Art. 61.
La disposizione prevista dall'art. 25 e' applicabile anche in favore del coniuge superstite e dei figli minori degli iscritti ammessi al trattamento eccezionale di previdenza o alla procedura di riscatto.
La disposizione prevista dall'art. 25 e' applicabile anche in favore del coniuge superstite e dei figli minori degli iscritti ammessi al trattamento eccezionale di previdenza o alla procedura di riscatto.