Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2024, n. 14307
CASS
Sentenza 22 maggio 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa dal Dott. Antonio Manna, in data 11 aprile 2024, riguardante un caso di licenziamento di un lavoratore con disabilità. Il ricorrente ha contestato la legittimità del licenziamento, sostenendo che fosse nullo per violazione del divieto di discriminazione, in quanto l'azienda non aveva adottato gli "accomodamenti ragionevoli" previsti dalla normativa. La parte controricorrente, invece, ha difeso la legittimità del licenziamento, affermando che non vi fosse stata discriminazione, ma solo inadempimento agli obblighi di correttezza.

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il licenziamento fosse discriminatorio, in quanto intimato in violazione dell'obbligo di adottare misure ragionevoli per il lavoratore disabile. Ha argomentato che, in caso di accertamento di discriminazione, si applica la tutela reintegratoria piena, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Napoli, che aveva riconosciuto una tutela attenuata. La Corte ha sottolineato l'importanza di garantire il principio di parità di trattamento per le persone con disabilità, evidenziando che la violazione di tali obblighi comporta la nullità del licenziamento. La sentenza è stata quindi cassata e il caso rinviato alla Corte d'Appello di Napoli per un nuovo esame.

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Massime1

Il licenziamento motivato dalla sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni - se intimato in violazione dell'obbligo di adottare "accomodamenti ragionevoli" (sancito, in attuazione di obblighi comunitari, dall'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2003) e, quindi, in violazione di doveri imposti per rimuovere gli ostacoli che impediscono ad una persona con disabilità di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori - realizza una discriminazione diretta ed è pertanto nullo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena di cui all'art. 18, commi 1 e 2, st.lav.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2024, n. 14307
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14307
Data del deposito : 22 maggio 2024

Testo completo