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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2024, n. 4683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4683 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. SI Sensale Consigliere dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2980/2021 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4654/2021, deliberata e pubblicata in data 18.5.2021 (n. 12931/2017 RG); azione revocatoria ordinaria
(artt. 2901 e ss. cod. civ.);
TRA
, c.f. , Parte_1 C.F._1
Parte_2
c.f. , in persona del liquidatore p.t., P.IVA_1
, Parte_3 in persona del legale rappresentante p.t., difesi dall'avv. Daniela Migliaccio (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTI
E
c.f. , _1 C.F._3 difesa dall'avv. Stefano Parziale (c.f. ) e dall'avv. C.F._4
Mariagrazia Parziale (c.f. ) C.F._4 domicilio digitale: Email_2 Email_3
APPELLATO
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono stati riportati nella sentenza impugnata nei termini che seguono.
“Con atto di citazione regolarmente notificato il 04.05.2017 l'attore, _1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1 [...]
e la al fine di Parte_2 Controparte_2 sentir accertare e dichiarare inefficace, nei suoi confronti, l'atto di vendita tra la
parte venditrice, e la , Parte_2 Controparte_3 parte acquirente, avente ad oggetto l'imbarcazione da diporto “Birba”, già “
[...]
, iscritta nel Registro di Malta con il numero 15619; call sign” 9HB4247, Pt_4 modello: Itama 55; nonché per accertare e dichiarare l'indebito impossessamento del gommone di metri 11 e, per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali i convenuti e in via subordinata, accertare Pt_1 Parte_2 che la suddetta imbarcazione da diporto “Birba”, come sopra individuata, era di proprietà di quale unico centro di imputazione di interessi della Parte_1 società e, quindi, Controparte_4 Controparte_3 accertare il carattere simulatorio della vendita stessa.
In particolare, l'attore, era proprietario di un'imbarcazione, costruita _1 dalla munita di due motori Yanmar, in forza di atto di Parte_2 vendita sottoscritto il 16.05.2012; lo stesso giorno il ricorrente locava il suddetto gommone (unitamente ad altro gommone) per la durata di due anni dal 16.5.2012 al
16.5.2014, con corrispettivo pattuito in complessivi € 200.000, da versarsi per entrambi entro il 16.5.2014. Alla scadenza del contratto, veniva restituito soltanto uno dei due gommoni. L'attore, al fine di ottenere la restituzione del bene e/o del corrispettivo, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo prima nei confronti dei Parte_2
e successivamente nei confronti di , quale garante. Il
[...] Parte_1 decreto ingiunto veniva concesso ma la correlata esecuzione non produceva effetti.
In data 5.2.2014, la in persona del legale rapp.te Parte_2
( ) acquistava l'imbarcazione (già denominata Parte_1 CP_5 Parte_4 modello: Itama 55) e successivamente, in data 22.9.2014, stipulava a Malta un atto costitutivo per una società a responsabilità limitata : , Controparte_3 di cui diveniva socio unico al 100%, amministratore e legale rappresentante. In data
26.11.2014, sottoscriveva, quale rappresentante di Pt_1 Parte_2 un “bill of sale” (atto di vendita), con la dell'imbarcazione Controparte_3
“IT ND” al prezzo di acquisto pari ad 1 (UN) euro, come risulta dal documento di vendita “bill of sale” del. 26.11.2014, che acquisiva il nome di “Birba”.
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IV sezione civile
Nel corso di causa, veniva aperto un sub procedimento con richiesta di sequestro conservativo dell'imbarcazione “Birba” e lo stesso, sussistendo i presupposti veniva concesso da codesto Giudicante.
Successivamente, essendo stato proposto altro procedimento cautelare in corso di causa, su richiesta della veniva revocato il disposto sequestro dell'imbarcazione, previa CP_3
l'apertura a carico della parte resistente di un libretto postale per la somma di €
115.000,00 intestato al Tribunale di Napoli e vincolato all'ordine del giudice civile.
Tuttavia, il convenuto aveva sottratto la garanzia patrimoniale, prelevando la somma depositata sul libretto giudiziale, per cui si era reso necessario nuovamente far disporre il sequestro dell'imbarcazione.
Infine, da accesso agli atti presso era emerso che la somma di € CP_6
115.000,00 versata sul libretto di deposito intestato al Tribunale ed aperto dalla CP_3
a titolo di cauzione per la revoca del provvedimento di sequestro, era stata
[...] rimborsata, per cui il Giudice autorizzava nuovo sequestro conservativo della predetta imbarcazione.
… la causa veniva rinviata al 01.10.2020, udienza in cui si costituiva Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
[...] [...]
il quale, in via preliminare, spiegava querela di falso dei Parte_2 contratti di vendita e locazione e, nel merito, chiedeva la revoca della misura cautelare dell'imbarcazione “Birba” e il rigetto della domanda revocatoria.
… si costituiva anche la , la quale nel merito, chiedeva Controparte_2 rigettare la domanda di revocatoria dell'atto di disposizione del 26.11.2014 effettuato da in favore di avente
Parte_2 Controparte_3 ad oggetto l'imbarcazione “Birba” per insussistenza del credito di nei _1 confronti della ovvero per non avere dato prova lo
Parte_2 stesso sig. del pregiudizio patrimoniale determinato dall'atto di vendita _1 della barca Birba rispetto al patrimonio sociale della e per non avere
Parte_2 dato prova del consilium fraudis e della partecipatio fraudis tra
Parte_2
e ”.
[...] Controparte_3
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“- conferma del sequestro conservativo della nave “Birba” (già IT ND) call sign”
9HB4247, modello: Itama 55; (numero identificazione scafo): IT CP_7
ITA55015D505; lunghezza: m. 15,48; larghezza m. 4,60; costruttore: CP_8 Contro numero motori: due;
costruttore: matricole motori: 66008440050826 e
66008440060826; numero massimo di persone: dodici), che risulta attualmente di
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IV sezione civile
proprietà della , iscritta nel Registro di Malta con il Controparte_3 numero 15619;
- dichiara la litispendenza della domanda di risarcimento del danno avanzato da
[...] nei confronti di e _1 Parte_1 Parte_2
- accoglie la domanda di revocatoria;
- dichiara inefficace nei confronti del Sig. l'atto di acquisto, (“bill of sale” _1
- atto di vendita) del 26.11.2014, sottoscritto da quale legale Parte_1 rappresentante della venditrice relativo alla suindicata Parte_2 imbarcazione da diporto “Birba” (già a favore della Parte_4 Controparte_3 al costo di 1 euro;
[...]
- condanna i convenuti in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in euro 15.374,00 oltre iva e cassa e spese generali ed euro
2.250,00 (per spese vive complessive dei tre procedimenti); oltre per compensi €
3.000,00 oltre iva e spese generali e cassa, ed ulteriori euro 3.000,00 oltre iva cassa e spese generali per i due procedimenti cautelari in corso di causa;
- condanna i convenuti in solido tra di loro al pagamento a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 co. III c.p.c. in favore dell'attore della somma di € _1
5.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- manda alla conservatoria dei registri competente per gli adempimenti in ordine alla trascrizione, con esonero da ogni responsabilità del conservatore.”.
Avverso questa pronuncia hanno interposto appello Parte_1
e , Parte_2 Parte_3 ne hanno argomentato i motivi a sostegno ed hanno chiesto:
“Voglia l'adita Corte così provvedere:
1) In via preliminare, in riforma della sentenza impugnata, disporre la sospensione ex art.295 c.p.c. ovvero la sospensione facoltativa ex art.337, secondo comma, c.p.c. dell'efficacia della sentenza n. n. 4654/2021 del Tribunale di Napoli, 2° sezione civile,
G.I. dott. Diego Ragozini, emessa e depositata a definizione del giudizio recante rgn.12931/2017 in data 18.05.2021, notificata in copia conforme a mezzo pec in data
25.05.2021 per motivi sub.1) della parte in diritto;
2) In via ancora preliminare, disporre ex art.283 c.p.c. la sospensione, anche parziale, dell'efficacia esecutiva dei capi di condanna della sentenza impugnata, sussistendo i gravi motivi di cui all'art.283 c.p.c. come meglio illustrato sub.2) della parte in diritto;
3) Nel merito, in riforma totale della sentenza impugnata, previa acquisizione di sentenza definitiva relativamente all'opposizione al decreto ingiuntivo n.1478/2014 del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, accertare e dichiarare la insussistenza dei presupposti della spiegata azione pauliana, non esistendo crediti né
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IV sezione civile
ragioni o aspettative di credito fondate ovvero plausibili del sig. da _1 tutelare a mezzo di revocatoria, né essendovi consilium fraudis, sussistendo risorse disponibili ulteriori rispetto alla barca “Birba” da apprendere in esecuzione dal patrimonio della Parte_2
4) In ogni caso, in riforma totale, od anche solo parziale della sentenza impugnata, riformare i capi condannatori relativi alle spese processuali attesa la mancata indicazione dello scaglione adottato e la mancata quantificazione degli importi in relazione alle fasi e, comunque, attesa la eccessività del liquidato anche in considerazione del mancato svolgimento della fase istruttoria. Per l'effetto, riformare il capo relativo agli onorari del giudizio di revocazione, portando in relazione al detto capo gli onorari da €.15.372,00 ad €.8.030,00 di cui €.2430,00 per fase di studio;
€.1.550,00 per fase introduttiva;
€.4.050,00 per fase conclusionale, senza computo cioè degli onorari in relazione alla fase istruttoria ovvero alla minore somma ritenuta di giustizia.
5) Ancora in relazione alle spese processuali, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui prevede la condanna dei convenuti all'ulteriore importo di €.5.000,00 oltre interessi ai sensi dell'art.96, comma terzo, c.p.c. non sussistendo i presupposti di malafede processuale né gli intenti dilatori di cui alla sentenza impugnata.
6) vinte le spese del doppio grado.”. si è costituito ed ha chiesto: _1
”… previa conferma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4654/2021 ( RG n.
12931/2017), pubblicata il 18/05/2021 e notificata in data 23/06/2021, Voglia :
1) in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensiva ex art. 295 cpc e/o ex art. 337 cpc, secondo comma, dell'efficacia dell'impugnata sentenza, non sussistendone i presupposti per le suesposte motivazioni;
2) sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensiva ex art. 283 cod. proc. civ. dell'efficacia esecutiva dei capi di condanna della sentenza impugnata, non sussistendone i gravi motivi per le suesposte motivazioni;
3) in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello ex 329 cpc ed ex art. 342 cpc, non sussistendo i presupposti di legge;
4) in subordine e nel merito, rigettare l'atto di appello, così come proposto, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, non provato, nullo e comunque infondato in fatto ed in diritto;
5) per l'effetto condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze di lite.”.
Con ordinanza di questa Corte in data 15.2.2022, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in relazione ai soli capi recanti condanna (al pagamento delle spese di € 15.374,00 ed oneri
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IV sezione civile accessori, nonché di € 5.000,00 a titolo di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 comma III cod. proc. civ.), avanzata da Parte_1
e Parte_2 Controparte_3
.
[...]
All'esito, nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 18.6.2024, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.
§ - L'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. _1
342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da Parte_1
e Parte_2 Controparte_3
risponde ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del
[...]
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IV sezione civile giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del
Tribunale di Napoli e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
§ - LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO (ART. 295 COD. PROC. CIV.;
ART. 337 COMMA II COD. PROC. CIV. – LA SUSSISTENZA DEL CREDITO LITIGIOSO
e Parte_1 Parte_2
hanno sostenuto, a sostegno del gravame, Controparte_3 che, nell'ambito del giudizio di revocatoria, nella qualità di Parte_1 legale rapp.te della proponeva una sola difesa, Pt_2 Parte_2 quella basata sulla inesistenza del credito da conservare, perché il decreto ingiuntivo n. 1478/2014 del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Afragola, così come anche il decreto ingiuntivo n. 1333/2016 del Tribunale di Benevento, mai notificato, era stato emesso sulla base di contratti frutto dell'abusivo riempimento di fogli in bianco e materialmente falsi, in quanto sottoscritti in talune parti da mano diversa da quella di Parte_1
Hanno lamentato che il Tribunale aveva respinto la richiesta di sospensione del giudizio, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., senza valutare che il credito litigioso, vantato da chi agisce ex art. 2901 cod. civ., deve consistere in una pretesa creditoria “non palesemente pretestuosa” (cfr. Trib.
Bologna 16 giugno 2015 n.1756), ovvero la cui fondatezza appaia “probabile” (cfr.
Cass. civ. 6 giugno 2011 n. 12235 e Cass. Civ. 18 luglio 2008 n. 20002) e senza valutare la possibilità di estendere gli effetti sospensivi ex art. 295 cod. proc. civ. della querela di falso, oltre che al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche alla causa di revocatoria, da intendersi la revocatoria quale causa pregiudicata da quella di opposizione a decreto ingiuntivo e, quindi, anche da quella di querela di falso. In sostanza, alcun accenno veniva fatto dal giudice circa la possibilità di riconoscere pregiudizialità tecnico -giuridica tra la querela ed entrambi i giudizi pregiudicati e, cioè, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e la revocatoria. Neppure veniva valutata dal Tribunale
l'applicabilità alla fattispecie dell'istituto della sospensione facoltativa di cui all'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.
Hanno precisato che l'art. 337 comma II cod. proc. civ. prevede che
“Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata.” e, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n.
1478/2014, dotato di provvisoria esecutorietà, costituiva “la sentenza”, sarebbe il caso di dire “la ragione di diritto” invocata nel diverso processo costituito dalla domanda di revocatoria. Sussistono, quindi, i presupposti in grado di appello
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IV sezione civile affinchè, valutata la fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo, venga concesso un provvedimento di sospensione ex art. 337 secondo comma cit. della sentenza revocatoria, sino alla definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con sentenza passata in giudicato e tanto al fine di evitare un contrasto tra pronunce ed un'inutile attività processuale.
Hanno puntualizzato che poneva a fondamento della _1 richiesta di decreto ingiuntivo, due contratti:
1) il contratto di acquisto, stipulato in Napoli in data 16.05.2012, con il quale aveva acquistato da due gommoni e cioè: a) il Parte_1 gommone “squgnizzo 35”, ditta costruttrice Parte_2 lunghezza (lh) 11,00 m., larghezza (bh) 3,80 m., altezza di costruzione (Ds) 1,00
m., dislocamento 4500 kg., comando del timone a distanza;
con n. 2 (due) motori telaio n. M61448 e M61449, anno di costruzione 2011, cantiere costruttore
Yanmar ed b) il gommone “squgnizzo n. 31” n. QS 02/2012, con due motori
Evinrude matr. SN05310714 e matr. SN 05314136 (lunghezza 9,30 m.; larghezza
3,30 m.; altezza di costruzione 1,00 m.; dislocamento 2500 kg);
2) il contratto di locazione, stipulato in Benevento, nella stessa data CP_ dell'acquisto (16.05.2012), con il quale SI concedeva in locazione alla i due gommoni oggetto del contratto di Parte_2 acquisto per la durata di due anni, dal 16.5.2012 al 16.5.2014, verso un canone di locazione di € 200.000,00, da corrispondersi entro il 16.5.2014.
Tuttavia, esso aveva disconosciuto le firme apposte Parte_1 su entrambi i contratti ed aveva proposto, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, querela di falso incidentale, per la declaratoria di falsità materiale ed ideologica, sia del contratto di vendita dei due natanti in data 16.5.2012, sia del contratto di locazione dei due natanti in data 16.5.2012.
I motivi meritano accoglimento.
L'azione revocatoria ordinaria (artt. 2901 e ss. cod. civ.), esperita da
è stata da lui finalizzata ad ottenere l'inopponibilità della vendita _1 dell'imbarcazione da diporto “Birba”, già , iscritta nel Registro di Parte_4
Malta con il numero 15619; call sign 9HB4247, modello 55, da CP_5 [...]
a , a tutela del credito Parte_2 Controparte_3 da lui vantato per effetto del contratto di locazione 16.5.2012, con il quale esso ha concesso in locazione a i due _1 Parte_2 gommoni “Squgnizzo 31” e “Squgnizzo 35”, per due anni, verso il corrispettivo di
€ 200.000,00.
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IV sezione civile
Tuttavia, va subito rilevato che il credito vantato da allo _1 stato, risulta inesistente, per effetto della dichiarazione della falsità del contratto di locazione delle due imbarcazioni, “Squgnizzo 31” e “Squgnizzo 35”, in data
16.5.2012, pronunciata dal Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1892/2023 in data 21.2.2023 (n. 12672/2014 RG), e della revoca del decreto ingiuntivo n.
1487/2014, avente ad oggetto la riconsegna del natante “Squgnizzo 35” ed, in via alternativa, il pagamento della somma di € 100.000,00, pronunciata dal
Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 8551/2024 in data 6.10.2024 – 8.10.2024
(n. 12672/2014 RG). In conseguenza di tali pronunce – come detto – è venuta meno l'unica ragione creditoria vantata da nei confronti di _1
e di sicchè viene a Parte_2 Parte_1 mancare il buon fondamento dell'actio pauliana, oggetto di questa controversia, dal primo espletata, nei confronti dei propri debitori.
Peraltro, le due sentenze predette del Tribunale di Napoli – la n.
1892/2023 e la n. 8551/2024 – non risultano, fino a questo momento, passate in giudicato, con la conseguenza che questa Corte deve pronunciarsi sulla loro efficacia e sui loro effetti su questo giudizio (id est: sull'azione revocatoria esperita da . _1
Gli appellanti hanno ripetutamente richiesto, sin dall'atto introduttivo del gravame, la sospensione di questo giudizio di appello, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., oppure, in via alternativa, a norma dell'art. 337 comma II cod. proc. civ., in attesa della decisione sulla causa pregiudicante – la n. 12672/2014
RG, pendente avanti al Tribunale di Napoli – ormai intervenuta.
Sul punto, va osservato quanto segue.
Va esclusa, all'attualità, la possibilità di sospensione obbligatoria, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., proprio in ragione della già intervenuta decisione sul giudizio pregiudicante (n. 12672/2014 RG), nell'ambito del quale sono state adottate le due richiamate sentenze n. 1892/2023 e n. 8551/2024. Ne deriva che la possibilità di sospensione ormai si può porre soltanto in relazione a quella facoltativa di cui all'art. 337 comma II cod. proc. civ.
Infatti, la Corte di legittimità ha predicato che, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., sicché, ove il giudice abbia provveduto ex art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un
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IV sezione civile nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 17936/2018; Cass. n. 13823/2016; Cass. n. 798/2015;
Cass. n. 6207/2014).
Deriva da quanto precede che questa Corte è chiamata ad esprimersi sulla sospensione del giudizio, a norma dell'art. 337 comma II cod. proc. civ., essendo stata invocata, dagli appellanti, Parte_1 [...]
e , l'autorità delle Parte_2 Controparte_3 sopravvenute decisioni di cui alle sentenze n. 1892/2023 e n. 8551/2024. Con la dovuta precisazione che la sospensione ex art. 337 comma II cod. proc. civ. è sempre discrezionale e giammai obbligatoria. La Corte Suprema ha predicato che, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, cod. proc. civ.
(Cass. n. 8885/2023; Cass. n. 9470/2022; Cass. n. 21763/2021; Cass. n. Cass. n.
17613/2016).
Spetta, dunque, a questa Corte decidere se conferire “autorità” alle sentenze n. 1892/2023 e n. 8551/2024, con riferimento all'azione revocatoria ordinaria avviata da oppure disporre la sospensione di questo _1 giudizio di appello, in attesa del loro passaggio in giudicato. Sul punto, va considerato che la sentenza, ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al di fuori del processo, per cui l'art. 337 comma II cod. proc. civ. dev'essere interpretato nel senso che esso impone al giudice l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata - che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione - senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale (Cass. n. 34966/2021).
Una volta affermata la possibilità, per il giudice di appello, di scegliere tra l'applicazione immediata della sentenza pregiudicante, sebbene non ancora passata in giudicato, oppure la sospensione del giudizio di gravame, resta da stabilire in base a quali criteri tale scelta debba essere adottata.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito che, “Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità
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IV sezione civile
della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici.” (Cass. n. 14738/2019; conformi:
Cass. n. 14146/2020; Cass. n. 16142/2015; Cass. n. 24046/2014).
Sulla premessa che precede, questa Corte di Appello ritiene di riconoscere piena autorità alle due sentenze del Tribunale di Napoli n.
1892/2023 e n. 8551/2024, rese nell'ambito del medesimo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1478/2014, pronunciato a carico di
[...]
Con la conseguenza che ne va fatta immediata Parte_2 applicazione in questa controversia e, correlativamente, resta esclusa la sospensione (discrezionale) di cui all'art. 337 comma II citato.
Le predette sentenze risultano sorrette da adeguato e pregnante supporto probatorio e da convincente e persuasiva motivazione. A nulla rileva – va ribadito – che non risultino passate in giudicato, essendo tale condizione presupposto di applicabilità dell'art. 337 comma II cod. proc. civ., ove dispone che il giudizio (“… può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata.”).
Con la sentenza n. 1892/2023, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la falsità dei due contratti intercorsi tra e _1 Parte_2
in particolare quello di locazione dei due gommoni “Squgnizzo 31” e
[...]
“Squgnizzo 35”, dal quale trae origine il credito affermato dal locatore. La pronuncia è stata fondata su perizia grafologica d'ufficio, all'esito della quale il
Tribunale ha ritenuto che “… le firme in verifica, ossia quelle a nome di
[...]
anche quale legale rappresentante di sui Parte_1 Parte_2 contratti del 16/5/2012, tranne quella a tergo del contratto di vendita sono apocrife.”.
La motivazione rende conto del completo percorso probatorio ed argomentativo compiuto dal Tribunale di Napoli e dell'esame delle risultanze processuali, anche disattendendo le contrarie deduzioni del tecnico-grafologo di parte querelata ( e valutando anche le dichiarazioni rese nel _1 procedimento penale.
Con la sentenza n. 8551/2024, il Tribunale di Napoli ha provveduto ad annullare il decreto ingiuntivo n. 1487/2014, recante il credito litigioso a favore di non soltanto sulla scorta della precedente sentenza n. _1
1892/2023, che aveva accertato le falsità delle firme, ma anche delle ulteriori risultanze istruttorie (mancata prestazione dell'interrogatorio formale, da parte
11 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile di e rinuncia alla prova per testimoni) e degli ulteriori elementi di _1 convincimento riportati nella motivazione, ove si legge che “… il Tribunale non può non rilevare le singolari circostanze emerse dai fatti che fanno dubitare della veridicità degli stessi, come la conclusione contestuale degli atti anche ma in luoghi diversi, il prezzo identico previsto sia per l' acquisto che per la locazione, quasi fosse stata confezionata la restituzione del prezzo della vendita nel contratto di locazione, la mancanza di prova del pagamento del prezzo e dei documenti riguardanti l'originaria titolarità delle barche quali beni mobili registrati, l'omessa prova dell'avvenuta consegna dei natanti per entrambi i contratti aventi natura reale, l'omessa prova della successiva vendita dei natanti per l'esercizio del recesso dalla locazione. ( art. 4 del contratto di locazione).”.
In definitiva, in esito al giudizio (pregiudicante), intervenuto tra le parti ed adesso definitivo in primo grado, è rimasto escluso il credito (presupposto oggettivo) vantato da e, conseguentemente, la qualità di creditore _1 di quest'ultimo (presupposto soggettivo) per l'utile esperimento dell'azione revocatoria di cui agli artt. 2901 e ss. cod. civ.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata dev'essere riformata nella parte in cui ha accolto la domanda di revocatoria.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
E LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA
e Parte_1 Parte_2
hanno recriminato contro i capi della Controparte_3 decisione del Tribunale relativi alla condanna alle spese ed al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ.
Hanno addotto che il giudice di primo grado ha omesso di indicare gli importi liquidati, in relazione alle singole fasi processuali, ed ha omesso di menzionare la utilizzazione di valori medi o massimi e, se massimi, ha omesso di motivare l'adozione di tale particolare criterio.
Hanno ritenuto che il computo degli onorari sia stato effettuato dal
Giudice in applicazione del tariffario di cui al d.m. 55/2014, per cause di
Tribunale del valore di € 100.000,00 (che è il valore del credito a garanzia del quale aveva agito). Nell'applicare i valori medi il Giudice _1 avrebbe dovuto liquidare la complessiva somma di € 13.430,00, di cui € 2.430,00 per fase di studio, € 1.550,00 per fase introduttiva, € 5.400,00 per fase istruttoria,
€ 4.050,00 per fase conclusionale.
Hanno sostenuto, quindi, che l'importo liquidato (€ 15.372,00) è eccessivo rispetto all'applicazione delle tariffe nei valori medi, laddove non viene
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IV sezione civile segnalata in sentenza, nè l'applicazione di aumenti, nè la giustificazione per l'applicazione degli aumenti stessi. Inoltre, il Tribunale, nel liquidare le spese, in favore della parte vittoriosa, ha riconosciuto anche quelle per l'espletamento della fase “istruttoria/trattazione”, che in realtà non ha avuto luogo.
Hanno chiesto, dunque, la riduzione dell'importo ad € 8.030,00, di cui €
2.430,00 per fase di studio, € 1.550,00 per fase introduttiva ed € 4.050,00 per fase conclusionale, senza computo, cioè, degli onorari in relazione alla fase istruttoria e con applicazione dei valori medi.
Hanno invocato, ancora, la riforma della sentenza di primo grado anche nella parte in cui viene disposta l'ulteriore loro condanna al pagamento di €
5.000,00, ai sensi dell'art. 96 comma III cod. proc. civ., per avere resistito in mala fede, nella consapevolezza della insussistenza delle ragioni addotte. La difesa di invece, è stata sempre basata sulla insussistenza del credito Parte_1 da garantire e gli elementi portati, sia pur a mezzo di una querela di falso dichiarata inammissibile, erano intesi a dimostrare quanto dedotto.
I motivi sono fondati.
Il rigetto della domanda avanzata da in esito a questo _1 giudizio di appello, induce la revoca della pronuncia sulle spese del primo grado, che vanno rigovernate come da statuizione che segue, nonché la revoca della condanna al pagamento di € 5.000,00, oltre interessi, per responsabilità aggravata (art. 96 comma III cod. proc. civ.).
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1 ed al valore della controversia e vanno poste a carico di per _1 effetto della soccombenza,
Il valore della controversia va desunto dal credito vantato da _1
, quindi € 100.000,00 (v. Cass. n. 3697/2020, secondo la quale
[...]
“Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito
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IV sezione civile
vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa.”), e deve trovare applicazione, per il primo grado, la tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale e, per il secondo grado, la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4654/2021, deliberata e pubblicata in data 18.5.2021 (n. 12931/2017 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da Parte_1 [...]
e e, Parte_2 Controparte_3 per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
2) rigetta la domanda revocatoria proposta da _1
3) revoca la condanna di Parte_1 Parte_2
e al pagamento
[...] Controparte_3 della somma di € 5.000,00, oltre interessi, per responsabilità aggravata
(art. 96 comma III cod. proc. civ.);
4) condanna al pagamento delle spese del giudizio, in favore _1 di e Parte_1 Parte_2
, che liquida: Controparte_3
- per il primo grado, in € 9.000,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- per il secondo grado, in € 1.138,50 per esborsi ed € 8.500,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Napoli, in data 29 ottobre 2024.
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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