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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/04/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8016 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8016/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. CARUNA LAURA, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via IV Novembre, n. 3
e
(c.f. , con l'avv. FERRARI ANDREA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Vittorio Emanuele II, n. 60
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 14.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) Il sig. si impegna a versare in favore della sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 assegno divorzile, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di euro 1.000,00 (mille/00); importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT
2) Ogni altra pendenza e/o questione patrimoniale tra i coniugi sorta ante e/o durante il rapporto di matrimonio risulta risolta e, pertanto, le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, fatto salvo quanto relativamente stabilito sull'assegno di divorzile.
3) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio, se emessa alle condizioni qui riportate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio in data 13/12/2014, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di TO (anno 2014, parte I^, n. 20) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 532/2024 del 1.10.2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato a RO (BS) il 13.12.2014, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014, parte I^, n. 20;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.4.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8016/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. CARUNA LAURA, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via IV Novembre, n. 3
e
(c.f. , con l'avv. FERRARI ANDREA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Vittorio Emanuele II, n. 60
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 14.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) Il sig. si impegna a versare in favore della sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 assegno divorzile, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di euro 1.000,00 (mille/00); importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT
2) Ogni altra pendenza e/o questione patrimoniale tra i coniugi sorta ante e/o durante il rapporto di matrimonio risulta risolta e, pertanto, le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, fatto salvo quanto relativamente stabilito sull'assegno di divorzile.
3) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio, se emessa alle condizioni qui riportate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio in data 13/12/2014, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di TO (anno 2014, parte I^, n. 20) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 532/2024 del 1.10.2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato a RO (BS) il 13.12.2014, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014, parte I^, n. 20;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.4.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti