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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/05/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3111/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile a n. 3111/2023 R.G., avente ad oggetto “Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)” - APPELLO
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. Gianmarco LOMBARDI
RICORRENTE IN APPELLO
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli Avv. Sandra CASSONI
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 27.03.2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo in pubblica udienza.
_____________________
Con ricorso depositato il 27.10.2023 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 836/2023 depositata l'8.05.2023 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi all'esito del procedimento R.G. n. 418/2023 relativo alla opposizione avverso la cartella n. 02420210011997561000 per omessa notifica del verbale sotteso. Il ha chiesto la riforma della predetta sentenza limitatamente al solo Parte_1 capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite, deducendo l'illogicità manifesta, e/o contraddittorietà, e/o carenza della motivazione della sentenza appellata, in ordine all'iniqua compensazione alle spese di lite, eccependo quindi, la violazione degli artt. 91 e 92 C.p.c . Si è costituito in giudizio l che ha eccepito Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello avendo il Giudice di Pace disposto la compensazione delle spese di lite per ragioni equitative. Il pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso in Controparte_2 appello e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituito ed è restato contumace. La causa è stata decisa all'udienza del 27.03.2025 con lettura del dispositivo e motivazioni riservate nei sessanta giorni.
IN DIRITTO L'appello è pienamente fondato e deve essere accolto. L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata per aver il Giudice di Pace deciso di compensare le spese di lite secondo equità non trova fondamento. Infatti, secondo costante giurisprudenza (vedasi tra le altre Cass., Ordinanza n. 922 del 13.01.2022, Cass. Sez. II, ordinanza n. 28417 del 05.11.2024) «[l]a sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è impugnabile con l'appello non sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2, c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità». Il giudice di prime cure, facendo semplice riferimento a motivi di equità, di fatto non ha motivato la compensazione delle spese del giudizio, e ciò si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., così come novellato dall'art. 13, comma 1, D.L. 132/2014 convertito nella Legge n. 162/2014, a norma del quale il giudice può compensare tra le parti le spese di lite quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 92 c.p.c. o ad altre ed analoghe gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, (ipotesi quest'ultime previste dalla sentenza n. 77/18 della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore): i convenuti sono totalmente soccombenti;
nella motivazione della sentenza non vi è alcun riferimento ai motivi della disposta regolamentazione delle spese, né alcun riferimento a condotte negligenti e scorrette tenute dall'opponente nella fase preprocessuale o nel corso del giudizio e tali da giustificare una deroga al principio della soccombenza. Ed invero, la opposizione è stata accolta per il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della Pubblica amministrazione, sicché l'esito del giudizio è imputabile esclusivamente all'autorità amministrativa in solido con l CP_4
nei confronti delle quali si è proceduto.
[...]
La Suprema Corte ha più volte rimarcato la necessità che le ragioni giustificatrici della compensazione totale o parziale delle spese si evincano in maniera chiara ed inequivoca dalla motivazione posta a sostegno della statuizione di merito, salvo, in ogni caso, l'obbligo di motivazione del giudice (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Sent. 09-
06-2015, n. 11947). Il giudice, è tenuto, infatti, ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (sez. 6- 3, ordinanza n. 15431 del 2011). Tale orientamento pare confermato dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, secondo la quale “Il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'art. 92 c.p.c. (Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022)”. (Corte di Cassazione sez. II civile, ord., 19 settembre 2023, n. 26847) Deve osservarsi, infine, che il regolamento delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c, che lascia a carico della parte gli oneri difensivi in misura tale da elidere il valore del bene conseguito, determinerebbe una sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost. (Cass. civ. Sez. II, Sent. n. 5696/2012). In conclusione, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza del G.d.P., deve disporsi la condanna in solido
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e il alla rifusione delle spese processuali Controparte_5 Controparte_2 di primo grado in favore di , nella misura di euro 763,00 di cui Parte_1 euro 130,00 per spese ed euro 633,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, senza distrazione (in quanto non chiesta in primo grado). Inoltre, alla soccombenza segue anche la condanna in solido dell'
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e il alla rifusione delle spese processuali Controparte_5 Controparte_2 di secondo grado in favore dell'appellante, nella misura di complessivi euro 1.450,00, di cui euro 174,00 per spese ed euro 1.278,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza n. 836/23 del G.d.P. di Brindisi, condanna in solido
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e il alla rifusione delle spese Controparte_5 Controparte_2 processuali di primo grado in favore di , nella misura di euro Parte_1
763,00 di cui euro 130,00 per spese ed euro 633,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, senza distrazione. Inoltre, condanna in solido e il alla rifusione delle Controparte_5 Controparte_2 spese processuali di secondo grado in favore dell'appellante, nella misura di complessivi euro 1.450,00, di cui euro 174,00 per spese ed euro 1.278,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Motivazione nei 60 giorni. Dispositivo letto in pubblica udienza. Brindisi, 27.3.25
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.