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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/11/2024, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dr. Ennio RICCI Presidente dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice relatore dr.ssa Serena BERRUTI Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1109 R.G. dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 21 ottobre 2024, e vertente
TRA
( )), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Parte_1 CodiceFiscale_1
Iacovazzo, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente
E
( , rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Controparte_1 C.F._2
Soreca, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
resistente
Con l'intervento del P.M.
- interventore ex lege -
OGGETTO : scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: Le parti hanno concluso all'udienza del 21 ottobre 2024 come da verbale in atti in cui il ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status. Il P.M. ha concluso in data 29 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio celebrato in Benevento in data 4.9.2020 con dal quale era nato in Controparte_1
data 22.10.2020 il figlio . Persona_1
Il ricorrente deduceva che, con decreto n. 4864 del 26.5.2022 il Tribunale di Benevento aveva omologato la separazione personale dei coniugi e che dall'epoca della separazione la convivenza tra non era più ripresa.
Si premette che le condizioni della separazione consensuale prevedevano l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione della madre in Benevento, disciplinavano la frequentazione del figlio minore con il padre non collocatario con incontri settimanali i lunedì e il mercoledì, nonché in occasione delle festività e del periodo estivo, prevedevano un assegno di € 200,00 a carico del titolo di contributo al mantenimento del Pt_1
bambino, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente asseriva che le proprie precarie condizioni di vita, essendo egli privo di una fissa dimora, gli impedivano di prendersi cura in maniera stabile del figlio minore e, pertanto, chiedeva che quest'ultimo fosse affidato in via esclusiva alla madre;
deduceva di trovarsi in una momentanea condizione di difficoltà economica, essendo privo di un lavoro e di un reddito, per cui chiedeva di confermare le condizioni economiche della separazione consensuale in ordine all'assegno di mantenimento della prole di € 200,00, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporre l'affido esclusivo e la collocazione del figlio minore alla madre e confermare le condizioni economiche della separazione riguardo al mantenimento del bambino.
Nel ricorso non erano articolate richieste istruttorie.
Si costituiva la quale evidenziava che il ricorrente, dopo la separazione, non si Controparte_1
era mai più preoccupato della vita e del sostentamento del figlio , limitandosi ad Persona_1
effettuare, solo per alcuni mesi, delle videochiamate, senza nemmeno rispondere alle telefonate dell'ex-coniuge che avrebbe voluto informarlo su questioni attinenti al minore;
inoltre sosteneva che il non aveva mai esercitato il diritto di visita e aveva incontrato il figlio solo in due Pt_1
occasioni; si doleva che il ricorrente non le aveva mai rimborsato le spese straordinarie e, tranne sporadici e minimi versamenti effettuati sino al luglio 2023, non le versava l'assegno di mantenimento per il minore, pur essendo il un giocatore di calcio professionista in Pt_1
Svizzera; rappresentava che, dopo mesi di silenzio, nel gennaio 2024 il ricorrente le aveva
2 comunicato che sarebbe venuto a Benevento per incontrare il figlio e che, una volta giunto in città, era ripartito poco dopo, limitandosi ad incontrare il bambino solo per poche ore, rifiutandosi tra l'altro di accompagnare il piccolo ad una festa.
Tanto premesso la resistente aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva al Tribunale di affidarle in via esclusiva il figlio minore , con Persona_1
collocazione dello stesso presso di sé, di sospendere il dalla responsabilità genitoriale, di Pt_1
porre a carico del ricorrente un assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento del figlio minore, rimettendosi alla Giustizia riguardo alla disciplina del diritto di visita
All'udienza del 17 aprile 2024 dinanzi al Giudice delegato comparivano le parti e i loro difensori.
Fallito il tentativo di conciliazione, le parti si riportavano alle rispettive richieste e la difesa del ricorrente chiedeva emettersi sentenza non definitiva sullo status coniugalis.
Il G.D. ai sensi dell'art. 473 bis 22 comma 3 c.p.c., con ordinanza del 23 ottobre 2024, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti con i quali affidava il figlio minore Persona_1
in via esclusiva alla madre , confermava la collocazione del minore presso la Controparte_1
madre, poneva a carico di l'assegno di € 400,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del minore da versarsi in favore di , con decorrenza dalla Controparte_1
mensilità di novembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con la medesima ordinanza il G.D. incaricava i Servizi Sociali del Comune di Benevento di relazionare periodicamente sulle condizioni di vita del minore e in merito ai rapporti tra il bambino e il padre, con monitoraggio del nucleo familiare di . Era altresì nominato ai Controparte_1 sensi dell'art. 473 bis 8 c.p.c. curatore speciale del minore l'avv. . Controparte_2
Il G.D, quindi, preso atto che entrambe le parti avevano dichiarato di non volersi riconciliare, riservava la causa alla decisione del Collegio per la pronuncia sullo status coniugalis.
L'emissione della sentenza sullo status, in materia di separazione o di divorzio, costituisce dovere di legge, in presenza dei presupposti previsti dall'ordinamento (art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c.), e non è sottoposta neppure alla proposizione di conformi conclusioni delle parti (così, da ult., Cass. civ., Sez. VI-1, 31.8.2017, ord. n. 20666).
La domanda di scioglimento del matrimonio (così riqualificata la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio atteso che dall'estratto di matrimonio risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile) deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n.
2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898.
Ed infatti, dalla documentazione in atti emerge che con decreto del 26 maggio 2022 il Tribunale di
Benevento ha omologato la separazione personale dei coniugi all'esito del giudizio n.1297/2021.
3 La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Benevento all'udienza del 19 aprile 2022 per un tempo superiore a sei mesi (art. 3
n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55), non è stata mai più ripristinata in assenza di contestazioni da parte dei medesimi coniugi. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Si rimette alla sentenza definitiva la pronuncia sul regime delle spese processuali.
La causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza del G.D. per il prosieguo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Benevento in data 4 settembre 2020 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2020, Parte I, - atto n. 55) tra
( nato a [...]-Camerun in data 2-7-2000) e ( nata Parte_2 Controparte_1
a Benevento il 27-5-1994)
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Benevento per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.; spese al definitivo;
rimette la causa sul ruolo per il prosieguo del processo come da separata ordinanza del G.D.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2024
Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante.
Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
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