ) Email_2 C.F._5
(pec ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_3 del primo sito in Napoli, alla Via Francesco Cilea n.26.
APPELLATO RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.8168/2022 del 14.09.2022 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta, con atto di citazione notificato il 25.2.2020, da nei confronti _1 di , con la quale l'istante aveva chiesto il risarcimento dei danni Controparte_1
all'immobile di sua proprietà conseguenti al crollo del solaio di copertura dell'edificio condominiale sito in Napoli, alla Via S. Biagio dei Librai n.25, avvenuto in data 15.09.2007.
2. A fondamento dell'azione (come si legge nella sentenza gravata), l'attrice aveva riferito:
-che in data 15.09.2007 il solaio del lastrico solare condominiale era crollato, precipitando all'interno della propria abitazione, sita al terzo piano del medesimo condominio;
detto episodio aveva determinato l'inagibilità dell'intero stabile e lo sgombero delle persone ivi residenti;
-che tale situazione di fatto si era protratta fino alla ricostruzione del solaio ed alla messa in sicurezza dell'edificio, avutasi senza che fosse stato corrisposto alcun risarcimento del danno nei propri confronti, né ripristinato lo stato dei luoghi all'interno della propria abitazione;
-che essa istante aveva, quindi, citato in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Napoli, il per ottenere il risarcimento dei danni, Controparte_2 domanda respinta con sentenza n. 10519/2019;
-che nel corpo della summenzionata pronuncia si era dato atto della formazione di un precedente giudicato, avutosi in giudizio incardinato dal Controparte_2
contro e – danti causa dell'odierno convenuto –
[...] Controparte_3 Controparte_4
integrato dalla sentenza n. 11524/2011 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
25.10.2011, di condanna di , in qualità di erede delle originarie parti Controparte_1
convenute, all'abbattimento di manufatti abusivi ed al risarcimento dei danni in favore del condominio, da liquidarsi in separata sede;
presupposto di tale decisione era stato l'accertamento dell'illegittima edificazione sul lastrico solare, da parte dei convenuti e , di manufatti i quali avevano minato la stabilità e la sicurezza del _1 CP_4
fabbricato condominiale;
era stato, altresì, accertato che il crollo del 15.09.2007 era eziologicamente riconducibile al sovraccarico del solaio causato da tali nuove CP_5
costruzioni; il giudice, nella sentenza n. 10519/2019, ritenendo che il giudicato si fosse esteso, quale presupposto logico della decisione, anche all'accertamento della responsabilità degli allora convenuti nella causazione del crollo del lastrico solare, nonché che lo stesso fosse opponibile all'odierna attrice, in qualità di condomina, aveva rigettato la domanda, giacché il aveva fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2053 c.c., CP_2 integrata dall'efficacia causale assorbente, nella produzione del danno, del fatto di un terzo.
2.1. Sulla scorta di tali premesse, l'attrice, ritenendo che il giudicato, esteso all'accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione del crollo, fosse invocabile anche nel presente giudizio, e che a partire dalla sua formazione fosse iniziato a decorrere un termine di prescrizione decennale, aveva agito per ottenere la domanda di al risarcimento dei danni in proprio favore “comprensivo del rimborso Controparte_1
dei lavori di ristrutturazione dell'immobile oltre l'indennizzo della indisponibilità dello stesso, nonché le suppellettili deteriorate, nella misura indicata dalla consulenza tecnica svolta nel precedente giudizio e che si deposita agli atti, e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento di euro 74.608,02, oltre interessi dalla Controparte_1 domanda al soddisfo con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed espressa clausola attributiva”.
3. Costituitosi tempestivamente con comparsa di costituzione e risposta del 27.01.2021,
aveva eccepito la prescrizione dell'azione, sia quinquennale che Controparte_1 decennale, rilevando che l'attrice aveva chiesto il risarcimento nei suoi confronti a distanza di tredici anni dall'evento dannoso, senza aver mai posto in essere alcun atto interruttivo a lui diretto. Nel merito, aveva contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
4. Con la sentenza qui gravata il tribunale di Napoli rigettava la domanda attorea, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, e condannava l'attrice alle spese processuali.
4.1. A fondamento della decisione il giudice di prime cure osservava che: a) era circostanza pacifica che il 15.09.2007 il solaio del lastrico solare del condominio di Controparte_2
precipitò all'interno dell'appartamento di proprietà dell'attrice a causa del
[...]
sovraccarico prodotto da alcuni manufatti abusivi, la cui realizzazione era da imputarsi ai genitori del convenuto, nonché che il crollo determinò l'inagibilità e lo sgombero del palazzo;
b) in ordine alle cause del crollo, come correttamente ritenuto dal Tribunale di
Napoli con la sentenza n. 10519/2019, si era formato il giudicato e lo stesso era opponibile alle odierne parti in causa, in qualità di condomine dello stabile condominiale, atteso che il era un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei CP_2
condomini (cfr Cass. civ., sent. n. 4436 del 21.02.2017); c) la correttezza di tale principio di diritto e l'affermazione di responsabilità di nella produzione del danno, Controparte_1
del resto, risultava ribadita dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli prodotta da parte attrice, unitamente alle sue note conclusionali, che in tale parte aveva confermato la sentenza n. 10519/2019 del Tribunale di Napoli;
d) la sentenza n. 1154/2011 del Tribunale di Napoli, invece, non aveva valore di giudicato esterno né in relazione all'accertamento della sussistenza di danni che, a causa del crollo, si erano verificati nell'abitazione dell'attrice né, tantomeno, in relazione all'accertamento della _1 sussistenza del diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento del danno da parte di _1
, in qualità di avente causa da e , essendo diversi i
[...] Controparte_3 Controparte_4
presupposti costitutivi dell' azione di risarcimento del danno azionata nel presente giudizio rispetto alla precedente azione risarcitoria del contro per i CP_2 Controparte_1
danni alle parti condominiali, avente, come presupposto, un diverso petitum e causa petendi; e) il termine di prescrizione in concreto applicabile alla fattispecie era quello quinquennale, decorrente dal giorno della produzione del danno di cui all'art. 2947, atteso che la domanda proposta era qualificabile come azione di risarcimento del danno per responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo stata rivolta non nei confronti del proprietario del bene crollato ( il Condominio), bensì nei confronti del soggetto terzo (
), il quale, con la propria attività materiale su autonomo e distinto bene, aveva _1
causato il crollo;
f) detto termine quinquennale, quanto ai danni alla proprietà dell'attrice eziologicamente riconducibili al crollo, era iniziato a decorrere dal 15.09.2007 (per evidente errore materiale indicato in sentenza 15.09.2017), mentre quello relativo ai danni da inagibilità e perdita del valore locativo dell'immobile, stante la natura permanente di essi, era iniziato a decorrere dalla cessazione della permanenza, vale a dire dal 2013, epoca in cui l'appartamento dell'attrice- come dichiarato a pag. 3 della memoria ex art. 183, VI comma,
n. 3) c.p.c. dalla stessa depositata in data 25.05.2021- dopo la ristrutturazione avvenuta nel
2012, era divenuto agibile e fruibile;
g) tra il 31.12.2013 ed il 25.02.2020 - data di notifica dell'atto di citazione – era, pertanto, spirato il termine di prescrizione quinquennale, essendo trascorsi più di sei anni senza che, nelle more, era stato posto in essere alcun atto interruttivo nei confronti di , atteso che la lettera di messa in mora datata 04.12.2019, Controparte_1
non era idonea ad interrompere il corso della prescrizione, ormai maturata nel 2018 e, in ogni caso, era priva di alcun valore di valido atto interruttivo della prescrizione, non essendo stato documentato né il suo invio, né la sua ricezione o, comunque, il suo ingresso nella sfera di disponibilità del destinatario, mancando la prova del suo inoltro tramite posta elettronica o posta elettronica certificata o servizio postale.
5. Avverso tale decisione ha proposto appello lamentando l'erroneità _1 della stessa sia in punto di “accertamento e quantificazione del danno” che di
“prescrizione” e “spese di giudizio”, chiedendo riformarsi la decisione con l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c; 2) in via principale dichiarare fondata in fatto e diritto la richiesta risarcitoria dell'appellante Arch. per i danni _1
riportati all'appartamento di sua proprietà, sito al terzo piano del fabbricato sito in via S.
Biagio dei Librai 25, e per l'effetto condannare il convenuto, al pagamento di euro
62.025,86, pari ai 74.608,02 stabiliti dalla ctu, detratti i 12.582,16 imputati dal precedente giudicato al condominio di san Biagio dei librai 25, o maggiore o minore cifra derivante da risultanze istruttorie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali al soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed espressa clausola attributiva;
4) In ogni caso, qualora malauguratamente si dovesse ritenere infondata perché prescritta la pretesa risarcitoria nei confronti dell'appellato, in considerazione delle ragioni di fatto e di diritto espresse, volersi almeno riformare il regime delle spese legali, disponendone la compensazione”.
6. Ha resistito al gravame eccependo, preliminarmente, il difetto di Controparte_1
notifica e l'inesistenza della procura, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
la nullità della citazione ex art. 164 co.4 c.p.c. mancando gli elementi identificativi e la richiesta di riforma di una sentenza;
l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art.342 co2 c.p.c. mancando l'indicazione delle parti del provvedimento che controparte aveva inteso appellare e le modifiche richieste con riguardo alla motivazione offerta dal giudice di primo grado e l'indicazione dei motivi del gravame;
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, l'infondatezza del gravame chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e condanna di alla rifusione delle _1
spese e compensi del secondo grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.
7. È stato acquisito il fascicolo telematico del primo grado, è stata respinta l'istanza inibitoria avanzata dall'appellante e non è stata svolta attività istruttoria;
indi la causa, in esito all'udienza del 12.2.2025 di precisazione delle conclusioni, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, con ordinanza di pari data è stata riservata in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
8. Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, va dato atto della tempestività dell'impugnazione, proposta nel rispetto del termine lungo ex art. ex art.327 c.p.c. di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, dovendosi applicare detta disposizione nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n.
14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
8.1. Ed invero, dall'esame degli atti emerge che: la sentenza è stata pubblicata il
19.09.2022; non è stata notificata;
l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec il
24.11.2022.
9. Sempre in via preliminare, vanno disattese le eccezioni sollevate dall'appellato di inesistenza della procura alle liti all'avvocato notificante e di conseguente nullità della notifica dell'appello.
9.1.Invero, giova osservare che la procura all'avv. Loredana Voci deve considerarsi rilasciata in calce all'atto di appello, quindi quale procura speciale ex art. 83 cpc, dovendosi considerare il requisito della specialità integrato, ai sensi di detta disposizione, dalla circostanza che essa va considerata congiunta, mediante strumenti informatici, all'atto cui accede e non sia ad esso successiva, in quanto, nello specifico, rilasciata dall'appellata su foglio A4, materialmente separata dall'appello ma telematicamente congiunta _1
ad essa, per essere contenuta nella medesima "busta telematica" ( cfr. Cass. Ordinanza n.
5610 del 03/03/2025 per un caso analogo a quello in esame).
9.2. Ne consegue che la notifica dell'atto di appello mediante invio telematico il 24.11.2022
è da ritenersi validamente eseguita dall'avv. Voci quale difensore della in forza _1
di procura speciale in calce all'atto notificato.
10. Va, altresì, disattesa l'ulteriore eccezione preliminare, sollevata dall'appellato, di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc in uno a quella di nullità dell'atto di citazione di secondo grado per mancata indicazione della sentenza impugnata, delle parti della stessa sottoposte a critica, della richiesta di riforma della decisione impugnata nelle conclusioni rassegnate.
10.1. Al riguardo, si osserva che dal complessivo contenuto dell'atto di appello emerge senza alcuna incertezza quale sia la decisione impugnata, seppure non ne sia stato riportato il numero identificativo, nonché le parti della decisione che l'appellante ha ritenuto affette da errori e che ha chiesto di emendare a questa Corte, mentre la richiesta di riforma della decisione, seppure non esplicitamente avanzata, è da considerarsi conseguente alla richiesta di accoglimento della domanda risarcitoria azionata in primo grado dalla e _1
rigettata dal tribunale.
11. Nel merito, l'appello è infondato e va respinto, non essendo alcuna delle doglianze svolte meritevole di condivisione.
12.1. Con la prima ragione, la lamenta l'erroneità della decisione per non aver il _1
primo giudice considerato opponibile allo il giudicato costituito dalla sentenza del _1
tribunale di Napoli 10519/2019, come confermata dalla sentenza della Corte d'appello partenopea del 2022.
Rileva, al riguardo, che se il giudicato costituito dalla sentenza del tribunale di Napoli n.
11524/2011 circa l'accertamento delle cause del crollo del 2007 e la relativa responsabilità dello era opponibile anche ad essa quale condomina, sull'assunto che la _1 _1 sentenza pronunciata nei confronti dell'ente di gestione fa stato anche nei confronti dei singoli condomini, benché non intervenuti nel relativo giudizio- come acclarato nella sentenza del tribunale di Napoli 10519/2019 al fine di respingere la domanda risarcitoria proposta, in altro giudizio, da essa istante contro il confermata sul punto dalla CP_2
Corte d'Appello di Napoli del 2022-il medesimo principio avrebbe dovuto essere applicato nel caso di specie, ritenendo estendibile a le statuizioni delle sentenze Controparte_1 emesse tra essa e il (cioè la sentenza del tribunale di Napoli _1 CP_2
10519/2019 e quella della Corte d'Appello, intervenuta in corso del primo grado del presente giudizio, passata in giudicato per difetto di impugnazione), fondate su una ctu che aveva verificato e quantificato i danni all'appartamento di essa appellante. Sostiene che il giudicato del 2019, in quanto opponibile allo , aveva impedito il maturare del _1 termine decennale di prescrizione, decorrente dalla sentenza del 2011.
12.2. La tesi dell'appellante è del tutto destituita di fondamento e non coglie pienamente la ratio decidenti della sentenza impugnata.
12.3. Per risolvere la questione controversa dei limiti soggettivi e oggettivi del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., sottesa al motivo di gravame in esame, giova richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il diritto al risarcimento del danno è un diritto di credito eterodeterminato, la cui individuazione avviene in base ai fatti costitutivi della "causa petendi”, sicché esso può essere fatto valere anche fra gli stessi soggetti tutte le volte che, invariato il "petitum", mutino i fatti che identificano la "causa petendi". Ne consegue che la domanda giudiziale, introdotta con un secondo processo, pur presentando lo stesso contenuto di quella già in precedenza proposta, è nuova ogni qual volta sia fondata su un diverso fatto costitutivo (principi ricavabili da Cass. Sentenza n. 14771 del 30/06/2014;
Cass. Sentenza n. 25378 del 12/11/2013; Cass. Sentenza n. 4773 del 30/03/2001).
A ciò consegue che l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (cfr Cass. Ordinanza n. 32545 del 14/12/2024. Nella specie, la
S.C. ha escluso che la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno - patrimoniale - al mezzo incidentato, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051
c.c., spiegasse efficacia di giudicato nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale attesa la ontologica diversità del bene oggetto di lesione).
12.4. Venendo al caso in esame, ritiene questa Corte che il tribunale abbia fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati, laddove, preliminarmente, nel prendere in esame il giudicato invocato dalla a fondamento della sua domanda risarcitoria contro _1
, costituito dalla sentenza del tribunale di Napoli n. 11524/2011, ne ha Controparte_1 riconosciuto l'autorità nel presente giudizio limitatamente all'accertamento, contenuto in detta pronuncia, circa le cause del crollo del lastrico solare avvenuto in data 15.9.2007 e la sua addebitabilità ai danti causa di (sigg.ri e Controparte_1 Controparte_3
), essendo le domande fondate sul medesimo fatto storico ( il crollo del Controparte_4
lastrico solare condominiale), escludendone, invece, l'invocabilità al fine di affermare la sussistenza dei danni alla proprietà esclusiva della causalmente riconducibili a _1
detto crollo, sull'assunto che, pur essendovi identità fra le parti in causa e quelle del giudizio conclusosi con la ridetta decisione, diversi erano i presupposti costitutivi della azione di risarcimento danni azionata nel presente giudizio, sia per petitum che per causa petendi.
La correttezza di detta soluzione ermeneutica emerge chiaramente raffrontando il thema decidendum del giudizio conclusosi con la pronuncia del tribunale partenopeo n.
11524/2011 e quello qui dibattuto: invero, il primo, iniziato nel 1993, originava dall'azione ex art. 1102 c.c. proposta dal nei confronti di Parte_2
e (danti causa dell'attuale appellato) volto alla rimozione Controparte_3 Controparte_4
delle opere abusive realizzate dai convenuti sul lastrico solare di copertura dell'edificio condominiale, manufatti che avevano, poi, in corso di causa, determinato il crollo del
15.9.2007 del medesimo lastrico;
sopravvenienza che aveva giustificato la conversione dell'originaria domanda di condanna alla rimozione in quella di condanna generica al risarcimento dei danni subiti dalle parti condominiali ( poi determinati e quantificati in altro separato giudizio, instaurato dal contro conclusosi con la CP_2 Controparte_1 sentenza del tribunale di Napoli n. 5472/2018); il presente giudizio, invece, afferisce alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. proposta contro dalla Controparte_1 _1
per i danni al suo appartamento derivanti dal crollo del 2007. Si tratta, quindi, di diversa causa petendi (violazione dell'art. 1102 c.c. nel giudizio precedente;
responsabilità extracontrattuale da illecito aquiliano nell'attuale) e diverso petitum (rimozione di opere abusive su bene condominiale, poi convertita in risarcimento danni alle parti condominiali nel primo giudizio;
pretesa risarcitoria per i danni alla proprietà esclusiva nel presente giudizio).
12.5. Per considerazioni analoghe va affermata la diversità tra l'azione risarcitoria oggetto del presente giudizio e quella oggetto del giudizio (iscritto al N.R.G. 14851/2013) definito con la sentenza del tribunale partenopeo n. 10519/2019 del 25.11.2019, come parzialmente riformata dalla sentenza della Corte d'Appello emessa nel 2022 (nel giudizio di secondo grado iscritto al RGN ) depositata dall'appellante in primo grado.
Ed infatti, tale ulteriore giudizio è stato promosso dalla contro il _1 [...]
per ottenere il risarcimento dei danni all'appartamento di sua Parte_2
esclusiva proprietà derivati dal crollo del 2007 sull'assunto che l'ente di gestione fosse responsabile sia dei danni eziologicamente connessi all'evento quale proprietario del bene crollato (il solaio di copertura) sia di quelli derivanti dall'installazione del ponteggio nell'appartamento di essa attrice e funzionali all'esecuzione delle opere di ripristino del lastrico condominiale ( questi ultimi liquidati in favore della con la sentenza _1
d'appello del 2022).
Ora, pur essendo parzialmente coincidente il petitum (danni all'appartamento della dovuti al crollo del 2007), diversa ne è la causa petendi, rinvenibile nella _1 responsabilità del ex art. 2053 c.c. nel giudizio definito con la sentenza n. CP_2
10519/2019 (così qualificata l'azione in tale pronuncia, confermata in appello), mentre nell'attuale giudizio l'azione risarcitoria è rivolta verso il singolo condomino (lo ) _1 per farne valere la responsabilità esclusiva quale autore dell'illecito e trova titolo nell'art. 2043 c.c.
12.6. La conseguenza della inesistenza di un giudicato esterno in relazione alla domanda risarcitoria oggetto del presente giudizio (tale non essendo né la sentenza n. 1154/2011 né la sentenza n. 10519/2019) è l'inapplicabilità del termine di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. invocato dall'appellante, come condivisibilmente già affermato dal primo giudice. 12.7. Da qui il rigetto del primo mezzo di gravame.
13. Con il secondo mezzo l'appellante sostiene la ricorrenza di atti interruttivi della prescrizione costituiti dalle richieste risarcitorie indirizzate al proprietario del CP_2
lastrico solare, che a suo dire sarebbero valse ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i condomini, tra cui lo , che non poteva ignorare la volontà di essa istante di _1
essere risarcita, nonché dalla citazione in giudizio del Condominio per il risarcimento dei danni da crollo, dovendosi ritenere lo , quale condomino, parte del relativo giudizio ( _1
quello iscritto al iscritto al N.R.G. 14851/2013 definito con la sentenza 10519/2019 , come parzialmente riformata dalla sentenza della Corte d'Appello del 2022 in atti), in quanto l'azione proposta contro il varrebbe ad interrompere la prescrizione nei CP_2
confronti dei singoli condomini.
13.1. Sempre in punto di prescrizione, deduce, altresì che il dies a quo della prescrizione andrebbe da individuare non nel giorno dell'illecito- come sostenuto nella gravata sentenza- bensì nel momento in cui il danneggiato aveva percepito l'esistenza e la gravità del danno stesso nonché la sua addebitabilità ad un soggetto determinato. Nello specifico, tale momento sarebbe coinciso con la sentenza del 2019, da cui essa istante aveva appreso dell'esistenza di un giudicato (la sentenza del 2011) che aveva accertato la responsabilità del condomino per il crollo del 2007 ( se ritenuto applicabile il termine di prescrizione _1 quinquennale) ovvero la sentenza del 2011, passata in giudicato nel 2012, se, applicabile, come preferibilmente ritenuto dall'appellante, il termine decennale ex art. 2953 c.c.
13.3. Nessuno degli argomenti di critica è meritevole di condivisione.
13.4. Si è già detto della diversità tra l'azione risarcitoria intrapresa dalla contro _1
il decisa con la sentenza del 2019, e quella oggetto del presente giudizio, di CP_2 talché è da escludersi che le richieste risarcitorie avanzate in via stragiudiziale e giudiziale dalla contro il e fondate sulla asserita responsabilità dell'ente di _1 CP_2 gestione quale proprietario del bene crollato (lastrico solare) possano reputarsi idonee ad interrompere la prescrizione nei confronti di , non contenendo alcuna Controparte_1 pretesa risarcitoria ad esso indirizzata, non quale condomino, ma quale responsabile esclusivo dell'illecito. Vale considerare, al riguardo, che la responsabilità risarcitoria del singolo condomino per i danni a beni di proprietà esclusiva di altro condomino è del tutto distinta dalla responsabilità del verso i singoli condomini, potendo solo CP_2
quest'ultima, se accertata, obbligare i partecipanti al condominio, quand'anche non parti del giudizio, al risarcimento, essendo essi contitolari delle parti comuni fonte del danno alla proprietà esclusiva del danneggiato;
lo stesso non può dirsi se viene accertata la responsabilità esclusiva del singolo condomino, per una propria condotta illecita, per i danni alla proprietà esclusiva di altro condomino, posto che l'ente di gestione ( e per esso tutti i condomini) risponde solo dei pregiudizi causalmente dipendenti da beni condominiali.
13.5. Altrettando infondato il rilievo secondo cui il dies a quo della prescrizione quinquennale andrebbe individuato nel 2019, momento in cui essa appellante avrebbe appreso della esistenza della sentenza del 2011, passata in giudicato nel 2012, che aveva accertato la causa del crollo e il suo responsabile.
Se, infatti, è vero che, in tema di diritto al risarcimento del danno, il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno (cfr. ex plurimis Cass. Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024), nella specie detta conoscenza deve considerarsi acquisita o acquisibile dalla in forza della pronuncia del 2011 che, _1 come già confermato sopra, è ad essa opponibile quale condomina quanto all'accertamento delle cause del crollo e del responsabile dello stesso (avendo l'ente gestorio agito nell'interesse di tutti i condomini, compresa l'appellante, per i danni alle parti comuni derivanti dal crollo del 2007).
Dunque, quanto meno dal 2011 la avrebbe potuto agire contro _1 Controparte_1 per chiedere il risarcimento dei danni al suo appartamento derivanti dal crollo, mentre risulta aver proposto l'azione giudiziaria, non preceduta da altri validi atti interruttivi, solo con la notifica della citazione introduttiva del presente giudizio il 25.2.2020, quando era già ampiamente elasso il termine quinquennale applicabile, trattandosi di illecito aquiliano.
13.6. Né può aderirsi all'idea che il termine di prescrizione sarebbe quello decennale ex art. 2953 c.c., potendosi sul punto ribadire quanto sopra già ampiamente argomentato circa l'insussistenza di un giudicato esterno invocabile nel presente giudizio. 14. Con il terzo rilievo l'appellante sostiene l'erroneità della decisione in relazione alla ritenuta prescrizione dei danni permanenti da inagibilità del suo appartamento, svolgendo sul punto considerazioni in diritto in tema di illecito permanente.
14.1. La critica non coglie le ragioni sottese alla sentenza impugnata ed è, in ogni caso, infondata.
14.2. Invero, il giudice di prime cure ha sostenuto, con motivi che qui si condividono, che l'illecito dedotto in giudizio ha natura di illecito istantaneo (il crollo) con effetti sia istantanei (danneggiamento dell'appartamento), sia permanenti (quelli da inutilizzabilità dell'immobile per il tempo occorso al suo ripristino) e, in riferimento a questi ultimi, ha altrettanto correttamente ritenuto che il dies a quo della prescrizione andasse individuato nella cessazione della permanenza di detti effetti, vale a dire nel momento in cui, a seguito dei lavori di ripristino dell'appartamento, lo stesso era ritornato ad essere fruibile nel 2013, come peraltro dedotto dalla stessa _1
14.3. L'appellante, invece, nel motivo di gravame in esame ha ragionato in termini di illecito permanente sull'assunto che tale è il carattere della causa del controllo, individuata nella costruzione in violazione di norme edilizie, integrante una situazione di illiceità non ancora esaurita.
14.4. L'ampio rilievo sviluppato dall'appellante non merita condivisione.
Invero, secondo il pacifico orientamento di legittimità, la distinzione tra l'atto illecito istantaneo e l'atto illecito permanente – con le relative conseguenze in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione risarcitoria- va accertata con riferimento non già al danno, bensì al rapporto causale tra questo e la condotta contra ius del soggetto agente, qualificato dal dolo o dalla colpa. Mentre nell'illecito istantaneo tale comportamento si esaurisce nel verificarsi del danno, pur se l'esistenza di questo si protragga poi autonomamente (c.d. fatto illecito istantaneo ad effetti permanenti), nell'illecito permanente la condotta, oltre a produrre l'evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo perdura, avendosi, così coesistenza dell'uno e dell'altro (cfr. in motivazione Cass. Sentenza n. 5831 del 13/03/2007). 14.5. Nel caso in esame, la condotta illecita, estrinsecatasi nella realizzazione di opere abusive sul lastrico solare è da considerarsi cessata per l'avvenuto crollo CP_5 dello stesso lastrico in uno alle dette opere, tanto che l'originaria domanda di rimozione delle costruzioni abusive avanzata dal nei confronti dei condomini CP_2 [...]
(danti causa di ed autori della sopraelevazione) era stata Parte_3 Controparte_1
modificata in domanda di risarcimento del danno.
L'illecito, in altri termini, non può dirsi permanente per essere tale l'originaria condotta illecita (realizzazione di opere abusive sul lastrico condominiale di copertura), essendo causa dei danni all'appartamento della non dette opere bensì il sopravvenuto _1 crollo del solaio CP_5
14.6 Ne consegue che tutti gli argomenti svolti nel motivo in esame incentrati sulla natura permanente dell'illecito appaiono inidonei ad incrinare l'iter logico giuridico posto a fondamento della decisione impugnata quanto al termine di decorrenza della prescrizione.
Da qui il rigetto anche del motivo in esame.
15. Con l'ultima doglianza l'appellante protesta l'erroneità della decisione in punto di regolazione delle spese del primo grado in applicazione del principio della soccombenza, mentre, a suo dire, ne andava operata la compensazione in considerazione della particolarità
e complessità delle questioni controverse, atteso che non vi sarebbe dubbio circa il danno ricevuto da essa deducente né la sua addebitabilità all'appellato, essendo in discussione solo l'effetto del trascorrere del tempo sul diritto ad essere ristorata, che, in ipotesi ne fosse confermata l'estinzione per prescrizione, imporrebbe di considerare la vicenda in termini di ingiustificato arricchimento dello . _1
15.1. Il motivo non è condivisibile.
1.5.2. Il presupposto del ragionamento dell'appellante è errato in quanto non sussiste alcun accertamento delle conseguenze dannose originatesi direttamente nell'immobile della in dipendenza del crollo del solaio condominiale, in quanto il giudicato esterno _1
più volte sopra richiamato riguarda il diverso profilo della causa del crollo e della sua imputabilità a . Solo l'iniziativa giudiziaria che ha dato origine al Controparte_1 presente giudizio avrebbe consentito di svolgere l'indagine sull'”an” e il “quantum” dei danni all'immobile della addebitabili al crollo e al suo responsabile ( _1 _1
, escludendo quelli non dipendi eziologicamente da tale evento (come quelli già
[...] liquidati con la sentenza della Corte d'appello del 2022 in danno del Condominio derivanti dall'installazione del ponteggio all'interno dell'immobile dell'appellante).
15.3. La tutela risarcitoria contro lo avrebbe potuto essere esercitata quanto meno _1
dalla sentenza del 2011, che aveva accertato cause e responsabili del crollo.
L'aver agito prioritariamente contro il considerandolo responsabile quale CP_2
proprietario del solaio crollato, con la perdita del diritto al risarcimento verso il vero responsabile per il decorso del tempo, è solo il frutto della scelta difensiva dell'appellante, di cui patisce il risultato negativo, senza che possa individuarsi al riguardo alcuna condotta colpevolmente ostativa messa in atto dall'appellato, come adombrato dall'appellante laddove ha sottolineato che lo stesso, pur sapendo di essere responsabile, “ si era ben guardato dal costituirsi in giudizio”.
15.4. Tali considerazioni inducono questa Corte a ritenere che non ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni” invocate dall'appellante per la compensazione delle spese processuali e corretta la decisione del primo giudice di regolare le spese del primo grado in applicazione del principio della soccombenza.
16. La totale soccombenza dell'appellante nel presente grado ne comporta la condanna alle spese liquidate come in dispositivo, sulla base parametrica del DM 55/2014 e succ. mod. applicati gli importi minimi (stante la ripetitività delle questioni controverse) riferito al valore della causa (scaglione da € 52.001,00 ad euro 260.000,00) e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta nel presente grado (fase di studio, introduttiva e decisoria).
17. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 8168/2022 del tribunale di Napoli _1 pubblicata il 19.9.2022, così provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore _1
di che si liquidano in € 4997,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Maurizio Bianco e Sira Ferrara per dichiarato anticipo;
3- dà atto che l'appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a _1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma
1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, li 9.7.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 5008/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 8168/2022 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa _1 C.F._1 dall'avv. Loredana Voci (C.F. ) (pec. C.F._2
, ed elettivamente domiciliata con Email_1 quest'ultima in Napoli, alla Via S. Biagio dei librai n.25.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._3 avv.ti Maurizio Bianco (C.F. ) (pec. C.F._4
e Sira Ferrara (C.F. ) Email_2 C.F._5
(pec ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_3 del primo sito in Napoli, alla Via Francesco Cilea n.26.
APPELLATO RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.8168/2022 del 14.09.2022 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta, con atto di citazione notificato il 25.2.2020, da nei confronti _1 di , con la quale l'istante aveva chiesto il risarcimento dei danni Controparte_1
all'immobile di sua proprietà conseguenti al crollo del solaio di copertura dell'edificio condominiale sito in Napoli, alla Via S. Biagio dei Librai n.25, avvenuto in data 15.09.2007.
2. A fondamento dell'azione (come si legge nella sentenza gravata), l'attrice aveva riferito:
-che in data 15.09.2007 il solaio del lastrico solare condominiale era crollato, precipitando all'interno della propria abitazione, sita al terzo piano del medesimo condominio;
detto episodio aveva determinato l'inagibilità dell'intero stabile e lo sgombero delle persone ivi residenti;
-che tale situazione di fatto si era protratta fino alla ricostruzione del solaio ed alla messa in sicurezza dell'edificio, avutasi senza che fosse stato corrisposto alcun risarcimento del danno nei propri confronti, né ripristinato lo stato dei luoghi all'interno della propria abitazione;
-che essa istante aveva, quindi, citato in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Napoli, il per ottenere il risarcimento dei danni, Controparte_2 domanda respinta con sentenza n. 10519/2019;
-che nel corpo della summenzionata pronuncia si era dato atto della formazione di un precedente giudicato, avutosi in giudizio incardinato dal Controparte_2
contro e – danti causa dell'odierno convenuto –
[...] Controparte_3 Controparte_4
integrato dalla sentenza n. 11524/2011 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
25.10.2011, di condanna di , in qualità di erede delle originarie parti Controparte_1
convenute, all'abbattimento di manufatti abusivi ed al risarcimento dei danni in favore del condominio, da liquidarsi in separata sede;
presupposto di tale decisione era stato l'accertamento dell'illegittima edificazione sul lastrico solare, da parte dei convenuti e , di manufatti i quali avevano minato la stabilità e la sicurezza del _1 CP_4
fabbricato condominiale;
era stato, altresì, accertato che il crollo del 15.09.2007 era eziologicamente riconducibile al sovraccarico del solaio causato da tali nuove CP_5
costruzioni; il giudice, nella sentenza n. 10519/2019, ritenendo che il giudicato si fosse esteso, quale presupposto logico della decisione, anche all'accertamento della responsabilità degli allora convenuti nella causazione del crollo del lastrico solare, nonché che lo stesso fosse opponibile all'odierna attrice, in qualità di condomina, aveva rigettato la domanda, giacché il aveva fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2053 c.c., CP_2 integrata dall'efficacia causale assorbente, nella produzione del danno, del fatto di un terzo.
2.1. Sulla scorta di tali premesse, l'attrice, ritenendo che il giudicato, esteso all'accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione del crollo, fosse invocabile anche nel presente giudizio, e che a partire dalla sua formazione fosse iniziato a decorrere un termine di prescrizione decennale, aveva agito per ottenere la domanda di al risarcimento dei danni in proprio favore “comprensivo del rimborso Controparte_1
dei lavori di ristrutturazione dell'immobile oltre l'indennizzo della indisponibilità dello stesso, nonché le suppellettili deteriorate, nella misura indicata dalla consulenza tecnica svolta nel precedente giudizio e che si deposita agli atti, e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento di euro 74.608,02, oltre interessi dalla Controparte_1 domanda al soddisfo con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed espressa clausola attributiva”.
3. Costituitosi tempestivamente con comparsa di costituzione e risposta del 27.01.2021,
aveva eccepito la prescrizione dell'azione, sia quinquennale che Controparte_1 decennale, rilevando che l'attrice aveva chiesto il risarcimento nei suoi confronti a distanza di tredici anni dall'evento dannoso, senza aver mai posto in essere alcun atto interruttivo a lui diretto. Nel merito, aveva contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
4. Con la sentenza qui gravata il tribunale di Napoli rigettava la domanda attorea, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, e condannava l'attrice alle spese processuali.
4.1. A fondamento della decisione il giudice di prime cure osservava che: a) era circostanza pacifica che il 15.09.2007 il solaio del lastrico solare del condominio di Controparte_2
precipitò all'interno dell'appartamento di proprietà dell'attrice a causa del
[...]
sovraccarico prodotto da alcuni manufatti abusivi, la cui realizzazione era da imputarsi ai genitori del convenuto, nonché che il crollo determinò l'inagibilità e lo sgombero del palazzo;
b) in ordine alle cause del crollo, come correttamente ritenuto dal Tribunale di
Napoli con la sentenza n. 10519/2019, si era formato il giudicato e lo stesso era opponibile alle odierne parti in causa, in qualità di condomine dello stabile condominiale, atteso che il era un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei CP_2
condomini (cfr Cass. civ., sent. n. 4436 del 21.02.2017); c) la correttezza di tale principio di diritto e l'affermazione di responsabilità di nella produzione del danno, Controparte_1
del resto, risultava ribadita dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli prodotta da parte attrice, unitamente alle sue note conclusionali, che in tale parte aveva confermato la sentenza n. 10519/2019 del Tribunale di Napoli;
d) la sentenza n. 1154/2011 del Tribunale di Napoli, invece, non aveva valore di giudicato esterno né in relazione all'accertamento della sussistenza di danni che, a causa del crollo, si erano verificati nell'abitazione dell'attrice né, tantomeno, in relazione all'accertamento della _1 sussistenza del diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento del danno da parte di _1
, in qualità di avente causa da e , essendo diversi i
[...] Controparte_3 Controparte_4
presupposti costitutivi dell' azione di risarcimento del danno azionata nel presente giudizio rispetto alla precedente azione risarcitoria del contro per i CP_2 Controparte_1
danni alle parti condominiali, avente, come presupposto, un diverso petitum e causa petendi; e) il termine di prescrizione in concreto applicabile alla fattispecie era quello quinquennale, decorrente dal giorno della produzione del danno di cui all'art. 2947, atteso che la domanda proposta era qualificabile come azione di risarcimento del danno per responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo stata rivolta non nei confronti del proprietario del bene crollato ( il Condominio), bensì nei confronti del soggetto terzo (
), il quale, con la propria attività materiale su autonomo e distinto bene, aveva _1
causato il crollo;
f) detto termine quinquennale, quanto ai danni alla proprietà dell'attrice eziologicamente riconducibili al crollo, era iniziato a decorrere dal 15.09.2007 (per evidente errore materiale indicato in sentenza 15.09.2017), mentre quello relativo ai danni da inagibilità e perdita del valore locativo dell'immobile, stante la natura permanente di essi, era iniziato a decorrere dalla cessazione della permanenza, vale a dire dal 2013, epoca in cui l'appartamento dell'attrice- come dichiarato a pag. 3 della memoria ex art. 183, VI comma,
n. 3) c.p.c. dalla stessa depositata in data 25.05.2021- dopo la ristrutturazione avvenuta nel
2012, era divenuto agibile e fruibile;
g) tra il 31.12.2013 ed il 25.02.2020 - data di notifica dell'atto di citazione – era, pertanto, spirato il termine di prescrizione quinquennale, essendo trascorsi più di sei anni senza che, nelle more, era stato posto in essere alcun atto interruttivo nei confronti di , atteso che la lettera di messa in mora datata 04.12.2019, Controparte_1
non era idonea ad interrompere il corso della prescrizione, ormai maturata nel 2018 e, in ogni caso, era priva di alcun valore di valido atto interruttivo della prescrizione, non essendo stato documentato né il suo invio, né la sua ricezione o, comunque, il suo ingresso nella sfera di disponibilità del destinatario, mancando la prova del suo inoltro tramite posta elettronica o posta elettronica certificata o servizio postale.
5. Avverso tale decisione ha proposto appello lamentando l'erroneità _1 della stessa sia in punto di “accertamento e quantificazione del danno” che di
“prescrizione” e “spese di giudizio”, chiedendo riformarsi la decisione con l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c; 2) in via principale dichiarare fondata in fatto e diritto la richiesta risarcitoria dell'appellante Arch. per i danni _1
riportati all'appartamento di sua proprietà, sito al terzo piano del fabbricato sito in via S.
Biagio dei Librai 25, e per l'effetto condannare il convenuto, al pagamento di euro
62.025,86, pari ai 74.608,02 stabiliti dalla ctu, detratti i 12.582,16 imputati dal precedente giudicato al condominio di san Biagio dei librai 25, o maggiore o minore cifra derivante da risultanze istruttorie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali al soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed espressa clausola attributiva;
4) In ogni caso, qualora malauguratamente si dovesse ritenere infondata perché prescritta la pretesa risarcitoria nei confronti dell'appellato, in considerazione delle ragioni di fatto e di diritto espresse, volersi almeno riformare il regime delle spese legali, disponendone la compensazione”.
6. Ha resistito al gravame eccependo, preliminarmente, il difetto di Controparte_1
notifica e l'inesistenza della procura, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
la nullità della citazione ex art. 164 co.4 c.p.c. mancando gli elementi identificativi e la richiesta di riforma di una sentenza;
l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art.342 co2 c.p.c. mancando l'indicazione delle parti del provvedimento che controparte aveva inteso appellare e le modifiche richieste con riguardo alla motivazione offerta dal giudice di primo grado e l'indicazione dei motivi del gravame;
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, l'infondatezza del gravame chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e condanna di alla rifusione delle _1
spese e compensi del secondo grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.
7. È stato acquisito il fascicolo telematico del primo grado, è stata respinta l'istanza inibitoria avanzata dall'appellante e non è stata svolta attività istruttoria;
indi la causa, in esito all'udienza del 12.2.2025 di precisazione delle conclusioni, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, con ordinanza di pari data è stata riservata in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
8. Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, va dato atto della tempestività dell'impugnazione, proposta nel rispetto del termine lungo ex art. ex art.327 c.p.c. di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, dovendosi applicare detta disposizione nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n.
14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
8.1. Ed invero, dall'esame degli atti emerge che: la sentenza è stata pubblicata il
19.09.2022; non è stata notificata;
l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec il
24.11.2022.
9. Sempre in via preliminare, vanno disattese le eccezioni sollevate dall'appellato di inesistenza della procura alle liti all'avvocato notificante e di conseguente nullità della notifica dell'appello.
9.1.Invero, giova osservare che la procura all'avv. Loredana Voci deve considerarsi rilasciata in calce all'atto di appello, quindi quale procura speciale ex art. 83 cpc, dovendosi considerare il requisito della specialità integrato, ai sensi di detta disposizione, dalla circostanza che essa va considerata congiunta, mediante strumenti informatici, all'atto cui accede e non sia ad esso successiva, in quanto, nello specifico, rilasciata dall'appellata su foglio A4, materialmente separata dall'appello ma telematicamente congiunta _1
ad essa, per essere contenuta nella medesima "busta telematica" ( cfr. Cass. Ordinanza n.
5610 del 03/03/2025 per un caso analogo a quello in esame).
9.2. Ne consegue che la notifica dell'atto di appello mediante invio telematico il 24.11.2022
è da ritenersi validamente eseguita dall'avv. Voci quale difensore della in forza _1
di procura speciale in calce all'atto notificato.
10. Va, altresì, disattesa l'ulteriore eccezione preliminare, sollevata dall'appellato, di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc in uno a quella di nullità dell'atto di citazione di secondo grado per mancata indicazione della sentenza impugnata, delle parti della stessa sottoposte a critica, della richiesta di riforma della decisione impugnata nelle conclusioni rassegnate.
10.1. Al riguardo, si osserva che dal complessivo contenuto dell'atto di appello emerge senza alcuna incertezza quale sia la decisione impugnata, seppure non ne sia stato riportato il numero identificativo, nonché le parti della decisione che l'appellante ha ritenuto affette da errori e che ha chiesto di emendare a questa Corte, mentre la richiesta di riforma della decisione, seppure non esplicitamente avanzata, è da considerarsi conseguente alla richiesta di accoglimento della domanda risarcitoria azionata in primo grado dalla e _1
rigettata dal tribunale.
11. Nel merito, l'appello è infondato e va respinto, non essendo alcuna delle doglianze svolte meritevole di condivisione.
12.1. Con la prima ragione, la lamenta l'erroneità della decisione per non aver il _1
primo giudice considerato opponibile allo il giudicato costituito dalla sentenza del _1
tribunale di Napoli 10519/2019, come confermata dalla sentenza della Corte d'appello partenopea del 2022.
Rileva, al riguardo, che se il giudicato costituito dalla sentenza del tribunale di Napoli n.
11524/2011 circa l'accertamento delle cause del crollo del 2007 e la relativa responsabilità dello era opponibile anche ad essa quale condomina, sull'assunto che la _1 _1 sentenza pronunciata nei confronti dell'ente di gestione fa stato anche nei confronti dei singoli condomini, benché non intervenuti nel relativo giudizio- come acclarato nella sentenza del tribunale di Napoli 10519/2019 al fine di respingere la domanda risarcitoria proposta, in altro giudizio, da essa istante contro il confermata sul punto dalla CP_2
Corte d'Appello di Napoli del 2022-il medesimo principio avrebbe dovuto essere applicato nel caso di specie, ritenendo estendibile a le statuizioni delle sentenze Controparte_1 emesse tra essa e il (cioè la sentenza del tribunale di Napoli _1 CP_2
10519/2019 e quella della Corte d'Appello, intervenuta in corso del primo grado del presente giudizio, passata in giudicato per difetto di impugnazione), fondate su una ctu che aveva verificato e quantificato i danni all'appartamento di essa appellante. Sostiene che il giudicato del 2019, in quanto opponibile allo , aveva impedito il maturare del _1 termine decennale di prescrizione, decorrente dalla sentenza del 2011.
12.2. La tesi dell'appellante è del tutto destituita di fondamento e non coglie pienamente la ratio decidenti della sentenza impugnata.
12.3. Per risolvere la questione controversa dei limiti soggettivi e oggettivi del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., sottesa al motivo di gravame in esame, giova richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il diritto al risarcimento del danno è un diritto di credito eterodeterminato, la cui individuazione avviene in base ai fatti costitutivi della "causa petendi”, sicché esso può essere fatto valere anche fra gli stessi soggetti tutte le volte che, invariato il "petitum", mutino i fatti che identificano la "causa petendi". Ne consegue che la domanda giudiziale, introdotta con un secondo processo, pur presentando lo stesso contenuto di quella già in precedenza proposta, è nuova ogni qual volta sia fondata su un diverso fatto costitutivo (principi ricavabili da Cass. Sentenza n. 14771 del 30/06/2014;
Cass. Sentenza n. 25378 del 12/11/2013; Cass. Sentenza n. 4773 del 30/03/2001).
A ciò consegue che l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (cfr Cass. Ordinanza n. 32545 del 14/12/2024. Nella specie, la
S.C. ha escluso che la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno - patrimoniale - al mezzo incidentato, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051
c.c., spiegasse efficacia di giudicato nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale attesa la ontologica diversità del bene oggetto di lesione).
12.4. Venendo al caso in esame, ritiene questa Corte che il tribunale abbia fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati, laddove, preliminarmente, nel prendere in esame il giudicato invocato dalla a fondamento della sua domanda risarcitoria contro _1
, costituito dalla sentenza del tribunale di Napoli n. 11524/2011, ne ha Controparte_1 riconosciuto l'autorità nel presente giudizio limitatamente all'accertamento, contenuto in detta pronuncia, circa le cause del crollo del lastrico solare avvenuto in data 15.9.2007 e la sua addebitabilità ai danti causa di (sigg.ri e Controparte_1 Controparte_3
), essendo le domande fondate sul medesimo fatto storico ( il crollo del Controparte_4
lastrico solare condominiale), escludendone, invece, l'invocabilità al fine di affermare la sussistenza dei danni alla proprietà esclusiva della causalmente riconducibili a _1
detto crollo, sull'assunto che, pur essendovi identità fra le parti in causa e quelle del giudizio conclusosi con la ridetta decisione, diversi erano i presupposti costitutivi della azione di risarcimento danni azionata nel presente giudizio, sia per petitum che per causa petendi.
La correttezza di detta soluzione ermeneutica emerge chiaramente raffrontando il thema decidendum del giudizio conclusosi con la pronuncia del tribunale partenopeo n.
11524/2011 e quello qui dibattuto: invero, il primo, iniziato nel 1993, originava dall'azione ex art. 1102 c.c. proposta dal nei confronti di Parte_2
e (danti causa dell'attuale appellato) volto alla rimozione Controparte_3 Controparte_4
delle opere abusive realizzate dai convenuti sul lastrico solare di copertura dell'edificio condominiale, manufatti che avevano, poi, in corso di causa, determinato il crollo del
15.9.2007 del medesimo lastrico;
sopravvenienza che aveva giustificato la conversione dell'originaria domanda di condanna alla rimozione in quella di condanna generica al risarcimento dei danni subiti dalle parti condominiali ( poi determinati e quantificati in altro separato giudizio, instaurato dal contro conclusosi con la CP_2 Controparte_1 sentenza del tribunale di Napoli n. 5472/2018); il presente giudizio, invece, afferisce alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. proposta contro dalla Controparte_1 _1
per i danni al suo appartamento derivanti dal crollo del 2007. Si tratta, quindi, di diversa causa petendi (violazione dell'art. 1102 c.c. nel giudizio precedente;
responsabilità extracontrattuale da illecito aquiliano nell'attuale) e diverso petitum (rimozione di opere abusive su bene condominiale, poi convertita in risarcimento danni alle parti condominiali nel primo giudizio;
pretesa risarcitoria per i danni alla proprietà esclusiva nel presente giudizio).
12.5. Per considerazioni analoghe va affermata la diversità tra l'azione risarcitoria oggetto del presente giudizio e quella oggetto del giudizio (iscritto al N.R.G. 14851/2013) definito con la sentenza del tribunale partenopeo n. 10519/2019 del 25.11.2019, come parzialmente riformata dalla sentenza della Corte d'Appello emessa nel 2022 (nel giudizio di secondo grado iscritto al RGN ) depositata dall'appellante in primo grado.
Ed infatti, tale ulteriore giudizio è stato promosso dalla contro il _1 [...]
per ottenere il risarcimento dei danni all'appartamento di sua Parte_2
esclusiva proprietà derivati dal crollo del 2007 sull'assunto che l'ente di gestione fosse responsabile sia dei danni eziologicamente connessi all'evento quale proprietario del bene crollato (il solaio di copertura) sia di quelli derivanti dall'installazione del ponteggio nell'appartamento di essa attrice e funzionali all'esecuzione delle opere di ripristino del lastrico condominiale ( questi ultimi liquidati in favore della con la sentenza _1
d'appello del 2022).
Ora, pur essendo parzialmente coincidente il petitum (danni all'appartamento della dovuti al crollo del 2007), diversa ne è la causa petendi, rinvenibile nella _1 responsabilità del ex art. 2053 c.c. nel giudizio definito con la sentenza n. CP_2
10519/2019 (così qualificata l'azione in tale pronuncia, confermata in appello), mentre nell'attuale giudizio l'azione risarcitoria è rivolta verso il singolo condomino (lo ) _1 per farne valere la responsabilità esclusiva quale autore dell'illecito e trova titolo nell'art. 2043 c.c.
12.6. La conseguenza della inesistenza di un giudicato esterno in relazione alla domanda risarcitoria oggetto del presente giudizio (tale non essendo né la sentenza n. 1154/2011 né la sentenza n. 10519/2019) è l'inapplicabilità del termine di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. invocato dall'appellante, come condivisibilmente già affermato dal primo giudice. 12.7. Da qui il rigetto del primo mezzo di gravame.
13. Con il secondo mezzo l'appellante sostiene la ricorrenza di atti interruttivi della prescrizione costituiti dalle richieste risarcitorie indirizzate al proprietario del CP_2
lastrico solare, che a suo dire sarebbero valse ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i condomini, tra cui lo , che non poteva ignorare la volontà di essa istante di _1
essere risarcita, nonché dalla citazione in giudizio del Condominio per il risarcimento dei danni da crollo, dovendosi ritenere lo , quale condomino, parte del relativo giudizio ( _1
quello iscritto al iscritto al N.R.G. 14851/2013 definito con la sentenza 10519/2019 , come parzialmente riformata dalla sentenza della Corte d'Appello del 2022 in atti), in quanto l'azione proposta contro il varrebbe ad interrompere la prescrizione nei CP_2
confronti dei singoli condomini.
13.1. Sempre in punto di prescrizione, deduce, altresì che il dies a quo della prescrizione andrebbe da individuare non nel giorno dell'illecito- come sostenuto nella gravata sentenza- bensì nel momento in cui il danneggiato aveva percepito l'esistenza e la gravità del danno stesso nonché la sua addebitabilità ad un soggetto determinato. Nello specifico, tale momento sarebbe coinciso con la sentenza del 2019, da cui essa istante aveva appreso dell'esistenza di un giudicato (la sentenza del 2011) che aveva accertato la responsabilità del condomino per il crollo del 2007 ( se ritenuto applicabile il termine di prescrizione _1 quinquennale) ovvero la sentenza del 2011, passata in giudicato nel 2012, se, applicabile, come preferibilmente ritenuto dall'appellante, il termine decennale ex art. 2953 c.c.
13.3. Nessuno degli argomenti di critica è meritevole di condivisione.
13.4. Si è già detto della diversità tra l'azione risarcitoria intrapresa dalla contro _1
il decisa con la sentenza del 2019, e quella oggetto del presente giudizio, di CP_2 talché è da escludersi che le richieste risarcitorie avanzate in via stragiudiziale e giudiziale dalla contro il e fondate sulla asserita responsabilità dell'ente di _1 CP_2 gestione quale proprietario del bene crollato (lastrico solare) possano reputarsi idonee ad interrompere la prescrizione nei confronti di , non contenendo alcuna Controparte_1 pretesa risarcitoria ad esso indirizzata, non quale condomino, ma quale responsabile esclusivo dell'illecito. Vale considerare, al riguardo, che la responsabilità risarcitoria del singolo condomino per i danni a beni di proprietà esclusiva di altro condomino è del tutto distinta dalla responsabilità del verso i singoli condomini, potendo solo CP_2
quest'ultima, se accertata, obbligare i partecipanti al condominio, quand'anche non parti del giudizio, al risarcimento, essendo essi contitolari delle parti comuni fonte del danno alla proprietà esclusiva del danneggiato;
lo stesso non può dirsi se viene accertata la responsabilità esclusiva del singolo condomino, per una propria condotta illecita, per i danni alla proprietà esclusiva di altro condomino, posto che l'ente di gestione ( e per esso tutti i condomini) risponde solo dei pregiudizi causalmente dipendenti da beni condominiali.
13.5. Altrettando infondato il rilievo secondo cui il dies a quo della prescrizione quinquennale andrebbe individuato nel 2019, momento in cui essa appellante avrebbe appreso della esistenza della sentenza del 2011, passata in giudicato nel 2012, che aveva accertato la causa del crollo e il suo responsabile.
Se, infatti, è vero che, in tema di diritto al risarcimento del danno, il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno (cfr. ex plurimis Cass. Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024), nella specie detta conoscenza deve considerarsi acquisita o acquisibile dalla in forza della pronuncia del 2011 che, _1 come già confermato sopra, è ad essa opponibile quale condomina quanto all'accertamento delle cause del crollo e del responsabile dello stesso (avendo l'ente gestorio agito nell'interesse di tutti i condomini, compresa l'appellante, per i danni alle parti comuni derivanti dal crollo del 2007).
Dunque, quanto meno dal 2011 la avrebbe potuto agire contro _1 Controparte_1 per chiedere il risarcimento dei danni al suo appartamento derivanti dal crollo, mentre risulta aver proposto l'azione giudiziaria, non preceduta da altri validi atti interruttivi, solo con la notifica della citazione introduttiva del presente giudizio il 25.2.2020, quando era già ampiamente elasso il termine quinquennale applicabile, trattandosi di illecito aquiliano.
13.6. Né può aderirsi all'idea che il termine di prescrizione sarebbe quello decennale ex art. 2953 c.c., potendosi sul punto ribadire quanto sopra già ampiamente argomentato circa l'insussistenza di un giudicato esterno invocabile nel presente giudizio. 14. Con il terzo rilievo l'appellante sostiene l'erroneità della decisione in relazione alla ritenuta prescrizione dei danni permanenti da inagibilità del suo appartamento, svolgendo sul punto considerazioni in diritto in tema di illecito permanente.
14.1. La critica non coglie le ragioni sottese alla sentenza impugnata ed è, in ogni caso, infondata.
14.2. Invero, il giudice di prime cure ha sostenuto, con motivi che qui si condividono, che l'illecito dedotto in giudizio ha natura di illecito istantaneo (il crollo) con effetti sia istantanei (danneggiamento dell'appartamento), sia permanenti (quelli da inutilizzabilità dell'immobile per il tempo occorso al suo ripristino) e, in riferimento a questi ultimi, ha altrettanto correttamente ritenuto che il dies a quo della prescrizione andasse individuato nella cessazione della permanenza di detti effetti, vale a dire nel momento in cui, a seguito dei lavori di ripristino dell'appartamento, lo stesso era ritornato ad essere fruibile nel 2013, come peraltro dedotto dalla stessa _1
14.3. L'appellante, invece, nel motivo di gravame in esame ha ragionato in termini di illecito permanente sull'assunto che tale è il carattere della causa del controllo, individuata nella costruzione in violazione di norme edilizie, integrante una situazione di illiceità non ancora esaurita.
14.4. L'ampio rilievo sviluppato dall'appellante non merita condivisione.
Invero, secondo il pacifico orientamento di legittimità, la distinzione tra l'atto illecito istantaneo e l'atto illecito permanente – con le relative conseguenze in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione risarcitoria- va accertata con riferimento non già al danno, bensì al rapporto causale tra questo e la condotta contra ius del soggetto agente, qualificato dal dolo o dalla colpa. Mentre nell'illecito istantaneo tale comportamento si esaurisce nel verificarsi del danno, pur se l'esistenza di questo si protragga poi autonomamente (c.d. fatto illecito istantaneo ad effetti permanenti), nell'illecito permanente la condotta, oltre a produrre l'evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo perdura, avendosi, così coesistenza dell'uno e dell'altro (cfr. in motivazione Cass. Sentenza n. 5831 del 13/03/2007). 14.5. Nel caso in esame, la condotta illecita, estrinsecatasi nella realizzazione di opere abusive sul lastrico solare è da considerarsi cessata per l'avvenuto crollo CP_5 dello stesso lastrico in uno alle dette opere, tanto che l'originaria domanda di rimozione delle costruzioni abusive avanzata dal nei confronti dei condomini CP_2 [...]
(danti causa di ed autori della sopraelevazione) era stata Parte_3 Controparte_1
modificata in domanda di risarcimento del danno.
L'illecito, in altri termini, non può dirsi permanente per essere tale l'originaria condotta illecita (realizzazione di opere abusive sul lastrico condominiale di copertura), essendo causa dei danni all'appartamento della non dette opere bensì il sopravvenuto _1 crollo del solaio CP_5
14.6 Ne consegue che tutti gli argomenti svolti nel motivo in esame incentrati sulla natura permanente dell'illecito appaiono inidonei ad incrinare l'iter logico giuridico posto a fondamento della decisione impugnata quanto al termine di decorrenza della prescrizione.
Da qui il rigetto anche del motivo in esame.
15. Con l'ultima doglianza l'appellante protesta l'erroneità della decisione in punto di regolazione delle spese del primo grado in applicazione del principio della soccombenza, mentre, a suo dire, ne andava operata la compensazione in considerazione della particolarità
e complessità delle questioni controverse, atteso che non vi sarebbe dubbio circa il danno ricevuto da essa deducente né la sua addebitabilità all'appellato, essendo in discussione solo l'effetto del trascorrere del tempo sul diritto ad essere ristorata, che, in ipotesi ne fosse confermata l'estinzione per prescrizione, imporrebbe di considerare la vicenda in termini di ingiustificato arricchimento dello . _1
15.1. Il motivo non è condivisibile.
1.5.2. Il presupposto del ragionamento dell'appellante è errato in quanto non sussiste alcun accertamento delle conseguenze dannose originatesi direttamente nell'immobile della in dipendenza del crollo del solaio condominiale, in quanto il giudicato esterno _1
più volte sopra richiamato riguarda il diverso profilo della causa del crollo e della sua imputabilità a . Solo l'iniziativa giudiziaria che ha dato origine al Controparte_1 presente giudizio avrebbe consentito di svolgere l'indagine sull'”an” e il “quantum” dei danni all'immobile della addebitabili al crollo e al suo responsabile ( _1 _1
, escludendo quelli non dipendi eziologicamente da tale evento (come quelli già
[...] liquidati con la sentenza della Corte d'appello del 2022 in danno del Condominio derivanti dall'installazione del ponteggio all'interno dell'immobile dell'appellante).
15.3. La tutela risarcitoria contro lo avrebbe potuto essere esercitata quanto meno _1
dalla sentenza del 2011, che aveva accertato cause e responsabili del crollo.
L'aver agito prioritariamente contro il considerandolo responsabile quale CP_2
proprietario del solaio crollato, con la perdita del diritto al risarcimento verso il vero responsabile per il decorso del tempo, è solo il frutto della scelta difensiva dell'appellante, di cui patisce il risultato negativo, senza che possa individuarsi al riguardo alcuna condotta colpevolmente ostativa messa in atto dall'appellato, come adombrato dall'appellante laddove ha sottolineato che lo stesso, pur sapendo di essere responsabile, “ si era ben guardato dal costituirsi in giudizio”.
15.4. Tali considerazioni inducono questa Corte a ritenere che non ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni” invocate dall'appellante per la compensazione delle spese processuali e corretta la decisione del primo giudice di regolare le spese del primo grado in applicazione del principio della soccombenza.
16. La totale soccombenza dell'appellante nel presente grado ne comporta la condanna alle spese liquidate come in dispositivo, sulla base parametrica del DM 55/2014 e succ. mod. applicati gli importi minimi (stante la ripetitività delle questioni controverse) riferito al valore della causa (scaglione da € 52.001,00 ad euro 260.000,00) e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta nel presente grado (fase di studio, introduttiva e decisoria).
17. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 8168/2022 del tribunale di Napoli _1 pubblicata il 19.9.2022, così provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore _1
di che si liquidano in € 4997,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Maurizio Bianco e Sira Ferrara per dichiarato anticipo;
3- dà atto che l'appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a _1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma
1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, li 9.7.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello