TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/11/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro UE RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 236 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Terni Parte_1 (TR), in Terni, Via XX Settembre, n.15, presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore che la rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 marzo 2024, la ricorrente premetteva: - Di svolgere dal 2003 a tutt'oggi, l'attività di tipografa presso l'azienda cartaria “EO CP_ SS” (all.to 2 - estratto contributivo e anamnesi lavorativa;
- che CP_1 nell'espletamento dell'attività lavorativa si è sempre occupata dello stoccaggio dei pacchi di carta formato 70x100 cm e del peso di circa 12-15 kg ciascuno, che vengono consegnati alla tipografia due volte a settimana, nella quantità di circa 300 kg di carta a volta;
- che lo stoccaggio avviene su scaffali con ripiani di 70x100 cm e di 1,70 m. di altezza, - che movimenta i pacchi sollevandoli dal bancale uno per volta, riponendoli sugli scaffali dal basso verso l'alto, uno sopra l'altro; - di provvedere alla lavorazione della carta, che deve essere tagliata a misura nei formati 35x50 cm e 23x33 cm, tramite la movimentazione della carta dai pacchi alla macchina tagliacarte;
- che la carta tagliata viene poi disposta in scatoloni contenenti prodotti di tipografia finiti, del peso dai 12 ai 15 Kg cadauno, sistemati a terra, uno sopra all'altro, in attesa della consegna ai vari clienti;
- che nella sua attività, provvede ad effettuare, manualmente, l'operazione di interfogliatura per la realizzazione di blocchi di carta copiativa da 100 fogli (50 fogli di carta con 50 fogli di carta copiativa) e successivamente li spilla con una cucitrice a pedale;
- di provvedere manualmente, inoltre, alla predisposizione seriale di cartelline di cartone (300-500 cartelline a seconda dell'ordine del committente); - di effettuare, inoltre, l'attività di piegatura manuale consecutivamente sui 1000-1500 fogli formato A4 a metà o a tre ante e l'attività di cordonatura manuale di 1000/2000 fogli consecutivamente della carta, premendo con le mani per praticare piccoli incavi sul foglio stesso;
- di essersi sempre occupata personalmente della realizzazione dalle 300 alle 500 cartelline, a seconda dell'ordine, piegando manualmente il cartone ed applicando su ogni cartellina tasche adesive per l'inserimento di targhette;
- che ha sempre osservato un orario di lavoro di oltre 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30; - che nello svolgimento delle suddette mansioni la ricorrente è stata esposta una intensa e prolungata esposizione (circa 25 anni) al rischio di sovraccarico biomeccanico arti superiori, movimenti ripetitivi, posture incongrue per mantenimento prolungato delle braccia senza appoggio quasi ad altezza spalle e per movimenti ripetitivi delle mani e dei polsi, nonché movimentazione manuale di carichi che hanno determinato l'insorgere delle patologie denunciate;
- Di aver contratto, in ragione delle descritte lavorazioni, le patologie “sindrome del tunnel carpale”(referto EMG del 04/10/2022) e “sindrome da conflitto ad entrambe le spalle” come risulta da Referto RM spalla dx e sx del 02/10/2022; - Di aver presentato all' in data 8/06/2023 domande per il CP_1 riconoscimento dell'origine professionale delle malattie indicate Cfr. All.ti 3 e 7 al ricorso); - Che l'Istituto, con note dell'11/08/2023, rigettava entrambe le domande per inidoneità del rischio lavorativo a provocare le malattie denunciate;
- che proposta opposizione, l' archiviava definitivamente le pratiche, confermando il giudizio CP_1 precedente. Parte ricorrente contestava la decisione dell'Istituto e conveniva, pertanto, l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo il riconoscimento della natura CP_1 professionale delle malattie denunciate e che dalle stesse è derivata una inabilità permanente del 14% per la sindrome da conflitto ad entrambe le spalle e dell'8% per la sindrome del tunnel carpale bilaterale così come valutate dal consulente di parte Dr.
o nella maggiore o minore misura di giustizia. Con vittoria di spese di lite e CP_3 compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. L' , nonostante regolare citazione in giudizio, non si costituiva e ne veniva CP_1 dichiarata la contumacia.
L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dalla ricorrente;
all'esito, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale, al fine di valutare l'esistenza delle malattie denunciate, la loro eziologia e la sussistenza di postumi di invalidità permanente in conseguenza delle patologie denunciate, da cumularsi con eventuali preesistenti menomazioni già riconosciute. Quindi, sulle conclusioni indicate, nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti sotto indicati.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese
2 nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame l' ha respinto le domande presentate dalla CP_1 ricorrente ritenendo non sussistente il nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stata esposta la ricorrente e le malattie denunciate ritenendo il rischio lavorativo non idoneo per intensità e durata a provocare le malattie denunciate (cfr. provvedimenti di rigetto all.ti al ricorso).
In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021; 21 giugno 2006, n.14308; 1° marzo 2006, n. 4520; 11 giugno 2004, n. 11128; 25 maggio 2004, n. 10042).
La ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall'Istituto convenuto, sostenendo l'origine professionale delle patologie “sindrome da conflitto di entrambe le spalle” e “sindrome del canale carpale bilaterale” e che le stesse devono ritenersi produttive di un danno biologico permanente valutabile nella misura del 14% per
“sindrome da conflitto di entrambe le spalle e dell'8% per la sindrome del tunnel carpale (cfr. all. n. 1 al ricorso - relazioni consulente di parte Dr. . CP_3 Dalle dichiarazioni dei testimoni escussi è emersa conferma che la ricorrente dal 2003 a tutt'oggi, svolge l'attività di tipografa presso l'azienda cartaria “EO SS” con le modalità indicate in ricorso.
Tali circostanze, non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario. In particolare, il teste EO SS, marito della ricorrente ha dichiarato:
“mia moglie lavora con me alla tipografia di cui io sono titolare dal gennaio 2003, siamo solo noi due a lavorare in tipografia” Per quanto concerne le mansioni specifiche alle quali è stata adibita la ricorrente, ha affermato: “mia moglie si occupa di sistemare i pacchi di carta sugli scaffali che sono il formato 70%. Si tratta di scaffali che partono da terra sino ad un metro e settanta di altezza. I pacchi vengono movimentati manualmente. Tale mansione viene svolta anche da entrambi. Mia moglie passa a me i pacchi di carta dopo aver tagliato a formato il pacco ed io mi occupo di stampare i lavori. Poi mia moglie si occupa di tagliare nel formato giusto e poi lo risistema nello scatolone e si occupa di fare le consegne. Io e mia moglie carichiamo in macchina gli scatoloni e poi le fa le consegne e scarica la merce da consegnare. A seconda del tipo di carta gli scatoloni
3 possono pesare tra i 10 e 14 chili ciascuno. Confermo i pesi indicati. La carta viene consegnata in tipografia due volte a settimana e si tratta di scatoloni del peso complessivo di 3 quintali ed ogni pacco pesa dai 10 ai 19 chili a seconda della carta. Posso confermare che per ogni consegna ai nostri clienti mia moglie movimenta 15 pacchi al giorno”. Per quanto concerne l'operazione manuale di interfogliatura per la realizzazione dei blocchi di carta copiativa da 100 fogli, ha specificato: “Si tratta di carta autoricalcante, mia moglie deve sovrapporre blocchi di carta chimica alternati (prima e seconda copia) in numero di 50 fogli la prima copia e 50 fogli la seconda copia e tale operazione deve ripeterla per n. 200 blocchi. I blocchi vengono battuti per pareggiarli e poi spillati con la cucitrice ad impulso. Una volta cuciti vanno rifilati nel tagliacarte per aggiustare la misura e poi viene messa una striscia adesiva”. Riguardo l'espletamento manuale dell'attività di piegatura e cordonatura, e predisposizione seriale di cartelline di cartone il teste ha specificato: “Confermo quanto mi si legge. Preciso che se la carta non è molto pesante il foglio viene piegato a mano senza alcun ausilio, invece, se la carta è più pesante i fogli vengono passati su una macchina che fa dei canaletti per agevolare la piega che viene fatta sempre a mano. Confermo il numero dei fogli. Confermo quanto mi si legge, sono mansioni che vengono eseguite da mia moglie sempre a mano. Riguardo l'orario di lavoro ha dichiarato: “Mia moglie lavora n.8 al giorno dal lunedì al venerdì”. (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 16 maggio 2024 in atti). Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal testimone il quale, ha Testimone_1 dichiarato: “Conosco la ricorrente perché la ditta “EO SS” dove lavora la ricorrente è un mio fornitore. Io stampo dati variabili e a volte mi rifornisco dalla tipografia di “EO SS” per avere prestampati (es ricevute di ritorno personalizzate). Io raramente vado presso la tipografia di “EO SS” di solito ordino telefonicamente. So che lavora presso la tipografia perché al Parte_1 telefono mi risponde sempre lei”. (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 5 giugno 2025 in atti). Per quanto concerne, invece, le movimentazioni dei carichi ha affermato: “gli ordini li consegna la con l'auto e il materiale lo scarica manualmente presso il Pt_1 nostro ufficio. Di solito sono scatole simili alle risme di carta ma un po' più grandi. Tutti i mesi io faccio un ordine mensile di 30/40 scatoloni. Per lo scarico utilizza un carrello se disponibile altrimenti da sola manualmente. La mia ditta si chiama Euroservice e sono cliente della ditta “EO SS” dal 2003”. Il teste ha, infine, riferito che: “Mi sembra di ricordare che negli anni 2014 - 2015 Cont
- le consegne erano tre volte a settimana per lavori per e UM NE e veniva sempre la ad effettuare le consegne. Poche volte mi sono recato al negozio ed ho Pt_1 visto la al negozio che metteva insieme più fogli per fare blocchetti di carta Pt_1 carbone”. (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 05/06/2025) A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose per i distretti interessati è stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare l'esistenza delle patologie, la loro eziologia professionale e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una inabilità permanente quale conseguenza. Il CTU nominato, dott. ha accertato, sulla base dei dati Persona_1 documentali e clinico - obiettivi, che la ricorrente è affetta da “Tendinopatia iniziale del sottospinoso e sottoscapolare della spalla destra. Assente la patologia muscolo tendinea a carico della spalla sinistra” e da “ Modesti segni EMGrafici e clinici di sindrome del tunnel carpale bilaterale” e che nella fattispecie vi è stata l'esposizione della lavoratrice al rischio professionale limitatamente alla malattia denunciata sindrome del tunnel
4 carpale, al contrario per la sindrome da sindrome da conflitto ad entrambe le spalle non sono emersi elementi sufficienti per esprimere un giudizio di correlazione causale con l'attività lavorativa svolta. Il CTU, illustrando la patologia sofferta dalla ricorrente “sindrome da conflitto delle spalle”, ha evidenziato che tale patologia “indica una varietà di disturbi, per lo più dolorosi, caratterizzati da manifestazioni infiammatorio-degenerative a carico dei tessuti molli subacromiali (cuffia dei rotatori, borsa subacromiale, tendine del CLB), a eziopatogenesi ed evoluzione variabili. La progressione delle alterazioni anatomopatologiche causate dalla SCS può portare, come esito finale, alla rottura della cuffia dei rotatori” per poi specificare quanto all'eziologia che: “Da un punto di vista etiologico vengono indicati: “l'utilizzazione prolungata del braccio al di sopra della testa o la ripetizione esagerata dei movimenti di elevazione in rotazione interna che si ha nello sport (…) o in certi lavori (facchini, manovali, garagisti, muratori, imbianchini)”. Fatta questa doverosa premessa, il CTU, nel pieno rispetto dei caratteri di correttezza metodologica e rigore accertativo nella valutazione della esposizione idonea ad ingenerare il rischio occupazionale di contrarre la “sindrome da conflitto delle spalle”, ha ritenuto che le prove (documentali e testimoniali) prodotte da parte ricorrente, non hanno dimostrato la sussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la predetta patologia denunciata. Per quanto concerne la documentazione medico legale il CTU ha evidenziato che:
“quanto attestato nella documentazione in atti NON sia in accordo con i fattori di rischio previsti dalla letteratura specialistica. …” Non viene documentato dagli atti una mansione lavorativa che preveda l'esecuzione di movimenti degli arti superiori caratterizzati dal sollevamento delle braccia al di sopra del livello delle spalle/testa e con l'utilizzo della forza, tale da comportare un sovraccarico biomeccanico (SBAS) degli arti superiori”. L'ausiliario del giudice, all'esito della valutazione dei dati clinici e con puntuale richiamo alla letteratura scientifica circa il nesso causale tra sindrome da conflitto delle spalle, e le lavorazioni tipiche dell'attività di tipografa, ha concluso affermando che per quanto riguarda la sindrome da conflitto a carico delle spalle nel caso preso in esame l'esame RM delle spalle NON evidenzia alterazioni patologiche riferibili alla s. da conflitto a livello della spalla sinistra”(cfr. CTU in atti). Non è risultato dimostrato, quindi, sia, avuto riguardo al rischio specifico descritto nelle tabelle ministeriali, sia, riguardo gli approfondimenti scientifici effettuati dal CTU sotto il profilo del nesso di derivazione causale tra mansioni e patologia riscontrata, che l'attività professionale svolta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della malattia “sindrome da conflitto delle spalle”, con la conseguenza che appaiono nella fattispecie insussistenti i presupposti medico legali per poter riconoscere il beneficio richiesto con rigetto della domanda in parte qua. Viceversa, per quanto concerne la sindrome del tunnel carpale bilaterale, il consulente ha accertato con grado di elevata probabilità una correlazione tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta ritenendo che: “tale attività risulta compatibile con quanto indicato in letteratura medica rispetto all' origine tecnopatica della patologia compressiva del n. mediano a livello dei polsi (sindrome del tunnel carpale – STC)” per poi specificare quanto all'eziologia che “Sono consolidate le conoscenze circa la etiologia (in termini causali o concausali) da microtraumi ripetuti (sollecitazioni biomeccaniche di origine lavorativa); rivestono particolare importanza quei compiti
5 lavorativi con movimenti reiterati di flesso estensione e di lateralità del polso eseguiti con elevata frequenza e con funzione di presa della mano” Correttamente il CTU ha basato il suo giudizio richiamando le risultanze delle prove orali, nonché le conclusioni di studi scientifici in materia giungendo ad affermare, con ragionamento logico – scientifico che si condivide, che: “Quanto al caso in esame, risulta di chiara evidenza come la ricorrente abbia effettuato mansioni che hanno comportato la presa con forza di pesi rilevanti (soprattutto in considerazione del genere femminile che ha una minore componente muscolare rispetto al genere maschile), con la necessità di ripetizione dei movimenti di presa delle dita e di flessione dei polsi nelle varie mansioni di carico e scarico dei pacchi contenenti il materiale stampato, nonché con la necessità di piegare con forza i blocchi di carta copiativa nell'atto del loro confezionamento e della loro rilegatura, e nella preparazione delle cartelline di cartone. Tale attività è stata svolta per 8 ore/die su cinque giorni lavorativi, nel periodo compreso dal 2003 alla data odierna (circa 22 anni)” (cfr. CTU in atti). L'ausiliario del Giudice ha quindi proceduto alla determinazione dello stato invalidante in relazione alla sola sindrome del tunnel carpale, ritenendo adeguata una valutazione del 6% (sei percento), alla luce delle previsioni tabellari voce n. 163 («Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità. Fino a 7.») del D. Lvo 38/2000 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dell'08/06/2023 (Cfr. CTU in atti). Il CTP di parte ricorrente ha contestato le conclusioni rassegnate dall'ausiliario riguardo la sindrome da conflitto ad entrambe le spalle sostenendo comunque un ruolo concausale dell'attività lavorativa rispetto alla patologia denunciata in quanto, a suo parere, “la specifica attività lavorativa della ricorrente la espone ai rischi professionali della MMC e dei movimenti ripetuti degli arti superiori interessati non solo dei polsi, ma anche delle spalle”.
Il Dott. rispondendo efficacemente alle osservazioni del CTP di parte Per_1 ricorrente, ha precisato che: “tale affermazione generica contrasta con quanto affermato in atti (ed in particolare nella dichiarazione testimoniale di in quanto quella Tes_2 di è del tutto generica) dove si parla di attività di MMC e lavorazioni manuali Tes_3 che impegnano le mani ed i polsi, mentre del tutto marginale è quella di sollevamento di pesi (pacchi di carta) da riporre negli scaffali. Si tratta, comunque, sempre di una attività che non comporta il sollevamento di pesi al di sopra del livello delle spalle o della testa, che rappresenta la condizione considerata dalla letteratura specialistica come quella in grado di determinare il danno tendineo- muscolare delle spalle (s. da conflitto). Oltretutto la manifestazione patologica riscontrata solo da un lato (il destro), ne costituisce conferma indiretta”. Confermando il parere già espresso. Invero, ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale delle patologie denunciate sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente. Dalla consulenza tecnica, il cui risultato è condiviso dal giudicante, emerge dunque la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa di tipografa svolta dalla parte ricorrente e la sola malattia professionale “sindrome del tunnel carpale”, nei termini
6 di ragionevole certezza, dovendo viceversa ritenersi escluso tale nesso in rapporto alla
“sindrome da conflitto delle spalle”. Pertanto, in base al grado di invalidità riscontrato per la patologia accertata, pari al 6% (sei per cento) per la sindrome del tunnel carpale, deve essere riconosciuto al ricorrente un indennizzo, erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D. L.vo n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento parziale del ricorso, condanna l' a corrispondere in favore della CP_1 parte ricorrente un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D. L.vo n. 38 del 2000 per malattia professionale consistente in “sindrome del tunnel carpale”, in ragione di una percentuale di danno biologico del 6%, (sei per cento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (dell'08/06/2023) oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- Rigetta per il resto il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali CP_1 che liquida in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto.
Lì 27/11/2025
Il giudice
UE RI
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro UE RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 236 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Terni Parte_1 (TR), in Terni, Via XX Settembre, n.15, presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore che la rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 marzo 2024, la ricorrente premetteva: - Di svolgere dal 2003 a tutt'oggi, l'attività di tipografa presso l'azienda cartaria “EO CP_ SS” (all.to 2 - estratto contributivo e anamnesi lavorativa;
- che CP_1 nell'espletamento dell'attività lavorativa si è sempre occupata dello stoccaggio dei pacchi di carta formato 70x100 cm e del peso di circa 12-15 kg ciascuno, che vengono consegnati alla tipografia due volte a settimana, nella quantità di circa 300 kg di carta a volta;
- che lo stoccaggio avviene su scaffali con ripiani di 70x100 cm e di 1,70 m. di altezza, - che movimenta i pacchi sollevandoli dal bancale uno per volta, riponendoli sugli scaffali dal basso verso l'alto, uno sopra l'altro; - di provvedere alla lavorazione della carta, che deve essere tagliata a misura nei formati 35x50 cm e 23x33 cm, tramite la movimentazione della carta dai pacchi alla macchina tagliacarte;
- che la carta tagliata viene poi disposta in scatoloni contenenti prodotti di tipografia finiti, del peso dai 12 ai 15 Kg cadauno, sistemati a terra, uno sopra all'altro, in attesa della consegna ai vari clienti;
- che nella sua attività, provvede ad effettuare, manualmente, l'operazione di interfogliatura per la realizzazione di blocchi di carta copiativa da 100 fogli (50 fogli di carta con 50 fogli di carta copiativa) e successivamente li spilla con una cucitrice a pedale;
- di provvedere manualmente, inoltre, alla predisposizione seriale di cartelline di cartone (300-500 cartelline a seconda dell'ordine del committente); - di effettuare, inoltre, l'attività di piegatura manuale consecutivamente sui 1000-1500 fogli formato A4 a metà o a tre ante e l'attività di cordonatura manuale di 1000/2000 fogli consecutivamente della carta, premendo con le mani per praticare piccoli incavi sul foglio stesso;
- di essersi sempre occupata personalmente della realizzazione dalle 300 alle 500 cartelline, a seconda dell'ordine, piegando manualmente il cartone ed applicando su ogni cartellina tasche adesive per l'inserimento di targhette;
- che ha sempre osservato un orario di lavoro di oltre 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30; - che nello svolgimento delle suddette mansioni la ricorrente è stata esposta una intensa e prolungata esposizione (circa 25 anni) al rischio di sovraccarico biomeccanico arti superiori, movimenti ripetitivi, posture incongrue per mantenimento prolungato delle braccia senza appoggio quasi ad altezza spalle e per movimenti ripetitivi delle mani e dei polsi, nonché movimentazione manuale di carichi che hanno determinato l'insorgere delle patologie denunciate;
- Di aver contratto, in ragione delle descritte lavorazioni, le patologie “sindrome del tunnel carpale”(referto EMG del 04/10/2022) e “sindrome da conflitto ad entrambe le spalle” come risulta da Referto RM spalla dx e sx del 02/10/2022; - Di aver presentato all' in data 8/06/2023 domande per il CP_1 riconoscimento dell'origine professionale delle malattie indicate Cfr. All.ti 3 e 7 al ricorso); - Che l'Istituto, con note dell'11/08/2023, rigettava entrambe le domande per inidoneità del rischio lavorativo a provocare le malattie denunciate;
- che proposta opposizione, l' archiviava definitivamente le pratiche, confermando il giudizio CP_1 precedente. Parte ricorrente contestava la decisione dell'Istituto e conveniva, pertanto, l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo il riconoscimento della natura CP_1 professionale delle malattie denunciate e che dalle stesse è derivata una inabilità permanente del 14% per la sindrome da conflitto ad entrambe le spalle e dell'8% per la sindrome del tunnel carpale bilaterale così come valutate dal consulente di parte Dr.
o nella maggiore o minore misura di giustizia. Con vittoria di spese di lite e CP_3 compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. L' , nonostante regolare citazione in giudizio, non si costituiva e ne veniva CP_1 dichiarata la contumacia.
L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dalla ricorrente;
all'esito, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale, al fine di valutare l'esistenza delle malattie denunciate, la loro eziologia e la sussistenza di postumi di invalidità permanente in conseguenza delle patologie denunciate, da cumularsi con eventuali preesistenti menomazioni già riconosciute. Quindi, sulle conclusioni indicate, nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti sotto indicati.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese
2 nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame l' ha respinto le domande presentate dalla CP_1 ricorrente ritenendo non sussistente il nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stata esposta la ricorrente e le malattie denunciate ritenendo il rischio lavorativo non idoneo per intensità e durata a provocare le malattie denunciate (cfr. provvedimenti di rigetto all.ti al ricorso).
In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021; 21 giugno 2006, n.14308; 1° marzo 2006, n. 4520; 11 giugno 2004, n. 11128; 25 maggio 2004, n. 10042).
La ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall'Istituto convenuto, sostenendo l'origine professionale delle patologie “sindrome da conflitto di entrambe le spalle” e “sindrome del canale carpale bilaterale” e che le stesse devono ritenersi produttive di un danno biologico permanente valutabile nella misura del 14% per
“sindrome da conflitto di entrambe le spalle e dell'8% per la sindrome del tunnel carpale (cfr. all. n. 1 al ricorso - relazioni consulente di parte Dr. . CP_3 Dalle dichiarazioni dei testimoni escussi è emersa conferma che la ricorrente dal 2003 a tutt'oggi, svolge l'attività di tipografa presso l'azienda cartaria “EO SS” con le modalità indicate in ricorso.
Tali circostanze, non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario. In particolare, il teste EO SS, marito della ricorrente ha dichiarato:
“mia moglie lavora con me alla tipografia di cui io sono titolare dal gennaio 2003, siamo solo noi due a lavorare in tipografia” Per quanto concerne le mansioni specifiche alle quali è stata adibita la ricorrente, ha affermato: “mia moglie si occupa di sistemare i pacchi di carta sugli scaffali che sono il formato 70%. Si tratta di scaffali che partono da terra sino ad un metro e settanta di altezza. I pacchi vengono movimentati manualmente. Tale mansione viene svolta anche da entrambi. Mia moglie passa a me i pacchi di carta dopo aver tagliato a formato il pacco ed io mi occupo di stampare i lavori. Poi mia moglie si occupa di tagliare nel formato giusto e poi lo risistema nello scatolone e si occupa di fare le consegne. Io e mia moglie carichiamo in macchina gli scatoloni e poi le fa le consegne e scarica la merce da consegnare. A seconda del tipo di carta gli scatoloni
3 possono pesare tra i 10 e 14 chili ciascuno. Confermo i pesi indicati. La carta viene consegnata in tipografia due volte a settimana e si tratta di scatoloni del peso complessivo di 3 quintali ed ogni pacco pesa dai 10 ai 19 chili a seconda della carta. Posso confermare che per ogni consegna ai nostri clienti mia moglie movimenta 15 pacchi al giorno”. Per quanto concerne l'operazione manuale di interfogliatura per la realizzazione dei blocchi di carta copiativa da 100 fogli, ha specificato: “Si tratta di carta autoricalcante, mia moglie deve sovrapporre blocchi di carta chimica alternati (prima e seconda copia) in numero di 50 fogli la prima copia e 50 fogli la seconda copia e tale operazione deve ripeterla per n. 200 blocchi. I blocchi vengono battuti per pareggiarli e poi spillati con la cucitrice ad impulso. Una volta cuciti vanno rifilati nel tagliacarte per aggiustare la misura e poi viene messa una striscia adesiva”. Riguardo l'espletamento manuale dell'attività di piegatura e cordonatura, e predisposizione seriale di cartelline di cartone il teste ha specificato: “Confermo quanto mi si legge. Preciso che se la carta non è molto pesante il foglio viene piegato a mano senza alcun ausilio, invece, se la carta è più pesante i fogli vengono passati su una macchina che fa dei canaletti per agevolare la piega che viene fatta sempre a mano. Confermo il numero dei fogli. Confermo quanto mi si legge, sono mansioni che vengono eseguite da mia moglie sempre a mano. Riguardo l'orario di lavoro ha dichiarato: “Mia moglie lavora n.8 al giorno dal lunedì al venerdì”. (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 16 maggio 2024 in atti). Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal testimone il quale, ha Testimone_1 dichiarato: “Conosco la ricorrente perché la ditta “EO SS” dove lavora la ricorrente è un mio fornitore. Io stampo dati variabili e a volte mi rifornisco dalla tipografia di “EO SS” per avere prestampati (es ricevute di ritorno personalizzate). Io raramente vado presso la tipografia di “EO SS” di solito ordino telefonicamente. So che lavora presso la tipografia perché al Parte_1 telefono mi risponde sempre lei”. (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 5 giugno 2025 in atti). Per quanto concerne, invece, le movimentazioni dei carichi ha affermato: “gli ordini li consegna la con l'auto e il materiale lo scarica manualmente presso il Pt_1 nostro ufficio. Di solito sono scatole simili alle risme di carta ma un po' più grandi. Tutti i mesi io faccio un ordine mensile di 30/40 scatoloni. Per lo scarico utilizza un carrello se disponibile altrimenti da sola manualmente. La mia ditta si chiama Euroservice e sono cliente della ditta “EO SS” dal 2003”. Il teste ha, infine, riferito che: “Mi sembra di ricordare che negli anni 2014 - 2015 Cont
- le consegne erano tre volte a settimana per lavori per e UM NE e veniva sempre la ad effettuare le consegne. Poche volte mi sono recato al negozio ed ho Pt_1 visto la al negozio che metteva insieme più fogli per fare blocchetti di carta Pt_1 carbone”. (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 05/06/2025) A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose per i distretti interessati è stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare l'esistenza delle patologie, la loro eziologia professionale e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una inabilità permanente quale conseguenza. Il CTU nominato, dott. ha accertato, sulla base dei dati Persona_1 documentali e clinico - obiettivi, che la ricorrente è affetta da “Tendinopatia iniziale del sottospinoso e sottoscapolare della spalla destra. Assente la patologia muscolo tendinea a carico della spalla sinistra” e da “ Modesti segni EMGrafici e clinici di sindrome del tunnel carpale bilaterale” e che nella fattispecie vi è stata l'esposizione della lavoratrice al rischio professionale limitatamente alla malattia denunciata sindrome del tunnel
4 carpale, al contrario per la sindrome da sindrome da conflitto ad entrambe le spalle non sono emersi elementi sufficienti per esprimere un giudizio di correlazione causale con l'attività lavorativa svolta. Il CTU, illustrando la patologia sofferta dalla ricorrente “sindrome da conflitto delle spalle”, ha evidenziato che tale patologia “indica una varietà di disturbi, per lo più dolorosi, caratterizzati da manifestazioni infiammatorio-degenerative a carico dei tessuti molli subacromiali (cuffia dei rotatori, borsa subacromiale, tendine del CLB), a eziopatogenesi ed evoluzione variabili. La progressione delle alterazioni anatomopatologiche causate dalla SCS può portare, come esito finale, alla rottura della cuffia dei rotatori” per poi specificare quanto all'eziologia che: “Da un punto di vista etiologico vengono indicati: “l'utilizzazione prolungata del braccio al di sopra della testa o la ripetizione esagerata dei movimenti di elevazione in rotazione interna che si ha nello sport (…) o in certi lavori (facchini, manovali, garagisti, muratori, imbianchini)”. Fatta questa doverosa premessa, il CTU, nel pieno rispetto dei caratteri di correttezza metodologica e rigore accertativo nella valutazione della esposizione idonea ad ingenerare il rischio occupazionale di contrarre la “sindrome da conflitto delle spalle”, ha ritenuto che le prove (documentali e testimoniali) prodotte da parte ricorrente, non hanno dimostrato la sussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la predetta patologia denunciata. Per quanto concerne la documentazione medico legale il CTU ha evidenziato che:
“quanto attestato nella documentazione in atti NON sia in accordo con i fattori di rischio previsti dalla letteratura specialistica. …” Non viene documentato dagli atti una mansione lavorativa che preveda l'esecuzione di movimenti degli arti superiori caratterizzati dal sollevamento delle braccia al di sopra del livello delle spalle/testa e con l'utilizzo della forza, tale da comportare un sovraccarico biomeccanico (SBAS) degli arti superiori”. L'ausiliario del giudice, all'esito della valutazione dei dati clinici e con puntuale richiamo alla letteratura scientifica circa il nesso causale tra sindrome da conflitto delle spalle, e le lavorazioni tipiche dell'attività di tipografa, ha concluso affermando che per quanto riguarda la sindrome da conflitto a carico delle spalle nel caso preso in esame l'esame RM delle spalle NON evidenzia alterazioni patologiche riferibili alla s. da conflitto a livello della spalla sinistra”(cfr. CTU in atti). Non è risultato dimostrato, quindi, sia, avuto riguardo al rischio specifico descritto nelle tabelle ministeriali, sia, riguardo gli approfondimenti scientifici effettuati dal CTU sotto il profilo del nesso di derivazione causale tra mansioni e patologia riscontrata, che l'attività professionale svolta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della malattia “sindrome da conflitto delle spalle”, con la conseguenza che appaiono nella fattispecie insussistenti i presupposti medico legali per poter riconoscere il beneficio richiesto con rigetto della domanda in parte qua. Viceversa, per quanto concerne la sindrome del tunnel carpale bilaterale, il consulente ha accertato con grado di elevata probabilità una correlazione tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta ritenendo che: “tale attività risulta compatibile con quanto indicato in letteratura medica rispetto all' origine tecnopatica della patologia compressiva del n. mediano a livello dei polsi (sindrome del tunnel carpale – STC)” per poi specificare quanto all'eziologia che “Sono consolidate le conoscenze circa la etiologia (in termini causali o concausali) da microtraumi ripetuti (sollecitazioni biomeccaniche di origine lavorativa); rivestono particolare importanza quei compiti
5 lavorativi con movimenti reiterati di flesso estensione e di lateralità del polso eseguiti con elevata frequenza e con funzione di presa della mano” Correttamente il CTU ha basato il suo giudizio richiamando le risultanze delle prove orali, nonché le conclusioni di studi scientifici in materia giungendo ad affermare, con ragionamento logico – scientifico che si condivide, che: “Quanto al caso in esame, risulta di chiara evidenza come la ricorrente abbia effettuato mansioni che hanno comportato la presa con forza di pesi rilevanti (soprattutto in considerazione del genere femminile che ha una minore componente muscolare rispetto al genere maschile), con la necessità di ripetizione dei movimenti di presa delle dita e di flessione dei polsi nelle varie mansioni di carico e scarico dei pacchi contenenti il materiale stampato, nonché con la necessità di piegare con forza i blocchi di carta copiativa nell'atto del loro confezionamento e della loro rilegatura, e nella preparazione delle cartelline di cartone. Tale attività è stata svolta per 8 ore/die su cinque giorni lavorativi, nel periodo compreso dal 2003 alla data odierna (circa 22 anni)” (cfr. CTU in atti). L'ausiliario del Giudice ha quindi proceduto alla determinazione dello stato invalidante in relazione alla sola sindrome del tunnel carpale, ritenendo adeguata una valutazione del 6% (sei percento), alla luce delle previsioni tabellari voce n. 163 («Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità. Fino a 7.») del D. Lvo 38/2000 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dell'08/06/2023 (Cfr. CTU in atti). Il CTP di parte ricorrente ha contestato le conclusioni rassegnate dall'ausiliario riguardo la sindrome da conflitto ad entrambe le spalle sostenendo comunque un ruolo concausale dell'attività lavorativa rispetto alla patologia denunciata in quanto, a suo parere, “la specifica attività lavorativa della ricorrente la espone ai rischi professionali della MMC e dei movimenti ripetuti degli arti superiori interessati non solo dei polsi, ma anche delle spalle”.
Il Dott. rispondendo efficacemente alle osservazioni del CTP di parte Per_1 ricorrente, ha precisato che: “tale affermazione generica contrasta con quanto affermato in atti (ed in particolare nella dichiarazione testimoniale di in quanto quella Tes_2 di è del tutto generica) dove si parla di attività di MMC e lavorazioni manuali Tes_3 che impegnano le mani ed i polsi, mentre del tutto marginale è quella di sollevamento di pesi (pacchi di carta) da riporre negli scaffali. Si tratta, comunque, sempre di una attività che non comporta il sollevamento di pesi al di sopra del livello delle spalle o della testa, che rappresenta la condizione considerata dalla letteratura specialistica come quella in grado di determinare il danno tendineo- muscolare delle spalle (s. da conflitto). Oltretutto la manifestazione patologica riscontrata solo da un lato (il destro), ne costituisce conferma indiretta”. Confermando il parere già espresso. Invero, ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale delle patologie denunciate sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente. Dalla consulenza tecnica, il cui risultato è condiviso dal giudicante, emerge dunque la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa di tipografa svolta dalla parte ricorrente e la sola malattia professionale “sindrome del tunnel carpale”, nei termini
6 di ragionevole certezza, dovendo viceversa ritenersi escluso tale nesso in rapporto alla
“sindrome da conflitto delle spalle”. Pertanto, in base al grado di invalidità riscontrato per la patologia accertata, pari al 6% (sei per cento) per la sindrome del tunnel carpale, deve essere riconosciuto al ricorrente un indennizzo, erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D. L.vo n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento parziale del ricorso, condanna l' a corrispondere in favore della CP_1 parte ricorrente un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D. L.vo n. 38 del 2000 per malattia professionale consistente in “sindrome del tunnel carpale”, in ragione di una percentuale di danno biologico del 6%, (sei per cento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (dell'08/06/2023) oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- Rigetta per il resto il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali CP_1 che liquida in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto.
Lì 27/11/2025
Il giudice
UE RI
7