Articolo 61 della Legge 8 gennaio 1952, n. 6
Articolo 60Articolo 62
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20 febbraio 1952
Art. 61.
La disposizione prevista dall'art. 25 e' applicabile anche in favore del coniuge superstite e dei figli minori degli iscritti ammessi al trattamento eccezionale di previdenza o alla procedura di riscatto.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1952
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