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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/09/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.616/2022 RGN
TRA rappresentato e difeso dall'avv.Giovanni Clemente Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Eboli (SA) al viale Amendola n.84- appellante
E e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'avv.Antonio Di Rubbo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Salerno alla via Francesco Manzo n.53 – appellati
E Ing. e la società Controparte_3 Controparte_4 in persona del lr pt rappresentati e difesi dall'avv.Francesco
[...]
Anzalone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Napoli n.59- appellati
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale
di Salerno emessa il 22/3/22 e non notificata. 1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse annullata la sua condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate a favore delle parti avverse perché non dovute ai sensi della regola generale prevista dall'ultimo comma dell'art.310 cpc, il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze del giudizio ed attribuzione;
per gli appellati e : Controparte_1 Controparte_2
chiedevano in via preliminare che l'istanza di sospensione fosse rigettata con irrogazione della sanzione di cui al IIc dell'art.283 cpc e che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc e/o ex art.348 bis cpc;
nel merito chiedevano il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e delle competenze oltre alla condanna dell'appellante ex art.96 cpc;
per gli appellati ing. e la società Controparte_3 [...]
in persona del lr pt: concludevano allo Controparte_4
stesso modo degli altri appellati.
2 Con ordinanza del 29/11/22 la Corte rigettava la richiesta di sospensiva ex art.283 cpc.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 24 aprile 2025 e con ordinanza dell'8 maggio 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con istanza di fissazione della trattazione di merito possessorio ex art.669 sexies cpc, adiva il Tribunale di Salerno Parte_2
chiedendo che fosse ordinato a , Controparte_2 CP_1
e ciascuno nella propria qualità ed in
[...] Controparte_3
solido, a reintegrarlo nel possesso o detenzione dei fondi in agro di
Battipaglia alla loc. Belvedere, in catasto al fg.25 - p.lle nn.2234,
2242, 3176, 3178, 3167, 3168, 3173, 2412, 2089, 1879, 1880, 3059,
3060, 2101 e 2102, dei quali era stato spogliato l'8/5/2014 ed il
4/7/2014 e che i predetti fossero condannati al risarcimento dei danni.
, e , in Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
proprio e quale lr della si costituivano Controparte_4
contestando la domanda di tutela possessoria ed eccependo la carenza
3 di legittimazione ad agire dell'istante in quanto detentore dei beni in oggetto per conto della . Parte_3
Con ordinanza interdittale del 26/9/18, il Giudice rigettava il ricorso.
Il proponeva reclamo al Collegio che decideva per il Pt_1
rigetto con ordinanza del 27/3/19 e veniva condannato al pagamento delle spese.
Successivamente proponeva istanza ex art.669 Parte_2
novies cpc di trattazione del giudizio di merito possessorio, avanzando le seguenti conclusioni: previa riforma o annullamento della prima ordinanza del 26/9/2018 e riforma o annullamento della ordinanza collegiale resa in sede di reclamo, chiedeva che fosse dichiarato che era legittimato ad agire a titolo personale per il costituito contratto agrario verbale ex art.41 L.203/82 con il dr. , CP_5
relativamente al fondo in oggetto, nel maggio del 2009 e, per l'effetto,
che fosse accertato il suo diritto ad essere reintegrato nella detenzione del fondo predetto, per la parte coltivabile e che fosse accolta la domanda di tutela possessoria nel merito come formulata nel ricorso introduttivo della lite;
conseguentemente, chiedeva che i resistenti
4 fossero condannati sia al risarcimento dei danni per la perdita degli utili derivanti dalla mancata utilizzazione dei terreni per effetto dell'illegittima sottrazione della detenzione dall'8/5/2014 per la parte occupata da e dal 4/7/2014 per quella occupata da CP_3 [...]
anche per conto della moglie fino CP_2 Controparte_1
alla reintegra materiale, con riserva di richiederne la quantificazione e liquidazione con autonomo giudizio sia alla restituzione con gli interessi delle somme incassate illegittimamente, come liquidate nelle ordinanze precitate ed al pagamento delle spese per l'intero giudizio possessorio oltre accessori.
I resistenti si costituivano eccependo l'inammissibilità
dell'istanza di prosecuzione del giudizio di merito possessorio poiché,
ai sensi dell'art.704 cpc, la competenza a decidere la tutela del possesso era stata attratta dalla pendenza del giudizio petitorio promosso dalla CP_4
Con ordinanza del 27/5/2020, il Tribunale di Salerno dichiarava l'incompetenza funzionale del giudice del procedimento possessorio a conoscere del merito della controversia, in favore del giudice del petitorio di cui al procedimento n. 3842/2014 R.G. e concedeva alle
5 parti termine fino al 30/9/2020 per la riassunzione davanti a quest'ultimo.
chiedeva in via principale ex art.177 cpc la Parte_2
revoca della predetta ordinanza e che fosse rifissata l'udienza di prosecuzione del giudizio possessorio previa modifica del provvedimento del 24/5/2019 al fine di procedere alla trattazione dello stesso ex art.183 cpc, in via subordinata, che fosse dichiarata l'incompetenza funzionale a conoscere il merito della controversia possessoria ex art.704 cpc solo relativamente alla domanda che aveva proposto nei confronti della e in via ancora Controparte_4
più subordinata, che la sua richiesta fosse considerata come istanza di riassunzione davanti al giudice del petitorio nel procedimento n.
3842/14 R.G. con la conseguente fissazione dell'udienza di trattazione.
Il Tribunale adito dichiarava improcedibile l'istanza ex art. 177
cpc avverso l'ordinanza del 27-28/5/2020 con conseguente estinzione del giudizio e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio successive al deposito dell'ordinanza emessa nel procedimento di reclamo nella misura di E 2.600,00 in favore di CP_1
6 e di E 2000,00 complessive nei confronti degli altri CP_1
resistenti, oltre accessori.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
l'istanza in questione era improcedibile in quanto ex art. 42 cpc le ordinanze che pronunciano sulla competenza e non anche sul merito della controversia possono essere impugnate solo con istanza di regolamento di competenza, da proporsi ai sensi dell'art. 47 cpc davanti alla Corte di Cassazione entro e non oltre il perentorio termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento da impugnarsi;
ai sensi dell'art. 177 IIIc cpc, non erano revocabili né
modificabili dal Giudice che le aveva emesse le ordinanze per le quali la legge contemplava già uno speciale mezzo di impugnazione;
andava dichiarato estinto il giudizio ex art. 50 IIc cpc per l'omessa riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente entro il perentorio termine ad hoc assegnato alle parti dal giudice dichiaratosi incompetente.
7 ha presentato appello avverso la predetta Parte_2
ordinanza deducendo il seguente motivo:
violazione dei disposti degli artt.50 IIc cpc -se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue - artt.307 e
310 cpc - e dell'art.310 IV c. cpc -le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate;
la condanna alle spese era stata disposta in violazione dell'art.310 cpc che in caso di estinzione statuiva che le spese rimanevano a carico di chi le aveva anticipate;
inoltre nel caso di specie non era sorta alcuna controversia in ordine all'estinzione del processo.
e si costituivano e Controparte_1 Controparte_2
controdeducevano chiedendo in via preliminare che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc o ex art.348 bis cpc e nel merito che fosse rigettato.
Precisavano che tra le parti era insorta controversia circa la sopravvenuta estinzione del procedimento possessorio iscritto al n.
7840/2014 RG con conseguente inapplicabilità dell'art.310 cpc;
invero la controparte non poteva in alcun modo negare il suo comportamento processuale insistente affinché il processo, cui erroneamente aveva
8 dato impulso dopo la pronuncia della declaratoria di incompetenza del
27-28/5/2020, dapprima, e successivamente alla declinatoria di competenza di cui al provvedimento impugnato, proseguisse anche davanti alla chiara sopravvenuta insorgenza di una causa di estinzione del giudizio, quale l'omessa riassunzione dinnanzi al giudice dichiarato funzionalmente competente;
era altrettanto innegabile che avevano puntualmente sollevato le eccezioni di improcedibilità ed incompetenza nonché di estinzione, poi, totalmente accolte dall'impugnata ordinanza.
Inoltre con l'ordinanza impugnata era stata dichiarata anche l'improcedibilità dell'istanza e non solo l'estinzione per cui anche per questo motivo poteva essere applicato il principio della soccombenza.
Concludevano chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese ex art.96 cpc.
Anche l'ing. in proprio e quale lr della Controparte_3
si costituiva e con le stesse Controparte_4
argomentazioni degli altri appellati chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex artt. 342 cpc o ex 348 bis cpc e che nel merito fosse rigettato per infondatezza.
9 Va valutato se l'appello sia inammissibile ex art.342 cpc o ex art. 348 bis cpc.
Sotto il primo profilo l'eccezione va rigettata, in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è
ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del 2012, chiarendo come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
10 sent. Cass. civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent.
Cass. n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto conforme al disposto dell'art. 342 cpc,
nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
Sotto il secondo profilo va detto che la facoltà di rendere l'ordinanza di cui all'art.348 bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art.350 cpc prima di procedere alla trattazione per cui in sede di decisione è precluso alla Corte esaminare tale eccezione (cfr.
sent.Cass. n.14696/2016).
Nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato.
L'appellante ha dedotto che la condanna alle spese era censurabile perché in caso di estinzione del giudizio si applica la norma di cui all'art.310 cpc secondo cui le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
11 In realtà nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato in primis l'improcedibilità dell'istanza ex art.177 cpc e questo è sufficiente ai fini dell'applicazione del principio di soccombenza a carico del che aveva depositata la predetta istanza dichiarata Pt_1
improcedibile.
Va, inoltre, evidenziato che a fronte di un'ordinanza di incompetenza con fissazione del termine per la riassunzione dinanzi al
Giudice del petitorio il depositava la richiesta ex art.177 cpc Pt_1
mentre già pendevano i termini per la riassunzione e nonostante le controparti avessero eccepito l'estinzione del giudizio per la mancata riassunzione nel giudizio petitorio nei termini prefissati il predetto ricorrente insisteva nelle sue richieste né associandosi a quanto rilevato dalle controparti né rimettendosi alla decisione del Giudice (cfr.
sent.Cass.n.1513/2996) e, quindi, contestando nei fatti che si dovesse far luogo all' estinzione del giudizio.
In sostanza vi era contestazione tra le parti del giudizio in ordine all'estinzione per la mancata riassunzione ex art.50 IIc cpc (cfr. sent.
Cass. n.533/2016) e anche sotto tale profilo conseguiva che andava applicato il principio della soccombenza.
12 Non a caso il consapevole degli effetti di cui all'art.50 Pt_1
IIc cpc in via subordinata chiedeva che la sua istanza di revoca ex art.177 cpc fosse considerata riassunzione nel giudizio petitorio, il che non era chiaramente possibile perché la richiesta veniva formulata nel procedimento possessorio.
In ogni caso, quindi, le spese dovevano seguire il principio della soccombenza che va applicato anche in questo grado ( scaglione calcolato sulla base delle entità delle spese del giudizio in primo grado:
1001,00 E- 5200,00 E- vanno riconosciuti i valori minimi e la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività in appello)
Non si ravvisano i presupposti per l'applicabilità dell'art.96 cpc a carico dell'appellante.
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
13 1) rigetta l'appello e , per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore di ciascuna delle parti appellate, spese che liquida in
E 1210,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 16 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
14
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.616/2022 RGN
TRA rappresentato e difeso dall'avv.Giovanni Clemente Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Eboli (SA) al viale Amendola n.84- appellante
E e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'avv.Antonio Di Rubbo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Salerno alla via Francesco Manzo n.53 – appellati
E Ing. e la società Controparte_3 Controparte_4 in persona del lr pt rappresentati e difesi dall'avv.Francesco
[...]
Anzalone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Napoli n.59- appellati
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale
di Salerno emessa il 22/3/22 e non notificata. 1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse annullata la sua condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate a favore delle parti avverse perché non dovute ai sensi della regola generale prevista dall'ultimo comma dell'art.310 cpc, il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze del giudizio ed attribuzione;
per gli appellati e : Controparte_1 Controparte_2
chiedevano in via preliminare che l'istanza di sospensione fosse rigettata con irrogazione della sanzione di cui al IIc dell'art.283 cpc e che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc e/o ex art.348 bis cpc;
nel merito chiedevano il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e delle competenze oltre alla condanna dell'appellante ex art.96 cpc;
per gli appellati ing. e la società Controparte_3 [...]
in persona del lr pt: concludevano allo Controparte_4
stesso modo degli altri appellati.
2 Con ordinanza del 29/11/22 la Corte rigettava la richiesta di sospensiva ex art.283 cpc.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 24 aprile 2025 e con ordinanza dell'8 maggio 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con istanza di fissazione della trattazione di merito possessorio ex art.669 sexies cpc, adiva il Tribunale di Salerno Parte_2
chiedendo che fosse ordinato a , Controparte_2 CP_1
e ciascuno nella propria qualità ed in
[...] Controparte_3
solido, a reintegrarlo nel possesso o detenzione dei fondi in agro di
Battipaglia alla loc. Belvedere, in catasto al fg.25 - p.lle nn.2234,
2242, 3176, 3178, 3167, 3168, 3173, 2412, 2089, 1879, 1880, 3059,
3060, 2101 e 2102, dei quali era stato spogliato l'8/5/2014 ed il
4/7/2014 e che i predetti fossero condannati al risarcimento dei danni.
, e , in Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
proprio e quale lr della si costituivano Controparte_4
contestando la domanda di tutela possessoria ed eccependo la carenza
3 di legittimazione ad agire dell'istante in quanto detentore dei beni in oggetto per conto della . Parte_3
Con ordinanza interdittale del 26/9/18, il Giudice rigettava il ricorso.
Il proponeva reclamo al Collegio che decideva per il Pt_1
rigetto con ordinanza del 27/3/19 e veniva condannato al pagamento delle spese.
Successivamente proponeva istanza ex art.669 Parte_2
novies cpc di trattazione del giudizio di merito possessorio, avanzando le seguenti conclusioni: previa riforma o annullamento della prima ordinanza del 26/9/2018 e riforma o annullamento della ordinanza collegiale resa in sede di reclamo, chiedeva che fosse dichiarato che era legittimato ad agire a titolo personale per il costituito contratto agrario verbale ex art.41 L.203/82 con il dr. , CP_5
relativamente al fondo in oggetto, nel maggio del 2009 e, per l'effetto,
che fosse accertato il suo diritto ad essere reintegrato nella detenzione del fondo predetto, per la parte coltivabile e che fosse accolta la domanda di tutela possessoria nel merito come formulata nel ricorso introduttivo della lite;
conseguentemente, chiedeva che i resistenti
4 fossero condannati sia al risarcimento dei danni per la perdita degli utili derivanti dalla mancata utilizzazione dei terreni per effetto dell'illegittima sottrazione della detenzione dall'8/5/2014 per la parte occupata da e dal 4/7/2014 per quella occupata da CP_3 [...]
anche per conto della moglie fino CP_2 Controparte_1
alla reintegra materiale, con riserva di richiederne la quantificazione e liquidazione con autonomo giudizio sia alla restituzione con gli interessi delle somme incassate illegittimamente, come liquidate nelle ordinanze precitate ed al pagamento delle spese per l'intero giudizio possessorio oltre accessori.
I resistenti si costituivano eccependo l'inammissibilità
dell'istanza di prosecuzione del giudizio di merito possessorio poiché,
ai sensi dell'art.704 cpc, la competenza a decidere la tutela del possesso era stata attratta dalla pendenza del giudizio petitorio promosso dalla CP_4
Con ordinanza del 27/5/2020, il Tribunale di Salerno dichiarava l'incompetenza funzionale del giudice del procedimento possessorio a conoscere del merito della controversia, in favore del giudice del petitorio di cui al procedimento n. 3842/2014 R.G. e concedeva alle
5 parti termine fino al 30/9/2020 per la riassunzione davanti a quest'ultimo.
chiedeva in via principale ex art.177 cpc la Parte_2
revoca della predetta ordinanza e che fosse rifissata l'udienza di prosecuzione del giudizio possessorio previa modifica del provvedimento del 24/5/2019 al fine di procedere alla trattazione dello stesso ex art.183 cpc, in via subordinata, che fosse dichiarata l'incompetenza funzionale a conoscere il merito della controversia possessoria ex art.704 cpc solo relativamente alla domanda che aveva proposto nei confronti della e in via ancora Controparte_4
più subordinata, che la sua richiesta fosse considerata come istanza di riassunzione davanti al giudice del petitorio nel procedimento n.
3842/14 R.G. con la conseguente fissazione dell'udienza di trattazione.
Il Tribunale adito dichiarava improcedibile l'istanza ex art. 177
cpc avverso l'ordinanza del 27-28/5/2020 con conseguente estinzione del giudizio e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio successive al deposito dell'ordinanza emessa nel procedimento di reclamo nella misura di E 2.600,00 in favore di CP_1
6 e di E 2000,00 complessive nei confronti degli altri CP_1
resistenti, oltre accessori.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
l'istanza in questione era improcedibile in quanto ex art. 42 cpc le ordinanze che pronunciano sulla competenza e non anche sul merito della controversia possono essere impugnate solo con istanza di regolamento di competenza, da proporsi ai sensi dell'art. 47 cpc davanti alla Corte di Cassazione entro e non oltre il perentorio termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento da impugnarsi;
ai sensi dell'art. 177 IIIc cpc, non erano revocabili né
modificabili dal Giudice che le aveva emesse le ordinanze per le quali la legge contemplava già uno speciale mezzo di impugnazione;
andava dichiarato estinto il giudizio ex art. 50 IIc cpc per l'omessa riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente entro il perentorio termine ad hoc assegnato alle parti dal giudice dichiaratosi incompetente.
7 ha presentato appello avverso la predetta Parte_2
ordinanza deducendo il seguente motivo:
violazione dei disposti degli artt.50 IIc cpc -se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue - artt.307 e
310 cpc - e dell'art.310 IV c. cpc -le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate;
la condanna alle spese era stata disposta in violazione dell'art.310 cpc che in caso di estinzione statuiva che le spese rimanevano a carico di chi le aveva anticipate;
inoltre nel caso di specie non era sorta alcuna controversia in ordine all'estinzione del processo.
e si costituivano e Controparte_1 Controparte_2
controdeducevano chiedendo in via preliminare che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc o ex art.348 bis cpc e nel merito che fosse rigettato.
Precisavano che tra le parti era insorta controversia circa la sopravvenuta estinzione del procedimento possessorio iscritto al n.
7840/2014 RG con conseguente inapplicabilità dell'art.310 cpc;
invero la controparte non poteva in alcun modo negare il suo comportamento processuale insistente affinché il processo, cui erroneamente aveva
8 dato impulso dopo la pronuncia della declaratoria di incompetenza del
27-28/5/2020, dapprima, e successivamente alla declinatoria di competenza di cui al provvedimento impugnato, proseguisse anche davanti alla chiara sopravvenuta insorgenza di una causa di estinzione del giudizio, quale l'omessa riassunzione dinnanzi al giudice dichiarato funzionalmente competente;
era altrettanto innegabile che avevano puntualmente sollevato le eccezioni di improcedibilità ed incompetenza nonché di estinzione, poi, totalmente accolte dall'impugnata ordinanza.
Inoltre con l'ordinanza impugnata era stata dichiarata anche l'improcedibilità dell'istanza e non solo l'estinzione per cui anche per questo motivo poteva essere applicato il principio della soccombenza.
Concludevano chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese ex art.96 cpc.
Anche l'ing. in proprio e quale lr della Controparte_3
si costituiva e con le stesse Controparte_4
argomentazioni degli altri appellati chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex artt. 342 cpc o ex 348 bis cpc e che nel merito fosse rigettato per infondatezza.
9 Va valutato se l'appello sia inammissibile ex art.342 cpc o ex art. 348 bis cpc.
Sotto il primo profilo l'eccezione va rigettata, in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è
ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del 2012, chiarendo come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
10 sent. Cass. civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent.
Cass. n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto conforme al disposto dell'art. 342 cpc,
nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
Sotto il secondo profilo va detto che la facoltà di rendere l'ordinanza di cui all'art.348 bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art.350 cpc prima di procedere alla trattazione per cui in sede di decisione è precluso alla Corte esaminare tale eccezione (cfr.
sent.Cass. n.14696/2016).
Nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato.
L'appellante ha dedotto che la condanna alle spese era censurabile perché in caso di estinzione del giudizio si applica la norma di cui all'art.310 cpc secondo cui le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
11 In realtà nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato in primis l'improcedibilità dell'istanza ex art.177 cpc e questo è sufficiente ai fini dell'applicazione del principio di soccombenza a carico del che aveva depositata la predetta istanza dichiarata Pt_1
improcedibile.
Va, inoltre, evidenziato che a fronte di un'ordinanza di incompetenza con fissazione del termine per la riassunzione dinanzi al
Giudice del petitorio il depositava la richiesta ex art.177 cpc Pt_1
mentre già pendevano i termini per la riassunzione e nonostante le controparti avessero eccepito l'estinzione del giudizio per la mancata riassunzione nel giudizio petitorio nei termini prefissati il predetto ricorrente insisteva nelle sue richieste né associandosi a quanto rilevato dalle controparti né rimettendosi alla decisione del Giudice (cfr.
sent.Cass.n.1513/2996) e, quindi, contestando nei fatti che si dovesse far luogo all' estinzione del giudizio.
In sostanza vi era contestazione tra le parti del giudizio in ordine all'estinzione per la mancata riassunzione ex art.50 IIc cpc (cfr. sent.
Cass. n.533/2016) e anche sotto tale profilo conseguiva che andava applicato il principio della soccombenza.
12 Non a caso il consapevole degli effetti di cui all'art.50 Pt_1
IIc cpc in via subordinata chiedeva che la sua istanza di revoca ex art.177 cpc fosse considerata riassunzione nel giudizio petitorio, il che non era chiaramente possibile perché la richiesta veniva formulata nel procedimento possessorio.
In ogni caso, quindi, le spese dovevano seguire il principio della soccombenza che va applicato anche in questo grado ( scaglione calcolato sulla base delle entità delle spese del giudizio in primo grado:
1001,00 E- 5200,00 E- vanno riconosciuti i valori minimi e la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività in appello)
Non si ravvisano i presupposti per l'applicabilità dell'art.96 cpc a carico dell'appellante.
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
13 1) rigetta l'appello e , per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore di ciascuna delle parti appellate, spese che liquida in
E 1210,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 16 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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