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Decreto 5 giugno 2025
Decreto 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
DECRETO DI AUTORIZZAZIONE
Al rilascio di documento valido per l'espatrio
(art. 3 lett. A-B l. 1185/1967)
Il Giudice Tutelare Visti gli atti del procedimento nr. 2414 /2025 avente ad oggetto Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3 lett. A-B
Visto il ricorso proposto da (c.f. ) nata Parte_1 C.F._1 in Marocco il 17.2.1985
con la quale viene richiesta l'autorizzazione al rinnovo del passaporto per la figlia minore nata il [...], figlia della ricorrente e di Persona_1
Persona_2
osserva quanto segue.
1. Va osservato che il rilascio di un documento valido per l'espatrio, a favore di un minore, è disciplinato dalla l. 1185/1967 (di recente modificata con l'approvazione del decreto legge 135/2009 e dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (di conversione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) che recepisce il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 444/2009.
Tale normativa prevede il ricorso al giudice tutelare qualora non vi sia il consenso di entrambi i genitori al rilascio di un documento valido per l'espatrio (non essendo invece necessaria nessuna autorizzazione del giudice tutelare laddove entrambi i genitori, qualunque sia il loro regime – Tribunale di Genova Ufficio del Giudice Tutelare
separazione, divorzio, convivenza, convivenza cessata, matrimonio – concordino nel prestare il consenso).
L'attribuzione di tale potere al giudice tutelare impone di determinare, preliminarmente, quali siano i criteri che devono orientare la scelta del giudice tutelare ossia quali siano i principi ordinamentali che presiedono all'esercizio di tale potere e che quindi ne orientano concretamente l'esercizio.
2. Va evidenziato innanzitutto che la facoltà di espatriare si configura come un vero e proprio diritto, anche per il minore, diritto tutelato costituzionalmente nel nostro ordinamento. L'art. 16 terzo comma della Costituzione Italiana garantisce infatti il diritto, a ciascun cittadino, di espatriare (Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge): si tratta di un diritto del resto sancito dall'articolo 13 della Carta dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 (Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese) recepita nel nostro ordinamento. Tale diritto vale evidentemente anche per i minori che, seppur non hanno la capacità di agire, conservano intatta la loro capacità giuridica, ossia l'idoneità ad essere titolari di diritti e di doveri.
L'attuazione di tale diritto si configura poi in modo particolare all'interno della Comunità Europea in considerazione del fatto che la libera circolazione delle persone, all'interno dei confini esterni della Comunità, è un principio sorto con la creazione della stessa Comunità Europea: introdotto inizialmente per aprire i mercati del lavoro è un diritto che si è esteso a tutte le categorie di cittadini fino alla situazione attuale che prevede la possibilità di circolazione in Europa in maniera identica a quanto avviene all'interno di uno stato membro. Si tratta di un diritto di libertà che è espressione diretta della “cittadinanza europea” che viene conferita a ciascun cittadino europeo, in forza del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, direttamente ed
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automaticamente in conseguenza del possesso della nazionalità di uno stato membro quale nazionalità complementare a quest'ultima.
3. Tale diritto, che è quindi un diritto proprio del minore, subisce dei limiti, di cui è espressione proprio la legge 21/11/1967 n. 1185 (di recente modificata con l'approvazione del decreto legge 135/2009 che recepisce il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 444/2009): si tratta di limiti, però, che possono derivare la loro legittimità, a fronte di un diritto costituzionalmente protetto, solo da un altro precetto costituzionale (art.30 Cost.), che prevedendo il “dovere e diritto dei genitori” di “mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio” prevede la possibilità di stabilire dei limiti alla libera circolazione dei minori proprio quale strumento di “tutela” degli stessi in nome di una prevalente esigenza di pubblico interesse.
In questo quadro normativo, nel quale è previsto che “nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti” (art. 30 Cost.) il potere attribuito al giudice tutelare, davanti al quale si incardina il procedimento volto ad autorizzare l'espatrio di un minore nel caso di conflitto dei genitori, deve ispirarsi a due principi:
1) consentire al minore di recarsi all'estero quando ciò non gli comporta particolari pericoli;
2) evitare che, nel caso di famiglia disgregata, uno dei due genitori porti con sé definitivamente il minore all'estero per allontanarlo, o comunque allontanandolo dall'altro genitore.
In altri termini, a fronte di un diritto costituzionale all'espatrio, ciascuno dei coniugi può opporsi alla concreta attuazione di tale diritto solo se sussista o un particolare pericolo per il minore in tale espatrio ovvero il pericolo che l'altro genitore si rechi all'estero portando con se il figlio e sottraendolo agli affetti e alle cure del genitore che resta in Italia così impedendo a quest'ultimo di esercitare il proprio diritto/dovere costituzionalmente garantito di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Costituzione).
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4. Si deve ritenere quindi, proprio in virtù del fatto che si sta valutando se sussistono fondate ragioni per limitare l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, che la valutazione del giudice tutelare si pone su un piano generale e non sul piano della autorizzazione al singolo viaggio cui sarebbe strumentale il rilascio dei documenti. Indubbiamente il mutato quadro normativo, con il recepimento del regolamento Ce 444/2009, evidenzia ancora maggiormente come non possa più sussistere alcuna correlazione necessaria tra la richiesta dei documenti validi per l'espatrio per i minori e uno specifico viaggio imminente: in altri termini il favor legis per il rilascio di documenti individuali a ogni minore evidenzia come un genitore possa presentare il ricorso per ottenerli non solo a ridosso di una programmata partenza ma in genere anche a prescindere dalla previsione di un viaggio all'estero. Né del resto tale correlazione potrebbe essere ritenuta sostenibile, in mancanza di un qualche aggancio normativo, considerato che costringerebbe il genitore richiedente a pianificare con largo anticipo ogni suo viaggio al fine di essere sicura di poter ottenere per tempo i relativi documenti per i propri figli: ciò tanto più alla luce della nuova normativa che prevede una validità triennale per il documento rilasciato ad un Minore da 0 a 3 anni e la validità quinquennale per il documento rilasciato ad un Minore dai 3 ai 18 anni.
La richiesta dei documenti validi per l'espatrio in realtà non deve essere
“agganciata” ad un ben preciso viaggio essendo senz'altro interesse del cittadino ottenere la possibilità di uscire dai confini dello Stato tutte le volte che lo voglia. In realtà il giudice tutelare è chiamato a valutare se l'autorizzazione ad esercitare il diritto di espatrio attraverso la rimozione di ogni vincolo al rilascio degli idonei documenti, per quel minore, tenuto conto dei rapporti tra i genitori, possa costituire un pericolo per lui ovvero per la sua educazione qualora possa essere esercitato per allontanare definitivamente il minore dall'altro genitore.
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Conseguentemente l'esame del giudice tutelare deve quindi limitarsi a valutare se vi possa essere il pericolo in generale che il genitore sottragga i figli all'altro e non se l'interesse al rilascio dei documenti sia “attuale” oppure no. Escluso tale pericolo il giudice tutelare deve poi valutare se sussistano ulteriori aspetti generali di “pericolo” connessi all'espatrio del minore, aspetti che sconsiglino in generale l'autorizzazione ad ottenere un documento valido a tali fini: non sono infatti oggetto di valutazione, in tale contesto, le singole iniziative di espatrio (a meno che non costituiscano un forma di espatrio
“definitivo” che può condurre alla sottrazione del minore all'altro genitore).
5. Nel caso di specie si deve escludere la ricorrenza di entrambi i “pericoli” oggetto di valutazione da parte del giudice tutelare. Innanzitutto va osservato che la minore vive in Italia con la madre che è stabilmente residente in Italia, ove ha costituito un nuovo nucleo familiare, la minore frequenta la scuola ed è già stata iscritta alle scuole superiori. La richiesta della madre è finalizzata a permettere quindi alla minore di potersi recare all'estero per motivi personali legati alla fine delle scuole medie per poter incontrare i parenti in Marocco.
Non emergono quindi elementi da cui ricavare l'intento della madre di allontanarsi dal territorio italiano: né si può parlare di sottrazione al padre tenuto conto che la madre vive in Italia ed è semmai il padre che vive all'estero (e come dedotto dalla madre non vede la minore e non contribuisce al suo mantenimento). La ricorrente ha inoltre aggiunto che le Autorità elvetiche (Tribunale per i Minorenni) avevano disposto l'affidamento in via esclusiva alla madre e l'allontanamento del padre dal nucleo familiare. Ha sul punto prodotto copia di una dichiarazione emessa il 15.1.2016 dall'Autorità regionale di protezione 16 – Sede di Biasca – con la quale si specifica che la ricorrente “è unica detentrice dell'autorità e della custodia parentale sulla figlia nata il [...]”. Tale documento allegato al Persona_1 ricorso ed in possesso della ricorrente, pur non essendo apostillato, costituisce comunque un riscontro alle dichiarazioni rese dalla stessa all'udienza di comparizione.
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Va poi ricordato che la nuova normativa introdotta dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (di conversione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) ha previsto come regola il rilascio di un passaporto individuale o di una carta d'identità individuale (introducendo quindi il principio del rilascio della carta d'identità ai minori) fin dall'età di 0 anni e come possibilità, ma solo fino a 15 anni, di utilizzare certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare) per l'espatrio. E non è un caso che l'iscrizione sul passaporto del genitore, dal 26 giugno 2012 non più possibile, resta valida, per i documenti già emessi, solo fino a 16 anni e cioè fino al compimento dei 16 anni dovendo il minore comunque dotarsi di un documento autonomo dopo tale data.
E' evidente il favore previsto dalla legge per il rilascio di documenti individuali (in attuazione del principio comunitario di cui al regolamento 444/2009 “Un passaporto – una persona”) che diventa un obbligo dai 15 anni in poi, con eliminazione comunque dell'iscrizione sul passaporto dei genitori.
6. Non sussistono quindi motivi ostativi al rinnovo del passaporto a favore della minore nata il [...] Persona_1
Tale documento dovrà seguire la minore ed essere quindi detenuto dalla madre (c.f. ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
17.2.1985
P.Q.M.
visto l'art. art. 3 L. 1185/1967 c.c., 43 disp. Att. c.c. e 737 cpc.
Autorizza il rinnovo del passaporto valido per l'espatrio a favore della minore Per_1 che potrà essere richiesto alla Questura competente per territorio
[...] dalla madre della minore citata
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Stabilisce che tale documento segua sempre la minore e sia quindi detenuto dalla madre che potrà anche firmare i documenti necessari per accompagnare la minore all'estero o rilasciare autorizzazione a terzi perché accompagnino la minore.
Visto l'art. 741 cpc
Dispone che il presente decreto abbia efficacia immediata. Si comunichi.
Genova, 5 giugno 2025
IL GIUDICE TUTELARE Dott.ssa Valeria Ardoino
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