Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5282/2023 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...] in data [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. SIRCHIA GIUSEPPE per mandato in atti;
- parte ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] in data [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. RUSSO LUIGI per mandato in atti;
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
Conclusioni delle parti: si vedano note depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 24.03.2025.
Conclusioni del P.M.: “nulla si oppone”.
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1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Parte_1
premesso che dalla relazione sentimentale con il Controparte_1
sono nate , il 26.08.2007, e , il 13.07.2009, e Persona_1 Persona_2
che, cessata la convivenza tra i genitori, le figlie hanno sempre vissuto con la madre, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento congiunto delle minori, di regolamentare il diritto di visita del resistente, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e di porre a carico della controparte l'obbligo di versare la somma mensile di € 800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, per la prole, oltre al contributo alle spese straordinarie in ragione del 70 % e la condanna al pagamento delle somme dovute per i periodi antecedenti.
2. Si è costituito in giudizio che si è opposto Controparte_1
all'accoglimento delle domande formulate dalla ricorrente, formulando, in via riconvenzionale, la domanda diretta a percepire il contributo al mantenimento per la minore , presso di lui collocata, mediante il versamento Persona_2
di un assegno di euro 200,00 mensili.
3. Con ordinanza del 27.01.2025 il Tribunale ha sollecitato una soluzione consensuale della controversia alle medesime condizioni stabilite nell'ordinanza depositata l'8/02/2024 ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
4. In data 14.03.2025 le parti hanno depositato l' “atto di accordo”, sottoscritto dalle stesse e dai rispettivi procuratori, ed hanno chiesto congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti alle seguenti condizioni:
“1) Le figlie minori della coppia , nata a [...] il [...], Persona_1
e nata a [...] il [...] restano affidate Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori;
2 2) le figlie vivranno con la madre ed il padre avrà facoltà di averle e tenerle con sè secondo quanto convenuto tra le parti ovvero:
- il martedi dalle 19:00 alle 22:00 ed il venerdi dalle ore 16:00 con pernottamento fino al sabato alle ore 22:00;
- la settimana successiva il mercoledì dalle ore 19:00 alle ore 22:00 ed il sabato con pernottamento fino alle 22:00 della domenica successiva, oltre una settimana durante il periodo natalizio ed una settimana durante le vacanze estive;
- durante le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni;
3) la casa familiare, ubicata a Palermo, via Belmonte Chiavelli n. 57 rimane assegnata a;
Parte_1
4) avrà l'obbligo di versare a , entro Controparte_1 Parte_1
il 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori della coppia (€ 300,00 ciascuna), da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
5) sarà tenuto al pagamento dei 2/3 delle spese Controparte_1
straordinarie da sostenere per la prole, nella accezzione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019;
6) Gli avvocati delle parti sottoscrivono la presente transazione per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L. 247/2012”.
5. Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento e mantenimento delle figlie minori della coppia, in quanto sono conformi all'interesse della prole e non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge.
3 6. Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, udito il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., dell'accordo raggiunto dalle parti e dispone che il regime di affidamento e mantenimento delle figlie minori della coppia, , nata a [...] il [...], e Persona_1 Per_2
nata a [...] il [...], sia regolato in base alle condizioni
[...]
riportate in parte motiva;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Monica Montante.
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