TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/12/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2478 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, riunita al giudizio n.
2482-22, e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ti presso lo Parte_1 studio degli Avv.ti Antonio Vecchione e Carmela Del Giudice, che la rapp.tano e difendono giusta mandato in calce all'atto di citazione introduttivo
Opponente
Parte_2 Parte_3 Parte_4 tutti rapp.ti e difesi dagli Avv.ti Antonio Vecchione e Carmela Del
[...]
Giudice, che li rapp.tano e difendono giusta mandato in calce all'atto di citazione introduttivo
Altri opponenti
E
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta presso lo studio Controparte_1 degli avv.ti prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, CP_2
, e che la rapp.tano e difendono giusta
[...] Controparte_3 Controparte_4 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
1 in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta presso lo studio Controparte_5 dell'Avv. Claudio Orabona, che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Interveniente
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.03.2025 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
Preliminarmente si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento all'udienza del 16.10.2024.
L'opponente citava in giudizio la chiedendo la revoca e Controparte_5
l'annullamento del d.i. regolarmente notificato n. 480-22 datato 11.05.2022 del
Tribunale di Benevento per illegittima applicazione di interessi usurari e contabilizzazione della commissione di massimo scoperto, interessi, oltre a spese e commissioni altrettanto illegittime in relazione al c/c n. 401399572, da cui trae parte dell'ingiunzione in atti;
chiedeva, inoltre, rideterminarsi il saldo a doversi con ripetizione dell'indebito e delle somme non dovute;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Instauratosi il contraddittorio, l'opposta contestava tutto l'avverso dedotto e richiedeva l'integrale rigetto delle avverse domande eccependo la regolarità nella gestione del conto corrente ordinario e dei conti affidati, del mutuo e degli altri interessi maturati e commissioni;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. Si costituiva in giudizio anche la a supporto delle difese articolate dalla cessionaria ed a sostegno della Controparte_1 legittimazione di quest'ultima.
Parallelamente, lo stesso decreto ingiuntivo veniva separatamente impugnato con opposizione iscritta al n.r.g. 2482-22 nella quale i fideiussori ingiunti in solido contestavano la natura delle fideiussioni prestate, non costituendo le stesse contratti
2 autonomi di garanzia, la decadenza ex art. 1957 c.c. e l'illegittimità nel merito delle condizioni applicate ai contratti bancari di riferimento;
segnalavano l'illiceità degli schemi ABI del 2002 applicati alla fattispecie ed, infine, il Sig. Parte_3 disconosceva le sottoscrizioni in calce alla fideiussione omnibus del 08.03.18 ed alla fideiussione specifica del 09.10.18 per € 250.000,00. Il giudizio si svolgeva in maniera pedissequa rispetto al presente, con l'unica differenza della nomina della Dott.ssa per la verifica di dette sottoscrizioni dell' fino alla Persona_1 Parte_3 riserva in decisione. Nel corso del giudizio non veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, seppure richiesta.
In prima udienza, espletata negativamente la mediazione obbligatoria, venivano concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c.; all'esito, la causa veniva immediatamente rinviata per la nomina del CTU. Dopo il deposito della perizia da parte del Dott. Per_2
, a questo punto la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
[...]
Rimessa la causa sul ruolo per chiarimenti al CTU, a seguito di integrazione della perizia richiesta dal Dott. la stessa veniva rinviata sino al 12.03.2025 per la precisazione Per_3 delle conclusioni con assegnazione di nuovi termini ex art. 190 c.p.c. Dopo essere stata rimessa sul ruolo, la causa è stata riunita alla successiva recante n.r.g. 2482-22 per poi essere definitivamente decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da giurisprudenza granitica, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge come un ordinario giudizio di cognizione ed il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto (Cass. SS.UU. 7-7-93 n.
7448), ma involge anche, se non soprattutto, il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice riscontro della legittimità della pronunzia del decreto (Cass. 16-11-92 n. 12278). Data l'inversione formale dei ruoli, nell'opposizione al decreto ingiuntivo, l'opposto dovrà fondare le ragioni del proprio credito e l'opponente dovrà dimostrare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del diritto dell'opposto.
Preliminarmente, ai fini della decisione e della piena rispondenza a quanto dedotto dalle parti nel giudizio, è fondamentale una breve digressione circa l'onere della prova da parte dell'attore in giudizi di materia bancaria e sulla natura autonoma del conto corrente
3 anticipi. Su entrambe le questioni si è, di recente, pronunziata la Suprema Corte di cassazione;
con l'ordinanza 24051 del 26 settembre 2019, gli hanno Parte_5 riaffermato il principio di vicinanza o inerenza della prova in materia bancaria sancendolo a capo del soggetto che con maggiora facilità può produrre i documenti necessari all'accertamento. Nel 2025, invece, con sentenza n. 13670 del 21.05.25, la
Cassazione ha stabilito che la natura del "conto anticipi" – e quindi la sua eventuale autonomia rispetto al conto corrente ordinario – dipende dagli accordi contrattuali tra banca e cliente in quanto, se le parti scelgono di creare un conto autonomo, il saldo del conto anticipi è giuridicamente separato;
se invece viene configurato come uno strumento accessorio per mera evidenza contabile, esso è inscindibile dai conti di corrispondenza, richiedendo la ricostruzione dei rapporti dare-avere sottostanti. Orbene, nel caso specifico, parte opponente non ha dedotto alcunché né ha specificato od asseverato tale scindibilità con la conseguenza che deve seguirsi l'orientamento maggioritario che prevede l'unitaria considerazione dei conti anticipi col conto corrente affidato di riferimento. Nel caso specifico, il CTU con la perizia integrativa ha tenuto fede a tale criterio della giurisprudenza, considerando gli importi addebitati provenienti dai rapporti di finanziamento.
La domanda dell'attrice è parzialmente fondata nei termini che seguono.
Quanto alla ricostruzione del rapporto di conto corrente e del rapporto di conto anticipi, questo Giudice condivide le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. nella perizia integrativa, in quanto fondate su chiara e logica motivazione e corretta applicazione dei principi giurisprudenziali, non solo in relazione ai conteggi ed alla rilevazione dell'usura contrattuale, in uno alla ricapitalizzazione degli interessi ed all'espunzione delle spese non correttamente pattuite. In particolare, lo si ribadisce, si ritiene valevole il ricalcolo del conto corrente n. 401399572 tenuto conto delle competenze provenienti dai conti anticipi n. 101451696 e n. 103205521 che non sono state analiticamente disconosciute e contestate ma che, per i motivi già menzionati, devono ritenersi unitariamente conteggiate col conto corrente di riferimento pur non essendo oggetto espresso del decreto ingiuntivo. Il CTU ha infatti rilevato la presenza usura contrattuale, seppure minimale e solo in relazione ad alla concessione di e l'illegittima Parte_6 pattuizione della “CMS”: nel merito, è opportuno il richiamo all'art. 2, comma 4, I.
7.3.1996 n. 108, il quale stabiliva in precedenza che "il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito
4 nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà". Successivamente, l'art. 1, comma 1, del d.l.
29.12.2000 n. 394 (convertito nella I. 28 febbraio 2001, n. 24), nell'interpretare autenticamente l'art. 644 c.p., ha stabilito: "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del
Codice penale (..) si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Nessuna delle suddette norme distingue tra i vari tipi di interessi. La prima parla genericamente di "interessi" tout court;
la seconda soggiunge che l'usurarietà va valutata al momento della pattuizione "a qualsiasi titolo". Nel giudizio non appare che sia stata stabilita e pattuita alcuna condizione riconducibile ad un fenomeno usurario, ad eccezione di un rapporto di finanziamento;
nondimeno risulta scorrettamente applicata commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi e vari tipi di commissioni e di capitalizzazioni che sono state rilevate dal CTU all'interno dei calcoli effettuati, che sono integralmente condivisi da questo Giudicante. Nel dettaglio, il CTU ha ridotto il credito derivanti dai nove rapporti di anticipi import ad € 8.220,29 per le succitate parziali illegittimità, mentre ha lasciato invariati l'importo del mutuo chirografario in misura di € 34.760,97 ed il credito derivante dagli altri anticipi finanziari ammontante ad € 58.995,68, non avendo rilevato errori o vizi nella documentazione in atti e non essendo pervenuta alcuna usura ab origine; di conseguenza appare corretta l'ultima ricostruzione del C.T.U. che riporta una rideterminazione del conto corrente ordinario n. 401399572 in € 40.185,32 a debito del correntista ed, alla luce della complessiva considerazione di tutte le voci debitorie elencate e richieste in sede monitoria, si può stabilire una debenza complessiva e definitiva da parte degli ingiunti di € 142.162,26.
Non appare, peraltro, nell'analisi della documentazione operata, in alcun modo dimostrata l'usura relativa al mutuo chirografario né l'illegittimità degli interessi calcolati e delle commissioni al di fuori di quanto sopra indicato;
la domanda di restituzione è evidentemente infondata alla luce del rapporto complessivo tra le parti e, comunque, è risultata tardiva in quanto nell'atto introduttivo era contenuta una mera riserva in tal senso.
D'altro canto, devono ritenersi giuste e condivise anche le conclusioni della CTU grafologica svolta dalla Dott.ssa ; nondimeno, seppure dovrà essere dichiarata Per_1
5 l'estraneità del Sig. con riferimento alla fideiussione omnibus, la Parte_3 presenza di molteplici ulteriori fideiussioni sottoscritte da quest'ultimo e depositate in atti, oltre alla riferibilità alla sua persona della fideiussione specifica del 09.10.18 per €
250.000,00 rende superfluo ogni ulteriore esame delle posizioni dei garanti in atti. Infatti, le fideiussioni prestate non possono essere tacciate di nullità parziale per conformità agli schemi ABI del 2003 in quanto tali intese sono state ritenute illegittime solo ante 2005, mentre gli accordi sono del 2018, ed in quanto non è stata specificata in cosa consisterebbe tale pretesa nullità in relazione all'art. 8; quest'ultimo, in effetti, prevede una deroga dell'art. 1957 c.c. consentendo al creditore di azionare la pretesa entro 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Atteso che non vi sono elementi per intendere nulla tale condizione, e che per tabulas è dimostrato il rispetto di tale termine, le restanti eccezioni dei fideiussori devono ritenersi assorbite al merito dell'altro giudizio che ha rideterminato la somma a debito del conto corrente ordinario, con conseguente rigetto di ogni altra domanda formulata.
Dato il parziale accoglimento della domanda attorea e dei fideiussori, contestualmente alla condanna al pagamento del residuo, si ritiene di compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti ex art. 92 c.p.c., ponendo le spese di CTU contabile in capo a di CTU grafologica in capo agli opponenti garanti. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
Parte_1 Parte_2 Parte_3 ei confronti di con l'intervento di Parte_4 Controparte_1 ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_5
1) Revoca il d.i. 480-22 datato 11.05.2022 del Tribunale di Benevento del Tribunale di Benevento, annullandone ogni effetto e privandolo di ogni efficacia;
2) Accerta l'illegittimità delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente ordinario n. 401399572, oggetto del presente giudizio e per quanto in parte motiva, e dichiara che il saldo di quest'ultimo alla data di chiusura del rapporto era pari ad € 40.185,32 a debito del correntista, con rideterminazione dei rapporti dare-avere tra le parti ed ordine alla convenuta alla correzione CP_6 del relativo saldo;
6 3) Accerta l'illegittimità delle condizioni economiche applicate ai rapporti di anticipo import nn. 4883376, 4883406, 4917146, 4936023, 4939792, 4950385,
4963489, 5000556 e 4942581, oggetto del presente giudizio ed intercorsi tra le parti, per quanto in parte motiva, e dichiara che il saldo complessivo di questi ultimi alla data di chiusura del rapporto era pari ad € 8.220,29 a debito della con rideterminazione dei rapporti dare-avere tra le parti Parte_1 ed ordine alla convenuta alla correzione del relativo saldo;
CP_6
4) Dichiara che la scrittura privata e la scrittura sulla fideiussione omnibus del
08.03.2018 non è riferibile ad Parte_3
5) Per l'effetto dei precedenti capi, condanna in solido Parte_1 ed Parte_2 Parte_3 Parte_4 al pagamento in favore di dell'importo
[...] Controparte_5 complessivo di € 142.162,26, oltre interessi e rivalutazione dal 08.03.2022 sino al soddisfo;
6) Rigetta, per il resto, tutte le altre domande dei fideiussori per quanto in parte motiva, dichiarando valide ed efficaci le garanzie da essi prestate;
7) Rigetta tutte le altre domande formulate nel giudizio per quanto in parte motiva;
8) Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
pone definitivamente le spese della CTU contabile Dott. a carico della Persona_2 [...]
e le spese della CTU grafologica Dott.ssa a Parte_1 Persona_1 carico di ed Parte_2 Parte_3
n solido. Parte_4
Benevento, lì 15 dicembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Rosario Molino
7